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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato, dandone lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6043/2023 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Maurizio Sanasi (Pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Daniele D'Elia Controparte_1
(Pec: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 21/02/2025 nessuna delle parti compariva e, pertanto, la causa veniva rinviata ex art. 181/309 c.p.c. all'udienza dell'08/04/2025 poi differita all'11/04/2025.
All'udienza odierna, chiamata la causa, nessuno è comparso.
Attesa la persistente assenza delle parti per (le ultime) due udienze consecutive, sussistono i presupposti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, risultando ritualmente comunicato alle parti costituite il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi dei citati articoli di legge.
L'art. 181 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito nella L.
n. 133/2008, prevede, infatti, che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. (1)
Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma dell'art. 181”.
Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento di estinzione, si ritiene che debba essere quella della sentenza (2), trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo con una decisione in rito, suscettibile di impugnazione che non può essere altra che l'appello.
E', infatti, ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui, anche se adottato con ordinanza, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è come tale appellabile (3). Se pronunciato dal Giudice Unico, deve quindi assumere la forma della sentenza
(4).
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Taranto all'udienza dell'11/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così innovando rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo e determinava il passaggio del giudizio in uno stato di quiescenza temporanea (sullo schema di quanto previsto all'art. 307 c.p.c.) al decorso del quale conseguiva l'estinzione- ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio. 2 Con la novella introdotta dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, è stato, altresì, soppresso l'inciso contenuto nell'art. 181 c.p.c. che conferiva al provvedimento di estinzione la forma dell'ordinanza non impugnabile. 3 Cfr. Cass. n. 21586/2018; n.2837/2016; n. 17522/2015; n. 20631/2011. 4 Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico cumula, infatti, ex art. 281-quater c.p.c., le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio;
mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c. laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cfr. Cass. n. 14592/2007).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato, dandone lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6043/2023 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Maurizio Sanasi (Pec: Parte_1 Email_1
ATTORE contro in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Daniele D'Elia Controparte_1
(Pec: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69/2009.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 21/02/2025 nessuna delle parti compariva e, pertanto, la causa veniva rinviata ex art. 181/309 c.p.c. all'udienza dell'08/04/2025 poi differita all'11/04/2025.
All'udienza odierna, chiamata la causa, nessuno è comparso.
Attesa la persistente assenza delle parti per (le ultime) due udienze consecutive, sussistono i presupposti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, risultando ritualmente comunicato alle parti costituite il provvedimento di differimento pronunciato ai sensi dei citati articoli di legge.
L'art. 181 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito nella L.
n. 133/2008, prevede, infatti, che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. (1)
Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma dell'art. 181”.
Quanto alla forma che deve rivestire il provvedimento di estinzione, si ritiene che debba essere quella della sentenza (2), trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento, giacché esso definisce il processo con una decisione in rito, suscettibile di impugnazione che non può essere altra che l'appello.
E', infatti, ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui, anche se adottato con ordinanza, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è come tale appellabile (3). Se pronunciato dal Giudice Unico, deve quindi assumere la forma della sentenza
(4).
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Taranto all'udienza dell'11/04/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così innovando rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo e determinava il passaggio del giudizio in uno stato di quiescenza temporanea (sullo schema di quanto previsto all'art. 307 c.p.c.) al decorso del quale conseguiva l'estinzione- ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio. 2 Con la novella introdotta dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, è stato, altresì, soppresso l'inciso contenuto nell'art. 181 c.p.c. che conferiva al provvedimento di estinzione la forma dell'ordinanza non impugnabile. 3 Cfr. Cass. n. 21586/2018; n.2837/2016; n. 17522/2015; n. 20631/2011. 4 Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico cumula, infatti, ex art. 281-quater c.p.c., le funzioni del giudice istruttore e quelle del collegio;
mancando il collegio, non può trovare applicazione l'art. 178 c.p.c. laddove esso prevede la reclamabilità al collegio dell'ordinanza del giudice istruttore che dichiari l'estinzione del processo (cfr. Cass. n. 14592/2007).