Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1034
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della decisione di inammissibilità per violazione del divieto di ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto che le precedenti pronunce di inammissibilità non fossero in mero rito, ma nel merito, poiché i giudici avevano valutato la prova della notifica delle cartelle. Pertanto, la questione della regolarità della notifica delle cartelle presupposte è già stata oggetto di valutazione in altri procedimenti, ed è preclusa ogni ulteriore valutazione in ossequio al divieto del ne bis in idem.

  • Rigettato
    Invalidità del procedimento di notifica delle cartelle

    Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di appello, relativo alla violazione del divieto di ne bis in idem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1034
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1034
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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