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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5682/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: fondo di garanzia
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rita D'Amore e dall'avv. Maria Grazia D'Amore ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa dal 19.11.2009 al 02.12.2014, con la qualifica e le mansioni di impiegato di V livello, alle dipendenze della con sede legale in Roma alla via Cassia n. 1190, ha esposto Controparte_2 che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la società non ha corrisposto né le ultime tre retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, né il TFR dovuto, il tutto per un importo complessivo pari ad € 69.393,00; che, al fine di recuperare quanto ad egli spettante, ha
Pag. 1 di 8 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo n. 11/2016, divenuto esecutivo, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della Controparte_2 somma di € 69.394,00 oltre rivalutazione e interessi come per legge;
di aver notificato tale titolo esecutivo, unitamente all'atto di precetto dell'importo complessivo di € 72.868,85, al sig.
[...]
, nella qualità di liquidatore p.t. della Processi Industriali s.r.l. in liquidazione;
che a CP_3 seguito di pignoramento mobiliare contro la società l'Ufficiale Giudiziario della Controparte_2
Corte d'Appello di Roma ha redatto, in data 02.10.2018, verbale negativo;
che in data 09.12.2019 il
Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma ha disposto la cancellazione d'ufficio della società ex art. 2490 c.c. per mancato deposito Controparte_2 del bilancio di liquidazione negli ultimi tre anni;
di aver presentato in data 18.01.2021, dopo un anno dalla cancellazione della società, richiesta di accesso al Fondo di Garanzia dell' al fine di CP_1 ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR;
che l'istituto previdenziale, dopo aver richiesto l'integrazione della documentazione, ha rigettato in data 19.01.2022 la richiesta di accesso al Fondo per il TFR ed in data 21.02.2022 quella per gli stipendi non percepiti con la dicitura
“mancata dimostrazione insufficienza garanzie patrimoniali”; di aver presentato, avverso tale rigetto, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' in data 03.03.2022, senza tuttavia ottenere alcun CP_1 esito.
Tanto premesso, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere dall' – la somma di € 72.868,85 a titolo di Controparte_4 ultime tre mensilità e del TFR, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'istituto ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, evidenziando che, nel caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese, parte ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti dei soci responsabili delle obbligazioni societarie. In via preliminare, ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3,
D.P.R. 639/1970 nonché la prescrizione annuale con riferimento alle ultime tre mensilità. Ha eccepito, altresì, l'improcedibilità della domanda per carenza della documentazione allegata alla domanda amministrativa.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è ammissibile essendo pacifica tra le parti la presentazione della domanda amministrativa. CP_ La domanda giudiziale non può ritenersi improponibile, come eccepito dall' per incompletezza della documentazione allegata alla domanda amministrativa.
Pag. 2 di 8 Invero, secondo il principio di diritto acquisito all'elaborazione giurisprudenziale, a cui questo giudicante aderisce, la domanda amministrativa incompleta sollecita il dovere dell'ente previdenziale di avvertire l'interessato dell'incompletezza della domanda e, in caso di inadempimento dell'obbligo di avviso, viene conferita piena efficacia alla domanda incompleta (cfr. Cass. 317/1996).
Viene in proposito in rilievo l'art. 16 comma 6 legge n. 412/1991, come modificato dall'art. 1 comma 783 legge n. 296/2006, ai cui sensi, per quanto qui rileva: «Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento… Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
Ad avviso di questo giudicante l'eccezione di decadenza pure eccepita dall' non risulta CP_1 fondata.
A norma dell'art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 del D.L. n.
384/92 convertito nella L. n. 438/92, per le controversie aventi ad oggetto prestazioni di carattere temporaneo di competenza della apposita Gestione istituita presso l' ai sensi dell'art. 24 della CP_1
L. n. 88/1989 (tra le quali viene fatto espressamente riferimento al trattamento di fine rapporto),
«l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno» dalle date di cui al precedente comma II, e cioè «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero CP_1 dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». A sensi poi dell'art. 46 della L. n. 88/1989 il termine per la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, è di 90 giorni (comma 5) e la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi (comma 6), mentre trascorso inutilmente tale termine l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Ed in seguito ai dubbi sorti sulla natura della decadenza, è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa (art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella
L. n. 166/1991) la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
246/1992, ne ha espressamente affermata la natura sostanziale.
Nel caso di specie la domanda all' è del 18.01.2021 cui ha fatto seguito un provvedimento CP_1 espresso di reiezione dell' in data 19.01.2022 per il TFR e in data 21.02.2022 per i crediti CP_1 diversi, cui ha fatto seguito il ricorso giurisdizionale in data 14.11.2022, sicché non è decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa (Cass., nr. 26163/2017).
Pag. 3 di 8 Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione annuale per i crediti di lavoro diversi dal TFR deve osservarsi quanto segue.
Al riguardo, si osserva che la società datrice di lavoro è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 09.12.2019 per mancato deposito del bilancio di liquidazione negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell'art. 10 Legge Fallimentare una società cancellata dal Registro delle Imprese può essere dichiarata fallita, ma solo entro un anno dalla cancellazione.
Dunque, nel caso di specie, si è in presenza di un datore di lavoro non fallibile.
In tal senso, Cass., nr.1178/2009 ha chiarito che «quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può più essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera la L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 5, ai sensi del CP_ quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso».
Pertanto, quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 e, negli stessi termini, art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.
80 del 1992). In tale ultima fattispecie, il termine annuale di prescrizione per i crediti diversi dal
TFR decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie.
In particolare, secondo una recente sentenza della Suprema Corte, «Il diritto del lavoratore di ottenere dall' quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario» (Cass., nr. 1771/2023).
Nel caso in esame, applicando il principio di diritto suindicato, può dirsi decorso il termine di prescrizione annuale atteso che, come dedotto dall'istante nelle note di trattazione scritta per la
Pag. 4 di 8 scorsa udienza del 05.03.2024, il verbale di pignoramento negativo gli è stato consegnato il CP_ 02.10.2018, mentre la domanda all' è stata depositata solo in data 18.01.2021.
Con riferimento al pagamento del TFR la domanda è invece fondata.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede CP_ la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 14220/2002, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che
«Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del CP_4
. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
[...] dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, CP_ al primo comma, demanda al comitato provinciale dell' di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_1 rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 CP_ della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata». (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte spetta al lavoratore, in caso di insolvenza
Pag. 5 di 8 del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della CP_ domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l' l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un'ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità
(Cass. n. 579/2019).
In tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, "allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione" (Cass. nr. 14020/2020; Cass., nr.36943/2021).
Tanto chiarito, il ricorrente non ha ricevuto il TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro e per tale motivo ha proposto una azione monitoria nei confronti della società datrice, ottenendo dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il decreto ingiuntivo nr. 11/2016, successivamente divenuto esecutivo (cfr. all. 7, prod. tel. ric.).
L'intervenuta cancellazione della società ha, poi, comportato l'impossibilità di agire nei suoi CP_ confronti per il recupero del TFR accertato ma ha generato, come sostenuto dall' un fenomeno successorio con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
Pertanto, nell'ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché
i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l'intervento del deve aver tentato l'esecuzione nei confronti dei soci stessi. Controparte_4
Tuttavia, se il bilancio finale di liquidazione evidenzia chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali la Corte di Cassazione (Cass. n.9108/2007) ha ritenuto che si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e, conseguenzialmente, le domande di intervento del Fondo di Garanzia
Pag. 6 di 8 potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie, la società è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data
09.12.2019 per omesso deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi (cfr. all. 11, prod. tel. ric.).
Dunque, appare in maniera oggettiva ed evidente una insufficienza delle garanzie patrimoniali tali da chiedere la liquidazione del TFR direttamente al Fondo di Garanzia senza tentare CP_1
CP_ alcuna esecuzione forzata nei confronti dei soci. Né l' ha documentato nel presente giudizio la ripartizione degli utili tra i soci.
Deve dunque ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto al proprio onere di provare l'insolvenza della società datrice di lavoro mediante la produzione in giudizio del verbale di pignoramento mobiliare negativo in data 02.10.2018 eseguito presso la sede legale, della visura catastale della società dalla quale non emergono beni immobili, della visura catastale ed ispezione ipotecaria di liquidatore della società dalla quale si evince che l'immobile di cui Controparte_3
è titolare in misura pari alla metà è gravato da iscrizione ipotecaria in favore di Equitalia Servizi
Riscossione s.p.a. per un importo complessivo di euro 1.185.464,32, e tenuto conto del mancato deposito da parte della società del bilancio di liquidazione presso il registro Controparte_2 delle imprese al fine di poter accertare l'eventuale ripartizione di utili ai soci in sede di liquidazione.
In definitiva, considerando che il diritto al TFR è stato già accertato attraverso la procedura monitoria conclusasi con l'emissione di un decreto ingiuntivo reso esecutivo, quindi con un valido titolo per accedere al Fondo di Garanzia e tenuto conto di tutto quanto sancito dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, in applicazione dei principi appena richiamati, la domanda va, pertanto, accolta con la conseguente condanna dell' - al pagamento, in Controparte_4 favore di parte ricorrente, della somma pari ad € 60.905,00 a titolo di TFR oltre accessori di legge.
(cfr. buste paga, decreto ingiuntivo e domanda amministrativa, prod. tel. ric.).
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell' con CP_1 distrazione. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri medi ed espunta la fase istruttoria. La parziale soccombenza giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) condanna l' (Fondo di Garanzia) al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1 somma di € 60.905,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
Pag. 7 di 8 2) rigetta nel resto;
3) compensa della metà le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida CP_1 in complessivi € 2.074,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 06.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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