Art. 2.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973, e' elevato a lire 283.742.678.000.
L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973, e' elevato a lire 283.742.678.000.