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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 17.1.2023 a seguito del deposito ai sensi dell'art 127 ter cpc delle note d trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9255 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avvti Giuseppe
Lauro, e Serena Lauro presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in CP_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Marcella Camarda, presso cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2023 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere dal
1987 lavoratore marittimo;
di aver riportato una malattia professionale, denunciata all' con domanda amministrativa presentata il 07/06/2022 e parzialmente CP_1 accolta dall' con il riconoscimento di un grado percentuale di inabilità CP_2
lavorativa pari al 7%.; di aver, conseguentemente, proposto opposizione, avverso il predetto provvedimento, con ricorso presentato il 15/11/2022, senza ottenere alcun riscontro. Ha concluso chiedendo “ Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della tecnopatia, già riconosciuta dall' in data 28/07/2022, afferente al caso n. CP_1
517648618, presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente in misura superiore a quella stabilita dall' , e quantificata dal ctp nella misura del quindici CP_1
(15) per cento giusta la “Tabella delle Menomazioni” (D.L. 38/2000) o nella
1 percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta, in misura corrispondente alla percentuale di D.B. patito dallo stesso e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio” con vittoria di spese di giudizio.
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_2 rigetto, ritenuta congrua la valutazione dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro sia dato documentale, alla luce della documentazione afferente la procedura amministrativa, versata agli atti e in particolare dal provvedimento in data 28.7.2022 ( pratica infortunio o malattia) emesso dall' con il quale non stata negato il beneficio in ragione CP_1 dell'assenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la malattia accertata, bensì per la percentuale che ne sarebbe asseritamente conseguita. ( cfr doc nella produzione del ricorrente)
Ad ogni modo conduce a siffatta conclusione anche l'esito nonché della consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede.
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da
““spondiloartrosi rachidea con ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Il complesso nosologico determina un D.B. (danno biologico) del 9%
(novepercento), e ciò a far data dalla domanda amministrativa. Avendo già
2 avuto riconosciuto un 7% di D.B., sarà da riconoscersi un danno differenziale del 2% (duepercento) di Org_1
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini ( 9%) con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto- tenuto conto che nella sede amministrativa è stata già liquidata la prestazione ( indennizzo in capitale) in relazione alla percentuale del 7% ivi riconosciuta
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9%e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta CP_1 prestazione, nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano CP_1
in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli 17.1.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 17.1.2023 a seguito del deposito ai sensi dell'art 127 ter cpc delle note d trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9255 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avvti Giuseppe
Lauro, e Serena Lauro presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in CP_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Marcella Camarda, presso cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2023 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere dal
1987 lavoratore marittimo;
di aver riportato una malattia professionale, denunciata all' con domanda amministrativa presentata il 07/06/2022 e parzialmente CP_1 accolta dall' con il riconoscimento di un grado percentuale di inabilità CP_2
lavorativa pari al 7%.; di aver, conseguentemente, proposto opposizione, avverso il predetto provvedimento, con ricorso presentato il 15/11/2022, senza ottenere alcun riscontro. Ha concluso chiedendo “ Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della tecnopatia, già riconosciuta dall' in data 28/07/2022, afferente al caso n. CP_1
517648618, presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente in misura superiore a quella stabilita dall' , e quantificata dal ctp nella misura del quindici CP_1
(15) per cento giusta la “Tabella delle Menomazioni” (D.L. 38/2000) o nella
1 percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta, in misura corrispondente alla percentuale di D.B. patito dallo stesso e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio” con vittoria di spese di giudizio.
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_2 rigetto, ritenuta congrua la valutazione dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro sia dato documentale, alla luce della documentazione afferente la procedura amministrativa, versata agli atti e in particolare dal provvedimento in data 28.7.2022 ( pratica infortunio o malattia) emesso dall' con il quale non stata negato il beneficio in ragione CP_1 dell'assenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la malattia accertata, bensì per la percentuale che ne sarebbe asseritamente conseguita. ( cfr doc nella produzione del ricorrente)
Ad ogni modo conduce a siffatta conclusione anche l'esito nonché della consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede.
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da
““spondiloartrosi rachidea con ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Il complesso nosologico determina un D.B. (danno biologico) del 9%
(novepercento), e ciò a far data dalla domanda amministrativa. Avendo già
2 avuto riconosciuto un 7% di D.B., sarà da riconoscersi un danno differenziale del 2% (duepercento) di Org_1
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini ( 9%) con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto- tenuto conto che nella sede amministrativa è stata già liquidata la prestazione ( indennizzo in capitale) in relazione alla percentuale del 7% ivi riconosciuta
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9%e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta CP_1 prestazione, nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano CP_1
in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli 17.1.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)
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