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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2040/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2040/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 3/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Catania in Via Aloi n. 26 presso lo studio dell'Avv. Chiara Nellina Spinoccia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Carlentini in Via Montalto n. 3, elettivamente domiciliato a Bronte in Via Scibilia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Sanfilippo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 31/7/1984 (Atto n. 100,
Parte 2, Serie A, Anno 1984);
-che dalla loro unione sono nate le figlie (a Catania, il 06/06/1992) e Persona_1 Per_2
(a Lentini, il 02/10/1986), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/07/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con decreto dell'11/7/2025 il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data
3/11/2025 ponendo indicazioni relative al previsto trasferimento immobiliare in conformità al protocollo per i trasferimenti immobiliari in atto vigente.
Con provvedimento del 27/10/2025 - ritenuto che nonostante la documentazione integrativa depositata il 19/10/2025 dalle parti, il ricorso non risultava conforme alle prescrizioni del citato protocollo - il Presidente ha invitato le parti a depositare le dovute integrazioni entro il giorno dell'udienza.
Comparsi all'udienza del 3/11/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate ed integrate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno
[...]
31/7/1984 (Atto n. 100, Parte 2, Serie A, Anno 1984), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/11/2025
IL PRESIDENTE
pagina2 di 3 Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2040/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 3/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Catania in Via Aloi n. 26 presso lo studio dell'Avv. Chiara Nellina Spinoccia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Carlentini in Via Montalto n. 3, elettivamente domiciliato a Bronte in Via Scibilia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Sanfilippo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 31/7/1984 (Atto n. 100,
Parte 2, Serie A, Anno 1984);
-che dalla loro unione sono nate le figlie (a Catania, il 06/06/1992) e Persona_1 Per_2
(a Lentini, il 02/10/1986), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/07/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con decreto dell'11/7/2025 il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data
3/11/2025 ponendo indicazioni relative al previsto trasferimento immobiliare in conformità al protocollo per i trasferimenti immobiliari in atto vigente.
Con provvedimento del 27/10/2025 - ritenuto che nonostante la documentazione integrativa depositata il 19/10/2025 dalle parti, il ricorso non risultava conforme alle prescrizioni del citato protocollo - il Presidente ha invitato le parti a depositare le dovute integrazioni entro il giorno dell'udienza.
Comparsi all'udienza del 3/11/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate ed integrate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 17/11/2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno
[...]
31/7/1984 (Atto n. 100, Parte 2, Serie A, Anno 1984), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/11/2025
IL PRESIDENTE
pagina2 di 3 Dott.ssa Veronica Milone
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