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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13574/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caccavo Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 11.02.2022, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ai sensi dell'art. 445 c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Il ricorrente chiedeva, dunque, il riconoscimento del suddetto beneficio lamentando, a tal proposito, una sottovalutazione del quadro clinico e patologico da lui lamentato con particolare riguardo al deficit visivo e dell'ingerenza dello stesso nella propria quotidianità. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' resistente eccependo l'inammissibilità CP_2 della domanda alla luce della genericità della stessa e concludendo, quindi, per il suo rigetto con ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito della rinnovazione della consulenza per sopravvenuta incompatibilità dell'ausiliare nominato nella fase precedente, lette e considerate le note depositate la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi di seguito spiegati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero il Dott. è stato particolarmente chiaro nell'affermare che: “Il sig. CP_3 Parte_1 di 75 anni è affetto da esiti di intervento di FACO + IOL OS in soggetto maculopatico ed ipovedente (OD 1/60 e OS 1/20 n.m.c.l.); esiti di adenomectomia prostatica;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in soggetto con blocco trifascicolare portatore di PMK;
esiti di polipectomia delle corde vocali;
diabete mellito tipo 2 in buon compenso glicometabolico. Il complesso morboso obiettivato determina senza dubbio le “difficoltà persistenti” di grado grave, corrispondenti ad invalidità del 100% con decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa (febbraio 2022). Per ciò che concerne l'indennità di accompagnamento, il ricorrente è da intendersi allo stato in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, per cui NON sussistono i presupposti biologici richiesti dalla vigente normativa per il riconoscimento del beneficio di cui si discute”. Le conclusioni qui riportate risultano condivise dal CTU successivamente nominato che ha escluso la ricorrenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fino a gennaio 2024. A tal proposito la Dott.ssa ha specificato che a far data dal gennaio 2024 il ricorrente ha Per_1 presentato un quadro clinico ingravescente per il quale, lo stesso, risulta essere abbisognevole di assistenza continua non essendo, in tal senso, capace di attendere agli atti quotidiani della vita in autonomia.
La CTU ha infatti riscontrato un peggioramento del visus per l'instaurarsi della cataratta all'occhio destro ed un visus “motu manu “ n.m.c.l. all'occhio sinistro . È, infatti, necessario sottolineare che è altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che nel caso di specie risulta essere prospettato ed, altresì, debitamente provato. Il Giudice, ritenute congruamente motivate le conclusioni del CTU nominato sia in ragione della loro provenienza che della loro logicità e correttezza scientifica.
Per quanto innanzi, va riconosciuto che il ricorrente è incapace di attendere gli atti quotidiani della vita dal 1° gennaio 2024.
Il riconoscimento successivo alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
PQM
- Accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita dal 1° gennaio 2024;
- Compensa le spese. Napoli, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi