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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 93 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. BAGAGLIA Parte_1 C.F._1
SE ( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
CONTRADA FONTANELLE 9 CAPRIATI A VOLTURNO;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI Controparte_1 P.IVA_1
AR ( ) con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. DOMENICO C.F._3
SANT'ARCANGELO in PIAZZA SAN FR 13 BOLOGNA;
APPELLATA
1 con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI AR ( ) Controparte_2 C.F._3 con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. DOMENICO SANT'ARCANGELO in PIAZZA
SAN FR 13 BOLOGNA
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
in punto a: appello avverso la sentenza n. 20283 del 11.06.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: IU
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) accertare incidentalmente la nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante per violazione della normativa antitrust secondo quanto esposto in narrativa;
b) in via subordinata, accertare incidentalmente la nullità delle singole clausole di cui agli artt. 5, 7 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante per violazione della normativa antitrust secondo quanto esposto in narrativa;
c) In via ulteriormente subordinata, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'obbligazione fideiussoria d) di conseguenza, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato secondo quanto esposto in narrativa;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio.
Parte appellata: in via preliminare: dichiarare, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex articolo 111, Codice di Procedura Civile, l'estromissione della cedente In via principale nel merito: dichiarare Controparte_3 inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20283/2020 pubblicata il 11/06/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 119834/2018; In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, quale attuale titolare del credito in precedenza spettante a Controparte_2 [...]
è creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di €. 10.429,08 Controparte_3 Parte_1 oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e per l'effetto condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore di della predetta somma o di quella ritenuta Controparte_1 di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20283/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 11.06.2020, il Tribunale di Bologna dichiarava inefficace il D.I. n. 4402/2028 (per tardività della notifica) emesso
2 su istanza di nei confronti di e condannava Controparte_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 10.429,08 oltre interessi dal 22.05.2019, somma pretesa in forza del contratto autonomo di garanzia dalla stessa rilasciata per l'adempimento degli obblighi derivati dal contratto di locazione finanziaria n. 1102-0 concluso fra e Parte_2 Controparte_4 ed avente ad oggetto il veicolo Scanio Nuovo trattore R5; spese secondo soccombenza.
In particolare, il Tribunale, dichiarava l'inefficacia del d.i. per tardività della notifica effettuata oltre i 60 giorni dall'emissione ed escludeva quindi la ripetibilità delle spese dell'ingiunzione; dichiarava irrilevante l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla essendo il Pt_1 decreto ingiuntivo stato emesso nei confronti della società in persona del legale rappresentante;
dava atto altresì che la aveva comunicato l'intervenuta riconsegna del bene nel corso del giudizio, CP_1 la conseguente vendita e l'avvenuta decurtazione della somma ricavata dall'ammontare del credito azionato in monitorio e rideterminato il credito attualizzando tutte le poste al netto dell'iva; respingeva l'eccezione di prescrizione da ritenersi decennale e decorrente dalla data stabilita per il pagamento della rata di riscatto (febbraio 2012); escludeva la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. attesa l'inapplicabilità di detta disposizione al contratto concluso fra le parti, trattandosi di contratto autonomo di garanzia;
dichiarava infine, inammissibile perché tardivamente sollevata (solo nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc), l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust.
Proponeva appello 1) richiamando il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA Parte_1 in merito alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus per violazione delle legge Antitrust;
2) eccependo la decadenza del creditore in applicazione dell'art. 1957 c.c. 3) ed infine contestando l'ammontare del credito.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 cpc quale cessionaria del credito Controparte_2 chiedendo l'estromissione della cedente.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24/09/2024
_____________ ____ _______________
Va innanzitutto dichiarata l'estromissione della , a seguito della Controparte_1 cessione del credito a Controparte_2
3 Quanto alla doglianza riferita alla violazione della normativa antitrust, che ben avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in secondo grado e dunque a maggior ragione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva in primo grado, l'appellante sostiene che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia sarebbe conforme al modello predisposto dall'ABI nel 2002 e successivamente ritenuto da , con il provvedimento n. 55/2005, frutto di intesa restrittiva CP_5 della concorrenza in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A) della L. 287/1990.
Orbene, il rilievo mosso da riguardava nello specifico, alcune disposizioni dello schema CP_5 di fideiussione predisposto dall'ABI ossia gli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr.
Provvedimento n. 5/2005).
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
A tal proposito rammenta il collegio che in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole
ABI dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente: secondo un primo orientamento minoritario, la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Corte di Cassazione, con la sentenza su richiamata ha inoltre sancito il principio che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e con art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia [...] altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; e tale principio è stato affermato senza
4 alcuna distinzione tra le fideiussioni rilasciate prima e le fideiussioni rilasciate dopo il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA e senza alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, da considerare entrambe incluse ed oggetto del suddetto accertamento antitrust.
Da un'attenta lettura della decisione su richiamata emerge, tuttavia, che il menzionato provvedimento n. 55/2005 costituisce, de plano, prova della sussistenza di una condotta illecita, in quanto in violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, solo nel caso di fideiussioni omnibus concluse nel periodo preso in esame dall'indagine della AN d'IA (cioè, fideiussioni rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni, anche future, che sarebbero sorte da qualunque contratto o fatto, anche neppure sussistente al momento del rilascio, a carico del soggetto garantito in favore del soggetto beneficiario), che riproducano le clausole n. 2, 6 e 8 del Modulo ABI del 2003, e solo per il fatto che, secondo l'indagine condotta nel settembre del 2004, era emerso che il suddetto Modulo ABI veniva utilizzato in modo uniforme dall'intero sistema bancario.
Nella fattispecie in esame, invece, la garanzia prestata dall'appellante è datata 25.02.2008 e non è una fideiussione omnibus, ma è una contratto autonomo di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni specificamente originate dal contratto di leasing n. 1102-0.
Pertanto, con riguardo a tali contratti, il menzionato provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA non è automaticamente applicabile.
Infatti, sarebbe stato onere dell'appellante allegare e provare sia che, anche con riguardo a tale tipologia di garanzia, la presenza di clausole che producevano un risultato economico analogo a quello delle clausole 2, 6 e 8 del Modulo ABI 2003 delle fideiussioni omnibus, costituiva violazione dell'art. 2 c. 2 lett. L.287/1990, sia che, anche con riguardo a tale tipologia di contratto, l'intero sistema bancario utilizzava il medesimo modulo contrattuale, contenente le medesime clausole ritenute anticoncorrenziali.
L'appellante non ha, invece, né allegato né provato alcunché al riguardo, pertanto, il contratto in esame deve ritenersi valido.
Ne consegue che la dedotta coincidenza contenutistica del contratto di garanzia autonoma con le clausole nulle dello schema ABI, non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
D'altronde, detta scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in principio derogabili
5 dall'autonomia privata. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che l'onere probatorio in capo all'appellante non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la finanziaria abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
In definitiva, l'appellante sarebbe stato onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della
L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione, o altre forme di garanzia, per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Su tale questione si è pronunciata anche la già citata Cass. Sez. Unite, n. 41994/2021, nella quale viene specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente
- all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra
l'“intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio in capo all'appellante non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale che avrebbe tenuto. CP_1
Pertanto, il relativo motivo di gravame va respinto.
- Con il secondo motivo l'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe omesso di riconoscere l'appellata decaduta dal diritto di azionare il suo credito nei confronti di per decorso Parte_1
6 del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Sul punto va richiamato quanto già osservato dal primo giudice in merito alla non applicazione della disposizione in parola al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito.
In particolare il giudice di prime cure ha ricordato che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7883 del
28 marzo 2017).
Alla luce di quanto sopra la disposizione di cui all'art.1957 c.c., non è applicabile al caso in esame e dunque anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Riguardo alle doglianze in merito all'ammontare del credito, nella sentenza di primo grado si legge che “in relazione alle contestazioni mosse dall'opponente in merito ai conteggi, l'importo di Euro
10.429,08 è stato correttamente attualizzato senza il calcolo dell'IVA sia per quanto riguarda i canoni a scadere, sia per quanto riguarda l'importo ricavato dalla vendita del bene (doc.n.1 opposta). Ovvero nel calcolo operato dall'opposta l'importo decurtato per la riallocazione del bene
è stato indicato senza IVA, così come per i canoni a scadere non fatturati e di cui alla somma relativa all'attualizzazione sono stati considerati senza IVA.”
Nulla è stato dedotto in atto d'appello per contrastare la ricostruzione operata dal primo giudice e con essa l'appellata non si è in alcun modo confrontata.
Di conseguenza sul punto la sentenza è ormai passata in giudicato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
7 respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 20283/2020 del Parte_1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_2 grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 93 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. BAGAGLIA Parte_1 C.F._1
SE ( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
CONTRADA FONTANELLE 9 CAPRIATI A VOLTURNO;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI Controparte_1 P.IVA_1
AR ( ) con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. DOMENICO C.F._3
SANT'ARCANGELO in PIAZZA SAN FR 13 BOLOGNA;
APPELLATA
1 con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI AR ( ) Controparte_2 C.F._3 con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. DOMENICO SANT'ARCANGELO in PIAZZA
SAN FR 13 BOLOGNA
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
in punto a: appello avverso la sentenza n. 20283 del 11.06.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: IU
CONCLUSIONI
Parte appellante: a) accertare incidentalmente la nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante per violazione della normativa antitrust secondo quanto esposto in narrativa;
b) in via subordinata, accertare incidentalmente la nullità delle singole clausole di cui agli artt. 5, 7 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante per violazione della normativa antitrust secondo quanto esposto in narrativa;
c) In via ulteriormente subordinata, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'obbligazione fideiussoria d) di conseguenza, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato secondo quanto esposto in narrativa;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio.
Parte appellata: in via preliminare: dichiarare, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex articolo 111, Codice di Procedura Civile, l'estromissione della cedente In via principale nel merito: dichiarare Controparte_3 inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza nr. 20283/2020 pubblicata il 11/06/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 119834/2018; In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento delle conclusioni di parte appellante accertare e dichiarare che, quale attuale titolare del credito in precedenza spettante a Controparte_2 [...]
è creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di €. 10.429,08 Controparte_3 Parte_1 oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e per l'effetto condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore di della predetta somma o di quella ritenuta Controparte_1 di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20283/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 11.06.2020, il Tribunale di Bologna dichiarava inefficace il D.I. n. 4402/2028 (per tardività della notifica) emesso
2 su istanza di nei confronti di e condannava Controparte_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 10.429,08 oltre interessi dal 22.05.2019, somma pretesa in forza del contratto autonomo di garanzia dalla stessa rilasciata per l'adempimento degli obblighi derivati dal contratto di locazione finanziaria n. 1102-0 concluso fra e Parte_2 Controparte_4 ed avente ad oggetto il veicolo Scanio Nuovo trattore R5; spese secondo soccombenza.
In particolare, il Tribunale, dichiarava l'inefficacia del d.i. per tardività della notifica effettuata oltre i 60 giorni dall'emissione ed escludeva quindi la ripetibilità delle spese dell'ingiunzione; dichiarava irrilevante l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla essendo il Pt_1 decreto ingiuntivo stato emesso nei confronti della società in persona del legale rappresentante;
dava atto altresì che la aveva comunicato l'intervenuta riconsegna del bene nel corso del giudizio, CP_1 la conseguente vendita e l'avvenuta decurtazione della somma ricavata dall'ammontare del credito azionato in monitorio e rideterminato il credito attualizzando tutte le poste al netto dell'iva; respingeva l'eccezione di prescrizione da ritenersi decennale e decorrente dalla data stabilita per il pagamento della rata di riscatto (febbraio 2012); escludeva la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. attesa l'inapplicabilità di detta disposizione al contratto concluso fra le parti, trattandosi di contratto autonomo di garanzia;
dichiarava infine, inammissibile perché tardivamente sollevata (solo nella seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc), l'eccezione relativa alla violazione della normativa antitrust.
Proponeva appello 1) richiamando il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA Parte_1 in merito alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus per violazione delle legge Antitrust;
2) eccependo la decadenza del creditore in applicazione dell'art. 1957 c.c. 3) ed infine contestando l'ammontare del credito.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 cpc quale cessionaria del credito Controparte_2 chiedendo l'estromissione della cedente.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24/09/2024
_____________ ____ _______________
Va innanzitutto dichiarata l'estromissione della , a seguito della Controparte_1 cessione del credito a Controparte_2
3 Quanto alla doglianza riferita alla violazione della normativa antitrust, che ben avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in secondo grado e dunque a maggior ragione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva in primo grado, l'appellante sostiene che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia sarebbe conforme al modello predisposto dall'ABI nel 2002 e successivamente ritenuto da , con il provvedimento n. 55/2005, frutto di intesa restrittiva CP_5 della concorrenza in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A) della L. 287/1990.
Orbene, il rilievo mosso da riguardava nello specifico, alcune disposizioni dello schema CP_5 di fideiussione predisposto dall'ABI ossia gli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr.
Provvedimento n. 5/2005).
Tali articoli disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).
A tal proposito rammenta il collegio che in giurisprudenza si è sviluppato un ampio dibattito volto a definire le sorti dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi, anche parzialmente, delle clausole
ABI dichiarate nulle per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Più precisamente: secondo un primo orientamento minoritario, la riproduzione delle clausole ABI, dichiarate nulle, comportava la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione;
di diverso avviso, invece, era l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del conflitto sono intervenute le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
La Corte di Cassazione, con la sentenza su richiamata ha inoltre sancito il principio che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e con art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia [...] altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; e tale principio è stato affermato senza
4 alcuna distinzione tra le fideiussioni rilasciate prima e le fideiussioni rilasciate dopo il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA e senza alcuna distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, da considerare entrambe incluse ed oggetto del suddetto accertamento antitrust.
Da un'attenta lettura della decisione su richiamata emerge, tuttavia, che il menzionato provvedimento n. 55/2005 costituisce, de plano, prova della sussistenza di una condotta illecita, in quanto in violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, solo nel caso di fideiussioni omnibus concluse nel periodo preso in esame dall'indagine della AN d'IA (cioè, fideiussioni rilasciate a garanzia di tutte le obbligazioni, anche future, che sarebbero sorte da qualunque contratto o fatto, anche neppure sussistente al momento del rilascio, a carico del soggetto garantito in favore del soggetto beneficiario), che riproducano le clausole n. 2, 6 e 8 del Modulo ABI del 2003, e solo per il fatto che, secondo l'indagine condotta nel settembre del 2004, era emerso che il suddetto Modulo ABI veniva utilizzato in modo uniforme dall'intero sistema bancario.
Nella fattispecie in esame, invece, la garanzia prestata dall'appellante è datata 25.02.2008 e non è una fideiussione omnibus, ma è una contratto autonomo di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni specificamente originate dal contratto di leasing n. 1102-0.
Pertanto, con riguardo a tali contratti, il menzionato provvedimento n. 55/2005 della AN d'IA non è automaticamente applicabile.
Infatti, sarebbe stato onere dell'appellante allegare e provare sia che, anche con riguardo a tale tipologia di garanzia, la presenza di clausole che producevano un risultato economico analogo a quello delle clausole 2, 6 e 8 del Modulo ABI 2003 delle fideiussioni omnibus, costituiva violazione dell'art. 2 c. 2 lett. L.287/1990, sia che, anche con riguardo a tale tipologia di contratto, l'intero sistema bancario utilizzava il medesimo modulo contrattuale, contenente le medesime clausole ritenute anticoncorrenziali.
L'appellante non ha, invece, né allegato né provato alcunché al riguardo, pertanto, il contratto in esame deve ritenersi valido.
Ne consegue che la dedotta coincidenza contenutistica del contratto di garanzia autonoma con le clausole nulle dello schema ABI, non è, di per sé, sufficiente per dimostrare l'illiceità delle stesse.
A conferma di ciò, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità delle singole clausole ABI riprodotte all'interno dei contratti di fideiussione, qualora manchi la prova del nesso causale tra la condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva.
D'altronde, detta scissione del profilo formale da quello sostanziale è ulteriormente giustificata se si considera che le norme richiamate dalle clausole ABI, dichiarate nulle, sono in principio derogabili
5 dall'autonomia privata. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che l'onere probatorio in capo all'appellante non possa essere soddisfatto attraverso la prova della mera coincidenza formale con le clausole censurate, essendo invece necessaria la dimostrazione che la finanziaria abbia adottato una condotta anticoncorrenziale.
In definitiva, l'appellante sarebbe stato onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della
L. n. 287 del 1990. E tale onere probatorio si sarebbe potuto adempiere depositando documenti o, quindi, articolando mezzi di prova volti a dimostrare che in quel periodo un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione, o altre forme di garanzia, per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Su tale questione si è pronunciata anche la già citata Cass. Sez. Unite, n. 41994/2021, nella quale viene specificato che “Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente
- all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto “nesso funzionale” tra
l'“intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato.
La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio in capo all'appellante non si ritiene sufficientemente assolto, mancando agli atti la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale che avrebbe tenuto. CP_1
Pertanto, il relativo motivo di gravame va respinto.
- Con il secondo motivo l'appellante si duole perché il primo giudice avrebbe omesso di riconoscere l'appellata decaduta dal diritto di azionare il suo credito nei confronti di per decorso Parte_1
6 del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Sul punto va richiamato quanto già osservato dal primo giudice in merito alla non applicazione della disposizione in parola al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito.
In particolare il giudice di prime cure ha ricordato che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7883 del
28 marzo 2017).
Alla luce di quanto sopra la disposizione di cui all'art.1957 c.c., non è applicabile al caso in esame e dunque anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Riguardo alle doglianze in merito all'ammontare del credito, nella sentenza di primo grado si legge che “in relazione alle contestazioni mosse dall'opponente in merito ai conteggi, l'importo di Euro
10.429,08 è stato correttamente attualizzato senza il calcolo dell'IVA sia per quanto riguarda i canoni a scadere, sia per quanto riguarda l'importo ricavato dalla vendita del bene (doc.n.1 opposta). Ovvero nel calcolo operato dall'opposta l'importo decurtato per la riallocazione del bene
è stato indicato senza IVA, così come per i canoni a scadere non fatturati e di cui alla somma relativa all'attualizzazione sono stati considerati senza IVA.”
Nulla è stato dedotto in atto d'appello per contrastare la ricostruzione operata dal primo giudice e con essa l'appellata non si è in alcun modo confrontata.
Di conseguenza sul punto la sentenza è ormai passata in giudicato.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
7 respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 20283/2020 del Parte_1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_2 grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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