Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN IA IE, AN CE, MA CE e AN CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Romano, domiciliata presso la Segreteria della Seconda Sezione del TAR Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Monte San AN Campano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'ordinanza n.20 del 22 settembre 2014 di diniego del rilascio di permesso di costruire in sanatoria;
b) dell'ordinanza n.6 del 25/03/2014 di demolizione di opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IE AN IA il 29\12\2019:
dell'ordinanza n. 21 del 7/10/2019, con cui è stata: a) disposta la notifica dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 marzo 2014; b) disposta l’irrogazione e il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 comma 3, l.r. 15/08 e ss.mm.ii.; c) comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate su area distinta in catasto al fg. 11 part. 362 e 363 e dell’area di sedime;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IE AN IA il 3\6\2020:
del provvedimento di archiviazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. 1128 del 21.01.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa SA TA FA MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di terreno sito nel Comune di San AN campano, in Via Porrino Dogana, ubicato in area ricadente in Zona a prevalente destinazione residenza "B", sottozona "B2" (completamento) distinto in catasto al foglio 11 mappali 362 e 363, ed in area sottoposta a tutela di cui al DM 22/05/85 ed al Piano Paesistico Territoriale, ambito territoriale 11, Frosinone;
2. Nell’informativa del Corpo Forestale dello Stato del Comando di Veroli relativa alle risultanze di cui alla relazione tecnica del Responsabile del Servizio datata 5.03.2014, afferente il sopralluogo effettuato presso il superiore fondo di proprietà dei ricorrenti, in via Porrino Dogana, è stata accertata la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, autorizzazione sismica e nullaosta paesaggistico e precisamente: "fabbricato in c.a. triplice elevazione, allo stato attuale tamponato ed intonacato esternamente, tramezzato ed intonacato internamente, parzialmente pavimentato e privo di infissi. Risultano realizzati gli impianti di riscaldamento, elettrico ed idrico. Il fabbricato è costituito da un piano terra, interrato solo su due lati, avente una superficie coperta pari a mq 157,00(10,60x 12,50 e 4,30 x 5,90) ed altezza interna pari a mt. 2,80;da un piano rialzato di mq 132,00 oltre a mq 25 di porticato e mq 20,00 di balconi, con altezza interna pari a m 2,80;da un piano secondo avente la stessa consistenza planimetrica del precedente, con salio di copertura inclinato con struttura in legno lamellare ed altezze interne variabili, pari a m 2,70 sul lato della gronda e m. 3,50 in corrispondenza della linea di colmo, il tutto per una cubatura complessiva pari a mc. 1260 circa. Risultano altresì realizzate opere di sistemazione dell'area esterna consistenti in muretti, marciapiedi e scalette. Per quanto riguarda le distanze dei fabbricati limitrofi si fa presente che lo stesso è posto a circa mt 12,00 dal fabbricato posto sul mappale 434, a mt. 6,40 dal fabbricato esistente sul mappale 363 di proprietà della stessa sig.ra IE. Per quanto riguarda invece la distanza dalla strada, il punto più vicino si trova a mt. 2,80 dalla stessa.
3. In seguito alla notifica dell’ordinanza n. 6 del 25 marzo 2014, con cui il Comune di Monte San AN Campano ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive superiormente descritte, la ricorrente IE AN IA quale proprietaria, con istanza del 16 maggio 2014 ha chiesto al Comune di Monte San AN Campano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR 2001 n. 380;
4. Ritenendo la predetta istanza non meritevole di accoglimento il Comune di Monte San AN Campano, previa comunicazione ai ricorrenti di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241 del 1990, cui hanno fatto seguito note di riscontro da parte dei ricorrenti, con ordinanza n. 20 del 22 settembre 2014 ha negato il permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 disponendo il riacquisto di efficacia dell'ordinanza n. 6 del 2014 e ha concesso ulteriori 90 giorni per procedere alla demolizione.
5. Ai predetti atti i ricorrenti hanno opposto ricorso notificato in data 28 ottobre 2014 e depositato in data 22 novembre 2014, affidato ai seguenti motivi, così rubricati: i) violazione di legge in relazione al calcolo plano volumetrico; ii) violazione di legge e più nello specifico violazione del disposto normativo di cui agli artt. 9.27 e 9.28 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale esistente nel comune di Monte San AN Campano; iii) eccesso di potere in merito alle distanze tra il vecchio ed il nuovo fabbricato cosi' come previsto dall'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Monte San AN Campano; 4)violazione di legge ed eccesso di potere in merito alla distanza intercorrente tra il fabbricato ricostruito e la strada comunale via Porrino Dogana; iv)violazione di legge ed eccesso di potere in merito alla distanza intercorrente tra il fabbricato ricostruito e la strada comunale via Porrino Dogana.
I ricorrenti hanno chiesto, in conclusione, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 33 comma 2 DPR 380/2001 in luogo della demolizione delle opere abusive contestate con l’ordinanza di demolizione impugnata e, in via subordinata, per il caso di demolizione, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della demolizione, da quantificarsi in corso di causa.
6. Nelle more del giudizio il Comune di san AN Campano ha emesso l'ordinanza n. 21 del 7/10/2019, con cui è stata: a) disposta la notifica dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 marzo 2014; b) disposta l’irrogazione e il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 comma 3, l.r. 15/08 e ss.mm.ii.; c) data comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate su area distinta in catasto al fg. 11 part. 362 e 363 e dell’area di sedime.
7. A seguito del superiore provvedimento i ricorrenti:
- in data 3 dicembre 2019 hanno presentato ulteriore richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
- in data 29 dicembre 2019 hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, reiterando le censure formulate con il ricorso originario, rinnovando altresì richiesta di condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in caso di demolizione.
8. Con provvedimento prot. 1128 del 21.1.2020 il Comune di San AN Campano ha disposto l’archiviazione della domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti in data 3 dicembre 2019 con la seguente motivazione: “ … considerato che l’istanza di sanatoria avente per oggetto lo stesso immobile è stata già prodotta in data 26 maggio 2014 e che la stessa è stata esaminata e rigettata con provvedimento n. 20/2014; dato atto che il rigetto ed i provvedimenti successivi sono stati impugnati al TAR Lazio Sezione Distaccata di Latina ; la presentazione di una ulteriore istanza di sanatoria non è ammissibile , per cui se ne dispone l’archiviazione” .
9. Avverso il superiore provvedimento i ricorrenti in data 3 giugno 2020 hanno depositato ulteriore ricorso per motivi aggiunti, reiterando le censure già formulate con il ricorso originario e con il primo ricorso per motivi aggiunti e reiterando la rinnovando la richiesta di condanna al risarcimento danni nei confronti dell’amministrazione comunale per il caso di demolizione; danni da quantificarsi in corso di causa.
10. Il Comune di Monte San AN Campano, nonostante la ritualità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio.
11. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 29 dicembre 2019 e degli ulteriori presentati in data 3 giugno 2020.
Si ritiene utile sul punto, richiamare quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 11 ottobre 2023 n. 16 che ha statuito: “17. L’art. 31 struttura l’intervento repressivo del Comune in quattro distinte fasi.
18. Una prima fase è attivata dalla notizia dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell’esistenza dell’illecito, con un’ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine. La mancata individuazione della detta area non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563).
Entro il termine perentorio di 90 giorni, il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del testo unico n. 380 del 2001.
L’art. 36, comma 1, infatti, consente la presentazione di tale istanza “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative” e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Va, altresì, precisato che l’art. 36 è entrato in vigore prima dell’introduzione del comma 4 bis dell’art. 31 e ovviamente non poteva far riferimento anche a quest’ultimo. Pertanto, la disposizione non può che essere interpretata nel senso che l’accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001.
Non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”. Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene.
Entro il termine di 90 giorni, il destinatario dell’ordinanza di demolizione può anche chiedere una sua proroga, qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della restitutio in integrum entro tale termine.
19. Una seconda fase si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall’Amministrazione su istanza di quest’ultimi) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino.
19.1. Nel caso di accertamento positivo, l’autore dell’abuso mantiene la titolarità del suo diritto, non potendo l’Amministrazione emanare l’atto di acquisizione.
L’ordinamento, dunque, incentiva l’autore dell’illecito a rimuovere le sue conseguenze materiali, con la prospettiva del mantenimento del suo diritto reale nel caso di tempestiva esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
19.2. Nel caso di accertamento negativo, l’Amministrazione rileva che vi è stata l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale (salvi i casi previsti dal comma 6) del bene come descritto nell’ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l’indicazione dell’ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita).
19.3. Alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità” (Consiglio di Stato A.P. 11 ottobre 2023 n. 16).
Calando le superiori coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie in esame risulta che:
-in data 22/07/2014 è stato emesso il provvedimento - impugnato con il ricorso originario - , di diniego della sanatoria chiesta dai ricorrenti nel 2014 e con lo stesso provvedimento è stato disposto che l'ordinanza di demolizione n. 6/2014 riacquistasse efficacia, concedendo ulteriori 90 giorni per la demolizione delle opere abusive;
- non avendo i ricorrenti ottemperato alla demolizione entro il predetto termine, ne consegue, alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 31 DPR 380/2001 data dall’Adunanza Plenaria 10/2023, che allo spirare del termine di novanta giorni fissato per la demolizione l’Amministrazione è divenuta ipso iure proprietaria del bene abusivo e i ricorrenti responsabili non erano più legittimati a proporre ulteriore istanza di accertamento di conformità; correttamente pertanto, con il provvedimento n. 21 del 07/10/2019 - impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti - il Comune ha: a) notificato l'inottemperanza all’ordine di demolizione; b) comunicato l'avvio di procedimento finalizzato all'acquisizione dell'opera abusiva e c) applicato la sanzione conseguente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del DPR 380/2001. Né i ricorrenti potevano presentare ulteriore istanza di sanatoria a dicembre 2019, correttamente rigettata con ulteriore provvedimento del 21 gennaio 2020, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
13.Venendo alla trattazione del merito, il ricorso è infondato nel suo complesso.
I ricorrenti contestano il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria sulla base di censure di carattere tecnico, rivolte a dimostrare l’ammissibilità della cubatura realizzata ai fini della legittimità del calcolo planovolumetrico dell’immobile, nonché la legittimità dell’immobile con riferimento alla distanza rispetto alla strada comunale.
E’ dirimente osservare che, quand’anche i rilievi dei ricorrenti fossero corretti, il fabbricato abusivo di cui trattasi è stato realizzato, oltre che in assenza di permesso di costruire, senza la preventiva autorizzazione sismica e in assenza di autorizzazione paesaggistica.
13.1. Con riferimento all’assenza di autorizzazione sismica, il fabbricato in questione è stato eseguito in violazione dell’art. 94 DPR 380/2001 ai sensi del quale nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione. Con particolare riguardo alla disciplina regionale, all’epoca dei fatti di causa era vigente il Regolamento della Regione Lazio n. 2/2012; ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento “nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001”.
Nel caso di specie, trattasi di interventi che alterano lo stato dei luoghi e non rientranti tra quelli per i quali era esclusa l’autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 6 del predetto regolamento n. 2/2012. Ciò imponeva ai ricorrenti il preventivo rilascio del nullaosta da parte del Genio Civile.
È evidente, pertanto, la natura abusiva delle opere in questione, non essendo dotate della necessaria autorizzazione sismica.
E proprio in virtù di tale evidenza non potrebbe non applicarsi alla fattispecie all’esame la misura demolitoria.
Sul punto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: i) “l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.” (cfr. ex multis, Cons. Stato, VI, n. 9355/ 2024; T.A. R. Sicilia, Catania, V, n. 3981/2024); ii) “Nel sistema introdotto dagli artt. 94 e ss., d.P.R. n. 380/2001, non è stato previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite e assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell'ufficio tecnico regionale per effetto di un'auto - denuncia di chi ne sia stato l'autore” (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 376/2020).
A tale stregua, diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone l’art. 98, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che per le opere – come nella specie – eseguite non solo in assenza del titolo edilizio ma dell’autorizzazione sismica, non potrà che trovare applicazione la misura demolitoria.
13.2. L’intervento edilizio abusivo in questione, realizzato in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica consiste in un “ fabbricato in c.a. triplice elevazione, allo stato attuale tamponato ed intonacato esternamente, tramezzato ed intonacato internamente, parzialmente pavimentato e privo di infissi. Risultano realizzati gli impianti di riscaldamento, elettrico ed idrico. Il fabbricato è costituito da un piano terra, interrato solo su due lati, avente una superficie coperta pari a mq 157,00(10,60x 12,50 e 4,30 x 5,90) ed altezza interna pari a mt. 2,80;da un piano rialzato di mq 132,00 oltre a mq 25 di porticato e mq 20,00 di balconi, con altezza interna pari a m 2,80;da un piano secondo avente la stessa consistenza planimetrica del precedente, con salio di copertura inclinato con struttura in legno lamellare ed altezze interne variabili, pari a m 2,70 sul lato della gronda e m. 3,50 in corrispondenza della linea di colmo, il tutto per una cubatura complessiva pari a mc. 1260 circa. Risultano altresì realizzate opere di sistemazione dell'area esterna consistenti in muretti, marciapiedi e scalette”.
Il predetto manufatto , realizzato in assenza di permesso di costruire ha determinato, per dimensioni e struttura, una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata.
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate su area sottoposta a vincolo, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come archeologico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Venendo in considerazione opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, si rivela già di per sé decisiva, nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione, la carenza di titolo paesaggistico. La giurisprudenza ha invero in più occasioni affermato il principio per cui “la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera” (così T.A.R. Lazio, II quater, 13 febbraio 2026 n. 2866; 12 maggio 2025, n. 9066; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).
Ciò premesso, va rammentato che l’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo e non soltanto gli interventi realizzati senza permesso di costruire. (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, Sezione sesta 9 maggio 2023 n. 4667; Tar Campania, Sezione sesta, 7 novembre 2023 n. 6073).
Orbene, la riscontrata alterazione dello stato dei luoghi determinata dalle opere sopra descritte realizzate sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico è da considerarsi idonea a sorreggere l’ordinanza di demolizione impugnata. Le opere abusive contestate costituiscono, infatti, una rilevante alterazione del preesistente assetto territoriale realizzate in assenza di qualsivoglia preventivo titolo edilizio e paesaggistico.
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza delle censure svolte dal ricorrente.
14. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
15. Alla reiezione della domanda caducatoria consegue l’insussistenza del principale presupposto fondante la domanda risarcitoria ex art.2043 c.c., ovvero l’illegittimità del provvedimento impugnato. Anche tale domanda deve essere pertanto respinta per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
16. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
1) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
2) rigetta il ricorso principale;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
SA TA FA MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA TA FA MB | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO