Articolo 3 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
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10 luglio 1956
Art. 3.
Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , si provvede con un contingente di seimila collocatori, cosi' ripartiti nelle seguenti qualifiche:
collocatori di I classe...................... 600
collocatori di II classe...................... 1.200
collocatori di III classe...................... 4.200
I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in piu' Comuni o piu' frazioni di Comune.
L'Ufficio provinciale del lavoro dovra' stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.
Entrata in vigore il 10 luglio 1956