Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 6793/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LITRICO FRANCESCA e , elettivamente domiciliato in VIA FABIO 18 presso il Pt_1
difensore avv. LITRICO FRANCESCA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO GIOVANNI e Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA DALMAZIA 5 CATANIA presso lo studio dell'avv. GRECO
GIOVANNI
Cont
( PI Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATI
Rimessa in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 7
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il sito in Parte_3
, conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, la per ottenere la Pt_1 Pt_2 Parte_2
riforma della sentenza n°203/2023, con la quale il Giudice di Pace di , definendo il giudizio Pt_1
iscritto al n. R.G. 645/2022, rigettava l'opposizione proposta dallo stesso e confermava il Decreto ingiuntivo n. 86/2022, condannando altresì il a pagare alla società opposta la somma Parte_1
recata dal D.I. pari ad euro 2.405,00 oltre interessi e spese in esso liquidate, nonché le spese del giudizio pari ad € 1.089,00.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel confermare il decreto ingiuntivo n.86/2022 e lo avesse condannato al pagamento delle spese legali, lamentando che il giudice a quo aveva omesso di esaminare i motivi di opposizione al decreto monitorio e di decidere su di essi e sulle difese dell'opponente.
In particolare, l'appellante contestava le statuizioni di condanna e la motivazione addotta dal GdP ritenendola erronea ed illogica rispetto alle risultanze processuali.
Pertanto, chiedeva al Giudice adito di: “…disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, come per legge, accogliere la domanda proposta e di conseguenza riformare parzialmente la sentenza n.
203/2023 ritenendo già pagata la fattura n. 6/16 e non dovuta perchè non provata la n. 32/17. Si produce fascicolo di parte di primo grado e copia della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento del proposto appello e chiedeva a questo Giudice di: “ - Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per la non ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per assenza di esposizione chiara e sintetica dei motivi e dei capi della decisione di primo grado da ritenersi impugnati.
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per l'omessa citazione in appello del terzo chiamato (contumace) e, Controparte_3 quindi, per la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e la conseguente lesione dell'integrità del contraddittorio.
- In mero subordine, si chiede che l'On.le Tribunale di Catania - in funzione di giudice di secondo grado - accertata e dichiarata la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. e preso atto della volontà della di non voler rinunciare alla chiamata in causa del terzo Parte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 346 c.p.c., voglia fissare un termine all'appellante per l'integrazione del
[...]
contraddittorio nei confronti della Controparte_3
pagina 2 di 7 - Nel merito, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 203/2023
(n.R.G. 645/2022) emessa il 18/04/2023 dal Giudice di Pace di . Pt_1
- Condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, oneri ed accessori dovuti per legge.
Salvo ogni diritto”.
Con ordinanza del 16.10.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e all'udienza dell'08.11.2023 il appellante richiedeva termine per Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della appellata società a.r.l.. Controparte_3
Il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava all'udienza del 10.04.2024.
All'udienza del 10.04.2024 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, il Giudice rilevando il mancato deposito da parte del appellante delle ricevute di notifica dell'atto di integrazione Parte_1
del contraddittorio nei confronti della società , rinviava per i medesimi incombenti al Controparte_3
20.05.2024.
Contemporaneamente, poiché in data 28.11.2023 il aveva formulato nuova istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il G.I., nel sub procedimento cautelare in corso di causa R.G.n.6793-1/2023, emetteva provvedimento di non luogo a provvedere.
All'udienza del 20.05.2024, il G.I., verificata la regolare citazione in favore dell'appellata società
[...]
( già contumace in primo grado e non costituitasi in giudizio), rinviava la causa CP_3
all'udienza del 12.5.2025 per la remissione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
Infine, all'udienza del 12.05.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Giova premettere che la , con ricorso per ingiunzione depositato Parte_4
presso il Giudice di Pace di , chiedeva ingiungersi al appellante il pagamento Pt_1 Parte_1
della somma di euro 2.405,00 oltre interessi, sulla base di tre fatture emesse per aver eseguito dei servizi di spurgo nell'immobile del Condominio de quo, negli anni 2016-2017.
Emesso in data 23.02.2022 il decreto ingiuntivo n. 86/2022 e notificato in data 18.03.2022, il proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di , chiedendo di dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto opposto, previa Pt_1
sospensione, per non aver mai ricevuto dalla società intimante i servizi indicati nelle fatture azionate, ad eccezione di una fattura puntualmente pagata con assegno.
La si costituiva in quel giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree, Parte_2
l'accoglimento delle richieste istruttorie versate in atti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 7 Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 203/2023, oggetto di appello, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a corrispondere alla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in conseguenza dei servizi eseguiti dalla società Parte_2 appellata in favore dello stesso, la somma di € 2.405,00 oltre spese di lite pari ad € 1.089,00.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli art. 342 e 348 bis cpc.
La sostiene invero l'inammissibilità dell'appello sia per manifesta infondatezza ex Parte_2 art. 348 bis c.p.c., sia perché l'appellante non avrebbe indicato ed esposto in maniera chiara i motivi ed i capi della sentenza di primo grado impugnati, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
Ebbene, tale eccezione preliminare va rigettata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 2143/2015, aveva assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che l'art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“.
Successivamente, l'intervento delle Sezioni Unite nel 2017 ha cancellato l'onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Dello stesso avviso Cass. n.
21336/2017 e Cass. n. 4541/2017.
Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un'altra importante pronuncia: l'ordinanza della Cassazione n. 13535/2018 che a proposito della portata del 342 c.p.c., ha dettato chiare indicazioni per il difensore chiamato a redigere l'atto introduttivo del giudizio di appello. Secondo le precisazioni fornite nella decisione a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si pagina 4 di 7 deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè che la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Nel caso in oggetto l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nel suo atto di gravame, richiamando i motivi di opposizione al D.I., indica specificatamente le parti contestate della sentenza impugnata e le modifiche richieste nella ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza.
Per quanto concerne poi la dedotta inammissibilità dell'appello richiesta ai sensi dell'art. 348 bis cpc, secondo cui il giudice d'appello, al di là dei casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti propri o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta e se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c., appare evidente nel caso di specie che la questione appare superata la questione, posto che la dichiarazione d'inammissibilità deve avvenire non oltre l'udienza ex art. 350 c.p.c..
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'appello proposto va rigettato per le seguenti motivazioni.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di avrebbe errato o omesso di Pt_1 valutare le prove scritte a fondamento dell'opposizione.
Risulta al contrario da condividere quanto sostenuto dal Giudice di pace che nella sentenza impugnata statuisce: “ In conclusione parte opposta ha dimostrato il diritto ad ottenere il pagamento dei crediti dimostrati oltre che dalle fatture e dalle scritture contabili anche con altri documenti prodotti”.
La documentazione prodotta dall'appellata in primo grado è stata valutata correttamente dal giudice di primo grado.
Invero la ha fornito la prova dell'espletamento dei servizi al appellante, Parte_2 Parte_1 tramite il diretto riconoscimento dell'ex amministratore di Condominio avv. , sia sulla base CP_4
della corrispondenza prodotta dalla stessa parte appellante che tramite l'allegazione del “formulario rifiuti”.
pagina 5 di 7 In particolare, parte appellante insiste nella non debenza delle somme richieste innanzitutto eccependo il presunto pagamento della fattura n. 6 del 13/02/2016 per un importo pari ad € 549,00.
A tal fine, l'appellante ha sostenuto di aver saldato la predetta fattura a mezzo assegno bancario n.
0408990206-01 del 26/05/2017 (doc.4 del giudizio di primo grado). Inoltre, a suo dire, l'avv.
, ex amministratore del con una mail del 23.03.2016 confermava di aver estinto CP_4 Parte_1 la fattura a maggio 2017 proprio con l'assegno predetto.
In effetti, l'assegno in questione non venne mai consegnato alla ma fu consegnato Parte_2 dall'avv. a mani di un dipendente della ed incassato da questa società (terza CP_4 Controparte_3
chiamata in causa), come può facilmente evincersi dalla girata d'incasso ove è presente, appunto, timbro e firma della e come ha correttamente individuato il Giudice di primo grado. CP_3
Questi ha correttamente dedotto, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, che il predetto titolo non era, in effetti, mai stato consegnato all'odierna appellata né da quest'ultimo incassato come provato sia dalla “girata” in favore della società , rimasta contumace. Controparte_3
Ogni doglianza sul punto va rigettata e il credito recato dalla fattura n°6/2016 va quindi ritenuto provato e dovuto.
L'appellante ritiene non dovuta neanche la fattura n° 32 del 29.03.2017 di € 880,00, poiché il credito non sarebbe provato.
Invero, per come anche statuito dal Giudice di prime cure, il credito in questione è stato dimostrato per mezzo del Formulario dei Servizi che l'opposta ha prodotto in giudizio (doc.8).
Difatti il servizio di cui alla fattura n. 32 del 29/03/2017 avendo avuto ad oggetto l'aspirazione, il trasporto e lo smaltimento di fanghi è comprovato dall'apposito “formulario rifiuti” ove è stato certificato che il giorno 29/03/2017 la ha conferito, tramite l'azienda Parte_2 trasportatrice “La Romano Espurghi” – presso l'impianto di depurazione di NO d'AR (in gestione alla Sidra S.p.A.) i fanghi provenienti dal Condominio di Via Mandorle n°39 per un totale di 10.000 kg.
Tale documento ufficiale, in cui sono annotate tutte le informazioni relative all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione e la data di carico/scarico dei rifiuti, viene vidimato, come nel caso in questione, anche dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Il suddetto formulario, consegnato all'ex amministratore avv. , è stato anche trasmesso, CP_4
tramite Whatsapp (all. 9 comparsa di costituzione giudizio di opposizione), al successivo amministratore p.t. del Condominio di Via Mandorle n°39, sig. che era Controparte_5
perfettamente al corrente di avere un debito da saldare, ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Nessuna contestazione sul punto è stata avanzata dall'appellante.
pagina 6 di 7 Ne deriva che la fattura n° 32/2017 è provata e ogni contestazione sul punto va rigettata.
Infine, riguardo le contestazioni sulla debenza della fattura n° 15 del 21.01.2017 di € 976,00, parte appellante muove solo labiali contestazioni non supportate da alcun elemento probatorio e pertanto le stesse vanno rigettate.
Le prove offerte dall'appellata sono state correttamente valutate dal Giudice di prime cure che le ha esaminate integralmente giungendo alla conclusione che il credito vantato dalla società è provato.
Nulla in questa sede, oltre labiali contestazioni, è riuscito a provare il Condominio “via Mandorle
n°39”, quindi, ogni motivo di gravame avanzato dall'appellante è da ritenersi infondato e non provato e l'odierno appello va quindi rigettato interamente e va confermata la sentenza in ogni sua statuizione.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/202, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
In ossequio al disposto dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, l'appellante va altresì condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
6793/2023 R.G., proposto da Condominio “via Mandorle n°39” avverso la sentenza n°203/2023 depositata dal Giudice di Pace di in data 18.04.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa Pt_1
o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata in ogni sua statuizione;
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di Parte_2
lite che si liquidano - in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
pagina 7 di 7