CASS
Sentenza 21 luglio 2022
Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2022, n. 28703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28703 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA BA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena inflitta o, in subordine, annullamento con rinvio in ordine alla determinazione della pena. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28703 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 26/05/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha rideterminato la pena base inflitta in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., alla luce della nuova cornice edittale di pena determinatasi in seguito alla sent. Corte cost. n. 40/2019, e, applicando la riduzione per il prescelto rito abbreviato, ha condannato l'imputato ad anni quattro di reclusione e 14.000 Euro di multa. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge penale nella rideterminazione della pena nel senso indicato, per aver la Corte territoriale omesso di operare la diminuzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche. Si richiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena, o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle del ricorrente. 3. Il ricorso è fondato. In applicazione del dictum di cui alla sent. Corte cost. n. 40 del 2019, la sentenza impugnata ha rideterminato la pena base per il reato ascritto in anni sei di reclusione e 21.000 Euro di multa, espressamente argomentando la congruità della pena detentiva nel nuovo limite minimo edittale e riducendo poi la pena di un terzo per la diminuente connessa alla scelta del giudizio abbreviato. Nell'operare detto computo, la Corte territoriale non ha tuttavia considerato - pur avendone dato atto in sentenza - che il primo giudice Eiveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione del pubblico ministero. Ciò posto, secondo l'orientamento di questa Corte, nel rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, pur riducendo la pena in termini assoluti, quantifichi la diminuzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche in misura proporzionalmente inferiore a quella stabilita in sede di cognizione, atteso che tale giudice è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideterminazione 2 sia della pena-base che della diminuzione per le menzionate attenuanti, quantificando in concreto siffatta diminuzione alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto (Sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, dep. 2020, Greganti, Rv. 278186; Sez. 1, n. 50693 del 14/11/2019, Frate, Rv. 277865). Non è consentito, per contro, non applicare alcuna riduzione, come nella specie avvenuto, determinandosi in tal caso sicura violazione del principio del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata in punto trattamento sanzionatorio e, come richiesto dalle parti in via principale, detto annullamento può avvenire senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo questa Corte rideterminare la pena in applicazione dei parametri seguiti dal giudice di primo grado, sul punto non modificati in sede di appello né in questa sede specificamente contestati dalle parti. Posto, dunque, che, per le circostanze attenuanti generiche, il primo giudice aveva operato una riduzione della pena detentiva pari ad un quarto (da 12 a 9 anni di reclusione) e della pena pecuniaria per un po' meno di un quarto (da 40.000 a 31.500 euro di multa), la nuova pena base rideterminata dalla Corte territoriale dev'essere ridotta per le menzionate circostanze attenuanti in misura di un quarto, vale a dire a quattro anni e sei mesi di reclusione e 15.750 euro di multa. Applicando l'ulteriore riduzione per la scelta del rito, la pena va pertanto rideterminata in anni tre di reclusione e 10.500 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni tre di reclusione e euro 10.500 di multa. Così deciso il 26 maggio 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena inflitta o, in subordine, annullamento con rinvio in ordine alla determinazione della pena. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28703 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 26/05/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha rideterminato la pena base inflitta in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup., alla luce della nuova cornice edittale di pena determinatasi in seguito alla sent. Corte cost. n. 40/2019, e, applicando la riduzione per il prescelto rito abbreviato, ha condannato l'imputato ad anni quattro di reclusione e 14.000 Euro di multa. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge penale nella rideterminazione della pena nel senso indicato, per aver la Corte territoriale omesso di operare la diminuzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche. Si richiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena, o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle del ricorrente. 3. Il ricorso è fondato. In applicazione del dictum di cui alla sent. Corte cost. n. 40 del 2019, la sentenza impugnata ha rideterminato la pena base per il reato ascritto in anni sei di reclusione e 21.000 Euro di multa, espressamente argomentando la congruità della pena detentiva nel nuovo limite minimo edittale e riducendo poi la pena di un terzo per la diminuente connessa alla scelta del giudizio abbreviato. Nell'operare detto computo, la Corte territoriale non ha tuttavia considerato - pur avendone dato atto in sentenza - che il primo giudice Eiveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione del pubblico ministero. Ciò posto, secondo l'orientamento di questa Corte, nel rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento con cui il giudice, pur riducendo la pena in termini assoluti, quantifichi la diminuzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche in misura proporzionalmente inferiore a quella stabilita in sede di cognizione, atteso che tale giudice è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideterminazione 2 sia della pena-base che della diminuzione per le menzionate attenuanti, quantificando in concreto siffatta diminuzione alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto (Sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, dep. 2020, Greganti, Rv. 278186; Sez. 1, n. 50693 del 14/11/2019, Frate, Rv. 277865). Non è consentito, per contro, non applicare alcuna riduzione, come nella specie avvenuto, determinandosi in tal caso sicura violazione del principio del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata in punto trattamento sanzionatorio e, come richiesto dalle parti in via principale, detto annullamento può avvenire senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo questa Corte rideterminare la pena in applicazione dei parametri seguiti dal giudice di primo grado, sul punto non modificati in sede di appello né in questa sede specificamente contestati dalle parti. Posto, dunque, che, per le circostanze attenuanti generiche, il primo giudice aveva operato una riduzione della pena detentiva pari ad un quarto (da 12 a 9 anni di reclusione) e della pena pecuniaria per un po' meno di un quarto (da 40.000 a 31.500 euro di multa), la nuova pena base rideterminata dalla Corte territoriale dev'essere ridotta per le menzionate circostanze attenuanti in misura di un quarto, vale a dire a quattro anni e sei mesi di reclusione e 15.750 euro di multa. Applicando l'ulteriore riduzione per la scelta del rito, la pena va pertanto rideterminata in anni tre di reclusione e 10.500 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni tre di reclusione e euro 10.500 di multa. Così deciso il 26 maggio 2022.