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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2439/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Pagano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alia in C.da Chianchitelle s.n., giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino giusta procura del notaio di Roma;
Persona_1
- resistente-
OGGETTO: ripetizione indebito (maggiorazione sociale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver premesso:
- d'essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07867140 in quanto invalida civile nella misura del 100%;
- che l'ente previdenziale, d'ufficio, in esecuzione della sentenza n.152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale, le riconosceva la maggiorazione sociale di cui all'art.38 comma 4, L. n.448/2001 sulla suddetta pensione a decorrere dal mese di luglio 2020;
- che, con successivo provvedimento del 23.01.2023, l' le comunicava che, CP_1
sulla base della comunicazione dei redditi presentata dalla stessa per l'anno
2020, era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il luglio 2020 ed il dicembre 2022, la somma di euro 6.211,04 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione n. 07867140/INVCIV, della quale ne veniva intimata la restituzione;
- d'aver proposto in data 26.04.2023 ricorso amministrativo al OM
AL , rimasto privo di riscontro;
CP_1
conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale chiedendo di:
“accertare e dichiarare l'irregolarità e/o illegittimità dell'avviso e, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, annullare l'avviso di indebito n. 17440383 e dichiarare non dovuto dalla ricorrente in favore dell CP_1
l'importo di €. 6.211,04 e condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del giudizio. - condannare
l'amministrazione resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.” (cfr. conclusioni ricorso).
A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme, stante la propria buona fede (essendo state sempre regolarmente inoltrate le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate del marito , per gli anni di imposta 2019 Persona_2
e 2020 e non essendo tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto percepisce solo la prestazione di invalidità civile) anche in considerazione della circostanza che entrambe le prestazioni erano erogate direttamente dall'ente previdenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando CP_1
genericamente la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
precisando in particolare, che, dalla verifica delle dichiarazioni reddituali inoltrate dal coniuge della ricorrente all'Agenzia delle Entrate, era emerso che quest'ultimo aveva percepito redditi in misura superiore ai limiti di legge ai fini del godimento del cd “incremento al milione”, con la conseguenza che, a consuntivo, una volta accertata l'assenza del diritto alla maggiorazione sulla prestazione della ricorrente, l' aveva agito per CP_2
il recupero di quanto versato in eccedenza nel periodo dal luglio 2020-dicembre 2022.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle difese dell' emerge che l'asserito indebito si riferisce al periodo luglio CP_1
2020-dicembre 2022 e si fonda sul superamento dei limiti di reddito - a seguito di un esame incrociato delle comunicazioni reddituali inoltrate all'Agenza delle Entrate del coniuge - ai fini del godimento della maggiorazione sociale sulla Persona_2
prestazione cat. INVCIV n. 07867140 in godimento alla ricorrente.
È evidente, e non contestato, dunque, che tanto la , quanto il coniuge, negli anni Pt_1
in contestazione hanno ritualmente inoltrato le dichiarazioni reddituali.
Ciò premesso in fatto, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915 ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale (: [..] va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_1
sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art.
19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno
1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi
(come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020)”].
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, si verte pacificamente in materia d'indebito assistenziale (anche la prestazione cui accede ha natura assistenziale).
Invero, la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 02/07/2021, n. 18820; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_2
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili (secondo CP_2
una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)».
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 23.01.2023 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate, peraltro d'ufficio, a titolo di maggiorazione per un periodo antecedente (dal mese di luglio 2020 sino al mese di dicembre 2022) alla sua comunicazione.
Sulla scorta, dunque, di quanto allegato e documentato dalle parti, emerge senza ombra di dubbio la sussistenza della buona fede della ricorrente sotto un duplice profilo:
a) il marito ( ) ha ritualmente inoltrato le proprie dichiarazioni Persona_2
reddituali all'Agenzia delle Entrate;
b) la liquidazione della maggiorazione sociale è intervenuta d'ufficio da parte dell' a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020 (e non su CP_2
domanda della ricorrente), così ingenerando in quest'ultima un incolpevole affidamento sulla legittimità di tali somme erogate direttamente dall'ente previdenziale, dovendosi presupporre che quest'ultimo avesse effettuato i rigorosi accertamenti richiesti.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi illegittimo l'indebito contestato di € 6.211,04 per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2022 a titolo di maggiorazione sociale di cui all'art.38 comma 4, L. n.448/2001 sulla prestazione assistenziale erogata, in quanto nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo in tale periodo.
Ne consegue che l' sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già trattenute CP_1
per tale causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento del
23.01.2022 di recupero dell'indebito di euro 6.211,04 a titolo di maggiorazione sociale su prestazione cat. INVCIV n. 07867140 per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2022 e che nulla è dovuto da per il suddetto titolo. Parte_1
- Conseguentemente, condanna l' a restituire quanto eventualmente già CP_1
trattenuto alla ricorrente a tale titolo;
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 12.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia CA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2439/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Pagano ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alia in C.da Chianchitelle s.n., giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino giusta procura del notaio di Roma;
Persona_1
- resistente-
OGGETTO: ripetizione indebito (maggiorazione sociale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver premesso:
- d'essere titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07867140 in quanto invalida civile nella misura del 100%;
- che l'ente previdenziale, d'ufficio, in esecuzione della sentenza n.152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale, le riconosceva la maggiorazione sociale di cui all'art.38 comma 4, L. n.448/2001 sulla suddetta pensione a decorrere dal mese di luglio 2020;
- che, con successivo provvedimento del 23.01.2023, l' le comunicava che, CP_1
sulla base della comunicazione dei redditi presentata dalla stessa per l'anno
2020, era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il luglio 2020 ed il dicembre 2022, la somma di euro 6.211,04 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione n. 07867140/INVCIV, della quale ne veniva intimata la restituzione;
- d'aver proposto in data 26.04.2023 ricorso amministrativo al OM
AL , rimasto privo di riscontro;
CP_1
conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale chiedendo di:
“accertare e dichiarare l'irregolarità e/o illegittimità dell'avviso e, conseguentemente, l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, annullare l'avviso di indebito n. 17440383 e dichiarare non dovuto dalla ricorrente in favore dell CP_1
l'importo di €. 6.211,04 e condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute nelle more del giudizio. - condannare
l'amministrazione resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.” (cfr. conclusioni ricorso).
A sostegno del ricorso deduceva l'irripetibilità delle suddette somme, stante la propria buona fede (essendo state sempre regolarmente inoltrate le dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate del marito , per gli anni di imposta 2019 Persona_2
e 2020 e non essendo tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto percepisce solo la prestazione di invalidità civile) anche in considerazione della circostanza che entrambe le prestazioni erano erogate direttamente dall'ente previdenziale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando CP_1
genericamente la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
precisando in particolare, che, dalla verifica delle dichiarazioni reddituali inoltrate dal coniuge della ricorrente all'Agenzia delle Entrate, era emerso che quest'ultimo aveva percepito redditi in misura superiore ai limiti di legge ai fini del godimento del cd “incremento al milione”, con la conseguenza che, a consuntivo, una volta accertata l'assenza del diritto alla maggiorazione sulla prestazione della ricorrente, l' aveva agito per CP_2
il recupero di quanto versato in eccedenza nel periodo dal luglio 2020-dicembre 2022.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle difese dell' emerge che l'asserito indebito si riferisce al periodo luglio CP_1
2020-dicembre 2022 e si fonda sul superamento dei limiti di reddito - a seguito di un esame incrociato delle comunicazioni reddituali inoltrate all'Agenza delle Entrate del coniuge - ai fini del godimento della maggiorazione sociale sulla Persona_2
prestazione cat. INVCIV n. 07867140 in godimento alla ricorrente.
È evidente, e non contestato, dunque, che tanto la , quanto il coniuge, negli anni Pt_1
in contestazione hanno ritualmente inoltrato le dichiarazioni reddituali.
Ciò premesso in fatto, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915 ha precisato che trattasi di prestazione assistenziale (: [..] va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_1
sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art.
19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno
1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi
(come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. 10.
Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. 11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020)”].
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, si verte pacificamente in materia d'indebito assistenziale (anche la prestazione cui accede ha natura assistenziale).
Invero, la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 02/07/2021, n. 18820; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore
e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_2
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili (secondo CP_2
una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)».
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 23.01.2023 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate, peraltro d'ufficio, a titolo di maggiorazione per un periodo antecedente (dal mese di luglio 2020 sino al mese di dicembre 2022) alla sua comunicazione.
Sulla scorta, dunque, di quanto allegato e documentato dalle parti, emerge senza ombra di dubbio la sussistenza della buona fede della ricorrente sotto un duplice profilo:
a) il marito ( ) ha ritualmente inoltrato le proprie dichiarazioni Persona_2
reddituali all'Agenzia delle Entrate;
b) la liquidazione della maggiorazione sociale è intervenuta d'ufficio da parte dell' a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020 (e non su CP_2
domanda della ricorrente), così ingenerando in quest'ultima un incolpevole affidamento sulla legittimità di tali somme erogate direttamente dall'ente previdenziale, dovendosi presupporre che quest'ultimo avesse effettuato i rigorosi accertamenti richiesti.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi illegittimo l'indebito contestato di € 6.211,04 per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2022 a titolo di maggiorazione sociale di cui all'art.38 comma 4, L. n.448/2001 sulla prestazione assistenziale erogata, in quanto nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo in tale periodo.
Ne consegue che l' sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già trattenute CP_1
per tale causale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento del
23.01.2022 di recupero dell'indebito di euro 6.211,04 a titolo di maggiorazione sociale su prestazione cat. INVCIV n. 07867140 per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2022 e che nulla è dovuto da per il suddetto titolo. Parte_1
- Conseguentemente, condanna l' a restituire quanto eventualmente già CP_1
trattenuto alla ricorrente a tale titolo;
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 12.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia CA