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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4472/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4472/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: Scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 473bis.51 c.p.c. in data 6 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 12/11/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 28/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 17/2/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 4/3/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
6/11/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e celebrato secondo il Parte_1 Parte_2 rito civile in località Chiusdino (SI), il 3 giugno 2017 ed annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Chiusdino al n. 6 parte 2 Serie C - anno 2017, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile competente.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Venezia, Dorsoduro 2408/F, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, Parte_1 Per_1 ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso sin d'ora che se la sig.ra dovesse rilasciare la casa familiare a lei assegnata, porterà con sé i mobili dalla stessa acquistati. La Sig.ra Pt_1 Pt_1 inoltre, concede al Sig. l'uso di una piccola porzione del magazzino sito al piano terra, secondo gli accordi intercorsi Pt_2 tra i coniugi.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, ove manterrà la residenza. Per_1
4/a) fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi in maniera diversa in ordine alla permanenza e gestione di Per_1 ed in ragione degli impegni scolastici della stessa, nonché di quelli lavorativi dei genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Nel periodo scolastico:
Settimana A:
Lunedi: accompagnamento a scuola e recupero da parte della mamma (babysitter e/o nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero ore 15.30/16.10 dal papà, pomeriggio e pernottamento a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà, recupero a scuola 15.30/16.10 dalla mamma, pomeriggio e pernottamento a casa della mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola da parte della mamma, recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma ore 15.30/16.10 dalle 8.30/9 fino a 18.30 sta dal papà con pernotto sabato notte. Pt_3 Persona_2
I genitori concordemente valuteranno nel tempo se allungare la permanenza dal papà anche al pernotto di domenica notte, in base alle disponibilità dei genitori e i desideri della bambina.
Settimana B:
Lunedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) salvo evenienza sopra. Recupero a scuola 15.30/16.10 da mamma (nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà e recupero dalla mamma 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto dalla mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola da parte della mamma, recupero a scuola dal papà 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto dalla mamma.
e a casa della mamma. Pt_3 Per_2
Nel periodo estivo (no scuola):
Giornate del sig. martedì e giovedì dalle ore 8 all'indomani mattina;
i weekend seguiranno la scansione del periodo Pt_2 scolastico. Inoltre il Sig. venendo meno gli impegni lavorativi del periodo scolastico, si rende disponibile, previo Pt_2 accordo con la Sig.ra a trascorrere la giornata del mercoledì o del venerdì con la figlia, fino alla fine del turno di Pt_1 lavoro della madre, nella Settimana B.
La sig.ra acconsente ad andare a prelevare la bambina a casa dei nonni paterni, ove la minore permarrà con il Pt_1 padre nei turni di pertinenza di quest'ultimo, salve diverse esigenze lavorative e/o organizzative, alternandosi con il sig.
Pt_2
Quanto alle malattie, momenti del tutto “emergenziali”, la minore verrà accudita lì dove si trovi, restando conseguentemente inteso che se la bimba si ammalasse presso l'abitazione della madre in un giorno di pertinenza del padre, questi potrà ivi accudirla.
4/b) festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e vacanze estive verranno concordate di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze e bisogni di tutti i componenti, genitori e bambina, privilegiando il criterio dell'alternanza.
4/c) trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando che laddove ciò Per_1 non fosse possibile trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore il pranzo o la cena.
4/d) i genitori concordano nel garantire in favore di almeno una volta al mese, un incontro di qualsiasi natura Per_1
(pranzo, cena, passeggiate o altro) che contempli la presenza di entrambi.
5. Il sig. verserà tramite accredito in c/c intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno sette di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_1 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo attualmente in essere avanti l'intestato Tribunale, anche in tema di necessità o meno di preventivo consenso.
6.bis. Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese di baby-sitter necessarie per permettere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 di recarsi al lavoro, laddove la madre della stessa o il sig. o i nonni materni o paterni non siano in grado di garantire Pt_2 la propria presenza. In casi di emergenza, la sig.ra deciderà in autonomia senza necessità di preventivo consenso e/o Pt_1 valutazione della disponibilità di terzi.
7. Gli assegni familiari per la figlia saranno equamente divisi al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì conforme all'interesse della figlia minore non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1 annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/06/2017 tra e Parte_1
matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusdino Parte_2
(SI) al n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2017;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4472/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4472/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: Scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 473bis.51 c.p.c. in data 6 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 12/11/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 28/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 17/2/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 4/3/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
6/11/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori e celebrato secondo il Parte_1 Parte_2 rito civile in località Chiusdino (SI), il 3 giugno 2017 ed annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Chiusdino al n. 6 parte 2 Serie C - anno 2017, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile competente.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Venezia, Dorsoduro 2408/F, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, Parte_1 Per_1 ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso sin d'ora che se la sig.ra dovesse rilasciare la casa familiare a lei assegnata, porterà con sé i mobili dalla stessa acquistati. La Sig.ra Pt_1 Pt_1 inoltre, concede al Sig. l'uso di una piccola porzione del magazzino sito al piano terra, secondo gli accordi intercorsi Pt_2 tra i coniugi.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, ove manterrà la residenza. Per_1
4/a) fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi in maniera diversa in ordine alla permanenza e gestione di Per_1 ed in ragione degli impegni scolastici della stessa, nonché di quelli lavorativi dei genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Nel periodo scolastico:
Settimana A:
Lunedi: accompagnamento a scuola e recupero da parte della mamma (babysitter e/o nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero ore 15.30/16.10 dal papà, pomeriggio e pernottamento a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà, recupero a scuola 15.30/16.10 dalla mamma, pomeriggio e pernottamento a casa della mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola da parte della mamma, recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma ore 15.30/16.10 dalle 8.30/9 fino a 18.30 sta dal papà con pernotto sabato notte. Pt_3 Persona_2
I genitori concordemente valuteranno nel tempo se allungare la permanenza dal papà anche al pernotto di domenica notte, in base alle disponibilità dei genitori e i desideri della bambina.
Settimana B:
Lunedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) salvo evenienza sopra. Recupero a scuola 15.30/16.10 da mamma (nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà e recupero dalla mamma 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto dalla mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola da parte della mamma, recupero a scuola dal papà 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto dalla mamma.
e a casa della mamma. Pt_3 Per_2
Nel periodo estivo (no scuola):
Giornate del sig. martedì e giovedì dalle ore 8 all'indomani mattina;
i weekend seguiranno la scansione del periodo Pt_2 scolastico. Inoltre il Sig. venendo meno gli impegni lavorativi del periodo scolastico, si rende disponibile, previo Pt_2 accordo con la Sig.ra a trascorrere la giornata del mercoledì o del venerdì con la figlia, fino alla fine del turno di Pt_1 lavoro della madre, nella Settimana B.
La sig.ra acconsente ad andare a prelevare la bambina a casa dei nonni paterni, ove la minore permarrà con il Pt_1 padre nei turni di pertinenza di quest'ultimo, salve diverse esigenze lavorative e/o organizzative, alternandosi con il sig.
Pt_2
Quanto alle malattie, momenti del tutto “emergenziali”, la minore verrà accudita lì dove si trovi, restando conseguentemente inteso che se la bimba si ammalasse presso l'abitazione della madre in un giorno di pertinenza del padre, questi potrà ivi accudirla.
4/b) festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e vacanze estive verranno concordate di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze e bisogni di tutti i componenti, genitori e bambina, privilegiando il criterio dell'alternanza.
4/c) trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando che laddove ciò Per_1 non fosse possibile trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore il pranzo o la cena.
4/d) i genitori concordano nel garantire in favore di almeno una volta al mese, un incontro di qualsiasi natura Per_1
(pranzo, cena, passeggiate o altro) che contempli la presenza di entrambi.
5. Il sig. verserà tramite accredito in c/c intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno sette di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_1 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo attualmente in essere avanti l'intestato Tribunale, anche in tema di necessità o meno di preventivo consenso.
6.bis. Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese di baby-sitter necessarie per permettere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 di recarsi al lavoro, laddove la madre della stessa o il sig. o i nonni materni o paterni non siano in grado di garantire Pt_2 la propria presenza. In casi di emergenza, la sig.ra deciderà in autonomia senza necessità di preventivo consenso e/o Pt_1 valutazione della disponibilità di terzi.
7. Gli assegni familiari per la figlia saranno equamente divisi al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì conforme all'interesse della figlia minore non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1 annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/06/2017 tra e Parte_1
matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusdino Parte_2
(SI) al n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2017;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca