Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Michele TROISI, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi dell'art. 3 L. 89/2001, iscritto nel Ruolo Generale Volon- taria Giurisdizione n°1522/2024, istante la soc. (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. EN CI e dall'avv. Federico BORDOGNA;
CONTRO
Il (c.f. , in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_2
**********
Con ricorso depositato in data 21.12.2024, la ha chie- Parte_1 sto l'equo indennizzo per la irragionevole durata del procedimento civile, incardinato presso il Tribunale di Bari, avviato con domanda al passivo ammessa in data
27.9.2011.
Il giudizio presupposto è tutt'ora pendente, come si evince da attestazione della cancelleria in data 21.11.2024.
Il ricorso introduttivo è, dunque, tempestivo.
Ciò premesso, il giudizio “a quo” ha avuto una durata complessiva, dalla esecutorietà dello stato passivo (da considerarsi dies a quo in quanto la ricorrente non ha depo- sitato la domanda di ammissione al passivo) alla data di proposizione del presente ricorso, di anni 13, mesi 2 e giorni 23 giorni ed ha, pertanto, superato la ragionevole
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2-bis, L. 89/2001.
Da tale durata va, tuttavia, detratto il periodo dal 9.3.2020 al 30.6.2020 (3 mesi e
23 giorni) per la sospensione straordinaria dei termini processuali ex art. 83 D.L.
17.3.2020, n°18 ed art. 36 D.L. 8.4.2020, n°23, non imputabile al Ministero inti- mato.
L'esame dei verbali di udienza ha evidenziato, poi, che parte ricorrente non è incorsa in nessuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 2, co.
2-quinquies, di talché il ritardo im- putabile al resistente è di anni sette, essendo computabili in un anno i CP_1 periodi superiori a sei mesi.
Ciò premesso, la Corte ritiene equo liquidare, per ciascun anno di ritardo, l'importo di € 450,00, ai sensi dell'art.
2-bis, co. 1, L. 89/2001, valutando l'esito del giudizio, favorevole alle ragioni della parte ricorrente, il comportamento delle parti proces- suali e del giudice.
Per quanto sopra, il intimato va condannato al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, dell'importo di € 3.150,00 a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese della procedura.
Non sono riconosciuti gli aumenti ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 4.3.2018, n°37, in quanto “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e frui- zione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi note- voli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”
(Cass. civ. sez. II, 27.7.2023, n°22762).
Nel caso di specie, i documenti esaminati ai fini della valutazione della sussistenza del diritto all'indennizzo sono solo due e di non rilevante dimensione.
Tutto quanto sopra premesso, la Corte d'Appello di Bari
INGIUNGE al , in persona del Ministro p.t., di pagare, in favore della Controparte_1
la somma di € 3.150,00 a titolo di equo indennizzo, Parte_1 oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della procedura che liquida in € 27,00 per spese documentate ed € 420,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, CAP
e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. EN CI.
Così deciso in Bari, in data 8.2.2025
Il Giudice Designato
Michele TROISI
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