Art. 2. 1. Il contributo di cui all' articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , sara' liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unita' prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroge per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sara' ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unita'.
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unita'.
3. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 .
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unita'.
3. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 .