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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 774/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.63 22070 CASSINA RIZZARDI ITALIA con l'Avv. ALTENI PAOLA
e
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]63 22070 CASSINA RIZZARDI ITALIA con l'Avv. OMAZZI LUCIA CARLA
PREMESSO che tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza di divorzio n. 605/2017 del Tribunale di
Como;
PREMESSO che la coppia ha la seguente figlia maggiorenne, non economicamente indipendente: Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente: 1) il collocamento della figlia , maggiorenne dal 12 marzo 2025, prevalentemente presso Parte_2 la madre ai fini anagrafici, con autonomia della medesima sui tempi e sulle modalità di permanenza presso ciascun genitore, con diritti di vista liberi;
2) la revoca dell'obbligo in capo al padre della corresponsione alla madre del contributo mensile al mantenimento della figlia dell'importo di euro 1.800,00; Parte_2
3) il mantenimento diretto di a carico di entrambi i genitori, in misura paritetica ciascuno, Parte_2 affinché vi provvedano nei giorni di rispettiva presenza della figlia presso ciascuno di loro;
4) la contribuzione paritetica a carico di entrambi i genitori delle spese extra per la figlia Parte_2 in ragione, quindi, del 50% ciascuno, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Como, che le Parti richiamano e dichiarano di conoscere. In particolare convengono, quindi, di mantenere la suddivisione paritetica delle spese extra, nessuna esclusa ed eccettuata, le spese scolastiche – anche se istituto privato
– e le spese connesse e/o conseguenti alla frequentazione di un determinato istituto scolastico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di viaggio, di pernotto lontano dalla residenza famigliare;
costi per stages e per la partecipazione a corsi che diano particolari attestazioni o formazioni scolastiche;
spese per libri e seminari) in ragione, appunto, del 50% ciascuno;
5) la modalità di mantenimento diretto di adottata dai genitori avente efficacia a partire Parte_2 dal mese (incluso) di sottoscrizione del presente ricorso (15.03.2025), così come la suddivisone delle spese extra al 50% come sopra specificate.
6) Ad integrazione dei punti di cui al ricorso depositato, le Parti espressamente concordano che anche il costo relativo all'iscrizione al Circolo Golf Club Monticello per la figlia sarà suddiviso in ragione Pt_2 del 50% sino al compimento del ventunesimo anno di età della stessa (nel corso dell'annualità, la madre pagherà la prima rata ed il padre la seconda). I genitori, al compimento del ventunesimo anno di età della figlia, si obbligano sin da ora a rivalutare insieme a lei il suo eventuale rinnovo di adesione alla quota del comprensorio Golf di Monticello, secondo i Suoi desiderata e le Sue aspirazioni, nell'esclusivo interesse della stessa.
Le Parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza ed in particolare rinunciano all'appello dell'emananda sentenza, essendo conforme alle condizioni concordate e quindi non avendovi interesse.
Le Parti dichiarano ed accettano reciprocamente la compensazione integrale delle spese legali del presente procedimento.
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 308/2017 del Tribunale di Como:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.63 22070 CASSINA RIZZARDI ITALIA con l'Avv. ALTENI PAOLA
e
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]63 22070 CASSINA RIZZARDI ITALIA con l'Avv. OMAZZI LUCIA CARLA
PREMESSO che tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza di divorzio n. 605/2017 del Tribunale di
Como;
PREMESSO che la coppia ha la seguente figlia maggiorenne, non economicamente indipendente: Parte_2
, nata a [...] il [...];
[...]
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente: 1) il collocamento della figlia , maggiorenne dal 12 marzo 2025, prevalentemente presso Parte_2 la madre ai fini anagrafici, con autonomia della medesima sui tempi e sulle modalità di permanenza presso ciascun genitore, con diritti di vista liberi;
2) la revoca dell'obbligo in capo al padre della corresponsione alla madre del contributo mensile al mantenimento della figlia dell'importo di euro 1.800,00; Parte_2
3) il mantenimento diretto di a carico di entrambi i genitori, in misura paritetica ciascuno, Parte_2 affinché vi provvedano nei giorni di rispettiva presenza della figlia presso ciascuno di loro;
4) la contribuzione paritetica a carico di entrambi i genitori delle spese extra per la figlia Parte_2 in ragione, quindi, del 50% ciascuno, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Como, che le Parti richiamano e dichiarano di conoscere. In particolare convengono, quindi, di mantenere la suddivisione paritetica delle spese extra, nessuna esclusa ed eccettuata, le spese scolastiche – anche se istituto privato
– e le spese connesse e/o conseguenti alla frequentazione di un determinato istituto scolastico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di viaggio, di pernotto lontano dalla residenza famigliare;
costi per stages e per la partecipazione a corsi che diano particolari attestazioni o formazioni scolastiche;
spese per libri e seminari) in ragione, appunto, del 50% ciascuno;
5) la modalità di mantenimento diretto di adottata dai genitori avente efficacia a partire Parte_2 dal mese (incluso) di sottoscrizione del presente ricorso (15.03.2025), così come la suddivisone delle spese extra al 50% come sopra specificate.
6) Ad integrazione dei punti di cui al ricorso depositato, le Parti espressamente concordano che anche il costo relativo all'iscrizione al Circolo Golf Club Monticello per la figlia sarà suddiviso in ragione Pt_2 del 50% sino al compimento del ventunesimo anno di età della stessa (nel corso dell'annualità, la madre pagherà la prima rata ed il padre la seconda). I genitori, al compimento del ventunesimo anno di età della figlia, si obbligano sin da ora a rivalutare insieme a lei il suo eventuale rinnovo di adesione alla quota del comprensorio Golf di Monticello, secondo i Suoi desiderata e le Sue aspirazioni, nell'esclusivo interesse della stessa.
Le Parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza ed in particolare rinunciano all'appello dell'emananda sentenza, essendo conforme alle condizioni concordate e quindi non avendovi interesse.
Le Parti dichiarano ed accettano reciprocamente la compensazione integrale delle spese legali del presente procedimento.
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 308/2017 del Tribunale di Como:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao