Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 8999 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8999 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RICCIO ANNA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio il 10/06/2019 e il 7/03/2021, minorenni. Persona_1 Persona_2
All'udienza di comparizione del 31.10.24 disposta per i necessari chiarimenti, si ribadiva la volontà di accoglimento del ricorso . Il Tribunale si riservava la decisione .
1
Le parti hanno definito le seguenti condizioni della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Affidamento condiviso e calendario di visita
- Affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Persona_2
abituale degli stessi, presso la madre.
Compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, di studio, sportivi e sociali dei figli,
Per_ nonché nel rispetto delle volontà dei minori e il padre, il IG. potrà Per_1 Parte_1
tenere con sei i figli due giorni a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino le ore 20.00, per poi riaccompagnarli nuovamente presso la madre. Il padre potrà tenere con sei i figli, un fine settimana alternato.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. festività
- durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 27 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno de due giorni 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
aspetti economici
- Il padre, il Sig. , si impegna a versare mensilmente assegno di mantenimento pari Parte_1
ad euro 300,00 (trecento/00 complessivi) in favore dei figli minori che verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
-L'assegno unico sarà riconosciuto per intero alla IG.ra , pari ad euro 398 Controparte_1
(199 € per ciascun figlio)
- Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa
2 scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. reciproco rispetto e collaborazione tra le parti
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
i conviventi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
i conviventi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Ritiene di recepire anche le condizioni economiche concordate dalle parti in ragione di quanto concordato in relazione all'AU in favore della in deroga alla disciplina ex lege. CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione..
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte IG.ra , ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa Controparte_1
sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 15/04/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • dispone l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 8.11.24
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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