Articolo 1288 del Codice civile
Articolo 1287Articolo 1289
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19 aprile 1942
Art. 1288.

(Impossibilita' di una delle prestazioni).

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e' divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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