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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2773 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato il Parte_1 C.F._1
09.08.1961 a Reggio Calabria), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Cananzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Nino Bixio n. 14 ha eletto domicilio, e CP_1
(cod. fisc.: nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
Calabria), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Saffioti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa
Caterina n. 8/D ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
pagina 1 di 5 -interveniente-
* * * * *
- preso atto delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da Parte_1
nei confronti di , hanno chiesto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in LA (RC) il
28.07.2012, hanno aderito alla proposta finalizzata alla trasformazione del divorzio da giudiziale in divorzio a firma congiunta formulata dal
Giudice delegato all'udienza dell'08.04.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in LA (RC) il 28.07.2012 dal quale è nata la figlia Per_1
(28.10.2016), minorenne;
b) con sentenza parziale n. 1490/2021, pubbl. il
23.11.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 05.02.2018, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 1768/2023 dell'11.12.2023, pubbl. il 29.12.2023;
-considerato che all'udienza dell'08.04.2025 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa: “a. affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e con diritto di incontri e di visita a favore del genitore non collocatario tre giorni a settimana per tre ore consecutive, nonché per un fine settimana alternato;
nonché per il periodo estivo dieci giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e
pagina 2 di 5 agosto, e per il periodo natalizio e pasquale, ad anni alterni, così da consentire a ciascun genitore di trascorrere giorno 24 Dicembre ovvero il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il 1 Gennaio, ovvero giorno di
Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
b. obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente
l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
c. AUU al 100% in favore della madre;
d. spese compensate.”;
-considerato altresì che alla medesima udienza parte ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa, mentre parte resistente ha chiesto un termine per l'eventuale accettazione della stessa, in seguito espressa mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.10.2025;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 05.02.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.12.2024;
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, formulata all'udienza cartolare del 28.10.2025 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LA (RC) il
28.07.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune LA (RC) parte II, serie C, uff.1, n. 14, anno 2012, alle seguenti condizioni:
“a. affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre
e con diritto di incontri e di visita a favore del genitore non collocatario tre giorni a settimana per tre ore consecutive, nonché per un fine settimana alternato;
nonché per il periodo estivo dieci giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, e per il periodo natalizio e pasquale, ad anni alterni, così da consentire a ciascun genitore di trascorrere giorno 24 Dicembre ovvero il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il 1
Gennaio, ovvero giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
b. obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente
l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
c. AUU al 100% in favore della madre;
d. spese compensate.”.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (RC) per pagina 4 di 5 le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2773 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 28.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato il Parte_1 C.F._1
09.08.1961 a Reggio Calabria), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Cananzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Nino Bixio n. 14 ha eletto domicilio, e CP_1
(cod. fisc.: nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
Calabria), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Saffioti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa
Caterina n. 8/D ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
pagina 1 di 5 -interveniente-
* * * * *
- preso atto delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le quali le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da Parte_1
nei confronti di , hanno chiesto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in LA (RC) il
28.07.2012, hanno aderito alla proposta finalizzata alla trasformazione del divorzio da giudiziale in divorzio a firma congiunta formulata dal
Giudice delegato all'udienza dell'08.04.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in LA (RC) il 28.07.2012 dal quale è nata la figlia Per_1
(28.10.2016), minorenne;
b) con sentenza parziale n. 1490/2021, pubbl. il
23.11.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 05.02.2018, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente conclusosi con sentenza definitiva n. 1768/2023 dell'11.12.2023, pubbl. il 29.12.2023;
-considerato che all'udienza dell'08.04.2025 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa: “a. affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e con diritto di incontri e di visita a favore del genitore non collocatario tre giorni a settimana per tre ore consecutive, nonché per un fine settimana alternato;
nonché per il periodo estivo dieci giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e
pagina 2 di 5 agosto, e per il periodo natalizio e pasquale, ad anni alterni, così da consentire a ciascun genitore di trascorrere giorno 24 Dicembre ovvero il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il 1 Gennaio, ovvero giorno di
Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
b. obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente
l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
c. AUU al 100% in favore della madre;
d. spese compensate.”;
-considerato altresì che alla medesima udienza parte ricorrente ha dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa, mentre parte resistente ha chiesto un termine per l'eventuale accettazione della stessa, in seguito espressa mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.10.2025;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 05.02.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.12.2024;
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile, formulata all'udienza cartolare del 28.10.2025 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LA (RC) il
28.07.2012 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune LA (RC) parte II, serie C, uff.1, n. 14, anno 2012, alle seguenti condizioni:
“a. affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre
e con diritto di incontri e di visita a favore del genitore non collocatario tre giorni a settimana per tre ore consecutive, nonché per un fine settimana alternato;
nonché per il periodo estivo dieci giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, e per il periodo natalizio e pasquale, ad anni alterni, così da consentire a ciascun genitore di trascorrere giorno 24 Dicembre ovvero il giorno di Natale, il 31 Dicembre o il 1
Gennaio, ovvero giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
b. obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente
l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso questo Tribunale;
c. AUU al 100% in favore della madre;
d. spese compensate.”.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (RC) per pagina 4 di 5 le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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