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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 75/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9,45 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Le parti chiedono concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'avv. Del Rosso insiste per la condanna di al pagamento delle spese di lite, rilevando che il CP_1 ricorso è stato notificato il 24.1.2025 e che ha inviato comunicazione accoglimento della CP_1 domanda in data 28.1.2025, dopo che si era svolto il procedimento amministrativo, ove ben prima la domanda avrebbe potuto essere accolta. L'avv. Imbriaci chiede la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, vista la vicinanza tra il ricorso e il provvedimento di autotutela, evidentemente frutto di una inevitabile lentezza nel recepire gli orientamenti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,50, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTISTI 29 FIRENZE presso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , affinchè fosse dichiarato il proprio diritto alla Parte_1 CP_1 percezione dell'assegno sociale con decorrenza dal 1.9.2023 e, conseguentemente, fosse condannato l' a corrispondere detta prestazione nella misura di legge, oltre interessi dal 10.11.2023 al saldo;
CP_2
con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.
Il ricorrente ha riferito di aver presentato in data 11.8.2023 domanda per ottenere l'assegno sociale, avendo compiuto 67 anni di età e non avendo redditi superiori al limite di legge e che la stessa è stata respinta con comunicazione del 15.9.2023, in quanto egli, separato dalla moglie dal 2016, avrebbe potuto essere mantenuto dall'ex coniuge che percepiva l'indennità di NASpI a seguito di licenziamento e, quindi, avrebbero potute essere modificate le condizioni della separazione con la previsione di un contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge;
ha dedotto l'erroneità del rigetto e ha fatto presente che il ricorso presentato al dell' è stato respinto per silenzio-rifiuto. Parte_2 CP_1
Costituitosi in giudizio, ha rilevato che in sede amministrativa è stato emesso provvedimento in CP_1
autotutela, con il quale è stata attribuita la prestazione con la decorrenza settembre 2023; ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese integralmente o parzialmente compensate, visto l'intervento del provvedimento di autotutela in limine litis.
All'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_1
Tenuto conto del provvedimento adottato in autotutela da (vd. allegato alla memoria difensiva) e CP_1 della richiesta congiunta delle parti, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Poichè il provvedimento in autotutela è stato adottato dopo la data di deposito (e di notifica) del ricorso, le spese di lite sono compensate tra le parti quanto alla fase decisionale e sono poste a carico dell' con riguardo alla fase di studio e introduttiva del giudizio (non vi è luogo alla liquidazione CP_2
delle spese della fase istruttoria, in quanto non tenutasi), con relativa liquidazione in dispositivo in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite della fase decisionale e pone le stesse a carico di con CP_1 riferimento alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condanna a pagare € CP_1
1.453,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Maria Gabriella del
Rosso, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 75/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9,45 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Le parti chiedono concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'avv. Del Rosso insiste per la condanna di al pagamento delle spese di lite, rilevando che il CP_1 ricorso è stato notificato il 24.1.2025 e che ha inviato comunicazione accoglimento della CP_1 domanda in data 28.1.2025, dopo che si era svolto il procedimento amministrativo, ove ben prima la domanda avrebbe potuto essere accolta. L'avv. Imbriaci chiede la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, vista la vicinanza tra il ricorso e il provvedimento di autotutela, evidentemente frutto di una inevitabile lentezza nel recepire gli orientamenti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,50, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTISTI 29 FIRENZE presso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , affinchè fosse dichiarato il proprio diritto alla Parte_1 CP_1 percezione dell'assegno sociale con decorrenza dal 1.9.2023 e, conseguentemente, fosse condannato l' a corrispondere detta prestazione nella misura di legge, oltre interessi dal 10.11.2023 al saldo;
CP_2
con vittoria di compenso e spese da distrarsi a favore dell'avvocata antistataria.
Il ricorrente ha riferito di aver presentato in data 11.8.2023 domanda per ottenere l'assegno sociale, avendo compiuto 67 anni di età e non avendo redditi superiori al limite di legge e che la stessa è stata respinta con comunicazione del 15.9.2023, in quanto egli, separato dalla moglie dal 2016, avrebbe potuto essere mantenuto dall'ex coniuge che percepiva l'indennità di NASpI a seguito di licenziamento e, quindi, avrebbero potute essere modificate le condizioni della separazione con la previsione di un contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge;
ha dedotto l'erroneità del rigetto e ha fatto presente che il ricorso presentato al dell' è stato respinto per silenzio-rifiuto. Parte_2 CP_1
Costituitosi in giudizio, ha rilevato che in sede amministrativa è stato emesso provvedimento in CP_1
autotutela, con il quale è stata attribuita la prestazione con la decorrenza settembre 2023; ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese integralmente o parzialmente compensate, visto l'intervento del provvedimento di autotutela in limine litis.
All'odierna udienza parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_1
Tenuto conto del provvedimento adottato in autotutela da (vd. allegato alla memoria difensiva) e CP_1 della richiesta congiunta delle parti, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Poichè il provvedimento in autotutela è stato adottato dopo la data di deposito (e di notifica) del ricorso, le spese di lite sono compensate tra le parti quanto alla fase decisionale e sono poste a carico dell' con riguardo alla fase di studio e introduttiva del giudizio (non vi è luogo alla liquidazione CP_2
delle spese della fase istruttoria, in quanto non tenutasi), con relativa liquidazione in dispositivo in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite della fase decisionale e pone le stesse a carico di con CP_1 riferimento alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condanna a pagare € CP_1
1.453,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Maria Gabriella del
Rosso, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.