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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.8726 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 50 presso lo studio dell'Avv. CRIPPA LUCA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via CESARE BECCARIA 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 13.3.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397202300164225130000 ricevuto a mezzo del servizio postale in data 11 gennaio 2024 con avviso di giacenza e ritirato il successivo 25 gennaio 2024 con il quale l' ha chiesto il pagamento di contributi CP_1 previdenziali dovuti dal lavoratore autonomo per complessive € 3.301,20 comprensive di spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione deduceva che quale lavoratore autonomo e commerciante era iscritto alla gestione commercianti ed aveva presentato domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021 ai sensi della L.n. 178/2020; che l CP_1 accoglieva la domanda in data 12.11.2021; che con l'opposto avviso di addebito l' chiedeva il pagamento di tutti i contributi oggetto CP_1 della domanda di esonero.
Concludeva chiedendo:
“In via principale annullare l'avviso di addebito in epigrafe in subordine, ridurre l'importo richiesto nella misura minima di legge ovvero per quanto di giustizia”.
L' si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 sostenendone la tardiva proposizione.
Nel merito contestava le avverse doglianze e rilevava che il ricorrente non aveva adempiuto all'invito a regolarizzare ed ed era decaduto dall'agevolazione concessa.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione di tardività dell'opposizione, non essendo decorso il termine di 40 giorni al momento del deposito del ricorso.
Quanto al merito delle doglianze spiegate, dall'esame degli atti emerge che in data 29.1.2021 il ricorrente ha presentato domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' . CP_1 L'art. 1 comma 20 della legge 178/2020 dispone che “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' previdenza Controparte_2 sociale ( ) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme CP_1 obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all' Controparte_3
”
[...]
Il successivo comma 21 dispone : “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.”
Dagli atti risulta che il ricorrente veniva ammesso provvisoriamente al beneficio per l'importo di euro 1.882,86 pari ai versamenti contributivi fissi/entro il minimale con scadenza prevista entro l'anno 2021 (I-II-III rata).
La difesa dell ha affermato che dai successivi controlli emergeva CP_1
il mancato possesso della regolarità contributiva;
che il ricorrente veniva invitato ad effettuare la regolarizzazione;
che non provvedeva a sanare la situazione debitoria.
Quanto affermato dall' non è stato puntualmente contestato dalla CP_1 parte ricorrente e non è stata depositata documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione.
La circostanza che l'importo non regolarizzato non sia di rilevante entità non rileva ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dell'agevolazione richiesta.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi