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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19/03/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7674 /2023
T R A
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti Pt_1
Opponente
E
, n.q. di erede di , rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CP_1 Persona_1
LOREDANA DE RIENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposta
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., il sig. aveva agito chiedendo la declaratoria di Persona_1 esistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex l. 118/71;
- che nel corso del giudizio, iscritto al NRG 11336/2021, ed assegnato al Giudice dott.ssa Paesano, il depositava ulteriore documentazione medica, chiedendo, ex art. 149 disp. att. c.p.c., ampliarsi Per_1 la domanda originaria includendo l'accertamento dei requisiti sanitari, anche al fine del riconoscimento della totale inabilità lavorativa, nella misura del 100%;
- che veniva nominato CTU dott. il quale depositava poi la perizia riconoscendo in capo Persona_2
al sig. una percentuale di invalidità nella misura del 100%, con decorrenza dalla domanda Per_1
amministrativa;
- che pertanto l' formulava atto di dissenso e poi proponeva ricorso in opposizione, attesa la Pt_1
mancata presentazione di domanda relativamente alla pensione di invalidità ed eccependo altresì
l'assenza del requisito reddituale in capo al per godere dell'assegno di invalidità relativamente Per_1 all'anno 2022.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, si costituiva in giudizio la resistente nella qualità di erede del , intanto deceduto, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese, con Per_1
distrazione.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, osserva il Tribunale che nel presente giudizio l' contesta le Pt_1
conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase atp, dott. , deducendo che lo Persona_2
stesso avrebbe riconosciuto in capo al ricorrente una invalidità pari al 100%, ed opponendosi al riconoscimento in capo al della pensione di inabilità, in quanto prestazione mai richiesta da Per_1 quest'ultimo, né in fase amministrativa né nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Si osserva al riguardo che, a bene vedere, come dedotto dall' , nel ricorso introduttivo il Pt_1 Per_1 aveva limitato la propria domanda al riconoscimento dell'assegno di invalidità chiedendo riconoscersi un'invalidità nella misura del 74-99%, e che soltanto in un momento successivo, nelle note di trattazione scritta, aveva chiesto ampliarsi la propria domanda in virtù dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, e, ai sensi del 149 disp att. c.p.c., riconoscersi la pensione di inabilità.
Ciò posto, come noto, l'art. 149 disp. att. c.p.c. prevede che il Giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda, non potendo prescindersi, in omaggio ai principi che informano il processo civile, della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., né potendo procedersi, come noto, ad un ampliamento della domanda, ma, al più, alla rinuncia ad una parte di essa.
Peraltro, si osserva del resto come il giudice della fase atp non abbia accolto la richiesta ed esteso la domanda, non avendo espressamente autorizzato tale – inammissibile - richiesta. Pertanto, non può riconoscersi in capo al de cuius la pensione di inabilità in quanto prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio, le cui conclusioni si riferiscono, lo si ribadisce, unicamente al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 75-99% in capo alla parte e, dunque, al solo assegno di invalidità.
Quanto al riconoscimento di tale prestazione in capo al de cuius, deve poi osservarsi come l' Pt_1 abbia eccepito l'assenza dei requisiti reddituali per il ricorrente relativamente all'anno 2022.
Ebbene, esaminati gli atti, deve rilevarsi effettivamente il superamento da parte del de cuius per l'anno
2022 dei limiti reddituali per beneficiare dell'assegno di invalidità, dovendosi quindi riconoscere in capo al il diritto all'assegno di invalidità limitatamente al periodo che va dalla domanda Per_1
amministrativa al dicembre 2021.
Le spese di lite di entrambe le fasi, atteso il riconoscimento dell'assegno per un periodo limitato e visto l'accoglimento dell'opposizione proposta dall' , possono essere integralmente compensate Pt_1
tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 11336/2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto riconosce il diritto del de cuius Persona_1 all'assegno di invalidità limitatamente al periodo dal 29.04.2021 ovvero dalla domanda amministrativa e fino al dicembre 2021;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
Aversa, 20/03/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo