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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2468/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468 R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A D.I. n. 294/2019.
TRA
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Parte_1 Guglielmo Marconi 66 dove elettivamente domicilia unitamente agli avv. Eduardo Martucci e
Raffaele Montanaro ( giusta procura generale alle liti per Notar Controparte_1 Persona_1 (Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa d'atto n. 654 del 29 aprile 2011 --- attrice opponente
E
Controparte_2
in persona del legale rapp. pro-tempore, elett. dom. in
[...] Castellammare di Stabia, via Michetti 5 presso gli avv. Antonio e Anna Chiara Malafronte che la rapp. e dif. giusta procura allegata al ricorso per D.I.--- convenuta opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
In data 27.2.2019 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 294/2019 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare in favore della convenuta (qui opposta) la somma di € 8.482,55 oltre accessori, per prestazioni sanitarie erogate dalla predetta in regime di accreditamento con il SSN (e relativo contratto) e precisamente per il saldo ancora dovuto relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo del 2018 per la . Parte_2 Precisava che per il trimestre in questione (1° del 2018) aveva emesso regolari fatture che erano state debitamente pagate per il 90% degli importi ivi esposto.
Il saldo residuo avrebbe dovuto essere pagato entro il 31.7.2018 come da espressa previsione contrattuale, ma ciò non era avvenuto Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 15.4.2019.
A sostegno ha dedotto che il pagamento non era dovuto in quanto il contratto subordinava il Part pagamento del saldo ad una serie di controlli da effettuarsi da parte dell' ed altresì alla determinazioni del tavolo tecnico in tema di RTU (Regressione Tariffaria Unica). Contestava altresì l'applicabilità degli interessi di mora “commerciali2 Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. Con ordinanza resa all'udienza del 24.9.2019 il precedente giudicante ritenuta non fondate su Part prova scritta le eccezioni fatte dall' e pertanto concedeva la chiesta provvisoria esecutività al decreto opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.2.2021, subendo però una lunga serie di rinvii di ufficio per motivi vari.
1 R.G.A.C. n. 2468/2019
La causa veniva poi riassegnata a questo giudice che, acquisita documentazione varia e sulle rinnovate richieste delle parti l'ha assegnata a sentenza.
---------------------------- L'opposizione appare del tutto destituita di fondamento e va pertanto rigettata. SULLA MANCANZA DI DETERMINAZIONI CIRCA LA REGRESSIONE TARIFFARIA
UNICA DA PARTE DEL Parte_3 E' del tutto pacifico che il contratto prevede che il saldo delle fatture (pari al 10% dell'importo totale) non venga pagato subito ma a delle date prefissate (nel caso di specie – trattandosi di fatture relative al 1° trimestre – il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7 successivo. Part La ratio di tale disposizione è evidente: serve a permettere all' di effettuare i debiti controlli, contestando eventuali prestazioni/fatture e serve altresì a verificare l'eventuale sforamento dei c.d.
“tetti di spesa”. Questi ultimi sono in sostanza i limiti posti alla spesa sanitaria regionale con un sistema piuttosto complesso (ed in continua evoluzione) che parte della considerazione che le risorse finanziarie disponibili sono limitate e non possono garantire prestazioni sanitarie ad libitum che finirebbero col penalizzare l'utenza. Per quel che qui interessa (e per il periodo oggetto di esame) i “tetti di spesa operano altresì con il sistema della Regressione Tariffaria Unica, che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate.
Infatti (e ciò sempre in relazione alla Branca ed al periodo oggetti di esame) il Tetto di Spesa individuale (cioè relativo al singolo Centro accreditato viene individuato ex post da un apposito Organismo che opera su base regionale: il c.d. Tavolo Tecnico: Part
- si determina innanzitutto il consuntivo delle prestazioni (dapprima per i residenti dell' in cui opera il Centro e poi per i residenti in una Asl diversa);
- il totale si rapporta ai limiti di spesa prefissati (i Tetti di Spesa generali – sempre per periodo e per specifica Branca): in particolare si individua la percentuale totale di eventuale sforamento per tutti i centri e poi la percentuale di sforamento che va a carico del singolo centro (con una proporzione matematica fra percentuale totale di sforamento e percentuale di prestazioni che il singolo Centro ha reso rispetto al totale delle prestazioni);
- questa percentuale di sforamento del singolo Centro, applicata al suo fatturato per le prestazioni in convenzione, serve infine ad individuare la RTU a suo carico, ovverosia l'importo che lo stesso è tenuto a restituire (il discorso anche qui si complica perché in effetti l'importo va a compensarsi con le poste che il vanta per le prestazioni successive); Pt_4
- per regolarizzare il tutto (anche dal punto di vista contabile/fiscale) il Centro viene così invitato ad emettere opportune note di credito: ovverosia documenti fiscali che – in relazione alla fattura già emessa – apportano il necessario correttivo al ribasso: la fattura originaria resta invariata, ma in relazione alla stessa c'è un giustificativo fiscale (la nota di credito) che attesta che da quello importo deve essere restituito quanto indicato nella nota di credito stessa;
Part
- si noti ancora che la richiesta di emissione di nota di credito da parte dell integra l'esercizio di un potere amministrativo in ordine al quale al giudice ordinario è preclusa qualsiasi indagine, rendendo quindi incontestabile che l'importo in questione non è dovuto (senza con ciò declinare la giurisdizione del G.O. a meno che non la parte non richieda l'emissione di una pronuncia che annulli quella richiesta – su tale punto – che non è oggetto specifico del contendere – si rinvia alla copia giurisprudenza della S.C.).
------------------
Fatta questa succinta premessa sul meccanismo della RTU, va evidenziato che effettivamente, a termini di contratto, il pagamento del saldo viene posticipato (oltre che alla verifica delle singole prestazioni) alle determinazioni che dovrà adottare il Tavolo Tecnico regionale: è solo dopo tale Part individuazione che l' avrà contezza di un eventuale sforamento del “Tetto di Spesa” del singolo Centro e potrà così richiedergli l'emissione delle opportune Note di Credito. Tuttavia appare evidente che l'attesa delle Determinazioni del Tavolo Tecnico non può protrarsi sine die: in effetti anche l'operato del Tavolo Tecnico è disciplinato dalla normativa in materia e le relative determinazioni devono avvenire secondo cadenze ben individuate che – una volta elasse senza adozione – legittimano la parte ad ottenere il saldo dovuto.
2 R.G.A.C. n. 2468/2019
Ragionare diversamente sarebbe rimettere la decisione del pagamento all'arbitrio di una parte (e Cont poi si noti che la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che la può intervenire anche a distanza dalle prestazioni rese e dalla loro remunerazione, obbligando così in ogni caso il Centro alla restituzione, salva l'eventuale prova del danno dallo stesso subito per il ritardo). Si noti poi – ad abundantiam – che anche nel corso del giudizio non risultano esibite né le determinazioni del Tavolo Tecnico né le eventuali richieste di Note di Credito inviate ai Centri.
Si noti poi – da ultimo – che la mancata emissione di Note di Credito non danneggia comunque in Part Part alcun modo l' infatti in caso di mancata ottemperanza da parte dei Centri, essa può tranquillamente emettere (e spesso emette) apposite Note di Debito, con le quali raggiunge lo stesso identico scopo di cui alle note di credito, essendo lei stessa ad emettere il giustificativo contabile/fiscale in base al quale provvederà al recupero della RTU (anche l'emissione di Note di Debito è espressione di potere autoritativo che impone al G.O. di adeguarvisi). Ma v'è di più. Nella fattispecie qui in esame il Tavolo Tecnico ha evidentemente adottato le proprie determinazioni, ed a seguito di ciò ha inviato ai vari Centri le debite richieste di note di Pt_5 Part credito. Tuttavia (verosimilmente a seguito di contestazioni avanzate anche in sede sindacali) l' ha successivamente inviato ai vari Centri la nota della Direzione generale n. 0148387 del 17/10/2018 con cui
Part Tale nota, esibita dall'opposta, non è stata minimamente contestata da essa Pertanto, Part davvero non si comprende il motivo di opposizione formulato dall' a meno di non voler ritenere che essa attende una nuova determinazione del Tavolo Tecnico. SULL'ECCEZIONE DI MANCATA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI COMMERCIALI E' nota la diatriba giurisprudenziale sul punto (per la quale si attende pronuncia delle SS.UU.). Tuttavia nella fattispecie qui in esame è lo stesso contratto (art. 7.4) a prevedere l'automatica applicazione degli interessi commerciali moratori in caso di ritardo del pagamento.
------------------------ In definitiva si impone la conferma dell'impugnato D.I. in una alla conferma della sua esecutività (come già concessa in prima udienza). Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall Indefinitiva si impone la conferma dell'impugnato D.I. in una alla conferma della sua esecutività (come già concessa in prima udienza). a nei confronti della Parte_1 Controparte_2
dei dottori e con citazione notificata il
[...] Controparte_2 Controparte_2 pposizione al .20
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'impugnato D.I. e conferma l'esecutività come gà disposta in corso di giudizio ---
- condanna l' , in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento, in Parte_1 favore degli avv.ti Antonio Malafronte e Anna Chiara Malafronte, Difensori distrattari, delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.050,00 di cui € 50,00 per spese vive oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 7.2.2024.
IL GIUDICE (dott. Vincenzo Del Sorbo)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468 R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A D.I. n. 294/2019.
TRA
, in persona del legale rapp. pro-tempore, con sede in Torre del Greco via Parte_1 Guglielmo Marconi 66 dove elettivamente domicilia unitamente agli avv. Eduardo Martucci e
Raffaele Montanaro ( giusta procura generale alle liti per Notar Controparte_1 Persona_1 (Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa d'atto n. 654 del 29 aprile 2011 --- attrice opponente
E
Controparte_2
in persona del legale rapp. pro-tempore, elett. dom. in
[...] Castellammare di Stabia, via Michetti 5 presso gli avv. Antonio e Anna Chiara Malafronte che la rapp. e dif. giusta procura allegata al ricorso per D.I.--- convenuta opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
In data 27.2.2019 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 294/2019 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare in favore della convenuta (qui opposta) la somma di € 8.482,55 oltre accessori, per prestazioni sanitarie erogate dalla predetta in regime di accreditamento con il SSN (e relativo contratto) e precisamente per il saldo ancora dovuto relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo del 2018 per la . Parte_2 Precisava che per il trimestre in questione (1° del 2018) aveva emesso regolari fatture che erano state debitamente pagate per il 90% degli importi ivi esposto.
Il saldo residuo avrebbe dovuto essere pagato entro il 31.7.2018 come da espressa previsione contrattuale, ma ciò non era avvenuto Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 15.4.2019.
A sostegno ha dedotto che il pagamento non era dovuto in quanto il contratto subordinava il Part pagamento del saldo ad una serie di controlli da effettuarsi da parte dell' ed altresì alla determinazioni del tavolo tecnico in tema di RTU (Regressione Tariffaria Unica). Contestava altresì l'applicabilità degli interessi di mora “commerciali2 Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. Con ordinanza resa all'udienza del 24.9.2019 il precedente giudicante ritenuta non fondate su Part prova scritta le eccezioni fatte dall' e pertanto concedeva la chiesta provvisoria esecutività al decreto opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.2.2021, subendo però una lunga serie di rinvii di ufficio per motivi vari.
1 R.G.A.C. n. 2468/2019
La causa veniva poi riassegnata a questo giudice che, acquisita documentazione varia e sulle rinnovate richieste delle parti l'ha assegnata a sentenza.
---------------------------- L'opposizione appare del tutto destituita di fondamento e va pertanto rigettata. SULLA MANCANZA DI DETERMINAZIONI CIRCA LA REGRESSIONE TARIFFARIA
UNICA DA PARTE DEL Parte_3 E' del tutto pacifico che il contratto prevede che il saldo delle fatture (pari al 10% dell'importo totale) non venga pagato subito ma a delle date prefissate (nel caso di specie – trattandosi di fatture relative al 1° trimestre – il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7 successivo. Part La ratio di tale disposizione è evidente: serve a permettere all' di effettuare i debiti controlli, contestando eventuali prestazioni/fatture e serve altresì a verificare l'eventuale sforamento dei c.d.
“tetti di spesa”. Questi ultimi sono in sostanza i limiti posti alla spesa sanitaria regionale con un sistema piuttosto complesso (ed in continua evoluzione) che parte della considerazione che le risorse finanziarie disponibili sono limitate e non possono garantire prestazioni sanitarie ad libitum che finirebbero col penalizzare l'utenza. Per quel che qui interessa (e per il periodo oggetto di esame) i “tetti di spesa operano altresì con il sistema della Regressione Tariffaria Unica, che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate.
Infatti (e ciò sempre in relazione alla Branca ed al periodo oggetti di esame) il Tetto di Spesa individuale (cioè relativo al singolo Centro accreditato viene individuato ex post da un apposito Organismo che opera su base regionale: il c.d. Tavolo Tecnico: Part
- si determina innanzitutto il consuntivo delle prestazioni (dapprima per i residenti dell' in cui opera il Centro e poi per i residenti in una Asl diversa);
- il totale si rapporta ai limiti di spesa prefissati (i Tetti di Spesa generali – sempre per periodo e per specifica Branca): in particolare si individua la percentuale totale di eventuale sforamento per tutti i centri e poi la percentuale di sforamento che va a carico del singolo centro (con una proporzione matematica fra percentuale totale di sforamento e percentuale di prestazioni che il singolo Centro ha reso rispetto al totale delle prestazioni);
- questa percentuale di sforamento del singolo Centro, applicata al suo fatturato per le prestazioni in convenzione, serve infine ad individuare la RTU a suo carico, ovverosia l'importo che lo stesso è tenuto a restituire (il discorso anche qui si complica perché in effetti l'importo va a compensarsi con le poste che il vanta per le prestazioni successive); Pt_4
- per regolarizzare il tutto (anche dal punto di vista contabile/fiscale) il Centro viene così invitato ad emettere opportune note di credito: ovverosia documenti fiscali che – in relazione alla fattura già emessa – apportano il necessario correttivo al ribasso: la fattura originaria resta invariata, ma in relazione alla stessa c'è un giustificativo fiscale (la nota di credito) che attesta che da quello importo deve essere restituito quanto indicato nella nota di credito stessa;
Part
- si noti ancora che la richiesta di emissione di nota di credito da parte dell integra l'esercizio di un potere amministrativo in ordine al quale al giudice ordinario è preclusa qualsiasi indagine, rendendo quindi incontestabile che l'importo in questione non è dovuto (senza con ciò declinare la giurisdizione del G.O. a meno che non la parte non richieda l'emissione di una pronuncia che annulli quella richiesta – su tale punto – che non è oggetto specifico del contendere – si rinvia alla copia giurisprudenza della S.C.).
------------------
Fatta questa succinta premessa sul meccanismo della RTU, va evidenziato che effettivamente, a termini di contratto, il pagamento del saldo viene posticipato (oltre che alla verifica delle singole prestazioni) alle determinazioni che dovrà adottare il Tavolo Tecnico regionale: è solo dopo tale Part individuazione che l' avrà contezza di un eventuale sforamento del “Tetto di Spesa” del singolo Centro e potrà così richiedergli l'emissione delle opportune Note di Credito. Tuttavia appare evidente che l'attesa delle Determinazioni del Tavolo Tecnico non può protrarsi sine die: in effetti anche l'operato del Tavolo Tecnico è disciplinato dalla normativa in materia e le relative determinazioni devono avvenire secondo cadenze ben individuate che – una volta elasse senza adozione – legittimano la parte ad ottenere il saldo dovuto.
2 R.G.A.C. n. 2468/2019
Ragionare diversamente sarebbe rimettere la decisione del pagamento all'arbitrio di una parte (e Cont poi si noti che la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che la può intervenire anche a distanza dalle prestazioni rese e dalla loro remunerazione, obbligando così in ogni caso il Centro alla restituzione, salva l'eventuale prova del danno dallo stesso subito per il ritardo). Si noti poi – ad abundantiam – che anche nel corso del giudizio non risultano esibite né le determinazioni del Tavolo Tecnico né le eventuali richieste di Note di Credito inviate ai Centri.
Si noti poi – da ultimo – che la mancata emissione di Note di Credito non danneggia comunque in Part Part alcun modo l' infatti in caso di mancata ottemperanza da parte dei Centri, essa può tranquillamente emettere (e spesso emette) apposite Note di Debito, con le quali raggiunge lo stesso identico scopo di cui alle note di credito, essendo lei stessa ad emettere il giustificativo contabile/fiscale in base al quale provvederà al recupero della RTU (anche l'emissione di Note di Debito è espressione di potere autoritativo che impone al G.O. di adeguarvisi). Ma v'è di più. Nella fattispecie qui in esame il Tavolo Tecnico ha evidentemente adottato le proprie determinazioni, ed a seguito di ciò ha inviato ai vari Centri le debite richieste di note di Pt_5 Part credito. Tuttavia (verosimilmente a seguito di contestazioni avanzate anche in sede sindacali) l' ha successivamente inviato ai vari Centri la nota della Direzione generale n. 0148387 del 17/10/2018 con cui
Part Tale nota, esibita dall'opposta, non è stata minimamente contestata da essa Pertanto, Part davvero non si comprende il motivo di opposizione formulato dall' a meno di non voler ritenere che essa attende una nuova determinazione del Tavolo Tecnico. SULL'ECCEZIONE DI MANCATA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI COMMERCIALI E' nota la diatriba giurisprudenziale sul punto (per la quale si attende pronuncia delle SS.UU.). Tuttavia nella fattispecie qui in esame è lo stesso contratto (art. 7.4) a prevedere l'automatica applicazione degli interessi commerciali moratori in caso di ritardo del pagamento.
------------------------ In definitiva si impone la conferma dell'impugnato D.I. in una alla conferma della sua esecutività (come già concessa in prima udienza). Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall Indefinitiva si impone la conferma dell'impugnato D.I. in una alla conferma della sua esecutività (come già concessa in prima udienza). a nei confronti della Parte_1 Controparte_2
dei dottori e con citazione notificata il
[...] Controparte_2 Controparte_2 pposizione al .20
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'impugnato D.I. e conferma l'esecutività come gà disposta in corso di giudizio ---
- condanna l' , in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento, in Parte_1 favore degli avv.ti Antonio Malafronte e Anna Chiara Malafronte, Difensori distrattari, delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.050,00 di cui € 50,00 per spese vive oltre accessori come per legge. Così deciso in Torre Annunziata addì 7.2.2024.
IL GIUDICE (dott. Vincenzo Del Sorbo)
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