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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/01/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco
Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 25.1.2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3670/2022 R.G.
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Carla Feola e domiciliata come in atti
Ricorrente in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe, e CP_1 domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.7.2022, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 dalla data della domanda amministrativa del 9.7.2019. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti.
Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Ciò posto, nel merito, l'opponente contesta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottostimato lo stato patologico della IG.ra , giungendo a Parte_1 conclusioni superficiali e in netto contrasto con il dato obiettivo. In particolare, la parte lamenta che il ctu avrebbe espresso parere negativo senza somministrare alcun test atto ad individuare il livello di autonomia negli atti giornalieri domestici ex extradomestici;
deposita, altresì, documentazione medica successiva alla fase di atp e allo stesso ricorso introduttivo dell'11.7.2022, dalla quale si evincerebbe un ulteriore aggravamento dello stato di salute della IG.ra . Parte_1
Sicché, valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. L'esperta, dott.ssa , all'esito della visita del 27.10.2023, ha riscontrato un Per_1 soggetto sufficientemente orientato nello spazio e nelle persone, meno nel tempo, con deficit della memoria recente, portatrice di pannolone per incontinenza, con necessità
d'aiuto di terzi nei cambi posturali. Ha poi riscontrato una deambulazione possibile solo a piccoli passi, a base allargata e con doppio appoggio. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, la ctu ha formulato la seguente diagnosi: « Parte_1
, attualmente di 84 anni compiuti, 80 all'epoca di presentazione della domanda
[...] in fase amministrativa nel corso della quale le veniva riconosciuta la difficoltà grave
100%, è affetta dalle seguenti, sostanziali infermità - quadro artrosico diffuso, in specie lombare, con marcata difficoltà nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta;
- diabete mellito tipo 2 in terapia con insulina e ipoglicemizzanti orali;
- iniziale cardiopatia sclerotica – ipertensiva e insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;
- iniziale decadimento cognitivo in soggetto con insufficienza urinaria stabilizzata;
- anemia cronica».
Così descritto il quadro diagnostico, la ctu, ha valutato la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, svolgendo le seguenti osservazioni medico-legali: «per quanto attiene all'indennità di accompagnamento che è l'unica richiesta del presente ricorso, ricordo a me stessa che la Circolare n. 14 del 28 settembre 1992 del Ministero del Tesoro ha definitivamente chiarito che per atti quotidiani della vita vanno intesi non solo quelli necessari alla vita vegetativa, ma anche quelli necessari per assicurare un minimo di dignità alla persona umana. La suddetta circolare, espressamente fa rientrare negli atti quotidiani della vita la
“vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo del lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche ...” eccetera. Ebbene, non vi è dubbio che, ove così intesa, nella fattispecie sussistano i requisiti biologici previsti per l'indennità di accompagnamento. In particolare, la IGnora
presenta importanti disturbi della deambulazione legata ai fatti Parte_1 artrosici e all'invecchiamento cerebrale, oltre a un rallentamento ideomotorio e un iniziale decadimento cognitivo che rendono rischioso e a volte anche impossibile
l'esecuzione di molti degli atti quotidiani della vita prima citati quali prepararsi un pasto caldo, effettuazione piccole spese quotidiane, riordinare l'ambiente in cui vive, gestire le terapie di cui necessita tra le quali si aggiunto nell'ultimo periodo anche l'insulina.
2 Insomma, ritengo che la ricorrente necessiti di assistenza continua e che non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».
Ciò premesso, è evidente come il quadro clinico della IG.ra sia Parte_1 notevolemente peggiorato rispetto alla visita del precedente ctu che aveva negato il requisito sanitario richiesto. Pertanto, di fronte ad una paziente che non è in grado di deambulare autonomamente, né è capace di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita, la dott.ssa ha concluso per il riconoscimento del requisito sanitario Per_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Quanto alla decorrenza, la ctu ha precisato che: «nei circa due anni intercorsi tra la visita del Dott. e la mia il quadro clinico è ulteriormente peggiorato per la Persona_2 comparsa di una incontinenza stabilizzata e per il progredire del diabete con necessità di insulina. Sulla scorta di tali dati, credo possa ritenersi sufficientemente ragionato retrodatare il riconoscimento del beneficio economico in discussione al luglio 2023, Org epoca in cui l'ortopedico dell escrive un importante instabilità nella stazione eretta
e nella deambulazione con necessità di doppio appoggio. La differenza valutativa tra la mia valutazione e quella del precedente CTU e, ancor più, con quella della
Commissione invalidi civili, è da ricercare nel peggioramento del quadro clinico avutosi negli oltre 18 mesi intercorsi tra le due visite».
In definitiva la dott.ssa ha riscontrato un quadro patologico che si è aggravato Per_1 nel corso degli ultimi due anni e che ha portato a conclusioni diverse rispetto a quelle evidenziate dal precedente consulente all'epoca dell'accesso peritale effettuato in sede di atp (visita del 23.2.2022).
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio atp che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Preme, altresì, sottolineare che le conclusioni cui è addivenuta la dott.ssa non Per_1 si pongono in contrasto con quanto osservato dal dott. , essendosi perfezionati i Per_2 requisiti sanitari solamente dal luglio 2023 in ragione di un aggravamento delle pregresse condizioni.
La domanda va pertanto accolta nei limiti suddetti, con riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2023.
Il riconoscimento per un periodo successivo anche al deposito del ricorso di opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Spese di atp irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in calce all'atto di procura. CP_ Spese di ctu a carico dell come da separati decreti, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in calce agli atti di procura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2023;
3 2) compensa le spese di lite della presente fase e dichiara irripetibili quelle della fase di atp;
CP_
3) spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell , come da separati decreti.
Si comunichi.
Nola, 25.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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