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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 14912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 9079266050 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0138580253 000 IMP.LOCAZ.IMM. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0138580253 000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0272831417 000 IMP.IMMOBILI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0141865947 000 CEDOL SECCA IMM 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione n. 09720239079266050 notificata il 23/8/2023
e le sottese cartelle dell'importo complessivo di € 39.528,20 eccependo la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva in primo grado l'AdER chiedendo l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem e nel merito sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Con sentenza n. 14912/2024 la CGT di I grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem con condanna del ricorrente alle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario
Avv. Difensore_1.
In grado di appello si è costituita l'AdeR chiedendo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem, non essendovi, a suo dire, alcuna violazione di detto divieto atteso che le sentenze che hanno respinto i ricorsi avverso le cartelle presupposte all'intimazione oggi impugnata avrebbero deciso su aspetti in rito e, quindi, non sarebbe preclusa la riproposizione della impugnativa delle cartelle in questa sede.
Il motivo è infondato
Dall'esame della documentazione in atti emerge che sia nel ricorso avverso le cartelle n.
09720170138580253000 e n. 09720170272831417000, definito con sentenza della CGT di Il grado del Lazio n. 2538/2023, che nel ricorso avverso la cartella n. 09720190141865947000 definito con sentenza della CGT di I grado di Roma n. 15013/2022, il ricorrente assumeva di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo a seguito di un estratto di ruolo a causa della asserita omessa notifica delle cartelle, stesso vizio eccepito anche nel presente procedimento.
Rileva la Corte che in entrambi i suddetti procedimenti la pronuncia di inammissibilità del ricorso del contribuente non è stata una pronuncia in mero rito, ma in entrambi i casi i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità per carenza di prova in ordine alla omessa o invalidità della notifica delle cartelle a fronte, invece, della produzione della documentazione attestante il procedimento di notifica delle stesse da parte dell'Ufficio, con ciò entrando nel merito della questione circa la validità della notifica delle cartelle.
Conseguentemente essendo già stata oggetto di valutazione in altri procedimenti la questione circa la regolarità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata nel presente giudizio, è preclusa ogni ulteriore valutazione sul punto in questa sede in ossequio al divieto del ne bis in idem che si applica anche nel processo tributario (Cass. sent. n. 15441/2010) costituendo un generale principio di garanzia dell'ordinamento.
Il rigetto del primo motivo è assorbente di tutte le ulteriori questioni poste dall'appellante riguardanti l'asserita invalidità del procedimento di notifica delle cartelle.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma 3/2/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birrritteri Dott. Paolo Andrea Taviano
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 14912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 9079266050 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0138580253 000 IMP.LOCAZ.IMM. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0138580253 000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0272831417 000 IMP.IMMOBILI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0141865947 000 CEDOL SECCA IMM 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 596/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione n. 09720239079266050 notificata il 23/8/2023
e le sottese cartelle dell'importo complessivo di € 39.528,20 eccependo la nullità dell'atto per omessa notifica delle cartelle presupposte.
Si costituiva in primo grado l'AdER chiedendo l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem e nel merito sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Con sentenza n. 14912/2024 la CGT di I grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem con condanna del ricorrente alle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario
Avv. Difensore_1.
In grado di appello si è costituita l'AdeR chiedendo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ne bis in idem, non essendovi, a suo dire, alcuna violazione di detto divieto atteso che le sentenze che hanno respinto i ricorsi avverso le cartelle presupposte all'intimazione oggi impugnata avrebbero deciso su aspetti in rito e, quindi, non sarebbe preclusa la riproposizione della impugnativa delle cartelle in questa sede.
Il motivo è infondato
Dall'esame della documentazione in atti emerge che sia nel ricorso avverso le cartelle n.
09720170138580253000 e n. 09720170272831417000, definito con sentenza della CGT di Il grado del Lazio n. 2538/2023, che nel ricorso avverso la cartella n. 09720190141865947000 definito con sentenza della CGT di I grado di Roma n. 15013/2022, il ricorrente assumeva di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria solo a seguito di un estratto di ruolo a causa della asserita omessa notifica delle cartelle, stesso vizio eccepito anche nel presente procedimento.
Rileva la Corte che in entrambi i suddetti procedimenti la pronuncia di inammissibilità del ricorso del contribuente non è stata una pronuncia in mero rito, ma in entrambi i casi i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità per carenza di prova in ordine alla omessa o invalidità della notifica delle cartelle a fronte, invece, della produzione della documentazione attestante il procedimento di notifica delle stesse da parte dell'Ufficio, con ciò entrando nel merito della questione circa la validità della notifica delle cartelle.
Conseguentemente essendo già stata oggetto di valutazione in altri procedimenti la questione circa la regolarità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata nel presente giudizio, è preclusa ogni ulteriore valutazione sul punto in questa sede in ossequio al divieto del ne bis in idem che si applica anche nel processo tributario (Cass. sent. n. 15441/2010) costituendo un generale principio di garanzia dell'ordinamento.
Il rigetto del primo motivo è assorbente di tutte le ulteriori questioni poste dall'appellante riguardanti l'asserita invalidità del procedimento di notifica delle cartelle.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma 3/2/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birrritteri Dott. Paolo Andrea Taviano