TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
MONTE GRAPPA 16 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BETTONI MARCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in presso lo CP_1 studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 13/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che pagina 1 di 3 prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 13/05/2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente di cui al rel ati vo verbal e, l a causa era ri messa imm edi at amente al Col legio per la decisi one.
La dom anda di emi ssione di sentenza non defi nitiva, com e articol ata, è fondat a, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modi fiche.
La sit uazi one di s eparazione protratt asi nel t empo, nonchè l'impossibilit à di esperire il tent ati vo di conci liazione da part e del Giudi ce del egato al l'udienza fissat a per la com pari zione personal e del le part i in quest a procedura, data la cont um aci a del convenut o sono, in defi niti va, s icuri i ndi ci del l'im possibi lità di ricostit uzi one di quella comunione m at eri al e e spi rit uale tra i coniugi sull a qual e il m at rimoni o si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege dell a pronunci a solo sullo stat o, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato l a cessazione degli effetti civili del mat rim onio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civil e del C om une ove il m at rimoni o fu contratt o, per le previst e annot azioni e le ulteri ori incom benze di cui al D.P.R . 396/2000.
La causa deve pros eguire per tutte l e al tre questioni controverse, che costi tui ranno oggetto dell a pronunci a definiti va.
pagina 2 di 3 La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) pronunci a l a cess azione degli effetti civili del mat rim onio cel ebrat o in
ALC AMO (TP) il 02/08/1997 t ra i coniugi , nat a a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 18/10/1976 e , nato ad [...], CP_1
il 16/ 01/1966 tras critto nel regist ro degli atti di matrim onio del Com une di
ALC AMO nell 'anno 1997 al n. 122 part e II, S eri e A;
2) ordi na al C ancelli ere di t rasmettere copia aut enti ca dell a present e sent enza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 28.5.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
MONTE GRAPPA 16 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BETTONI MARCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in presso lo CP_1 studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 13/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che pagina 1 di 3 prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 17/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 13/05/2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente di cui al rel ati vo verbal e, l a causa era ri messa imm edi at amente al Col legio per la decisi one.
La dom anda di emi ssione di sentenza non defi nitiva, com e articol ata, è fondat a, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modi fiche.
La sit uazi one di s eparazione protratt asi nel t empo, nonchè l'impossibilit à di esperire il tent ati vo di conci liazione da part e del Giudi ce del egato al l'udienza fissat a per la com pari zione personal e del le part i in quest a procedura, data la cont um aci a del convenut o sono, in defi niti va, s icuri i ndi ci del l'im possibi lità di ricostit uzi one di quella comunione m at eri al e e spi rit uale tra i coniugi sull a qual e il m at rimoni o si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege dell a pronunci a solo sullo stat o, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato l a cessazione degli effetti civili del mat rim onio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civil e del C om une ove il m at rimoni o fu contratt o, per le previst e annot azioni e le ulteri ori incom benze di cui al D.P.R . 396/2000.
La causa deve pros eguire per tutte l e al tre questioni controverse, che costi tui ranno oggetto dell a pronunci a definiti va.
pagina 2 di 3 La regolazi one dell e spese è ri messa all a sent enza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivam ent e pronunciando,
1) pronunci a l a cess azione degli effetti civili del mat rim onio cel ebrat o in
ALC AMO (TP) il 02/08/1997 t ra i coniugi , nat a a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 18/10/1976 e , nato ad [...], CP_1
il 16/ 01/1966 tras critto nel regist ro degli atti di matrim onio del Com une di
ALC AMO nell 'anno 1997 al n. 122 part e II, S eri e A;
2) ordi na al C ancelli ere di t rasmettere copia aut enti ca dell a present e sent enza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definiti vo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 28.5.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3