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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 25.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 668/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gisella Mesoraca
contro
:
Controparte_1
Avv. Giovanni Pennica
FESTA CA e CP_2
Avv. MA Turco
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, convenne innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma il geom. nonché CA e chiedendo di condannarli, in solido, al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 188.378, che aveva riportato a seguito dell'infortunio occorsogli il 4.9.2014 mentre eseguiva lavori di ristrutturazione dell'edificio sito a Parma, strada Pedrignano n. 15, previo accertamento della responsabilità – ex artt. 2043, 2049 e 2051
c.c. – del primo quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza e degli altri quali proprietari, committenti delle opere e custodi.
L'attore espose che:
- nel fabbricato dei committenti TA non era stata approntata la linea anticaduta (o “linea di ancoraggio”) di cui alla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 17.12.2023;
pagina 1 di 17 - dovendo sistemare dei coppi sul tetto, egli si era agganciato con la cintura di sicurezza alla linea anticaduta installata sulla porzione di fabbricato contigua, di proprietà di e che Parte_2 per raggiungere l'area interessata dai lavori era stato poi costretto a sganciarsi da tale cintura di sicurezza;
- sprovvisto di protezione, mentre procedeva a ritroso sul tetto onde riposizionare i coppi, era precipitato a terra da un'altezza di circa 6/7 metri, a causa di un'apertura non protetta e non segnalata, costituita da un lucernario privato del vetro di sicurezza;
- i primi soccorsi gli erano stati prestati dal collega il quale, dopo avere allertato Persona_1
il 118, aveva deciso di accompagnarlo personalmente presso il pronto soccorso, ove i sanitari avevano diagnosticato importanti lesioni;
- nell'immediatezza, a causa dello stato confusionale da amnesia retrograda in cui versava per effetto dei farmaci a base di morfina, aveva narrato, in sequenza, di essere caduto da oltre 3 metri e da oltre 7 metri e poi, recuperata la memoria, aveva ricordato di essere caduto dal tetto a causa della descritta apertura, non protetta e non segnalata.
L'attore precisò che:
- il cantiere era stato aperto a seguito di “SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia per immobile sito in strada Pedrignano n. 15” datata 2.7.2012 e rubricata con il n. 110389, documento integrato dai prospetti planimetrici a firma Geom. nella veste di progettista, CP_1
direttore e responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (doc. 9);
- durante le opere era sopravvenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori del 18.10.2013 (doc.10)
– preceduta dal subentro nei titoli abitativi di , TA CA e , doc. 11 A e Parte_2 CP_2
11 B – poi revocata in data 14.2.2014 per consentire il completamento dei lavori (doc. 12);
- la società appaltatrice in data 18.6.2014 aveva comunicato Controparte_3 Persona_2 disdetta con effetto immediato dall'incarico di impresa esecutrice dei lavori per la sola porzione di proprietà dei TA (doc. 13);
L'attore osservò che:
- la linea-anticaduta non era stata approntata, in quanto il Geom. autore del “Piano di CP_1 sicurezza” a pag. 44 aveva omesso di disporne la realizzazione, che la stessa omissione risultava pure dal “Piano di sicurezza e coordinamento” pag. 45 e che nessuno dei due elaborati era stato sottoscritto dai lavoratori e/o appaltatori per avvenuta consultazione (doc. 16 e 17);
- nei piani di sicurezza era previsto l'utilizzo di ponteggio metallico fisso, in realtà assente nella porzione di fabbricato dei TA e presente solamente in quello attiguo di Pt_2
pagina 2 di 17 - il direttore dei lavori non aveva adeguatamente valutato i rischi, non avendolo tempestivamente informato in ordine alla precarietà della copertura sulla quale era stato chiamato ad effettuare i lavori di rifinitura a completamento delle opere attuate dalle imprese che si erano succedute nelle fasi antecedenti;
- la planimetria fornitagli rappresentava uno stato di fatto difforme dalla realtà, in merito all'ubicazione e la dimensione del lucernario che ne aveva causato la caduta.
- la proprietà/committente non aveva predisposto i mezzi necessari per il compimento delle opere e l'omissione nell'adozione di misure precauzionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si costituì il geom. contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare le domande CP_1
proposte nei propri confronti, perché infondate. In particolare, affermò che:
- la correttezza del proprio operato era stata già vagliata dagli ispettori del Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' di Parma (SPSAL) il 26.6.2014 (doc. 1), prima Pt_3
del sinistro di causa, i quali avevano acquisito e verificato varia documentazione – fra cui, la notifica preliminare e le successive integrazioni previste dall'art. 99 d.lgs. 81/2008, il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) – e l'ispezione aveva avuto esito positivo, non essendo stata riscontrata alcuna carenza, talché l'attività dei lavori era ripresa;
- nell'immediato seguito del sinistro, gli ispettori dell' di Parma avevano effettuato un Pt_3
nuovo sopralluogo ed in pendenza dei necessari accertamenti, era posta sotto sequestro la porzione di portico ubicato nel cantiere, delimitato da recinzione con all'interno un ponteggio che era identificato quale corpo di reato (doc. 2);
- la locale Procura della Repubblica in data 20.10.2014 aveva emesso decreto di restituzione e successivo ordine di dissequestro, ritenendo non più necessario mantenere la misura ai fini della prova (doc. 3), e all'esito delle indagini espletate non era mai derivato alcun coinvolgimento giudiziale a proprio carico da parte delle Autorità;
- l'infortunio si era verificato durante lavorazioni non concordate, effettuate in un giorno estivo di fermo cantiere, come emergeva dal crono-programma dei lavori da cui risultava che il giorno dell'infortunio non doveva essere espletata alcuna lavorazione (doc. 4), e comunque mediante l'utilizzo di strumenti da lavoro non autorizzati;
- lo svolgimento di lavori non autorizzati era circostanza già verificatasi nel cantiere de quo tanto da condurlo persino alla temporanea rinuncia all'incarico professionale, come da comunicazione ufficiale di disdetta (doc. 5);
pagina 3 di 17 - in merito all'assenza di linee vita, la relativa normativa era successiva alla concessione edilizia della committenza rilasciata in data 2.7.2012 sub prot.1932/12, in quanto riconducibile, per la
Regione Emilia-Romagna, all'atto n. 49 di indirizzo e coordinamento del 15.7.2013; in ogni caso, visto l'utilizzo non consentito del mezzo su ruote descritto dalla Procura di Parma come corpo di reato, le linee anticaduta non avrebbero potuto sortire alcun effetto impeditivo della caduta;
- i lavori erano stati affidati all'attore quale titolare dell'impresa individuale DI House di
MA AL IA”, subappaltatrice delle opere di ristrutturazione appaltate dai committenti TA a , come da contratti (doc. 11 e 12) CP_3 Parte_4
- nel contratto di appalto tra i TA e Rebuilding s.r.l. di IA OB, l'impresa appaltatrice aveva espressamente pattuito a proprio carico, segnatamente all'art. 5 punto quarto, l'assunzione
“dell'obbligo di osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti (…) la tutela e l'assistenza del personale contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Pertanto … restano a carico dell'impresa appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia. L'impresa appaltatrice si assume l'obbligo di osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello di eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute comunque richiesta dalla natura dei lavori” e nel contratto di subappalto intercorso tra la ditta individuale dell'attore e l'appaltatrice l'attore si era CP_4 CP_3 impegnato “sotto la propria diretta responsabilità ad adottare tutte le misure prescritte per evitare infortuni sul lavoro sia a se stesso che a terzi”;
- pertanto, era evidente come l'attore in quanto titolare dell'impresa subappaltatrice dei lavori era destinatario di un autonomo e specifico dovere di sicurezza per la prevenzione degli infortuni nonché come società appaltatrice dei lavori, non convenuta in giudizio, fosse, Controparte_3
a propria volta, primaria titolare di una diretta posizione di garanzia non trasferibile sul professionista convenuto;
- la dichiarazione di ricevuta POS aziendale e piano sicurezza cantiere era stata sottoscritta dall'attore, incluso l'obbligo del IA di attenersi alle relative istruzioni;
- per la fase di lavorazione affidata all'attore e dallo stesso dichiarata in esecuzione al momento dell'infortunio, tanto il POS (a pag.44) quanto il PSC (a pag.45) prevedevano l'utilizzo di ponteggio fisso la cui assenza in cantiere, circostanza non provata, era spiegabile dal periodo di fermo-lavori in cui era occorso l'infortunio;
pagina 4 di 17 - in ogni caso, lo strumento identificato dalle Autorità come teatro del sinistro non era il ponteggio mobile o trabattello contemplato nel POS e nel PSC per altre fasi di lavorazioni ma un mezzo non omologato, privo dei requisiti di legge (doc. 6);
- egli non era responsabile dei lavori di cui è causa, come constatabile dalla notifica preliminare effettuata ex D.lgs. 81/2008 dalla quale, stante l'assenza di specificazione del professionista nominato, doveva desumersi ogni responsabilità in capo alla committenza in mancanza di conferimento espresso di una vera e propria delega di funzioni (doc. 10);
- l'attore non aveva fornito prova della riconducibilità dell'evento alle doglianze prospettate;
- in ogni caso, il non aveva rispettato gli obblighi di sicurezza e il suo comportamento Pt_1
esorbitante, imprevedibile ed abnorme, era idoneo ad escludere ogni rapporto causale fra obbligo di sicurezza ed infortunio;
- la quantificazione dei danni era ingiustificata.
Si costituirono i TA contestando la ricostruzione dell'evento come prospettata nell'atto di citazione;
contestarono ogni responsabilità e chiesero di rigettare le domande proposte nei loro confronti, perché infondate. In particolare, affermarono che:
- per la ristrutturazione della porzione immobiliare di loro proprietà avevano sottoscritto, in data
10.11.2012, il contratto di appalto di lavori con di IA , previa Controparte_3 Per_2
verifica del possesso dei requisiti idonei da parte di questa e nel contratto stessa avevano nominato il geom. quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza;
CP_1
- successivamente, senza dare loro alcuna informazione, il 4.3.2013 Rebuilding s.r.l. di IA
OB aveva sottoscritto per la realizzazione di alcune delle opere appaltate, il contratto di subappalto con la ditta dell'attore, DI OU di IA , sottoscrivendo al Parte_1 punto “oneri a carico dell'impresa appaltatrice” la clausola: “l'impresa (subappaltatrice) sotto la propria esclusiva responsabilità si impegna ad adottare tutte le misure prescritte per evitare infortuni sul lavoro sia a se stesso che a terzi”;
- la ditta DI OU di IA MA AL aveva sottoscritto altresì il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) di Rebuilding s.r.l. di IA OB;
- a ben vedere, sia Rebuilding s.r.l. di IA OB, sia il geom. in qualità di direttore CP_1
dei lavori, non avevano mai abbandonato il cantiere e, anzi, avevano proseguito regolarmente i lavori, senza soluzione di continuità, nonostante le formalizzate disdette, tanto che nel luglio
2014 avevano inviato all' di competenza la comunicazione di riassunzione;
Pt_3
- il cantiere era stato oggetto di verifiche da parte della di Parma, sia precedenti che Pt_3
successive al sinistro, da cui non era emersa alcuna irregolarità in ambito di sicurezza;
pagina 5 di 17 - nulla poteva loro imputarsi, quali committenti, non avendo effettuato alcuna ingerenza sulle modalità di esecuzione dei lavori e non essendo neppure informati della presenza in quel giorno dell'attore, non essendovi prevista alcuna lavorazione presso il cantiere, come risultava dal crono-programma delle giornate di lavori prodotto dalla difesa CP_1
- l'attore non aveva comunque fornito alcuna prova concreta in ordine alla dinamica del sinistro, risultando quella dedotta in citazione incongruente rispetto alle sommarie informazioni rese dal medesimo nell'immediatezza del fatto, ove aveva dichiarato di essere caduto dal ponteggio mobile presente in loco, poi oggetto di sequestro giudiziario penale, e non dal tetto;
- l'attore era comunque destinatario di un autonomo e specifico dovere di sicurezza e il carattere arbitrario del comportamento assunto in completa violazione delle norme sulla sicurezza valeva, ancora di più, ad escludere ogni nesso di causalità tra le presunte carenze e il verificarsi dell'evento danno;
- la quantificazione dei danni era eccessiva.
Il giudice assegnò i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
L'attore chiese l'ammissione di prova testimoniale, depositò il verbale in forma riassuntiva delle udienze dibattimentali del procedimento penale R.G. n. 773/21 a carico di TA CA e , CP_2
riservandosi di produrre le relative fonoregistrazioni, poi depositate in allegato alle note versate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.5.2022.
Il giudice, senza ulteriori incombenti istruttori, ritenne la causa matura per la decisione e con sentenza n. 1145/2022 rigettò la domanda e condannò l'attore alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti sulla base delle motivazioni che si vanno ad indicare.
Osservò il Tribunale che la vicenda era stata già oggetto di disamina da parte dell'autorità giudiziaria penale, che aveva provveduto al sequestro ed al successivo dissequestro di una porzione di portico ubicato nel cantiere, delimitato da una recinzione, con all'interno un ponteggio da cui il Pt_1
risultava essere rovinosamente caduto.
Quanto agli addebiti mossi al D.L., ritenne sufficiente annotare, dal punto di vista formale, che era depositata in atti la documentazione richiesta dalla normativa in materia, comprovante la regolarità dell'attività svolta dallo stesso, e segnatamente la notifica preliminare con successiva integrazione ex art. 99 d.lgs. 81/2008, il Piano sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza ex art. 96 d.lgs. 81/2008.
In merito alle modalità del sinistro, risultava dalle dichiarazioni che lo stesso attore aveva reso all'A.G., cui andava riconosciuto valore confessorio, egli si era infortunato in un giorno in cui il cantiere da cronoprogramma dove va essere fermo, essendosi l'attore autonomamente recato in cantiere senza pagina 6 di 17 avere preavvisato alcuno, e dopo essersi volontariamente staccato dalla linea vita di protezione, mentre alloggiava sul ponteggio, non a norma, che non era inizialmente reperibile nella porzione di edificio riconducibile ai proprietari convenuti.
Pertanto, secondo il Tribunale, in siffatte circostanze “non è possibile muovere un rimprovero (in senso normativo) al D.L.: le dichiarazioni rese in sede penale dalla persona offesa – probabilmente suggerite dall'intento di tutelare penalmente il fratello, titolare della società che gli aveva CP_3
subappaltato una parte di lavori – valgono a individuare nella incauta (e sfortunatissima) condotta dell'attore un precedente causale assorbente, contro il quale non era possibile per il D.L. adottare misure prudenziali a contenuto impeditivo.
In particolare, a fronte delle indicazioni fornite e dei dati riscontrati dalla CP_5
- non sono rinvenibili criticità progettuali del POS,
- non può pretendersi un obbligo di presenza e controllo – atto ad evitare atti imprudenti del lavoratore – in giorni nei quali era stata (già) deliberata (e comunicata ai lavoratori, che l'avevano accettata) la chiusura del cantiere.
Ne discende l'assenza di qualsiasi addebito di colpa in capo a tale conclusione trascina seco CP_1
il rigetto della domanda, anche nei confronti della proprietà, giacché una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (C. n. 11757/2011: principio espresso dalla Sezione Lavoro ma con potenza espansiva alla fattispecie concreta).
Nel caso di specie, non constano elementi da cui desumere una trascuranza della proprietà con riguardo al cantiere, nel quale il D.L. ha operato diligentemente per la predisposizione delle misure
(iniziali) di sicurezza, né elementi che certifichino una qualche ingerenza nella gestione del cantiere, nel quale è stato inserito dall'appaltatore Pt_1 CP_3
Va, infine, rigettata la domanda che assume l'esistenza di un'insidia, riconducibile alla mancata segnalazione di un lucernaio, giacché essa – se del caso – siccome fondata sull'art. 2051 c.c. andava indirizzata al custode e, dunque, all'appaltatore principale (v. C. n. 486/18).
pagina 7 di 17 Sfugge, ad ogni modo, la configurazione di insidia per la componente strutturale di un elemento su cui lo stesso subappaltatore era chiamato a intervenire”.
Il ha proposto appello alla sentenza affidandolo a sei motivi cui hanno resistito tutti gli appellati Pt_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.12.2023, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) la decisione non tiene conto delle allegate specifiche inadempienze alla normativa antiinfortunistica del D.L. e della committenza per aver omesso la obbligatoria realizzazione della linea salvavita in sommità del fabbricato, come risulta dalla documentazione nonché dalle risultanze degli atti penali prodotti;
2) il giudice esamina soltanto gli atti relativi alla prima parte dell'istruttoria penale, conclusa con la richiesta di archiviazione, senza tener conto della riapertura dell'istruttoria a seguito dell'opposizione della persona offesa (docc. 21 e 22), nonché delle contrarie risultanze emerse dalla registrazione audio della chiamata al 118 fatta dal collega di lavoro (doc. 2) sia con riferimento all'assenza di una Per_1 recinzione che all'estraneità del ponteggio – invero, un trabattello fuori norma di proprietà del TA, fermo restando che l'appellante è caduto dal tetto e non dal trabattello – dato che i ponteggi erano stati rimossi in occasione della precedente chiusura del cantiere a seguito dei rilievi mossi dal (doc. CP_6
da 10 a 13 attore e doc. 2 TA);
3) la decisione tiene conto del cronoprogramma dei lavori prodotto dalla difesa che è, invece, CP_1
del tutto irrilevante, in quanto non riferibile ai lavori che stava effettuando il il giorno Pt_1 dell'incidente, ma alle sole opere commissionate a , estranea ai fatti Controparte_3 Persona_2
per avere formalizzato disdetta, con effetto immediato dal 18.6.2014, dall'incarico di impresa esecutrice dei lavori per la porzione di proprietà dei TA. I precedenti piani di sicurezza non erano più rispondenti alla nuova situazione di diritto e di fatto creatasi dopo tale disdetta con conseguente rimozione di tutte le installazioni di cantiere relative alla porzione di fabbricato di proprietà dei TA e il D.L. Geom. omise di approntare ovvero esigere la formazione di un piano di sicurezza CP_1
commisurato alla diversa realtà fattuale ed operativa. La linea salvavita era soltanto quella della pagina 8 di 17 porzione di fabbricato di proprietà e pertanto, l'utilizzo di quel dispositivo di sicurezza non era Pt_2
idoneo ai lavori sull'intera superficie della contigua porzione dei TA;
4) all'epoca dei fatti, l'appellante era in diretto rapporto esclusivamente con il TA e con il Geom. essendo direttamente officiato dalla committenza, avendo Rebuilding s.r.l. di IA OB CP_1
formalizzato la propria disdetta due mesi e mezzo prima del sinistro. Nessuna comunicazione era mai pervenuta all'infortunato in merito ai lavori dalla committenza o dal D.L. come risulta dalle risposte dal medesimo rese alle domande poste dall'Avv. Zilioli (difesa , alle pag. 15 e 16 della stenotipia CP_1
relativa all'udienza dibattimentale del 17.12.2021;
5) il precipitò da un lucernario posto sul tetto, modificato dal TA senza darne avviso, e non da Pt_1 un ponteggio, né dal trabattello “mentre era dedito a svolgere attività direttamente ordinate dal TA
CA, sempre sotto riferita intimidazione di non corrispondere i corrispettivi maturati, in effetti mai corrisposti anche in seguito” e l'affermazione del giudice secondo cui le diverse dichiarazioni rese in sede penale dalla persona offesa erano probabilmente suggerite dall'intento di tutelare penalmente il di lui fratello, titolare della si scontrano con la documentata disdetta formalizzata da tale Controparte_3
società oltre due mesi prima del sinistro, tempo nel quale il geom. non aveva fatto nulla per CP_1
riorganizzare il lavoro e ripristinare le misure di sicurezza;
6) il primo giudice ha escluso ogni profilo di responsabilità dei proprietari e del geom. CP_1
travolgendo le risultanze delle produzioni documentali dalle quali risulta che il Comune, in periodo antecedente, aveva ordinato la temporanea sospensione delle attività proprio per violazioni alla normativa antiinfortunistica. Inoltre è emerso, dall'indagine disposta dal G.I.P che il ponteggio era stato rimosso dalla porzione di proprietà dei TA, che la linea salvavita non esisteva nella porzione di questi, che il trabattello presente in cantiere non era a norma e che apparteneva ai TA, che gli artigiani erano stati incaricati dalla Committenza e dal D.L. senza predisporre un P.O.S. Interferenziale specifico e modificato il P.O.S preesistente in considerazione della modificazione dello stato dei luoghi e delle variate modalità operative.
* * *
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, pur se in larga parte connotato da genericità, perché, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
pagina 9 di 17 L'appello non è meritevole di accoglimento, giacché infondato.
Il primo motivo è estremamente generico, perché non indica le ragioni di rilevanza dei documenti di cui lamenta l'omesso esame – che, ad esame attento, non emergono – né precisa quali circostanze, idonee a supportare le tesi difensive dell'appellante, tali documenti comproverebbero, ciò che non consente una specifica valutazione sulla fondatezza delle contestazioni sollevate.
Per completezza d'esame, si osserva, quanto agli atti integrativi di indagine, che i richiamati docc. 21 e
22 sono l'opposizione all'archiviazione e l'ordinanza del G.I.P. del 21.1.2020 che la accoglie i quali, di per sé, non apportano alcun elemento probatorio;
né sono depositate le risultanze dei successivi atti di indagine cui il motivo fa fugace cenno senza nemmeno descrivere quali siano stati gli atti dell'indagine suppletiva e quale il loro risultato;
il menzionato doc. 2, poi, consiste nel file di chiamata del 118, da cui, secondo l'appellante, si dovrebbe desumere che il collega ai soccorritori riferì che era Per_1 caduto da un'altezza pari a quella del tetto e non del trabattello, ma tale circostanza, ancorché fosse provata, non solo sarebbe irrilevante a provare la responsabilità degli appellati, ma addirittura aumenterebbe la già gravissima imprudenza, negligenza ed imperizia che connota la condotta dello stesso come si dirà più avanti;
infine, il doc. 2 depositato dai TA (il cronoprogramma dei Pt_1 lavori) e i docc. da 10 a 13 depositati dell'appellante (ordinanza del Comune di Parma del 18.10.2013 di sospensione dei lavori e sua revoca del 14.2.2014, varianti per subentri e disdetta dell'appaltatrice in data 18.6.2014) sono tutti irrilevanti a dimostrare la dinamica del sinistro prospettata dal e Pt_1
dunque le condotte colpose dedotte a carico degli appellati in nesso causale con la stessa;
né assume alcuna rilevanza il fatto che il Comune di Parma quasi un anno prima del sinistro dispose la sospensione dei lavori, posto che nel febbraio 2014 revocò, in autotutela, il provvedimento.
Tanto precisato in relazione al corredo documentale, l'appellante insiste per una ricostruzione dell'incidente diversa da quella operata nella sentenza sostenendo, come prospettato nell'atto di citazione di primo grado, di essere caduto dal tetto a causa del lucernaio non coperto, e non dal trabattello e puntando a far valere le dedotte inadempienze ed omissioni del D.L. e della committenza in materia antinfortunistica per la mancata adozione della linea salvavita sul tetto del fabbricato di proprietà dei TA.
Giova da subito ricordare che ai fini dell'affermazione della responsabilità dei convenuti, incombe sull'attore danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento, in ossequio alla ripartizione Pt_1 dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, fra cui, in primo luogo, la prospettata e contestata dinamica del sinistro, sì da consentire di valutare se la condotta illecita dedotta a carico dei convenuti, l'omessa installazione della linea vita – in disparte ogni pagina 10 di 17 questione sulla obbligatorietà di tale presidio di sicurezza, in quanto i lavori iniziarono prima della indicata normativa regionale – sia in nesso causale con le lesioni riportate.
Orbene, tale onere il non ha assolto, né le prove per la cui ammissione insiste sono idonee a Pt_1 provare la prospettata dinamica, talché si conferma l'ordinanza di rigetto del Consigliere istruttore del
5.12.2023.
L'esposizione dei fatti è del tutto incongruente con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'infortunio sia da lui che dal suo collega né alcun elemento di prova l'attore ha offerto Per_1 circa le “indebite pressioni” che adduce di avere subito per riferire ai verbalizzanti una falsa rappresentazione della dinamica del sinistro, senza, peraltro, nemmeno allegare che uguali pressioni abbia subito il che nell'immediatezza ai verbalizzanti descrisse l'incidente in modo Per_1
sovrapponibile, riferendo che lui stava lavorando sul tetto mentre il stava lavorando sul Pt_1
trabattello di cui, infatti, la Procura della Repubblica dispose il sequestro, in quanto corpo di reato.
Di contro, l'impugnata sentenza si fonda sulle risultanze dell'indagine penale e, in particolare, sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso all'autorità giudiziaria, dal primo giudice ritenute aventi Pt_1
valore confessorio.
Ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale resa al terzo – come quella nella fattispecie resa dal agli ispettori di Parma – non ha valore di prova legale nel processo, essendo Pt_1 Pt_3
rimessa al prudente apprezzamento del giudice, cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente apprezzato la valenza probatoria di dette dichiarazioni del in quanto, pur non costituendo prova legale, sono molto chiare e dettagliate e altresì Pt_1
Per_ pienamente congruenti con quelle rilasciate nell'immediatezza ai verbalizzanti dal di lui collega unico soggetto presente in cantiere al momento dell'incidente, oltre all'infortunato.
[...]
Nel dettaglio, il sentito a sommarie informazioni dagli ispettori di Parma, il 9.9.2014, Pt_1 Pt_3 con estrema dovizia di particolari, così descrisse l'accaduto: “Qualche giorno prima dell'infortunio il sig. TA CA mi ha contattato per effettuare alcune opere di rifinitura” […] “TA mi ha chiesto di eseguire una rifinitura di un “rombo” presente in facciata all'interno del portico. Il lavoro consisteva in una pulizia per preparare l'inserimento del telaio” […] “TA mi ha detto di utilizzare un ponteggio presente nel portico e utilizzato probabilmente da lui”. “Mi sono accorto che il ponteggio non era a norma e mi accingevo a metterlo in sicurezza. Sono salito attraverso i correnti sul primo assito, formato da assi da cassero, poi attraverso la botola del piano in calpestio metallico sono salito ulteriormente. Quest'ultimo era costituito dalla predetta tavola metallica e da una tavola da cassero.
Appena ho messo i piedi sulla tavola da cassero, questa è caduta al piano inferiore […] Io mi sono
pagina 11 di 17 sbilanciato ho battuto il fianco sinistro contro il lato corto del ponte (a sinistra guardando il ponte frontalmente e come rappresentato in foto n.12). Non avevo alcun attrezzo in mano. mi Per_1
sembra che fosse sul tetto, lui non mi dà compiti o direttive, sono autonomo. Dopo la caduta ricordo poco. So che sono stato portato al pronto soccorso da .” (cfr. segnalazione di Parma Per_1 Pt_3
del 7.10.2014, II memoria 183 c.p.c. difesa TA)
, sentito dai verbalizzanti il giorno stesso del sinistro, riferì che lui stava lavorando sul tetto CP_7 del fabbricato dei TA, essendosi prima agganciato alla linea vita dell'attiguo fabbricato di proprietà
, mentre il stava lavorando sul trabattello e precisò: “io dovevo montare il lucernario sul Pt_2 Pt_1 tetto dell'edificio di TA, mentre un ripristino di un “rombo” sulla facciata sotto il Parte_1
portico dello stesso edificio. Io sono salito sul tetto passando attraverso il ponteggio installato sull'attiguo edificio di proprietà di . Salito sul tetto dell'edificio di mi sono Parte_2 Pt_2
attaccato con la linea di sicurezza e mi sono portato sul tetto della casa di TA. Ho effettuato alcuni lavori, tra i quali ho tagliato con il flessibile l'ondulina. Dovevo consegnare il flessibile a Pt_1
mi sono affacciato dall'apertura del lucernario sul portico (circa un quarto d'ora dall'inizio dei
[...]
lavori). Appena affacciato ho notato a terra, lui stava lavorando sul ponteggio su ruote Parte_1 posto sotto il rombo. Non so se l'abbia montato lui o se era già presente. Sono subito sceso dal tetto e ho raggiunto il collega a terra, era dolorante.” (cfr. segnalazione AUSL di Parma del 5.9.2014, II memoria 183 c.p.c. difesa TA).
A fronte di dichiarazioni sulle modalità del sinistro così chiare, precise e concordanti, come anticipato, non risulta, di contro, alcun elemento di prova di quanto prospettato in questo giudizio dal vale Pt_1
a dire che l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro fosse inficiata da “pressioni indebite” “in soggetto spedalizzato e sottoposto a trattamenti terapeutici con sedativi, tra cui morfina”, e che “nella immediatezza dei fatti, versava in stato confusionale tanto da narrare, in sequenza, caduta da oltre 3 metri e da oltre 7 metri”, recuperando la memoria delle fasi dell'occorso solamente dopo avere superato la temporanea amnesia retrograda dovuta all'effetto dei farmaci.
L'assunto non è supportato da alcuna allegazione in fatto ed è altresì del tutto generico, perché
l'appellante non indica il soggetto da cui sarebbero state mosse le pressioni né un plausibile motivo per il quale sia lui che il avrebbero mentito all'autorità giudiziaria che stava eseguendo le indagini Per_1
e nemmeno per quale ragione la riferita caduta dal trabattello, di proprietà dei TA e non a norma, avrebbe escluso la responsabilità degli appellati.
In secondo luogo, la pretesa amnesia retrograda che lo avrebbe portato alla diversa descrizione del sinistro data nell'immediatezza ai verbalizzanti, è circostanza del tutto inverosimile. Intanto,
pagina 12 di 17 occorrerebbe supporre che anche il suo collega fosse stato colpito dalla medesima amnesia, Per_1
pur non avendo subito alcun trauma, o fosse stato oggetto di analoghe pressioni, ma il non Pt_1 allega né l'una né l'altra circostanza;
l'amnesia dell'attore, poi, è manifestamente contrastata dalla buona dovizia di particolari con cui egli lucidamente riferì ai verbalizzanti la dinamica del sinistro, senza contraddirsi ed in maniera molto precisa e conseguente. Per_ Né soccorrono a provare la tesi dell'appellante le dichiarazioni rese nel processo penale dal teste all'udienza dibattimentale del 22.4.2022 sia perché la fonoregistrazione, trascritta, è stata
[...] tardivamente depositata dall'attore in allegato alle note per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.5.2022 senza richiesta di rimessione in termini, sia perché in tale sede il , Per_1 cambiando la versione dei fatti riferita all'autorità giudiziaria nell'immediatezza, sì dichiarò che il si trovava a lavorare, come lui, sul tetto e da lì era caduto a terra, dopo essersi sganciato dalla Pt_1 linea vita presente sull'attigua proprietà per arrivare al punto dove doveva operare, ma non offrì Pt_2 alcuna chiara e plausibile spiegazione del motivo per cui avrebbe mentito nell'immediatezza ai verbalizzanti, limitandosi a semplicemente affermare: “… In un secondo momento invece mi è stato detto di non dire la verità perché visto che il cantiere non era in sicurezza, quindi io sono stato costretto a insabbiare la verità quindi quando io sono tornato in cantiere e ho visto il trabattello, ho dato quella versione perché mi è stato anche detto di dire che c'era un trabattello quindi ho dato quella versione lì per paura di non essere pagato, che non sono stato pagato, chiaro? … sono stato intimorito a non dire la verità che in un primo momento io l'ho detta la verità perché nella registrazione del 118 …”.
Ora, in primo luogo, tali dichiarazioni sono confuse e generiche, perché il teste non indica né chi né quando sarebbe stato costretto a mentire sulla dinamica del sinistro, tenuto conto che fu sentito dai verbalizzanti alle ore 11.30 dello stesso giorno dell'incidente, occorso alle ore 8.30, e che la minaccia di non essere pagarlo è del tutto inverosimile non foss'altro perché, come lo stesso tenne a precisare più volte nel corso del lungo esame dibattimentale, il teste non fu mai pagato da nessuno per il lavoro svolto.
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento, si osserva che se fosse vero che qualcuno lo avesse costretto “a insabbiare la verità”, occorrerebbe ipotizzare che anche il fosse stato contemporaneamente e analogamente costretto a mentire ai verbalizzanti e, Pt_1 ancora, che quest'ultimo avesse perfettamente compreso la falsa versione dei fatti che gli si chiedeva di riferire all'autorità nonostante in quel momento, come continua a sostenere, fosse “ … sottoposto a trattamenti terapeutici con sedativi fra cui morfina” e in stato confusionale da amnesia retrograda.
pagina 13 di 17 Né può soccorrere l'invocata disamina dei documenti indicati nel primo motivo di doglianza sui quali si ribadisce quanto già esposto circa la mancata indicazione di parti decisive degli stessi documenti offerti in comunicazione con conseguente genericità delle deduzioni e la loro irrilevanza a provare la dinamica del sinistro, la caduta dal tetto, sulla quale l'attore fonda la pretesa risarcitoria.
Così come è di per sé insufficiente a provare la differente ricostruzione della vicenda, la registrazione della telefonata effettuata dal agli operatori del 118, in quanto è lo stesso a definirla Per_1 Pt_1
“alquanto concitata”.
Concludendo, non avendo il assolto all'onere di provare di essere caduto dal tetto, la mancanza Pt_1
di linea vita sul tetto – anche ove si ritenesse obbligatoria la sua installazione – non è in nesso causale con l'evento dannoso.
Da ultimo, ma non certo per importanza, si osserva che, pure a volere ritenere provato che il sia Pt_1
precipitato dal tetto, ossia da circa 6/7 metri di altezza, ciò varrebbe solo a connotare di ancora maggiore imprudenza, negligenza ed imperizia la sua colpevole condotta di lavoratore autonomo, esperto ed a perfetta conoscenza dell'assenza di linea vita sul tetto del fabbricato dei TA (in dibattimento dichiarò che all'epoca dei fatti svolgeva quel lavoro da cinque anni, che da due lavorava in quel cantiere e che lui stesso aveva lavorato su tutto il tetto), tenuto conto che il primo giudice ha, condivisibilmente, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale ed escludere ogni pretesa responsabilità in capo ai convenuti, l'utilizzo da parte del del trabattello non a norma, alto Pt_1
appena un paio di metri, senza avere preavvisato alcuno che si sarebbe recato in cantiere in quel giorno per eseguire lavorazioni sul tetto, in assenza di cronoprogramma che tali lavorazioni prevedesse.
Infatti, dal dibattimento penale, ove il fu sentito come persona offesa, emerge che la condotta da Pt_1
questi, lavoratore autonomo, tenuta in occasione del sinistro fu gravemente negligente, imperita ed imprudente. All'udienza dibattimentale del 17.12.2021 (la cui fonoregistrazione, trascritta, è anch'essa stata depositata dall'attore in allegato alle note per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni) alla domanda: “… ma lei, con esperienza di imprenditore autonomo, con un tetto non a norma così, perché è andato a lavorare con questo…?” il IA rispose: “Perché ormai dovevo andare a finire il tetto. Ormai io avevo iniziato e volevo andare a finire”; alla domanda: “Quindi si è assunto un rischio importante, le chiedo?” rispose: “Sì, io prendo anche i miei rischi. Però, come è legge, dice che la linea vita è obbligatoria nel 2013”; alla replica: “Bravo. A maggior ragione, dico, se non c'è la linea vita, lei…” rispose: “Io credevo di arrivarci con la mia corda e non ci sono arrivato. Però anche il signor ha fatto nessun reclamo, nessuno niente”. […]; alla domanda: “c'era la linea vita dal CP_1
TA?” rispose: “No. … non c'è mai stata” (cfr. Ud. Dib. 17.12.2021 pag. 22).
pagina 14 di 17 L'assoluta imprudenza dell'infortunato è confermata dall'esame del teste sentito nel corso Per_1 della successiva udienza dibattimentale del 22.4.2022, che alla domanda: “Perché quali liberi professionisti avete lavorato senza ponteggio e senza le sicurezze?” rispose: “Per finire presto, subito, questo tetto qua ed essere pagati.”; alla domanda: “Perché non avete montato un ponteggio per salire in quel punto lì?” rispose: “Perché è stata fatta una specie di… come si dice… dispetto “allora tu non paghi? Io ti smonto il ponteggio, fine. Dal momento che invece tu paghi, andava fatto … Sì, sì andava fatto di nuovo il ponteggio” e, commentando la propria condotta e quella del collega ammette: Pt_1
“E' vero, siamo stati degli idioti. Siamo stati degli incoscienti” (cfr. pag. 24).
Dunque, anche volendo ritenere provata la dinamica del sinistro prospettata in questo giudizio dal ossia che sia caduto dal tetto e non dal trabattello, da quanto sopra emerge come egli Pt_1
conoscesse benissimo il cantiere, presso il quale aveva lavorato per due anni come subappaltatore incaricato dalla e fosse perfettamente consapevole dell'assenza della linea vita sul Controparte_3 tetto dell'immobile di proprietà dei TA nonché della mancanza del ponteggio sulla facciata che, addirittura, stando a quanto dichiarato dal era stato da loro smontato per una sorta di Per_1
“dispetto” nei confronti dei TA. Egli, consapevolmente e volontariamente assunse il rischio di cadere da 6/7 metri di altezza (essendo fortemente imprudente e idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta dei convenuti l'uso del trabattello non a norma alto 2 metri).
Il operò, pertanto, in perfetto spregio dei comuni obblighi di diligenza, prudenza e perizia e di Pt_1
quelli specifici di sicurezza cui era obbligato quale imprenditore e lavoratore autonomo e, soprattutto, senza che la committenza e il direttore dei lavori fossero al corrente che in quel giorno avrebbe eseguito interventi sul tetto o con l'ausilio del trabattello.
È poi irrilevante la contestazione di parte appellante circa la valenza del cronoprogramma dei lavori
(prodotto dagli appellati), in quanto termina intorno al periodo di ferragosto 2014 quando il cantiere era stato rimosso e si riferisce solo alle opere appaltate a tale società la quale, per la porzione di fabbricato dei TA, aveva presentato disdetta circa due mesi prima del sinistro.
È vero, infatti, che il cronoprogramma in atti fu redatto il 25.6.2013 quando i lavori erano affidati a ma è altrettanto vero che il ben sapendo che tale società, di cui il fratello era Controparte_3 Pt_1 legale rappresentante, aveva rinunciato all'appalto all'inizio dell'estate e che altri cronoprogrammi non erano stati ancora elaborati, con grave imprudenza autonomamente scelse di recarsi ad eseguire lavorazioni nel cantiere il successivo 4 settembre, perché quel giorno “era libero” (come dichiarato all'udienza dibattimentale del 17.12.2021, pagg. 15 e 16 delle trascrizioni), senza darne alcun avviso né alla committenza né al D.L., circostanza affermata dai convenuti sin dalla costituzione in primo grado e non contestata dall'attore.
pagina 15 di 17 Ai fini della prova di omissioni dei convenuti in nesso causale con il sinistro, spettava all'attore dimostrare (oltre alla prospettata dinamica dei fatti, come sopra visto) che gli stessi fossero a conoscenza che quel giorno si sarebbe recato in cantiere per lavorare sul tetto o di avere loro precisato la data di ripresa delle lavorazioni dopo la pausa estiva;
in difetto di allegazione e prova in tal senso, risulta indimostrato che la committenza e il direttore dei lavori fossero al corrente che il stesse Pt_1 svolgendo la propria attività all'interno del cantiere per portare a termine le lavorazioni.
È stato peraltro lo stesso a dichiarare nel corso del dibattimento penale, all'udienza del Pt_1
17.12.21, di essersi recato autonomamente in cantiere quel giorno perché era libero così rispondendo:
“… io ero un libero professionista, mi ha chiamato il signor TA di andare a finire il lavoro e io sono andato quel giorno quando ero libero” (pagg. 15-16 fonoregistrazioni).
In definitiva, il quadro che emerge dagli atti di causa restituisce la familiarità del con i luoghi Pt_1 ove si trovava ad operare la mattina dell'infortunio, ove lo stesso si era autonomamente recato per far fronte al completamento delle opere, assumendo su di sé il rischio di lavorare senza le dovute condizioni di sicurezza – che sia caduto dal trabattello non a norma o dal tetto senza linea salva vita – ponendo in essere un comportamento sconsideratamente imprudente, imperito e negligente, aggravato dalla sua qualità di lavoratore autonomo, destinatario di uno specifico dovere di sicurezza.
Non è d'altra parte esigibile in capo al direttore dei lavori e alla committenza un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori (cfr. sul punto Cass. Sez. Lavoro n.
2991/2023). A maggior ragione nella circostanza, non era esigibile da parte dei convenuti l'adozione di cautele impeditive rispetto al comportamento imprudente del quando gli stessi non erano al Pt_1 corrente delle attività che il medesimo si accingeva a svolgere in cantiere la mattina dell'infortunio.
Pertanto, la condotta gravemente colposa del è tale da escludere il rapporto causale tra Pt_1
infortunio e la condotta dei convenuti, liberando questi ultimi dalle conseguenze dell'evento.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello deve essere quindi rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. Parte_1
1145/2022 e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
pagina 16 di 17 10.000 per compensi a favore di e in € 10.000 per compensi a favore di TA CA e Controparte_1
, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 25.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 668/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gisella Mesoraca
contro
:
Controparte_1
Avv. Giovanni Pennica
FESTA CA e CP_2
Avv. MA Turco
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2019, convenne innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma il geom. nonché CA e chiedendo di condannarli, in solido, al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 188.378, che aveva riportato a seguito dell'infortunio occorsogli il 4.9.2014 mentre eseguiva lavori di ristrutturazione dell'edificio sito a Parma, strada Pedrignano n. 15, previo accertamento della responsabilità – ex artt. 2043, 2049 e 2051
c.c. – del primo quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza e degli altri quali proprietari, committenti delle opere e custodi.
L'attore espose che:
- nel fabbricato dei committenti TA non era stata approntata la linea anticaduta (o “linea di ancoraggio”) di cui alla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 17.12.2023;
pagina 1 di 17 - dovendo sistemare dei coppi sul tetto, egli si era agganciato con la cintura di sicurezza alla linea anticaduta installata sulla porzione di fabbricato contigua, di proprietà di e che Parte_2 per raggiungere l'area interessata dai lavori era stato poi costretto a sganciarsi da tale cintura di sicurezza;
- sprovvisto di protezione, mentre procedeva a ritroso sul tetto onde riposizionare i coppi, era precipitato a terra da un'altezza di circa 6/7 metri, a causa di un'apertura non protetta e non segnalata, costituita da un lucernario privato del vetro di sicurezza;
- i primi soccorsi gli erano stati prestati dal collega il quale, dopo avere allertato Persona_1
il 118, aveva deciso di accompagnarlo personalmente presso il pronto soccorso, ove i sanitari avevano diagnosticato importanti lesioni;
- nell'immediatezza, a causa dello stato confusionale da amnesia retrograda in cui versava per effetto dei farmaci a base di morfina, aveva narrato, in sequenza, di essere caduto da oltre 3 metri e da oltre 7 metri e poi, recuperata la memoria, aveva ricordato di essere caduto dal tetto a causa della descritta apertura, non protetta e non segnalata.
L'attore precisò che:
- il cantiere era stato aperto a seguito di “SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia per immobile sito in strada Pedrignano n. 15” datata 2.7.2012 e rubricata con il n. 110389, documento integrato dai prospetti planimetrici a firma Geom. nella veste di progettista, CP_1
direttore e responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (doc. 9);
- durante le opere era sopravvenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori del 18.10.2013 (doc.10)
– preceduta dal subentro nei titoli abitativi di , TA CA e , doc. 11 A e Parte_2 CP_2
11 B – poi revocata in data 14.2.2014 per consentire il completamento dei lavori (doc. 12);
- la società appaltatrice in data 18.6.2014 aveva comunicato Controparte_3 Persona_2 disdetta con effetto immediato dall'incarico di impresa esecutrice dei lavori per la sola porzione di proprietà dei TA (doc. 13);
L'attore osservò che:
- la linea-anticaduta non era stata approntata, in quanto il Geom. autore del “Piano di CP_1 sicurezza” a pag. 44 aveva omesso di disporne la realizzazione, che la stessa omissione risultava pure dal “Piano di sicurezza e coordinamento” pag. 45 e che nessuno dei due elaborati era stato sottoscritto dai lavoratori e/o appaltatori per avvenuta consultazione (doc. 16 e 17);
- nei piani di sicurezza era previsto l'utilizzo di ponteggio metallico fisso, in realtà assente nella porzione di fabbricato dei TA e presente solamente in quello attiguo di Pt_2
pagina 2 di 17 - il direttore dei lavori non aveva adeguatamente valutato i rischi, non avendolo tempestivamente informato in ordine alla precarietà della copertura sulla quale era stato chiamato ad effettuare i lavori di rifinitura a completamento delle opere attuate dalle imprese che si erano succedute nelle fasi antecedenti;
- la planimetria fornitagli rappresentava uno stato di fatto difforme dalla realtà, in merito all'ubicazione e la dimensione del lucernario che ne aveva causato la caduta.
- la proprietà/committente non aveva predisposto i mezzi necessari per il compimento delle opere e l'omissione nell'adozione di misure precauzionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si costituì il geom. contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare le domande CP_1
proposte nei propri confronti, perché infondate. In particolare, affermò che:
- la correttezza del proprio operato era stata già vagliata dagli ispettori del Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' di Parma (SPSAL) il 26.6.2014 (doc. 1), prima Pt_3
del sinistro di causa, i quali avevano acquisito e verificato varia documentazione – fra cui, la notifica preliminare e le successive integrazioni previste dall'art. 99 d.lgs. 81/2008, il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) – e l'ispezione aveva avuto esito positivo, non essendo stata riscontrata alcuna carenza, talché l'attività dei lavori era ripresa;
- nell'immediato seguito del sinistro, gli ispettori dell' di Parma avevano effettuato un Pt_3
nuovo sopralluogo ed in pendenza dei necessari accertamenti, era posta sotto sequestro la porzione di portico ubicato nel cantiere, delimitato da recinzione con all'interno un ponteggio che era identificato quale corpo di reato (doc. 2);
- la locale Procura della Repubblica in data 20.10.2014 aveva emesso decreto di restituzione e successivo ordine di dissequestro, ritenendo non più necessario mantenere la misura ai fini della prova (doc. 3), e all'esito delle indagini espletate non era mai derivato alcun coinvolgimento giudiziale a proprio carico da parte delle Autorità;
- l'infortunio si era verificato durante lavorazioni non concordate, effettuate in un giorno estivo di fermo cantiere, come emergeva dal crono-programma dei lavori da cui risultava che il giorno dell'infortunio non doveva essere espletata alcuna lavorazione (doc. 4), e comunque mediante l'utilizzo di strumenti da lavoro non autorizzati;
- lo svolgimento di lavori non autorizzati era circostanza già verificatasi nel cantiere de quo tanto da condurlo persino alla temporanea rinuncia all'incarico professionale, come da comunicazione ufficiale di disdetta (doc. 5);
pagina 3 di 17 - in merito all'assenza di linee vita, la relativa normativa era successiva alla concessione edilizia della committenza rilasciata in data 2.7.2012 sub prot.1932/12, in quanto riconducibile, per la
Regione Emilia-Romagna, all'atto n. 49 di indirizzo e coordinamento del 15.7.2013; in ogni caso, visto l'utilizzo non consentito del mezzo su ruote descritto dalla Procura di Parma come corpo di reato, le linee anticaduta non avrebbero potuto sortire alcun effetto impeditivo della caduta;
- i lavori erano stati affidati all'attore quale titolare dell'impresa individuale DI House di
MA AL IA”, subappaltatrice delle opere di ristrutturazione appaltate dai committenti TA a , come da contratti (doc. 11 e 12) CP_3 Parte_4
- nel contratto di appalto tra i TA e Rebuilding s.r.l. di IA OB, l'impresa appaltatrice aveva espressamente pattuito a proprio carico, segnatamente all'art. 5 punto quarto, l'assunzione
“dell'obbligo di osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti (…) la tutela e l'assistenza del personale contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Pertanto … restano a carico dell'impresa appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia. L'impresa appaltatrice si assume l'obbligo di osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello di eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute comunque richiesta dalla natura dei lavori” e nel contratto di subappalto intercorso tra la ditta individuale dell'attore e l'appaltatrice l'attore si era CP_4 CP_3 impegnato “sotto la propria diretta responsabilità ad adottare tutte le misure prescritte per evitare infortuni sul lavoro sia a se stesso che a terzi”;
- pertanto, era evidente come l'attore in quanto titolare dell'impresa subappaltatrice dei lavori era destinatario di un autonomo e specifico dovere di sicurezza per la prevenzione degli infortuni nonché come società appaltatrice dei lavori, non convenuta in giudizio, fosse, Controparte_3
a propria volta, primaria titolare di una diretta posizione di garanzia non trasferibile sul professionista convenuto;
- la dichiarazione di ricevuta POS aziendale e piano sicurezza cantiere era stata sottoscritta dall'attore, incluso l'obbligo del IA di attenersi alle relative istruzioni;
- per la fase di lavorazione affidata all'attore e dallo stesso dichiarata in esecuzione al momento dell'infortunio, tanto il POS (a pag.44) quanto il PSC (a pag.45) prevedevano l'utilizzo di ponteggio fisso la cui assenza in cantiere, circostanza non provata, era spiegabile dal periodo di fermo-lavori in cui era occorso l'infortunio;
pagina 4 di 17 - in ogni caso, lo strumento identificato dalle Autorità come teatro del sinistro non era il ponteggio mobile o trabattello contemplato nel POS e nel PSC per altre fasi di lavorazioni ma un mezzo non omologato, privo dei requisiti di legge (doc. 6);
- egli non era responsabile dei lavori di cui è causa, come constatabile dalla notifica preliminare effettuata ex D.lgs. 81/2008 dalla quale, stante l'assenza di specificazione del professionista nominato, doveva desumersi ogni responsabilità in capo alla committenza in mancanza di conferimento espresso di una vera e propria delega di funzioni (doc. 10);
- l'attore non aveva fornito prova della riconducibilità dell'evento alle doglianze prospettate;
- in ogni caso, il non aveva rispettato gli obblighi di sicurezza e il suo comportamento Pt_1
esorbitante, imprevedibile ed abnorme, era idoneo ad escludere ogni rapporto causale fra obbligo di sicurezza ed infortunio;
- la quantificazione dei danni era ingiustificata.
Si costituirono i TA contestando la ricostruzione dell'evento come prospettata nell'atto di citazione;
contestarono ogni responsabilità e chiesero di rigettare le domande proposte nei loro confronti, perché infondate. In particolare, affermarono che:
- per la ristrutturazione della porzione immobiliare di loro proprietà avevano sottoscritto, in data
10.11.2012, il contratto di appalto di lavori con di IA , previa Controparte_3 Per_2
verifica del possesso dei requisiti idonei da parte di questa e nel contratto stessa avevano nominato il geom. quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza;
CP_1
- successivamente, senza dare loro alcuna informazione, il 4.3.2013 Rebuilding s.r.l. di IA
OB aveva sottoscritto per la realizzazione di alcune delle opere appaltate, il contratto di subappalto con la ditta dell'attore, DI OU di IA , sottoscrivendo al Parte_1 punto “oneri a carico dell'impresa appaltatrice” la clausola: “l'impresa (subappaltatrice) sotto la propria esclusiva responsabilità si impegna ad adottare tutte le misure prescritte per evitare infortuni sul lavoro sia a se stesso che a terzi”;
- la ditta DI OU di IA MA AL aveva sottoscritto altresì il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) di Rebuilding s.r.l. di IA OB;
- a ben vedere, sia Rebuilding s.r.l. di IA OB, sia il geom. in qualità di direttore CP_1
dei lavori, non avevano mai abbandonato il cantiere e, anzi, avevano proseguito regolarmente i lavori, senza soluzione di continuità, nonostante le formalizzate disdette, tanto che nel luglio
2014 avevano inviato all' di competenza la comunicazione di riassunzione;
Pt_3
- il cantiere era stato oggetto di verifiche da parte della di Parma, sia precedenti che Pt_3
successive al sinistro, da cui non era emersa alcuna irregolarità in ambito di sicurezza;
pagina 5 di 17 - nulla poteva loro imputarsi, quali committenti, non avendo effettuato alcuna ingerenza sulle modalità di esecuzione dei lavori e non essendo neppure informati della presenza in quel giorno dell'attore, non essendovi prevista alcuna lavorazione presso il cantiere, come risultava dal crono-programma delle giornate di lavori prodotto dalla difesa CP_1
- l'attore non aveva comunque fornito alcuna prova concreta in ordine alla dinamica del sinistro, risultando quella dedotta in citazione incongruente rispetto alle sommarie informazioni rese dal medesimo nell'immediatezza del fatto, ove aveva dichiarato di essere caduto dal ponteggio mobile presente in loco, poi oggetto di sequestro giudiziario penale, e non dal tetto;
- l'attore era comunque destinatario di un autonomo e specifico dovere di sicurezza e il carattere arbitrario del comportamento assunto in completa violazione delle norme sulla sicurezza valeva, ancora di più, ad escludere ogni nesso di causalità tra le presunte carenze e il verificarsi dell'evento danno;
- la quantificazione dei danni era eccessiva.
Il giudice assegnò i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
L'attore chiese l'ammissione di prova testimoniale, depositò il verbale in forma riassuntiva delle udienze dibattimentali del procedimento penale R.G. n. 773/21 a carico di TA CA e , CP_2
riservandosi di produrre le relative fonoregistrazioni, poi depositate in allegato alle note versate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.5.2022.
Il giudice, senza ulteriori incombenti istruttori, ritenne la causa matura per la decisione e con sentenza n. 1145/2022 rigettò la domanda e condannò l'attore alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti sulla base delle motivazioni che si vanno ad indicare.
Osservò il Tribunale che la vicenda era stata già oggetto di disamina da parte dell'autorità giudiziaria penale, che aveva provveduto al sequestro ed al successivo dissequestro di una porzione di portico ubicato nel cantiere, delimitato da una recinzione, con all'interno un ponteggio da cui il Pt_1
risultava essere rovinosamente caduto.
Quanto agli addebiti mossi al D.L., ritenne sufficiente annotare, dal punto di vista formale, che era depositata in atti la documentazione richiesta dalla normativa in materia, comprovante la regolarità dell'attività svolta dallo stesso, e segnatamente la notifica preliminare con successiva integrazione ex art. 99 d.lgs. 81/2008, il Piano sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza ex art. 96 d.lgs. 81/2008.
In merito alle modalità del sinistro, risultava dalle dichiarazioni che lo stesso attore aveva reso all'A.G., cui andava riconosciuto valore confessorio, egli si era infortunato in un giorno in cui il cantiere da cronoprogramma dove va essere fermo, essendosi l'attore autonomamente recato in cantiere senza pagina 6 di 17 avere preavvisato alcuno, e dopo essersi volontariamente staccato dalla linea vita di protezione, mentre alloggiava sul ponteggio, non a norma, che non era inizialmente reperibile nella porzione di edificio riconducibile ai proprietari convenuti.
Pertanto, secondo il Tribunale, in siffatte circostanze “non è possibile muovere un rimprovero (in senso normativo) al D.L.: le dichiarazioni rese in sede penale dalla persona offesa – probabilmente suggerite dall'intento di tutelare penalmente il fratello, titolare della società che gli aveva CP_3
subappaltato una parte di lavori – valgono a individuare nella incauta (e sfortunatissima) condotta dell'attore un precedente causale assorbente, contro il quale non era possibile per il D.L. adottare misure prudenziali a contenuto impeditivo.
In particolare, a fronte delle indicazioni fornite e dei dati riscontrati dalla CP_5
- non sono rinvenibili criticità progettuali del POS,
- non può pretendersi un obbligo di presenza e controllo – atto ad evitare atti imprudenti del lavoratore – in giorni nei quali era stata (già) deliberata (e comunicata ai lavoratori, che l'avevano accettata) la chiusura del cantiere.
Ne discende l'assenza di qualsiasi addebito di colpa in capo a tale conclusione trascina seco CP_1
il rigetto della domanda, anche nei confronti della proprietà, giacché una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (C. n. 11757/2011: principio espresso dalla Sezione Lavoro ma con potenza espansiva alla fattispecie concreta).
Nel caso di specie, non constano elementi da cui desumere una trascuranza della proprietà con riguardo al cantiere, nel quale il D.L. ha operato diligentemente per la predisposizione delle misure
(iniziali) di sicurezza, né elementi che certifichino una qualche ingerenza nella gestione del cantiere, nel quale è stato inserito dall'appaltatore Pt_1 CP_3
Va, infine, rigettata la domanda che assume l'esistenza di un'insidia, riconducibile alla mancata segnalazione di un lucernaio, giacché essa – se del caso – siccome fondata sull'art. 2051 c.c. andava indirizzata al custode e, dunque, all'appaltatore principale (v. C. n. 486/18).
pagina 7 di 17 Sfugge, ad ogni modo, la configurazione di insidia per la componente strutturale di un elemento su cui lo stesso subappaltatore era chiamato a intervenire”.
Il ha proposto appello alla sentenza affidandolo a sei motivi cui hanno resistito tutti gli appellati Pt_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.12.2023, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) la decisione non tiene conto delle allegate specifiche inadempienze alla normativa antiinfortunistica del D.L. e della committenza per aver omesso la obbligatoria realizzazione della linea salvavita in sommità del fabbricato, come risulta dalla documentazione nonché dalle risultanze degli atti penali prodotti;
2) il giudice esamina soltanto gli atti relativi alla prima parte dell'istruttoria penale, conclusa con la richiesta di archiviazione, senza tener conto della riapertura dell'istruttoria a seguito dell'opposizione della persona offesa (docc. 21 e 22), nonché delle contrarie risultanze emerse dalla registrazione audio della chiamata al 118 fatta dal collega di lavoro (doc. 2) sia con riferimento all'assenza di una Per_1 recinzione che all'estraneità del ponteggio – invero, un trabattello fuori norma di proprietà del TA, fermo restando che l'appellante è caduto dal tetto e non dal trabattello – dato che i ponteggi erano stati rimossi in occasione della precedente chiusura del cantiere a seguito dei rilievi mossi dal (doc. CP_6
da 10 a 13 attore e doc. 2 TA);
3) la decisione tiene conto del cronoprogramma dei lavori prodotto dalla difesa che è, invece, CP_1
del tutto irrilevante, in quanto non riferibile ai lavori che stava effettuando il il giorno Pt_1 dell'incidente, ma alle sole opere commissionate a , estranea ai fatti Controparte_3 Persona_2
per avere formalizzato disdetta, con effetto immediato dal 18.6.2014, dall'incarico di impresa esecutrice dei lavori per la porzione di proprietà dei TA. I precedenti piani di sicurezza non erano più rispondenti alla nuova situazione di diritto e di fatto creatasi dopo tale disdetta con conseguente rimozione di tutte le installazioni di cantiere relative alla porzione di fabbricato di proprietà dei TA e il D.L. Geom. omise di approntare ovvero esigere la formazione di un piano di sicurezza CP_1
commisurato alla diversa realtà fattuale ed operativa. La linea salvavita era soltanto quella della pagina 8 di 17 porzione di fabbricato di proprietà e pertanto, l'utilizzo di quel dispositivo di sicurezza non era Pt_2
idoneo ai lavori sull'intera superficie della contigua porzione dei TA;
4) all'epoca dei fatti, l'appellante era in diretto rapporto esclusivamente con il TA e con il Geom. essendo direttamente officiato dalla committenza, avendo Rebuilding s.r.l. di IA OB CP_1
formalizzato la propria disdetta due mesi e mezzo prima del sinistro. Nessuna comunicazione era mai pervenuta all'infortunato in merito ai lavori dalla committenza o dal D.L. come risulta dalle risposte dal medesimo rese alle domande poste dall'Avv. Zilioli (difesa , alle pag. 15 e 16 della stenotipia CP_1
relativa all'udienza dibattimentale del 17.12.2021;
5) il precipitò da un lucernario posto sul tetto, modificato dal TA senza darne avviso, e non da Pt_1 un ponteggio, né dal trabattello “mentre era dedito a svolgere attività direttamente ordinate dal TA
CA, sempre sotto riferita intimidazione di non corrispondere i corrispettivi maturati, in effetti mai corrisposti anche in seguito” e l'affermazione del giudice secondo cui le diverse dichiarazioni rese in sede penale dalla persona offesa erano probabilmente suggerite dall'intento di tutelare penalmente il di lui fratello, titolare della si scontrano con la documentata disdetta formalizzata da tale Controparte_3
società oltre due mesi prima del sinistro, tempo nel quale il geom. non aveva fatto nulla per CP_1
riorganizzare il lavoro e ripristinare le misure di sicurezza;
6) il primo giudice ha escluso ogni profilo di responsabilità dei proprietari e del geom. CP_1
travolgendo le risultanze delle produzioni documentali dalle quali risulta che il Comune, in periodo antecedente, aveva ordinato la temporanea sospensione delle attività proprio per violazioni alla normativa antiinfortunistica. Inoltre è emerso, dall'indagine disposta dal G.I.P che il ponteggio era stato rimosso dalla porzione di proprietà dei TA, che la linea salvavita non esisteva nella porzione di questi, che il trabattello presente in cantiere non era a norma e che apparteneva ai TA, che gli artigiani erano stati incaricati dalla Committenza e dal D.L. senza predisporre un P.O.S. Interferenziale specifico e modificato il P.O.S preesistente in considerazione della modificazione dello stato dei luoghi e delle variate modalità operative.
* * *
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, pur se in larga parte connotato da genericità, perché, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
pagina 9 di 17 L'appello non è meritevole di accoglimento, giacché infondato.
Il primo motivo è estremamente generico, perché non indica le ragioni di rilevanza dei documenti di cui lamenta l'omesso esame – che, ad esame attento, non emergono – né precisa quali circostanze, idonee a supportare le tesi difensive dell'appellante, tali documenti comproverebbero, ciò che non consente una specifica valutazione sulla fondatezza delle contestazioni sollevate.
Per completezza d'esame, si osserva, quanto agli atti integrativi di indagine, che i richiamati docc. 21 e
22 sono l'opposizione all'archiviazione e l'ordinanza del G.I.P. del 21.1.2020 che la accoglie i quali, di per sé, non apportano alcun elemento probatorio;
né sono depositate le risultanze dei successivi atti di indagine cui il motivo fa fugace cenno senza nemmeno descrivere quali siano stati gli atti dell'indagine suppletiva e quale il loro risultato;
il menzionato doc. 2, poi, consiste nel file di chiamata del 118, da cui, secondo l'appellante, si dovrebbe desumere che il collega ai soccorritori riferì che era Per_1 caduto da un'altezza pari a quella del tetto e non del trabattello, ma tale circostanza, ancorché fosse provata, non solo sarebbe irrilevante a provare la responsabilità degli appellati, ma addirittura aumenterebbe la già gravissima imprudenza, negligenza ed imperizia che connota la condotta dello stesso come si dirà più avanti;
infine, il doc. 2 depositato dai TA (il cronoprogramma dei Pt_1 lavori) e i docc. da 10 a 13 depositati dell'appellante (ordinanza del Comune di Parma del 18.10.2013 di sospensione dei lavori e sua revoca del 14.2.2014, varianti per subentri e disdetta dell'appaltatrice in data 18.6.2014) sono tutti irrilevanti a dimostrare la dinamica del sinistro prospettata dal e Pt_1
dunque le condotte colpose dedotte a carico degli appellati in nesso causale con la stessa;
né assume alcuna rilevanza il fatto che il Comune di Parma quasi un anno prima del sinistro dispose la sospensione dei lavori, posto che nel febbraio 2014 revocò, in autotutela, il provvedimento.
Tanto precisato in relazione al corredo documentale, l'appellante insiste per una ricostruzione dell'incidente diversa da quella operata nella sentenza sostenendo, come prospettato nell'atto di citazione di primo grado, di essere caduto dal tetto a causa del lucernaio non coperto, e non dal trabattello e puntando a far valere le dedotte inadempienze ed omissioni del D.L. e della committenza in materia antinfortunistica per la mancata adozione della linea salvavita sul tetto del fabbricato di proprietà dei TA.
Giova da subito ricordare che ai fini dell'affermazione della responsabilità dei convenuti, incombe sull'attore danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento, in ossequio alla ripartizione Pt_1 dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, fra cui, in primo luogo, la prospettata e contestata dinamica del sinistro, sì da consentire di valutare se la condotta illecita dedotta a carico dei convenuti, l'omessa installazione della linea vita – in disparte ogni pagina 10 di 17 questione sulla obbligatorietà di tale presidio di sicurezza, in quanto i lavori iniziarono prima della indicata normativa regionale – sia in nesso causale con le lesioni riportate.
Orbene, tale onere il non ha assolto, né le prove per la cui ammissione insiste sono idonee a Pt_1 provare la prospettata dinamica, talché si conferma l'ordinanza di rigetto del Consigliere istruttore del
5.12.2023.
L'esposizione dei fatti è del tutto incongruente con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'infortunio sia da lui che dal suo collega né alcun elemento di prova l'attore ha offerto Per_1 circa le “indebite pressioni” che adduce di avere subito per riferire ai verbalizzanti una falsa rappresentazione della dinamica del sinistro, senza, peraltro, nemmeno allegare che uguali pressioni abbia subito il che nell'immediatezza ai verbalizzanti descrisse l'incidente in modo Per_1
sovrapponibile, riferendo che lui stava lavorando sul tetto mentre il stava lavorando sul Pt_1
trabattello di cui, infatti, la Procura della Repubblica dispose il sequestro, in quanto corpo di reato.
Di contro, l'impugnata sentenza si fonda sulle risultanze dell'indagine penale e, in particolare, sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso all'autorità giudiziaria, dal primo giudice ritenute aventi Pt_1
valore confessorio.
Ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale resa al terzo – come quella nella fattispecie resa dal agli ispettori di Parma – non ha valore di prova legale nel processo, essendo Pt_1 Pt_3
rimessa al prudente apprezzamento del giudice, cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente apprezzato la valenza probatoria di dette dichiarazioni del in quanto, pur non costituendo prova legale, sono molto chiare e dettagliate e altresì Pt_1
Per_ pienamente congruenti con quelle rilasciate nell'immediatezza ai verbalizzanti dal di lui collega unico soggetto presente in cantiere al momento dell'incidente, oltre all'infortunato.
[...]
Nel dettaglio, il sentito a sommarie informazioni dagli ispettori di Parma, il 9.9.2014, Pt_1 Pt_3 con estrema dovizia di particolari, così descrisse l'accaduto: “Qualche giorno prima dell'infortunio il sig. TA CA mi ha contattato per effettuare alcune opere di rifinitura” […] “TA mi ha chiesto di eseguire una rifinitura di un “rombo” presente in facciata all'interno del portico. Il lavoro consisteva in una pulizia per preparare l'inserimento del telaio” […] “TA mi ha detto di utilizzare un ponteggio presente nel portico e utilizzato probabilmente da lui”. “Mi sono accorto che il ponteggio non era a norma e mi accingevo a metterlo in sicurezza. Sono salito attraverso i correnti sul primo assito, formato da assi da cassero, poi attraverso la botola del piano in calpestio metallico sono salito ulteriormente. Quest'ultimo era costituito dalla predetta tavola metallica e da una tavola da cassero.
Appena ho messo i piedi sulla tavola da cassero, questa è caduta al piano inferiore […] Io mi sono
pagina 11 di 17 sbilanciato ho battuto il fianco sinistro contro il lato corto del ponte (a sinistra guardando il ponte frontalmente e come rappresentato in foto n.12). Non avevo alcun attrezzo in mano. mi Per_1
sembra che fosse sul tetto, lui non mi dà compiti o direttive, sono autonomo. Dopo la caduta ricordo poco. So che sono stato portato al pronto soccorso da .” (cfr. segnalazione di Parma Per_1 Pt_3
del 7.10.2014, II memoria 183 c.p.c. difesa TA)
, sentito dai verbalizzanti il giorno stesso del sinistro, riferì che lui stava lavorando sul tetto CP_7 del fabbricato dei TA, essendosi prima agganciato alla linea vita dell'attiguo fabbricato di proprietà
, mentre il stava lavorando sul trabattello e precisò: “io dovevo montare il lucernario sul Pt_2 Pt_1 tetto dell'edificio di TA, mentre un ripristino di un “rombo” sulla facciata sotto il Parte_1
portico dello stesso edificio. Io sono salito sul tetto passando attraverso il ponteggio installato sull'attiguo edificio di proprietà di . Salito sul tetto dell'edificio di mi sono Parte_2 Pt_2
attaccato con la linea di sicurezza e mi sono portato sul tetto della casa di TA. Ho effettuato alcuni lavori, tra i quali ho tagliato con il flessibile l'ondulina. Dovevo consegnare il flessibile a Pt_1
mi sono affacciato dall'apertura del lucernario sul portico (circa un quarto d'ora dall'inizio dei
[...]
lavori). Appena affacciato ho notato a terra, lui stava lavorando sul ponteggio su ruote Parte_1 posto sotto il rombo. Non so se l'abbia montato lui o se era già presente. Sono subito sceso dal tetto e ho raggiunto il collega a terra, era dolorante.” (cfr. segnalazione AUSL di Parma del 5.9.2014, II memoria 183 c.p.c. difesa TA).
A fronte di dichiarazioni sulle modalità del sinistro così chiare, precise e concordanti, come anticipato, non risulta, di contro, alcun elemento di prova di quanto prospettato in questo giudizio dal vale Pt_1
a dire che l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro fosse inficiata da “pressioni indebite” “in soggetto spedalizzato e sottoposto a trattamenti terapeutici con sedativi, tra cui morfina”, e che “nella immediatezza dei fatti, versava in stato confusionale tanto da narrare, in sequenza, caduta da oltre 3 metri e da oltre 7 metri”, recuperando la memoria delle fasi dell'occorso solamente dopo avere superato la temporanea amnesia retrograda dovuta all'effetto dei farmaci.
L'assunto non è supportato da alcuna allegazione in fatto ed è altresì del tutto generico, perché
l'appellante non indica il soggetto da cui sarebbero state mosse le pressioni né un plausibile motivo per il quale sia lui che il avrebbero mentito all'autorità giudiziaria che stava eseguendo le indagini Per_1
e nemmeno per quale ragione la riferita caduta dal trabattello, di proprietà dei TA e non a norma, avrebbe escluso la responsabilità degli appellati.
In secondo luogo, la pretesa amnesia retrograda che lo avrebbe portato alla diversa descrizione del sinistro data nell'immediatezza ai verbalizzanti, è circostanza del tutto inverosimile. Intanto,
pagina 12 di 17 occorrerebbe supporre che anche il suo collega fosse stato colpito dalla medesima amnesia, Per_1
pur non avendo subito alcun trauma, o fosse stato oggetto di analoghe pressioni, ma il non Pt_1 allega né l'una né l'altra circostanza;
l'amnesia dell'attore, poi, è manifestamente contrastata dalla buona dovizia di particolari con cui egli lucidamente riferì ai verbalizzanti la dinamica del sinistro, senza contraddirsi ed in maniera molto precisa e conseguente. Per_ Né soccorrono a provare la tesi dell'appellante le dichiarazioni rese nel processo penale dal teste all'udienza dibattimentale del 22.4.2022 sia perché la fonoregistrazione, trascritta, è stata
[...] tardivamente depositata dall'attore in allegato alle note per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.5.2022 senza richiesta di rimessione in termini, sia perché in tale sede il , Per_1 cambiando la versione dei fatti riferita all'autorità giudiziaria nell'immediatezza, sì dichiarò che il si trovava a lavorare, come lui, sul tetto e da lì era caduto a terra, dopo essersi sganciato dalla Pt_1 linea vita presente sull'attigua proprietà per arrivare al punto dove doveva operare, ma non offrì Pt_2 alcuna chiara e plausibile spiegazione del motivo per cui avrebbe mentito nell'immediatezza ai verbalizzanti, limitandosi a semplicemente affermare: “… In un secondo momento invece mi è stato detto di non dire la verità perché visto che il cantiere non era in sicurezza, quindi io sono stato costretto a insabbiare la verità quindi quando io sono tornato in cantiere e ho visto il trabattello, ho dato quella versione perché mi è stato anche detto di dire che c'era un trabattello quindi ho dato quella versione lì per paura di non essere pagato, che non sono stato pagato, chiaro? … sono stato intimorito a non dire la verità che in un primo momento io l'ho detta la verità perché nella registrazione del 118 …”.
Ora, in primo luogo, tali dichiarazioni sono confuse e generiche, perché il teste non indica né chi né quando sarebbe stato costretto a mentire sulla dinamica del sinistro, tenuto conto che fu sentito dai verbalizzanti alle ore 11.30 dello stesso giorno dell'incidente, occorso alle ore 8.30, e che la minaccia di non essere pagarlo è del tutto inverosimile non foss'altro perché, come lo stesso tenne a precisare più volte nel corso del lungo esame dibattimentale, il teste non fu mai pagato da nessuno per il lavoro svolto.
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento, si osserva che se fosse vero che qualcuno lo avesse costretto “a insabbiare la verità”, occorrerebbe ipotizzare che anche il fosse stato contemporaneamente e analogamente costretto a mentire ai verbalizzanti e, Pt_1 ancora, che quest'ultimo avesse perfettamente compreso la falsa versione dei fatti che gli si chiedeva di riferire all'autorità nonostante in quel momento, come continua a sostenere, fosse “ … sottoposto a trattamenti terapeutici con sedativi fra cui morfina” e in stato confusionale da amnesia retrograda.
pagina 13 di 17 Né può soccorrere l'invocata disamina dei documenti indicati nel primo motivo di doglianza sui quali si ribadisce quanto già esposto circa la mancata indicazione di parti decisive degli stessi documenti offerti in comunicazione con conseguente genericità delle deduzioni e la loro irrilevanza a provare la dinamica del sinistro, la caduta dal tetto, sulla quale l'attore fonda la pretesa risarcitoria.
Così come è di per sé insufficiente a provare la differente ricostruzione della vicenda, la registrazione della telefonata effettuata dal agli operatori del 118, in quanto è lo stesso a definirla Per_1 Pt_1
“alquanto concitata”.
Concludendo, non avendo il assolto all'onere di provare di essere caduto dal tetto, la mancanza Pt_1
di linea vita sul tetto – anche ove si ritenesse obbligatoria la sua installazione – non è in nesso causale con l'evento dannoso.
Da ultimo, ma non certo per importanza, si osserva che, pure a volere ritenere provato che il sia Pt_1
precipitato dal tetto, ossia da circa 6/7 metri di altezza, ciò varrebbe solo a connotare di ancora maggiore imprudenza, negligenza ed imperizia la sua colpevole condotta di lavoratore autonomo, esperto ed a perfetta conoscenza dell'assenza di linea vita sul tetto del fabbricato dei TA (in dibattimento dichiarò che all'epoca dei fatti svolgeva quel lavoro da cinque anni, che da due lavorava in quel cantiere e che lui stesso aveva lavorato su tutto il tetto), tenuto conto che il primo giudice ha, condivisibilmente, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale ed escludere ogni pretesa responsabilità in capo ai convenuti, l'utilizzo da parte del del trabattello non a norma, alto Pt_1
appena un paio di metri, senza avere preavvisato alcuno che si sarebbe recato in cantiere in quel giorno per eseguire lavorazioni sul tetto, in assenza di cronoprogramma che tali lavorazioni prevedesse.
Infatti, dal dibattimento penale, ove il fu sentito come persona offesa, emerge che la condotta da Pt_1
questi, lavoratore autonomo, tenuta in occasione del sinistro fu gravemente negligente, imperita ed imprudente. All'udienza dibattimentale del 17.12.2021 (la cui fonoregistrazione, trascritta, è anch'essa stata depositata dall'attore in allegato alle note per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni) alla domanda: “… ma lei, con esperienza di imprenditore autonomo, con un tetto non a norma così, perché è andato a lavorare con questo…?” il IA rispose: “Perché ormai dovevo andare a finire il tetto. Ormai io avevo iniziato e volevo andare a finire”; alla domanda: “Quindi si è assunto un rischio importante, le chiedo?” rispose: “Sì, io prendo anche i miei rischi. Però, come è legge, dice che la linea vita è obbligatoria nel 2013”; alla replica: “Bravo. A maggior ragione, dico, se non c'è la linea vita, lei…” rispose: “Io credevo di arrivarci con la mia corda e non ci sono arrivato. Però anche il signor ha fatto nessun reclamo, nessuno niente”. […]; alla domanda: “c'era la linea vita dal CP_1
TA?” rispose: “No. … non c'è mai stata” (cfr. Ud. Dib. 17.12.2021 pag. 22).
pagina 14 di 17 L'assoluta imprudenza dell'infortunato è confermata dall'esame del teste sentito nel corso Per_1 della successiva udienza dibattimentale del 22.4.2022, che alla domanda: “Perché quali liberi professionisti avete lavorato senza ponteggio e senza le sicurezze?” rispose: “Per finire presto, subito, questo tetto qua ed essere pagati.”; alla domanda: “Perché non avete montato un ponteggio per salire in quel punto lì?” rispose: “Perché è stata fatta una specie di… come si dice… dispetto “allora tu non paghi? Io ti smonto il ponteggio, fine. Dal momento che invece tu paghi, andava fatto … Sì, sì andava fatto di nuovo il ponteggio” e, commentando la propria condotta e quella del collega ammette: Pt_1
“E' vero, siamo stati degli idioti. Siamo stati degli incoscienti” (cfr. pag. 24).
Dunque, anche volendo ritenere provata la dinamica del sinistro prospettata in questo giudizio dal ossia che sia caduto dal tetto e non dal trabattello, da quanto sopra emerge come egli Pt_1
conoscesse benissimo il cantiere, presso il quale aveva lavorato per due anni come subappaltatore incaricato dalla e fosse perfettamente consapevole dell'assenza della linea vita sul Controparte_3 tetto dell'immobile di proprietà dei TA nonché della mancanza del ponteggio sulla facciata che, addirittura, stando a quanto dichiarato dal era stato da loro smontato per una sorta di Per_1
“dispetto” nei confronti dei TA. Egli, consapevolmente e volontariamente assunse il rischio di cadere da 6/7 metri di altezza (essendo fortemente imprudente e idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta dei convenuti l'uso del trabattello non a norma alto 2 metri).
Il operò, pertanto, in perfetto spregio dei comuni obblighi di diligenza, prudenza e perizia e di Pt_1
quelli specifici di sicurezza cui era obbligato quale imprenditore e lavoratore autonomo e, soprattutto, senza che la committenza e il direttore dei lavori fossero al corrente che in quel giorno avrebbe eseguito interventi sul tetto o con l'ausilio del trabattello.
È poi irrilevante la contestazione di parte appellante circa la valenza del cronoprogramma dei lavori
(prodotto dagli appellati), in quanto termina intorno al periodo di ferragosto 2014 quando il cantiere era stato rimosso e si riferisce solo alle opere appaltate a tale società la quale, per la porzione di fabbricato dei TA, aveva presentato disdetta circa due mesi prima del sinistro.
È vero, infatti, che il cronoprogramma in atti fu redatto il 25.6.2013 quando i lavori erano affidati a ma è altrettanto vero che il ben sapendo che tale società, di cui il fratello era Controparte_3 Pt_1 legale rappresentante, aveva rinunciato all'appalto all'inizio dell'estate e che altri cronoprogrammi non erano stati ancora elaborati, con grave imprudenza autonomamente scelse di recarsi ad eseguire lavorazioni nel cantiere il successivo 4 settembre, perché quel giorno “era libero” (come dichiarato all'udienza dibattimentale del 17.12.2021, pagg. 15 e 16 delle trascrizioni), senza darne alcun avviso né alla committenza né al D.L., circostanza affermata dai convenuti sin dalla costituzione in primo grado e non contestata dall'attore.
pagina 15 di 17 Ai fini della prova di omissioni dei convenuti in nesso causale con il sinistro, spettava all'attore dimostrare (oltre alla prospettata dinamica dei fatti, come sopra visto) che gli stessi fossero a conoscenza che quel giorno si sarebbe recato in cantiere per lavorare sul tetto o di avere loro precisato la data di ripresa delle lavorazioni dopo la pausa estiva;
in difetto di allegazione e prova in tal senso, risulta indimostrato che la committenza e il direttore dei lavori fossero al corrente che il stesse Pt_1 svolgendo la propria attività all'interno del cantiere per portare a termine le lavorazioni.
È stato peraltro lo stesso a dichiarare nel corso del dibattimento penale, all'udienza del Pt_1
17.12.21, di essersi recato autonomamente in cantiere quel giorno perché era libero così rispondendo:
“… io ero un libero professionista, mi ha chiamato il signor TA di andare a finire il lavoro e io sono andato quel giorno quando ero libero” (pagg. 15-16 fonoregistrazioni).
In definitiva, il quadro che emerge dagli atti di causa restituisce la familiarità del con i luoghi Pt_1 ove si trovava ad operare la mattina dell'infortunio, ove lo stesso si era autonomamente recato per far fronte al completamento delle opere, assumendo su di sé il rischio di lavorare senza le dovute condizioni di sicurezza – che sia caduto dal trabattello non a norma o dal tetto senza linea salva vita – ponendo in essere un comportamento sconsideratamente imprudente, imperito e negligente, aggravato dalla sua qualità di lavoratore autonomo, destinatario di uno specifico dovere di sicurezza.
Non è d'altra parte esigibile in capo al direttore dei lavori e alla committenza un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori (cfr. sul punto Cass. Sez. Lavoro n.
2991/2023). A maggior ragione nella circostanza, non era esigibile da parte dei convenuti l'adozione di cautele impeditive rispetto al comportamento imprudente del quando gli stessi non erano al Pt_1 corrente delle attività che il medesimo si accingeva a svolgere in cantiere la mattina dell'infortunio.
Pertanto, la condotta gravemente colposa del è tale da escludere il rapporto causale tra Pt_1
infortunio e la condotta dei convenuti, liberando questi ultimi dalle conseguenze dell'evento.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello deve essere quindi rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. Parte_1
1145/2022 e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
pagina 16 di 17 10.000 per compensi a favore di e in € 10.000 per compensi a favore di TA CA e Controparte_1
, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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