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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 90/2025 Oggetto: opposizione avverso rigetto PSS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL CA in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'udienza con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
Nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso l'avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo con sede in Palermo nella via Villareale, PEC Co estratto da;
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vertente tra avv nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 considerato che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 le controversie previste dall'articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito semplificato di cognizione e sono decise con sentenza;
rilevato che il , nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_1 costituito e viene dunque dichiarato contumace;
rilevato che l'opponente si duole del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione depositata nell'interesse del proprio assistito “per la fase delle indagini Persona_1 preliminari”, formulata nella misura di € 900,00 oltre accessori di legge, in conformità con il protocollo siglato dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento con il Presidente del Tribunale di
Agrigento;
1
considerato che
il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata dal ricorrente poiché non sarebbe stato prodotto il decreto di ammissione al gratuito patrocinio
“relativamente alla fase GIP”; considerato che il procedimento è stato istruito previa richiesta alla parte istante di produzione documentale, in conformità all'orientamento per cui nei giudizi di opposizione avverso decreto di liquidazione di parte ammessa al PSS il giudice può esercitare poteri officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an" e dunque può, ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie
(Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, n.2206) il procedimento è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza in trattazione scritta del 9 dicembre 2025; ritenuto di dover confermare la decisione impugnata dal momento che dalla produzione documentale non si evince l'esistenza di un provvedimento ammissivo per la fase delle indagini preliminari;
difatti dagli atti del fascicolo emerge che:
-l'istanza per l'ammissione al P.S.S. di è stata depositata il 3 novembre 2020; Persona_1
-il Pubblico Ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio del già in data il 5 maggio 2020 Per_1
e ne è eseguita la fissazione di udienza dinnanzi al GUP per l'11 novembre 2020;
-l'imputato è stato ammesso al Patrocino a Spese dello Stato con provvedimento del giudice della Seconda Sezione penale del 18- 20 dicembre 2020; orbene, se è vero che ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 115/200, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata, emerge dalle evidenze sopraindicate che l'istanza ammissiva è stata depositata diversi mesi dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio;
ragion per cui, in effetti, non risulta che il fosse già stato precedentemente ammesso per la fase delle Per_1 indagini preliminari né, del resto, è stata prodotta istanza ammissiva depositata prima delle conclusione delle indagini preliminari;
ritenuto pertanto l'infondatezza dell'opposizione che va, dunque, respinta, irripetibili le spese di lite nella contumacia del resistente;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione dichiarando irripetibili le spese di lite nella contumacia del
[...]
. Controparte_1
Agrigento, 15 dicembre 2025 Il Giudice
IL CA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IL CA in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'udienza con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
Nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso l'avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo con sede in Palermo nella via Villareale, PEC Co estratto da;
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vertente tra avv nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 considerato che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 le controversie previste dall'articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito semplificato di cognizione e sono decise con sentenza;
rilevato che il , nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_1 costituito e viene dunque dichiarato contumace;
rilevato che l'opponente si duole del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione depositata nell'interesse del proprio assistito “per la fase delle indagini Persona_1 preliminari”, formulata nella misura di € 900,00 oltre accessori di legge, in conformità con il protocollo siglato dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento con il Presidente del Tribunale di
Agrigento;
1
considerato che
il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata dal ricorrente poiché non sarebbe stato prodotto il decreto di ammissione al gratuito patrocinio
“relativamente alla fase GIP”; considerato che il procedimento è stato istruito previa richiesta alla parte istante di produzione documentale, in conformità all'orientamento per cui nei giudizi di opposizione avverso decreto di liquidazione di parte ammessa al PSS il giudice può esercitare poteri officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an" e dunque può, ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie
(Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, n.2206) il procedimento è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza in trattazione scritta del 9 dicembre 2025; ritenuto di dover confermare la decisione impugnata dal momento che dalla produzione documentale non si evince l'esistenza di un provvedimento ammissivo per la fase delle indagini preliminari;
difatti dagli atti del fascicolo emerge che:
-l'istanza per l'ammissione al P.S.S. di è stata depositata il 3 novembre 2020; Persona_1
-il Pubblico Ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio del già in data il 5 maggio 2020 Per_1
e ne è eseguita la fissazione di udienza dinnanzi al GUP per l'11 novembre 2020;
-l'imputato è stato ammesso al Patrocino a Spese dello Stato con provvedimento del giudice della Seconda Sezione penale del 18- 20 dicembre 2020; orbene, se è vero che ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 115/200, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata, emerge dalle evidenze sopraindicate che l'istanza ammissiva è stata depositata diversi mesi dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio;
ragion per cui, in effetti, non risulta che il fosse già stato precedentemente ammesso per la fase delle Per_1 indagini preliminari né, del resto, è stata prodotta istanza ammissiva depositata prima delle conclusione delle indagini preliminari;
ritenuto pertanto l'infondatezza dell'opposizione che va, dunque, respinta, irripetibili le spese di lite nella contumacia del resistente;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione dichiarando irripetibili le spese di lite nella contumacia del
[...]
. Controparte_1
Agrigento, 15 dicembre 2025 Il Giudice
IL CA
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