Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, nono comma legge n. 448/1998 - che disciplina la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, con conseguente possibilità di contestare la sussistenza del relativo debito anche nei giudizi in corso - con riferimento all'art. 3 Cost.; infatti, l'asserito allarme sociale sollevato dalla norma non è sufficiente a farla considerare irragionevole mentre la sua irretroattività non altera il rapporto tra contribuzione e misura delle pensioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI SP (nella qualità di successore a titolo universale della FI Componenti Accessori FCA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via degli Scipioni n^. 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIFIRÒ SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 20/04/98 R.G.N. 73/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PROIA per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso al TO di Vicenza la s.p.a. Fiamm avviamento chiedeva l'accertamento negativo delle omissioni contributive affermate dall'Inps e la condanna dell'Istituto a restituire le somme da essa pagate per effetto della domanda di condono previdenziale;
che, costituitosi il convenuto, il TO dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo che la domanda di condono avesse precluso alla contribuente ogni contestazione sulla sussistenza del debito ed ogni conseguente pretesa restitutoria;
che la decisione veniva confermata con sentenza 20 aprile 1998 dal Tribunale, il quale attribuiva anch'esso alla domanda di condono l'efficacia estintiva dei processi in corso e riteneva inefficace la opposta riserva di ripetizione delle somme pagate dal contribuente;
che contro tale sentenza ricorre la soccombente, mentre l'Inps presenta controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che, col primo motivo, la ricorrente invoca i sopravvenuto art. 81, comma 9, l. 23 dicembre 1998 n. 448, secondo cui le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, opposte alle domande di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del medesimo debito;
che il motivo è fondato;
che infatti, ai sensi dell'art. 81 ora citato ed applicabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale e presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sulla esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta allo accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655, 18 agosto 1999 n. 8698, 22 aprile 2000 n. 5311, 13 luglio 2000 n. 9306, 19 giugno 2001 n. 8297, 21 luglio 2001 n. 9959);
che la questione di legittimità costituzionale dell'efficacia retroattiva dell'art. 81 cit., sollevata dal controricorrente Inps in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), è manifestamente infondata poiché l'asserito e non dimostrato "allarme sociale" sollevato dalla norma non basta a farla considerare irragionevole - nel senso di incoerente col sistema costituzionale o della legislazione ordinaria nella materia previdenziale - e poiché essa retroattività non altera, come ritiene l'Istituto, il rapporto tra contribuzione e misura delle pensioni;
che, pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, che procederà all'esame della domanda dell'attuale ricorrente, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
che il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002