Articolo 14 della Legge 28 luglio 1961, n. 831
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 settembre 1961
Art. 14.
Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti, statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituiti di istruzione secondaria superiore o in un esami di Stato bandito anteriormente ai 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneita' o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a "distinto", possono, a domanda, ottenere la assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.
Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere del benefici del precedente comma, purche' in possesso di abilitazione comunque conseguita.
In caso di disponibilita' di cattedre nei licei artistici per gli insegnamenti di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.
L'assunzione e' disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneita' o la votazione conseguita.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961