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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice dott. BE Colonnello, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025, assente il procuratore della parte comparsa in udienza
(non più tornato in aula all'esito della camera di consiglio) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 2/2024 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub
R.G. 725/2022, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Prosperini del Foro di Roma che lo rappresenta e difende come per procura in atti
RICORRENTE - APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del Prefetto pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso la stessa
RESISTENTE - APPELLATA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 come da verbale dell'odierna udienza del 26.11.2025.
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 68/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del giudizio di primo grado rubricato sub
R.G. 725/2022.
Ha dedotto che tale giudizio era stato introdotto dall'opposizione di esso odierno appellante avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di
Rieti il 12.7.2022 notificatagli il 31.7.2022 con la quale era stata rigettata la propria originaria opposizione, rivolta a tale Organo, proposta avverso il verbale di accertamento di violazione n. V159798 del 6.4.2022 formato dalla Polizia
Municipale di Rieti, notificatogli il 23.04.2022 e che era relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8 C.D.S. rilevata sul proprio veicolo il giorno 27.3.2022 in località S.S. Salaria km 75 + 880, dir. Roma-Terni con l'ausilio di un'apparecchiatura elettronica rilevante automaticamente la velocità, denominata
Parte_2
Ha dedotto che il Giudice di Pace, all'esito del giudizio di primo grado, in cui la si era costituita, aveva rigettato il proprio ricorso. CP_1
Ha allegato che la sentenza del Giudice di Pace, ora impugnata, era erronea e meritava di essere riformata.
La si è costituita anche nel presente grado di Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Il presente giudizio di appello, così introdotto, è stato istruito documentalmente.
All'odierna udienza sono state precisate le conclusioni dalla parte appellante. La parte appellata non è comparsa.
2. Ciò premesso, con il primo motivo di appello si duole della Parte_1 violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2700
c.c., per aver ritenuto dimostrato da parte del convenuto che l'autovelox fosse stato pre-segnalato agli utenti della strada in ossequio alle norme vigenti in materia, ovvero nel rispetto delle distanze minime e massime che dovevano intercorrere tra il cartello di preavviso e l'autovelox medesimo. A tal riguardo il ha rilevato che il verbale di accertamento non conteneva l'attestazione Pt_1 da parte dei pubblici ufficiali che l'avevano redatto della precisa posizione di tale segnale di preavviso, mentre alcun valore probatorio potevano avere le deduzioni dell'Organo accertatore redatte nella sede dell'originaria opposizione proposta dinanzi il Prefetto, trattandosi di atti di parte.
2 Con il secondo motivo di appello il si duole della violazione e falsa Pt_1 applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2700 c.c. per aver ritenuto dimostrato da parte del convenuto il rispetto della distanza minima dell'autovelox dal segnale recante il limite di velocità che doveva essere rispettato, come previsto dalla legge, pur non indicando il verbale di accertamento la posizione di tale segnale e pur non avendo assolto l'onere probatorio le controdeduzioni dell'Organo accertatore, che integravano solo argomentazioni difensive di parte, senza avere il valore fidefaciente del verbale di accertamento.
3. Iniziando ad esaminare tale secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
L'art. 25, comma 2, L. 120/2010 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del C.d.S., i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Quanto alla prova dell'esistenza del cartello indicante il limite di velocità e al suo posizionamento alla distanza predetta, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sent.
11792/2020) ha chiarito che, ove il verbale attesti tali fatti, esso fa fede in ordine
(anche) ad essi fino a querela di falso. Ha chiarito anche che ove il verbale attesti la presenza del segnale e indichi solo genericamente la sua idoneità, senza operare alcun riferimento alla specifica distanza dall'autovelox alla quale si trova, spetta comunque all'opponente – spiega sempre la Suprema Corte – dare prova dell'inidoneità di tale segnale (ad es. a causa, appunto, del mancato rispetto della distanza regolamentare dall'autovelox o per altre ragioni).
Orbene, il punto è che nel caso di specie il verbale di accertamento redatto dalla
Polizia Municipale di Rieti non attesta affatto la presenza di tale cartello indicante il limite di velocità (limitandosi ad attestare, invece, la presenza del diverso cartello che pre-segnala l'autovelox).
Dunque il sopra indicato fatto non è stato provato dall'Amministrazione (nè con prova fidefaciente, vale a dire con l'attestazione che avrebbe potuto essere contenuta nel verbale, né in altro modo, come ad es. con la produzione di idonea documentazione nel corso del primo grado di giudizio).
3 Conseguentemente, da un lato l'opponente non aveva l'onere di proporre querela di falso avverso il verbale (non potendosi proporre querela di falso per contestare un fatto storico che non è neppure attestato), né di contestare mai pervenute risultanze documentali che l'Amministrazione avrebbe avuto l'onere – stante la deficienza del verbale di accertamento sul punto - di produrre nel giudizio.
Nel corso del giudizio di primo grado l'Amministrazione si è limitata a produrre delle deduzioni difensive svolte dalla Polizia Municipale di Rieti, alle quali si è richiamata.
Queste, però, sono deduzioni difensive provenienti da una parte, appunto, e non già atti pubblici che attestano un fatto storico (come lo sarebbe stato il verbale di accertamento il quale avesse riportato l'attestazione della presenza di idoneo cartello indicante il limite di velocità prima della postazione autovelox con controllo automatico).
4. Dunque l'ordinanza prefettizia impugnata dinanzi il Giudice di Pace deve essere annullata.
5. Per l'effetto la sentenza resa a definizione del primo grado di giudizio, che ha rigettato l'impugnazione di tale ordinanza, deve essere integralmente riformata.
6. E' pertanto assorbito l'esame dell'ulteriore motivo di appello.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (con conseguente riforma della sentenza di primo grado che ha compensato le spese tra le parti) e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 (stante la elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) per le fasi di studio, introduttiva, decisionale. I relativi importi devono essere corrisposti al difensore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti, accoglie il ricorso proposto da in opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto della Provincia di Rieti prot. M_IT PR_RIUTG
00004069 Area III del 25.05.2022 e per l'effetto annulla tale atto amministrativo e il presupposto verbale di accertamento di violazione n. V159798 del 6.4.2022 formato dalla Polizia Municipale di Rieti;
4 2) condanna la a rifondere a Controparte_1 le spese del primo grado di giudizio che liquida in €132,00 per Parte_1 compenso professionale, € 43,00 per esborsi oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, nonché le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compenso professionale, oltre € 64,50 per esborsi, oltre
IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014; importi tutti da versarsi all'avv. Alberto Prosperini, difensore antistatario.
Dato in Rieti il 26.11.2025 IL GIUDICE
BE EL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice dott. BE Colonnello, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025, assente il procuratore della parte comparsa in udienza
(non più tornato in aula all'esito della camera di consiglio) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 2/2024 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub
R.G. 725/2022, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Prosperini del Foro di Roma che lo rappresenta e difende come per procura in atti
RICORRENTE - APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del Prefetto pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso la stessa
RESISTENTE - APPELLATA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 come da verbale dell'odierna udienza del 26.11.2025.
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 68/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del giudizio di primo grado rubricato sub
R.G. 725/2022.
Ha dedotto che tale giudizio era stato introdotto dall'opposizione di esso odierno appellante avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di
Rieti il 12.7.2022 notificatagli il 31.7.2022 con la quale era stata rigettata la propria originaria opposizione, rivolta a tale Organo, proposta avverso il verbale di accertamento di violazione n. V159798 del 6.4.2022 formato dalla Polizia
Municipale di Rieti, notificatogli il 23.04.2022 e che era relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8 C.D.S. rilevata sul proprio veicolo il giorno 27.3.2022 in località S.S. Salaria km 75 + 880, dir. Roma-Terni con l'ausilio di un'apparecchiatura elettronica rilevante automaticamente la velocità, denominata
Parte_2
Ha dedotto che il Giudice di Pace, all'esito del giudizio di primo grado, in cui la si era costituita, aveva rigettato il proprio ricorso. CP_1
Ha allegato che la sentenza del Giudice di Pace, ora impugnata, era erronea e meritava di essere riformata.
La si è costituita anche nel presente grado di Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Il presente giudizio di appello, così introdotto, è stato istruito documentalmente.
All'odierna udienza sono state precisate le conclusioni dalla parte appellante. La parte appellata non è comparsa.
2. Ciò premesso, con il primo motivo di appello si duole della Parte_1 violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2700
c.c., per aver ritenuto dimostrato da parte del convenuto che l'autovelox fosse stato pre-segnalato agli utenti della strada in ossequio alle norme vigenti in materia, ovvero nel rispetto delle distanze minime e massime che dovevano intercorrere tra il cartello di preavviso e l'autovelox medesimo. A tal riguardo il ha rilevato che il verbale di accertamento non conteneva l'attestazione Pt_1 da parte dei pubblici ufficiali che l'avevano redatto della precisa posizione di tale segnale di preavviso, mentre alcun valore probatorio potevano avere le deduzioni dell'Organo accertatore redatte nella sede dell'originaria opposizione proposta dinanzi il Prefetto, trattandosi di atti di parte.
2 Con il secondo motivo di appello il si duole della violazione e falsa Pt_1 applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 2700 c.c. per aver ritenuto dimostrato da parte del convenuto il rispetto della distanza minima dell'autovelox dal segnale recante il limite di velocità che doveva essere rispettato, come previsto dalla legge, pur non indicando il verbale di accertamento la posizione di tale segnale e pur non avendo assolto l'onere probatorio le controdeduzioni dell'Organo accertatore, che integravano solo argomentazioni difensive di parte, senza avere il valore fidefaciente del verbale di accertamento.
3. Iniziando ad esaminare tale secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
L'art. 25, comma 2, L. 120/2010 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del C.d.S., i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Quanto alla prova dell'esistenza del cartello indicante il limite di velocità e al suo posizionamento alla distanza predetta, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sent.
11792/2020) ha chiarito che, ove il verbale attesti tali fatti, esso fa fede in ordine
(anche) ad essi fino a querela di falso. Ha chiarito anche che ove il verbale attesti la presenza del segnale e indichi solo genericamente la sua idoneità, senza operare alcun riferimento alla specifica distanza dall'autovelox alla quale si trova, spetta comunque all'opponente – spiega sempre la Suprema Corte – dare prova dell'inidoneità di tale segnale (ad es. a causa, appunto, del mancato rispetto della distanza regolamentare dall'autovelox o per altre ragioni).
Orbene, il punto è che nel caso di specie il verbale di accertamento redatto dalla
Polizia Municipale di Rieti non attesta affatto la presenza di tale cartello indicante il limite di velocità (limitandosi ad attestare, invece, la presenza del diverso cartello che pre-segnala l'autovelox).
Dunque il sopra indicato fatto non è stato provato dall'Amministrazione (nè con prova fidefaciente, vale a dire con l'attestazione che avrebbe potuto essere contenuta nel verbale, né in altro modo, come ad es. con la produzione di idonea documentazione nel corso del primo grado di giudizio).
3 Conseguentemente, da un lato l'opponente non aveva l'onere di proporre querela di falso avverso il verbale (non potendosi proporre querela di falso per contestare un fatto storico che non è neppure attestato), né di contestare mai pervenute risultanze documentali che l'Amministrazione avrebbe avuto l'onere – stante la deficienza del verbale di accertamento sul punto - di produrre nel giudizio.
Nel corso del giudizio di primo grado l'Amministrazione si è limitata a produrre delle deduzioni difensive svolte dalla Polizia Municipale di Rieti, alle quali si è richiamata.
Queste, però, sono deduzioni difensive provenienti da una parte, appunto, e non già atti pubblici che attestano un fatto storico (come lo sarebbe stato il verbale di accertamento il quale avesse riportato l'attestazione della presenza di idoneo cartello indicante il limite di velocità prima della postazione autovelox con controllo automatico).
4. Dunque l'ordinanza prefettizia impugnata dinanzi il Giudice di Pace deve essere annullata.
5. Per l'effetto la sentenza resa a definizione del primo grado di giudizio, che ha rigettato l'impugnazione di tale ordinanza, deve essere integralmente riformata.
6. E' pertanto assorbito l'esame dell'ulteriore motivo di appello.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (con conseguente riforma della sentenza di primo grado che ha compensato le spese tra le parti) e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 (stante la elementarità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) per le fasi di studio, introduttiva, decisionale. I relativi importi devono essere corrisposti al difensore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 68/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti, accoglie il ricorso proposto da in opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto della Provincia di Rieti prot. M_IT PR_RIUTG
00004069 Area III del 25.05.2022 e per l'effetto annulla tale atto amministrativo e il presupposto verbale di accertamento di violazione n. V159798 del 6.4.2022 formato dalla Polizia Municipale di Rieti;
4 2) condanna la a rifondere a Controparte_1 le spese del primo grado di giudizio che liquida in €132,00 per Parte_1 compenso professionale, € 43,00 per esborsi oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, nonché le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compenso professionale, oltre € 64,50 per esborsi, oltre
IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014; importi tutti da versarsi all'avv. Alberto Prosperini, difensore antistatario.
Dato in Rieti il 26.11.2025 IL GIUDICE
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