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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 106/2023 R.G. promossa da
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Marsala, contrada Cozzaro, n. 291/M, presso lo studio degli Avv.ti
Luigi Giacomo Messina ed Antonio Bonanno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti parte opponente nei confronti di
(con socio unico, con sede legale in Milano, piazza della Trivulziana, n. 4/A), Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati, per mandato in atti parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio per opporre il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 554/2022 dell'11 settembre 2022 (n. 1718/2022 R.G.), con il quale il Tribunale di
Marsala ha ingiunto a « di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del presente Parte_1 decreto, a la somma di € 11.936,44 con gli interessi come richiesti e le spese Controparte_1 della presente procedura di ingiunzione liquidate in complessivi € 645,50 di cui € 145,50 per esborsi ed € 500,00 per compensi (comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali), oltre IVA e CAP come per legge».
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19 maggio 2023, si è costituita Controparte_1
che ha contestato in fatto ed in diritto le pretese di parte opponente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese processuali.
1 La causa, istruita in via documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 novembre 2024 - all'esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni di parte opponente come da atto di citazione e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
2. Venendo al merito, parte opponente ha promosso il presente giudizio sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna opposta;
2) mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) mancanza dei requisiti di certezza, esigibilità
e liquidità del credito;
4) indeterminatezza del tasso di interesse - mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e mancata indicazione del TAE;
5) inesatta rappresentazione del
TAEG-ISC.
3. In via preliminare, attenendo ad una condizione di procedibilità, va esaminato il motivo della regolarità del procedimento di mediazione.
All'udienza di prima comparizione e trattazione dell'8 giugno 2023, a parte opposta è stato assegnato un termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione (Cass. civ., n. sezioni unite, n.
19596/2020), rinviando per la verifica del suo esito all'udienza del 21 dicembre 2023 e disponendo che la stessa si svolgesse mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Con note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2023, parte opponente ha eccepito l'irregolarità della procedura di mediazione: i) per mancata prova della notifica a;
ii) Parte_1
perché la comunicazione della domanda di mediazione avrebbe dovuto eseguirsi presso lo studio dei difensori eletto dall'opponente.
Con note di trattazione scritta depositate il 6 dicembre 2023, parte opposta ha depositato soltanto il verbale del primo incontro di mediazione del 2 agosto 2023 (procedimento di mediazione n.
3198/2023), attestante la regolare notifica a a mezzo raccomandata spedita a Marsala, Parte_1 contrada Ciancio, n. 821, l'assenza di parte opponente e, quindi, l'esito negativo della mediazione.
Soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 20 gennaio 2025, parte opposta ha depositato ulteriore documentazione, fra cui: i) copia dell'istanza di mediazione (allegato 1); ii) convocazione dell'organismo di mediazione (allegato 2); iii) accettazione e consegna della e-mail inviata il 28 giugno 2023 all'Avv. Luigi Giacomo Messina contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; iv) copia della e-mail del 31 luglio 2023 inoltrata all'organismo di mediazione dall'Avv.
Luigi Giacomo Messina.
Ai fini della prova della regolarità della procedura di mediazione, a fronte di una specifica contestazione di parte opponente con le note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2023, parte opposta ha prodotto la documentazione relativa alla comunicazione del primo incontro di
2 mediazione tardivamente (con la comparsa conclusionale del 20 gennaio 2025), comunque, oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
L'eccezione di tardività di parte opposta è fondata, pertanto, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto opposto.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va premesso che, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico procedimento e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. civ., n.
11606/2018; Cass. civ., n. 27234/2017; Cass. civ., n. 10503/2013).
Nel caso in cui, come quello di specie, l'opposizione sia dichiarata improcedibile per non avere parte opposta fornito prova della regolarità della mediazione, il giudice dell'opposizione non deve pronunciarsi sulle spese processuali della fase monitoria liquidate nel decreto ingiuntivo poiché, essendo il decreto revocato, tali spese resteranno a carico del ricorrente-opposto che le aveva anticipate.
Viceversa, devono essere liquidate le spese del presente giudizio di opposizione e, a tal fine, devono applicarsi le regole ordinarie previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso in esame, risulta che, con e-mail del 31 luglio 2023 (cfr. allegato n. 6 alla comparsa conclusionale di parte opposta), il difensore di parte opponente aveva comunicato all'organismo di mediazione che «per quanto riguarda la procedura di mediazione in oggetto meglio specificata, si rappresenta che la IG.ra non è nelle condizioni per poter aderire». Parte_1
Sebbene la documentazione prodotta da parte opposta con la comparsa conclusionale sia tardiva riguardo alla prova della regolarità della procedura mediazione, la copia della suindicata e-mail, non disconosciuta dal difensore di parte opponente, costituisce condotta processuale che integra gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost., n. 77/2018) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti, avendo la parte comunque escluso il buon esito della mediazione stessa.
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2022 del Tribunale di Marsala, depositato l'11 settembre 2022 (procedimento monitorio n. 1718/2022 R.G.).
2) Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente giudizio di opposizione.
3 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di legge, compresa la verifica della correttezza del contributo unificato dovuto da parte opponente.
Marsala, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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