Ordinanza cautelare 21 febbraio 2013
Sentenza 2 luglio 2013
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2014
Ordinanza cautelare 30 maggio 2014
Parere definitivo 8 settembre 2014
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 08/09/2014, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02875/2014 e data 08/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00930/2014
OGGETTO:
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. SY MA MA per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso il 19.8.2013 dallo Sportello unico per l’immigrazione di Pordenone;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 3337 del 12/05/2014 con il quale il Ministero dell'interno - dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe il sig. SY MA MA per l’annullamento del provvedimentio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso il 19.8.2013 dallo Sportello unico per l’immigrazione di Pordenone.
A fondamento del ricorso deduce l’illegittimità del procedimento e la violazione del diritto di difesa.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO:
Il provvedimento impugnato è stato emesso sul presupposto che la ditta presso cui il ricorrente doveva essere impiegato – OO di CH OS FO – non risultava in regola con i versamenti contribuitivi.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento.
La censura è infondata, poiché l’amministrazione ha proceduto a convocare le parti e a comunicare il preavviso di rigetto all’indirizzo di residenza indicato nella domanda, non avendo ricevuto variazioni di domicilio, né alcuna notizia dagli interessati.
Il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui pure si lamenta il ricorrente, è estraneo all’oggetto del ricorso.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Istanza cautelare assorbita.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Francesco Bellomo | Francesco D'Ottavi |
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando