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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Giudice rel. Dott. Enrica DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1365 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 10/10/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso
DA difeso e rappresentato dall'avv. Annalisa TURNONE Parte 1
E difesa e rappresentata dall'avv. Stefano RUSSO CP 1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 10.10.2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Taranto in data 12.08.1981, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con sentenza n. 323/2000 pubblicata il 16.02.2000 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970; A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 12.08.1981 da Parte 1 nato a [...] il [...] e CP 1 Napoli nata a [...] [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Taranto dell'anno 1981, all'atto n.138, parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, addì 10.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Giudice rel. Dott. Enrica DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1365 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 10/10/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso
DA difeso e rappresentato dall'avv. Annalisa TURNONE Parte 1
E difesa e rappresentata dall'avv. Stefano RUSSO CP 1
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 10.10.2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Taranto in data 12.08.1981, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il Tribunale con sentenza n. 323/2000 pubblicata il 16.02.2000 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970; A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 12.08.1981 da Parte 1 nato a [...] il [...] e CP 1 Napoli nata a [...] [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Taranto dell'anno 1981, all'atto n.138, parte II, Serie A, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate tra le parti. Così deciso in Taranto, addì 10.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi