Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 10/02/2025, nella causa RG 288/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, in persona del R.L. p.t., e Parte_1
in persona del R.L. p.t., difesi dall'avv. Anna Oliva, domiciliati in via Controparte_1
A. De Gasperi, n. 55, Napoli appellante
E
, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliata in Via Controparte_2
Giuseppe Garibaldi n.73, NA OC (NA) appellata
* * *
Con tre distinti ricorsi depositati in data 18.12.2017, 07.02.2019 e 07.08.2019 al
Tribunale di Nola -sezione lavoro- e successivamente riuniti, Controparte_2
convenne in giudizio l' l e la società Pt_1 Controparte_3
, impugnando tre comunicazioni di avvenuta iscrizione alla Controparte_4
TI TA (nota raccomandata a.r. n. 650047984230 del 07 giugno 2012, Pt_1
ricevuta in data 20.06.2012 per l'anno 2006; nota raccomandata a.r. n. 650324901314-
4 del 22 Giugno 2015 e ricevuta in data 05.07.2015 per l'anno 2009; nota
Pag. 1 di 13
previdenziali dovuti alla TI TA relativi agli anni 2006, 2009 e 2010, Pt_1 per l'importo rispettivamente di Euro 1.831,69, 1.186,73 e 2140,28; nonché (con il ricorso RG 932/2019 dep. il 07/02/2019) l'avviso di addebito n.
371.2018.002642166000 del 24.12.2018, notificatole dall' in data 21 Gennaio Pt_1
2019 per la somma complessiva di Euro 2.321,85 a titolo di omesso versamento dei contributi alla TI TA liberi professionisti relativi all'anno 2011. Con Pt_1
il ricorso depositato in data 10/09/2019 RG 5501/2019, impugnò l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184201900003888/001, notificato in data 29/07/2019, per contributi richiesti in relazione al medesimo anno contributivo 2011.
A fondamento delle opposizioni eccepì la prescrizione quinquennale del diritto ai contributi richiesti, la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 della
Costituzione, l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta dei contributi alla TI TA per avere versato il contributo integrativo alla CP_5
FO, l'incostituzionalità della pretesa dell' in relazione agli artt. 36 e 38 della Pt_1
Costituzione, il difetto di legittimazione attiva dell' in favore della Pt_1 [...]
l'illegittimità delle sanzioni applicate perché sproporzionate, l'inutilizzabilità Pt_2 dei contributi se versati e non ricongiunti e l'incompatibilità col diritto di riscatto con iscrizione e contribuzione in Parte_2
Chiese, pertanto, dichiararsi l'infondatezza delle pretese vantate dall' , la Pt_1 cancellazione d'ufficio dalla TI separata, l'annullamento delle note e, in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituirono in giudizio i convenuti, deducendo che la prescrizione quinquennale era stata interrotta con l'invio delle comunicazioni impugnate, che era rimasta sospesa per la mancata compilazione del quadro RR 2 in sede di dichiarazione dei redditi per anni 2006, 2009 e 2010 e che decorreva solo dalle date di presentazione della dichiarazione dei redditi dei suddetti anni, e chiedendo il rigetto nel merito delle domande.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 64/2021, depositata in cancelleria il 15.01.2021, in questa sede impugnata, accolse parzialmente
Pag. 2 di 13 la domanda, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2018 002242166
000 e delle lettere di addebito riferite agli anni previdenziali del 2006, 2009 e 2010 e non dovute le somme ivi indicate in quanto estinte per prescrizione;
dichiarò altresì
l'annullamento del pignoramento perso terzi di cui al n. 0718420190003888/001 e compensò tra le parti le spese del giudizio.
Il giudice di prime cure aderì all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale doveva ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla TI separata per i professionisti che versano alla propria cassa di Pt_1
previdenza solo un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la cassa di appartenenza, poiché la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla TI separata presso l' Pt_1
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ritenne maturata la prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento dei dovuti contributi, che era fissato dalla legge al 18 giugno 2007 per l'anno 2006, al 16 giugno 2010 per l'anno
2009, al 16 giugno 2011 per l'anno 2010 ed al 16 giugno 2012 per l'anno 2011, mentre gli atti interruttivi dell' erano stati recapitati rispettivamente il 20.06.2012, il Pt_1
04.07.2015, il 05.07.2016 ed il 20.09.2017, e pertanto non erano idonei ad interrompere la prescrizione, essendo irrilevante a tal fine la data di presentazione della dichiarazione dei redditi né operante la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c..
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 01/02/2021, l' , anche per la Pt_1
ha impugnato la predetta Sentenza n. 64/2021 del Tribunale di Nola, Controparte_1
e ne ha chiesto la riforma, con ampie argomentazioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi di primo grado e di dichiarare dovuta la contribuzione per gli anni 2006, 2009, 2010 e
2011.
Con il primo motivo di gravame l' appellante ha censurato la decisione di primo Pt_1
grado per erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale - violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cc in
Pag. 3 di 13 relazione al comma 29 dell'art. 2 della legge 335/1995 cc e all'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che, nel caso in cui non si sia già iscritti alla TI separata e non sia stato compilato il quadro RR in sede di dichiarazione del redditi, il dies a quo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo di appello, l' ha lamentato violazione e falsa applicazione Pt_1 dell'art. 2935 cc e dell'art. 2941 n. 8 cc., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione al rigetto dell'eccezione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. per l'omessa compilazione del quadro RR delle dichiarazioni dei redditi.
Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cc in relazione all'art. 17 comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e dell'art. 116 cpc;
omesso esame di documentazione decisiva per la decisione della controversia” e relativo ai contributi del 2006, 2009 e 2010, ha censurato, in via subordinata, la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto delle proroghe di legge del termine finale di pagamento dei contributi per gli anni in questione.
Si è ricostituita la resistente con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta del 23.09.2022, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
L'odierna appellata ha ribadito che le richieste creditizie dell'appellante sarebbero tutte prescritte, e, sul dies a quo della decorrenza della prescrizione dei contributi, ha eccepito che lo stesso debba coincidere con il momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, non rilevando la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come, al contrario, dedotto dall' Pt_1
Ha sostenuto che la sola omessa compilazione del quadro RR in seno alla dichiarazione dei redditi non integrerebbe la condotta di occultamento doloso dell'obbligo contributivo e pertanto non determinerebbe l'operatività della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.
Infine, ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello relativo all'applicabilità della proroga dei termini di pagamento dei contributi, in quanto proposto in violazione del “divieto di nova” in appello ex art. 345 c.p.c.
Pag. 4 di 13 La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 10/02/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 10/02/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
1. L'appello dell' è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Pt_1
Oggetto del contendere è la richiesta di pagamento da parte dell' dei contributi Pt_1
previdenziali dovuti alla TI TA relativi agli anni 2006, 2009, 2010 e Pt_1
2011 nei confronti dell'odierna parte appellata, professionista avvocato iscritto all'albo, che nel periodo temporale in esame versava alla Cassa forense solo il c.d. contributo integrativo.
Risulta pacificamente dagli atti di causa che l'originaria ricorrente nell'anno 2006 svolgeva la professione di praticante avvocato e negli anni successivi la professione di avvocato, iscritta nelle suddette qualità all'albo degli avvocati presso il Tribunale di
Nola fino all'attualità.
Vi sono in atti le dichiarazioni reddituali, la copia del tesserino di iscrizione all'ordine e le ricevute di versamento del “contributo integrativo” alla Parte_2
Tanto premesso, osserva il Collegio che le opposizioni proposte in primo grado sono infondate in relazione ai contributi richiesti per gli anni 2006, 2009 e 2010, e devono essere rigettate, mentre va confermata la sentenza impugnata in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011 per intervenuta prescrizione.
2. Trattandosi di contributi previdenziali, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art.2935 c.c. e dall'art. 3 comma 9 lettera b) della legge n. 335 del 1995, ed il dies a quo dal quale iniziare a computare il decorso di tale termine deve essere individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, che,
Pag. 5 di 13 nella fattispecie in esame, coincide con la data prevista per il versamento delle imposte considerando a tal fine anche le eventuali proroghe.
Su tale questione, è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che: “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa” (v. Cass. Civ., Sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25684; Cass. Civ., Sez. lav.,
7 novembre 2022, n. 32682; Cass. Ordinanza 23040/2019; n. 5379/2019 del
22/02/2019; Cass. n. 27950/2018 del 31/10/2018).
Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Il termine prorogato si applica anche ai contribuenti assoggettati al regime fiscale dei contribuenti minimi. Ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del
2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022).
Dunque, il termine per il pagamento dei contributi alla TI TA , per Pt_1
gli anni 2006, 2009, 2010 e 2011, è legato ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Secondo l'articolo 12, comma 5, del
D.Lgs. n. 241/1997, tali termini possono essere modificati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non è maturata la prescrizione per gli anni 2006, 2009 e 2010, come di seguito precisato.
Pag. 6 di 13 Per l'anno 2006 i versamenti potevano essere effettuati entro il 18 luglio 2007, pertanto la comunicazione notificata il 20.6.2012 è idonea ad interrompere la Pt_1
prescrizione. I versamenti dovuti entro il 18 giugno 2007 potevano essere effettuati entro il 18 luglio 2007 con una maggiorazione dello 0,40%.
Per l'anno 2009 i versamenti potevano essere effettuati entro il 06.07.2010, pertanto la comunicazione notificata il 4 luglio 2015 è idonea ad interrompere la Pt_1
prescrizione. Il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 aveva stabilito che i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2010 potevano essere effettuati entro il 6 luglio 2010 senza maggiorazione.
Per l'anno 2010 i versamenti potevano essere effettuati entro il 16.7.2011, pertanto la comunicazione notificata il 5.7.2016 è idonea ad interrompere la prescrizione. Il Pt_1
D.P.C.M. del 12.5.2011 aveva stabilito che i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2011 potevano essere effettuati entro il 6 luglio 2011 senza maggiorazione.
Dunque, in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2006, 2009 e 2010, l' aveva Pt_1
provveduto a richiedere il relativo pagamento entro il termine di prescrizione quinquennale, con idonei atti interruttivi, pertanto per tali annualità non è maturata alcuna prescrizione e la sentenza di primo grado va riformata sul punto.
Mentre, per l'anno di imposta 2011, il termine finale per il pagamento dei contributi, anche considerando la proroga, era fissato dalla Legge al 18 luglio 2012, ma il primo atto interruttivo dell' , datato 18.08.2017, è stato ricevuto dalla ricorrente il Pt_1
20.09.2017, quando era già spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, solo in relazione all'anno 2011, i relativi contributi non sono dovuti e deve essere confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'annullamento del pignoramento perso terzi di cui al n. 0718420190003888/001, avente ad oggetto i medesimi contributi per l'anno 2011.
3. Sempre in ordine alla questione della prescrizione ed alla contribuzione dovuta per le altre annualità, ritiene il Collegio che l'omessa compilazione del Quadro RR nella denuncia dei redditi non costituisce una condotta dolosa ed evasiva tale da determinare la sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. e la relativa doglianza dell' è infondata. Pt_1
Pag. 7 di 13 Sul punto, la Suprema Corte ha ormai stabilito il principio secondo cui
“sull'identificazione della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi con una volontà dolosa di occultamento del debito, deve trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale
"In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 , comma 26, della l. n. 335 del 1995 ...", non essendo configurabile "...un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Così, per tutte, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/09/2023, n. 27294; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 17/01/2022, n.1293; Cass. civ. n. 37529 del 2021).
Dunque, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Per tali motivi, ritiene la Corte che il mero fatto che l'originaria ricorrente non abbia compilato il quadro RR della dichiarazione reddituale, non costituisce automaticamente una condotta dolosa idonea a sospendere il decorso della prescrizione.
Non risulta contestato il fatto che aveva presentato regolarmente le proprie dichiarazioni dei redditi, nelle quali aveva riportato correttamente i redditi conseguiti, omettendo solo di compilare il quadro RR.
Invero, nel caso di specie, l'opponente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, né ha posto in essere artifizi o raggiri, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, dovendosi escludere che abbia fatto ciò deliberatamente al fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , in considerazione della Pt_1
oggettiva controvertibilità, almeno negli anni in esame, della questione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e l'assoggettamento alla contribuzione in Pt_1
questione per i professionisti iscritti agli albi che versavano, in base ai rispettivi
Pag. 8 di 13 ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi alla propria Cassa di Previdenza.
Risulta pacifico tra le parti il fatto che la ricorrente ha regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e dichiarato per gli anni di imposta oggetto del giudizio un reddito da lavoro autonomo per l'attività di avvocato.
Tale comportamento non può costituire un “doloso occultamento del reddito” idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, come erroneamente sostenuto dall' . Pt_1
In conclusione, soprattutto all'epoca dei fatti, quando era ancora controverso l'obbligo di iscrizione TI TA , non si poteva ravvisare, nell'omessa Pt_1
compilazione del modello RR, un comportamento doloso volto a occultare un debito contributivo e comunque l' non ha fornito idonea prova di un comportamento Pt_1
doloso.
4. Quanto al merito della controversia, per le annualità non prescritte, i contributi sono dovuti dal professionista alla gestione separata . Pt_1
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale sussiste l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla TI separata per i Pt_1
professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza solo un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di appartenenza, poiché la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla TI separata presso l' Pt_1
In punto di fatto, osserva il Collegio che risulta pacifico tra le parti e non è contestato che l'originaria ricorrente nell'anno 2006 svolgeva la professione di praticante avvocato e negli anni successivi la professione di avvocato, iscritta nelle suddette qualità all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Nola fino all'attualità.
Vi sono in atti le dichiarazioni reddituali, la copia del tesserino di iscrizione all'ordine e le ricevute di versamento del “contributo integrativo” alla Parte_2
Pag. 9 di 13 Tanto premesso, rileva il Collegio che la legislazione all'epoca vigente, ed il regolamento della rendevano possibile la non iscrizione Parte_3
alla in caso di non superamento dei limiti di reddito e/o volumi d'affari IVA CP_5
fissati annualmente-te.
Orbene, sulla questione oggetto del giudizio, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui:
«gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno –secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione– l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano Parte_2
esclusivamente un contributo-to integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è Pt_1 funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Corte di cassazione, n. 1000/2020 del 17/01/2020;
n. 32167/2018; n. 32505/2018; n. 32166/ 2018; n. 32608/2018; n. 30344 del 2017; n.
30345 del 2017; n. 1172 del 2018; n. 2282 del 2018; n.1643 del 2018).
Ha precisato la suprema Corte di Cassazione che tale principio va esteso anche al caso, che viene qui in rilievo, dell'avvocato non iscritto alla Cassa FO alla quale versa solo il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il CP_5 solo fatto di essere iscritto all'Albo FO (sul punto, vedasi anche la recente Cass.
Civile Ord. Sez. 6, n. 317/2020 del 10/01/2020).
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente nella sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 30/04/2024, n. 11535.
È irrilevante il versamento del solo contributo integrativo, addotto dal professionista per escludere l'obbligo d'iscrizione posto a fondamento delle pretese dell' . Pt_1
Pag. 10 di 13 Il versamento del contributo integrativo, contraddistinto da un carattere meramente solidaristico, non elide l'obbligo d'iscrizione alla TI separata dell' , allorché Pt_1
si riscontrino tutti gli altri presupposti di legge.
In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che permea l'istituzione della TI separata, l'unico versamento contributivo rilevante, ai fini dell'esclusione del predetto obbligo d'iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav.,
3 agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167).
Per tale ragione, la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla TI separata presso l' (Così Cass. Sez. L n. 32608/2018, in motivazione punti n.31 e 32, proprio in Pt_1
relazione al caso di un soggetto iscritto nell'albo dei praticanti avvocati).
Per le ragioni esposte, nel caso di specie, l'odierna professionista appellata, pur risultando iscritta in un albo professionale, era comunque tenuta ad iscriversi alla gestione separata presso l' in forza dei principi sopra indicati, non essendo iscritta Pt_1
alla e non potendo ritenersi sufficiente il versamento di un mero Parte_2
contributo integrativo, che non offre alcuna posizione previdenziale personale.
5. A questo punto, occorre valutare la censura relativa alle sanzioni applicate, che devono essere invece dichiarate illegittime.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo aveva eccepito illegittimità delle sanzioni applicate, che merita accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio-22 aprile 2022, n. 104 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa di cui al D.L. nr. 98 del 2011 , conv. dalla legge nr.
111 del 2011 , art. 18, comma 12, nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui alla legge nr. 576
Pag. 11 di 13 del 1980 , art. 22 , tenuti all'obbligo d'iscrizione alla TI separata costituita presso l' , fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione Pt_1
con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che solo siffatta conclusione tutelasse l'affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l'ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Dunque, devono essere dichiarate non dovute le sanzioni relative ai contributi per redditi prodotti perché inflitte anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa citata.
Deve essere dichiarato che l'appellante non è tenuta a corrispondere all' le Pt_1
sanzioni relativamente al periodo di causa.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello dell' ed in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate Pt_1
dovute solo le somme indicate per sorte capitale a titolo contributi, e non dovute le relative sanzioni.
Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell' ed in parziale Pt_1
riforma della sentenza impugnata, che va conferma nel resto, devono essere rigettate le opposizioni proposte in primo grado in relazione ai contributi per gli anni 2006,
2009 e 2010 e dichiarate non dovute le relative sanzioni calcolate dall' negli Pt_1
avvisi di addebito impugnati sempre in relazione a tali contributi.
Ogni altra questione resta assorbita.
Per quanto riguarda le spese del doppio grado del giudizio, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, nonché del contrasto di giurisprudenza sulle varie questioni, sussistente soprattutto al momento di instaurazione della lite, nonché dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente alle sanzioni e per una annualità, ricorrono i gravi motivi previsti dalla legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dell' ed in parziale riforma della Pt_1
sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta le opposizioni proposte in primo grado in relazione ai contributi per gli anni 2006, 2009 e 2010 e dichiara non dovute le relative sanzioni calcolate dall' negli avvisi di addebito impugnati Pt_1
sempre in relazione a tali contributi;
2) Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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