Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23704/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23704 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data
16.1.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
residente in [...]
Alessandro Tandura, 4, e , nata a [...] Parte_2
Giuseppe IA (NA) il 09/03/1956, cod. fisc.
[...]
elett.te dom.te in Napoli alla Via G. A. Campano 46 C.F._2
presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Della Corte, cod. fisc.
che le rappresenta e difende giusta procura C.F._3
in atti;
-ATTRICI-
E nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
residente a [...], C.F._4
-CONVENUTA CONTUMACE-
, nato a [...] il [...]; cod. fisc. Controparte_2
; , nato a CodiceFiscale_5 Parte_3
Napoli il 18 aprile 1970; cod. fisc. ; CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...]; cod. Parte_4
fisc. nella qualità di eredi della Sig.ra CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...] e deceduta il 12 Parte_1
dicembre 2020, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Della
Corte, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Napoli alla
Via Raffaele Tarantino, 20, in virtù di procura in atti;
INTERVENTORI
, cod. fisc. , in CP_3 C.F._8
proprio e nella sua qualità di Tutore del sig.
[...]
, nato a [...] il [...], sig.ra CP_4 Parte_5
, cod. fisc. , in qualità di
[...] C.F._9
eredi di rappresentati e difese dall'Avv. Vincenzo Persona_1
Della Corte, elettivamente domiciliate presso il suo Studio in
Napoli alla Via Raffaele Tarantino, 20, in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
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Oggetto: divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp.
Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, al fine di ottenere lo scioglimento della CP_1
comunione relativa all'immobile, avente destinazione abitativa, sito in Napoli alla Via San Rocco, 68 ex 15, consistente in tre vani terranei con sottostante cantina di vani uno, avente accesso dal cortile del fabbricato in Via San Rocco di Capodimonte, 68 ex 15 e dal cancello con accesso dal Ponte Nuovo di Via San Rocco a
Capodimonte, 21, nonché di altro locale terraneo con accesso dal cortile del fabbricato e di uno sgabuzzino esterno posto alla base dei gradini di accesso alla casa, il tutto confinante con proprietà
, per tre lati, con androne e con proprietà del Sig. Pt_1 Per_2
immobile riportato al N.C.E.U. alla partita 61198, fgl. 11,
[...]
mappale 117, sub 1 e 122 sub 1 Via Nuova San Rocco 15 – T. - S1
– Ctg. A/4 – Cl. 3 – Vani 3 – R.C. L. 282.000 in . Parte_6
In particolare, le attrici rappresentavano di essere comproprietarie nella quota di 250/1000 ognuna del predetto bene mentre la
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restante quota di 500/1000 era di titolarità della convenuta.
Pertanto le attrici chiedevano: “di dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni comuni divisibili ivi esistenti previa predisposizione di un comodo progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c.; in caso venga accertata l'indivisibilità del bene, previa stima del valore complessivo dell'immobile, sulla base del valore di stima ci si riserva di chiedere l'attribuzione dell'intero immobile con la corresponsione in danaro del valore della porzione che verrà attribuita alla Sig.ra alla CP_1
medesima condividente;
alternativamente, sempre in caso di dichiarazione d'indivisibilità di tutto il bene si chiede la vendita giudiziaria dell'immobile a norma degli artt. 1116, 720 c.c. e 788
c.p.c.”; il tutto con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione della convenuta alle operazioni di divisione e di vendita.
benché regolarmente citata, non si costituiva CP_1
restando contumace.
Alla prima udienza del 10.12.2019, il giudice allora titolare del fascicolo dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava termine per presentare la domanda di mediazione.
Con successiva ordinanza del 17.11.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
All'udienza del 2.12.2021, il giudice onerava le attrici alla produzione o di certificazione notarile o di certificato della
Conservatoria avente ad oggetto iscrizioni e trascrizioni a favore e contro il cespite oggetto di causa.
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Prodotta la certificazione notarile da parte attrice, il Giudice con ordinanza del 10.12.2021 nominava il CTU nella persona dell'Ing.
. Persona_3
Espletata la CTU, intervenivano volontariamente nel presente giudizio in data 12.4.2023 gli eredi di , riportandosi Parte_1
sostanzialmente ai precedenti scritti difensivi delle attrici e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , germana di e di Persona_1 Parte_1 [...]
Parte_2
Integrato il contraddittorio nei confronti di di CP_3
e di , eredi di , i CP_4 Parte_5 Persona_1
quali si costituivano con comparsa del 6.10.2023, aderendo alle domande di parte attrice, veniva conferito al CTU l'incarico integrativo di rideterminare gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà.
Depositata la CTU integrativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 16.1.2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non può accolta per l'incertezza emersa in corso di causa sulla effettiva titolarità delle quote ereditarie in capo alle germane in relazione al bene per cui è causa. Pt_1
In particolare, le attrici su richiesta del giudice depositavano la relazione del Notaio la quale attestava che Persona_4
“Detto cespite è ad essi pervenuto come segue:
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A) - alla signora per averlo realizzato su suolo CP_1
acquistato giusta atto per Notaio di Napoli del Persona_5
dì 1agosto 1963 numero 12285/6214 del Repertorio, registrato a
Napoli il dì 8 agosto 1963 al numero 3379;
B) - ai predetti , Controparte_2 Parte_2 [...]
e come segue: - con atto Parte_3 Parte_4
per Notaio di Napoli del 27 ottobre 1988 Persona_6
numero 34689 del Repertorio, registrato nei termini e trascritto a
Napoli 1 in data 22 novembre 1988 ai numeri 25414/16543, il signor , nato a [...] il [...] - Parte_7
all'epoca coniugato in regime di comunione legale dei beni con il coniuge nata a [...] il [...] - CP_5
acquistava i diritti pari a 500/1000 (cinquecento millesimi) su quanto in oggetto da , quale commissario Controparte_6
liquidatore della Cooperativa Monte Rosa a.r.l., con sede in
Napoli C.F. ; - in data 4 settembre 2004 decedeva il P.IVA_1
suddetto , il quale dispose delle proprie sostanze Parte_7
con testamento pubblico per Notaio del 18 Persona_7
maggio 2000, passato agli atti inter vivos con verbale per il
Medesimo Notaio del 31 gennaio 2005 numero 12097 Per_7
del Repertorio, registrato a Napoli il 10 febbraio 2005 al numero
774/1 e trascritto a Napoli 1 in data 11 febbraio 2005 ai numeri
4253/2103, con cui attribuiva i proprio diritti su quanto in oggetto in comune ed in parti uguali alle figlie e Persona_1 Pt_1
, nata a [...] il [...] (denuncia di successione
[...]
presentata presso il competente Ufficio di Napoli in data 7 marzo
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2205 classificata al numero 771 volume 4584 e successiva denuncia del 4 marzo 2008 classificata al numero 708 volume
4710).
Si precisa che sia nella trascrizione del verbale di pubblicazione di testamento che nella successione del citato Parte_7
risultano trascritti i diritti pari a 2/4 (due quarti) invece dei corretti diritti pari a 1/4 (un quarto); - con atto per Notaio Per_7
di Napoli del 6 luglio 2006 numero 13287/5479 del
[...]
Repertorio, trascritto a Napoli 1 in data 24 luglio 2006 ai numeri
34431/16589, la signora acquistava da Parte_2 Per_1
, nata a [...] il [...], i diritti pari a 1/4 (un
[...]
quarto) su quanto in oggetto. Si precisa che, stante la comunione legale dei beni tra i coniugi e , Parte_7 CP_5
la suddetta poteva disporre dei diritti pari ad 1/8 (un Persona_1
ottavo) e non dei diritti pari a 1/4 (un quarto); - in data 12 dicembre 2020 decedeva la suddetta , la quale Parte_1
lasciava a se superstiti e quali suoi unici eredi il coniuge
[...]
ed i due figli e CP_2 Parte_3 Parte_4
, innanzi generalizzati (denuncia di successione presentata
[...]
presso il competente Ufficio di Treviso in data 18 maggio 2021 classificata al numero 219555 volume 88888, trascritta a cura di detto Ufficio a Napoli 1 in data 19 maggio 2021 ai numeri
15210/10959)”.
Il Notaio inoltre asseverava che “In data 16 luglio 2008 decedeva la suddetta già coniugata in regime di CP_5
comunione legale dei beni con - la cui eredità era Parte_7
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devoluta per testamento alle tre figlie , Persona_1 Parte_1
e (denuncia di successione presentata presso il Parte_2
competente Ufficio di Napoli 3 in data 23 ottobre 2009 classificata al numero 4279, trascritta a cura di detto Ufficio a Napoli 1 in data 29 marzo 2011 ai numeri 8506/6069). Si precisa che in detta denuncia di successione non risultano inseriti i diritti pari a 1/4
(un quarto) su quanto in oggetto, così come acquistati in comunione legale dei beni dal coniuge con il Parte_7
citato atto per Notaio di Napoli del 27 ottobre Persona_6
1988 numero 34689 del Repertorio. In conseguenza di tale omissione, si evidenzia, oltre alle incongruità innanzi citate, che risulta erronea la ditta catastale, in quanto la quota di spettanza della detta de cuius dovrebbe appartenersi alle tre figlie Per_1
, e (e per quest'ultima i suoi eredi)”.
[...] Parte_2 Pt_1
Orbene, alla luce della suddetta relazione, è emerso quindi che
, padre delle germane , pur essendo in Parte_7 Pt_1
comunione legale dei beni con la moglie (circostanza, tra l'altro, non documentata dalle parti) avrebbe disposto con testamento di una quota superiore rispetto a quella di sua effettiva titolarità mentre , a sua volta, avrebbe potuto disporre solo dei Persona_1
diritti pari ad 1/8 e non dei diritti pari a 1/4, per effetto della comunione legale dei beni esistente tra i genitori.
Queste incertezze, evidenziate nella relazione notarile, non consentono, allo stato, di procedere allo scioglimento della comunione e alla vendita del bene, dovendo le parti provvedere a regolarizzare le anomalie emerse in corso di causa.
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La domanda va pertanto rigettata.
In ragione della mancata costituzione di nulla va CP_1
disposto sulle spese.
Le spese di lite tra le altre parti costituite possono essere compensate in ragione della identica posizione processuale assunta dalle stesse.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti costituite in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
Dichiara la contumacia di . CP_1
Rigetta la domanda proposta da parte attrice, dagli interventori e dai terzi chiamati.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per spese per . CP_1
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti costituite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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