Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5984/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 maggio 2025
da
1) Parte_1
Nata a Sesto San Giovanni il 15.02.1999 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola BASTONINI del Foro di Pavia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25.11.1991 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo PAPPALARDO del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], residente in [...]
Navigli 1/B;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE Per_ 1. il figlio di anni cinque, rimane affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica e stabile presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
2. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 Per_ residenza e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con Pt_1 Pt_2 congruo preavviso.
3. Modalità di vista e di tenuta del minore come da piano genitoriale allegato (doc. 11) che, per comodità, vengono qui riportate: il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con Per_ sé a week alternati, dal giovedì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive con pernottamento, concordando il periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno per evitare sovrapposizioni di ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. I genitori Per_ trascorreranno con ad anni alterni il giorno di Natale o quello di S. Stefano e suddivideranno a metà le vacanze natalizie (dal 27.12 al 1.1 sera e dal 1.1 sera al 6.1) in modo da trascorrere con lo stesso alternativamente anche le giornate di Natale e quella di Capodanno e metà delle vacanze pasquali (dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua e da Pasquetta alla fine delle vacanze) sempre seguendo la regola dell'alternanza.
Le altre festività quando cadranno durante la settimana verranno dai genitori trascorse con il minore a turno mentre i ponti seguiranno il weekend di competenza del genitore, senza saltare la frequenza scolastica.
Il sabato e la domenica successivi al giorno del compleanno del minore saranno ciascuno trascorsi alternativamente tra i due genitori con il figlio.
Il minore trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre così come trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il rispettivo genitore.
Fatta salva la possibilità del padre di visitare e/o frequentare il figlio anche nei giorni di permanenza dello stesso presso la madre, previo accordo tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, Per_ sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di
Nei giorni in cui hanno con sé il minore, i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati delle condizioni dello stesso una volta al giorno. Durante i giorni in cui il minore sarà con loro, entrambi i genitori si preoccuperanno di seguire (o Per_ far seguire in caso loro indisponibilità per impegni lavorativi) nei compiti scolastici ed in tutte le attività che lo stesso dovrà svolgere.
Entrambi i genitori si impegnano ad avere contatti con le maestre e/o gli insegnanti del minore e a partecipare ai colloqui con gli stessi, tenendosi direttamente informati sull'andamento scolastico del figlio.
Le parti concordano di rilasciare ai nonni materni, alla nonna paterna e al Sig. attuale Persona_2 Per_ compagno della Sig.ra idonea delega per il prelievo di dalla scuola e che Parte_1 quindi saranno autorizzati ad andare a prendere il minore.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
4. Il padre si obbliga a versare, quale corrispettivo per il concorso al mantenimento ordinario del Per_ figlio entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre la somma di € 250.00
(duecentocinquanta/00 euro). Tale importo, dovuto per dodici mensilità annue, sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il signor contribuirà, inoltre, nella misura 50% alle spese straordinarie del figlio (mediche, Pt_2 scolastiche, compresi il pre e post scuola e la mensa, quelle sportive e ricreative nonché eventuale baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite).
Le parti avranno come riferimento, per quanto qui non regolato, il protocollo della Corte d'Appello di Milano che viene allegato al presente ricorso (doc. 11).
Le spese dovranno essere sempre documentate mediante esibizione di documento comprovante la relativa spesa e, come e ove richiesto dal protocollo sopra citato, previamente concordate. Per_ Le parti concordano che l'assegno unico universale riferibile a sarà percepito dalla madre.
5. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
6. Le parti concordano che le rate del contratto del finanziamento n. 15312814, da entrambe sottoscritto presso Banca Intesa con scadenza ultima rata il 01.08.2033, come da prospetto allegato
(doc. 12) saranno versate alla banca dalla Sig.ra ma il Sig. , insieme al Pt_1 Pt_2 mantenimento per il figlio, rimborserà mensilmente alla Sig.ra il 50 % della rata. Pt_1
7. I ricorrenti prestano, sin d'ora, assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) anche per il figlio minore.
8. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza.
9. Spese compensate.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato