Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1983, n. 1584
CASS
Sentenza 3 marzo 1983

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Il concetto di retribuzione, che non è lo stesso per tutti gli istituti contrattuali, in assenza di un dato normativo (come avviene, ad esempio, con l'art. 2121 cod. civ., che regola la indennità di anzianità) è rimesso all'autonoma definizione delle parti stipulanti il contratto collettivo. Conseguentemente il giudice del merito nell'interpretare con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, il precetto posto dalla autonomia collettiva a proposito della maggiorazione del lavoro notturno compreso in regolari turni periodici, può ritenere che tale indennità non ha carattere accidentale, bensì faccia parte della retribuzione globale di fatto, cioè dell'insieme di elementi principali ed accessori, normali e costanti corrisposta in concreto al lavoratore, ove consideri che, rispetto alla detta prestazione lavorativa, caratterizzata nel suo insieme da una periodica e regolare alternanza di lavoro diurno e notturno, secondo un piano prestabilito dall'imprenditore, tale maggiorazione costituisce un elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore, ed in quanto tale, debba essere tenuta presente ai fini della retribuzione feriale e della gratifica natalizia. ( V 3044/81; ( V 5312/79, mass n 401906; ( V 2897/79, mass n 399232; ( V 2897/79, mass n 399231; ( V 1175/79, mass n 397387).*

A norma dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite (conforme l'art. 2109 cod. civ.) e non può rinunziarvi, durante il periodo feriale al lavoratore spetta lo stesso trattamento economico di quando egli presta la sua opera e come se effettivamente la prestasse. È, pertanto, invalida ogni pattuizione individuale e collettiva che, in contrasto con il precetto costituzionale, stabilisce che, nel periodo in cui usufruisce delle ferie annuali, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno. (nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse affermato la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno compreso in regolari turni periodici nella retribuzione dovuta nel periodo feriale).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1983, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1584
    Data del deposito : 3 marzo 1983

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