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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1841 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 17/4/2025, scaduti in data 7/7/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simona Lacolla, giusta delega in atti;
- attore -
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sergio Gabrielli, giusta delega in atti;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Iacopini, giusta delega in atti;
- convenuto -
E
[...]
(P.I. ) non Controparte_3 P.IVA_2 costituito nel presente giudizio;
1 - convenuto contumace -
***
OGGETTO: “opposizione all'esecuzione immobiliare”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 17/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per il difensore “precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo” di Parte_1 seguito trascritte “Nel merito ed in via principale accerti l'inesistenza del diritto della Sig.ra CP_1
a procedere esecutivamente sull'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ripatransone
[...]
F. 58 Part. 294 sub 1, sub 2 ordinandone la liberazione per i motivi sopra esposti o comunque escluderlo dall'esecuzione; In via subordinata:
1. Accertare e dichiarare la sproporzione tra il credito per il quale si procede e i beni sottoposti ad esecuzione ex art. 2875 c.c. quindi disporre la riduzione del pignoramento limitatamente al compendio indicato nel lotto B di cui alla perizia di stima del CTU Geom. del Per_1
25.7.2020. 2. Dichiarare che, in conseguenza della sproporzione sopra eccepita, emerga una responsabilità processuale ex art. 96 cpc del creditore procedente, con condanna al risarcimento del danno in favore del debitore Sig. da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con condanna del creditore Parte_1 procedente alle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e delle spese per la CTU”;
Per il difensore ha precisato le conclusioni di seguito trascritte Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni esposte ed ogni contraria istanza disattesa, dichiarare infondata l'opposizione e le domande proposte dal Sig. con conseguente reiezione delle stesse Parte_1
e condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
Per il difensore ha precisato le Controparte_4 conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e per le motivazioni di cui in narrativa, previa conferma della rigettata richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, voler respingere la domanda del ricorrente promossa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondata in fatto e diritto, stante la piena legittimità, regolarità ed efficacia del suo atto di intervento depositato
2 nell'esecuzione immobiliare RG 15/2012 del Tribunale di Fermo. Salvis iuribus. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2022 ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. all'esecuzione RG n. 15/2012 – avviata nei relativi confronti da con atto di pignoramento notificato il 9/12/2011, sulla base Controparte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 353/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: Parte_1
• Con pignoramento notificato in data 9/12/2011 il creditore procedente CP_1
(sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 353/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno
[...] emesso per la somma di euro 10.976,42) ha avviato nei confronti di Parte_1 la procedura iscritta al R. G.E. n. 15/2012 del Tribunale di Fermo sui terreni identificati al Catasto terreni del Comune di Ripatransone al foglio 58 Particelle n.
148, n. 151, n. 159, n. 1714, n. 37, n. 149, n. 152, n. 160, n. 166, n. 28 - per la quota del 50 % allo stesso spettante (pignoramento immobiliare trascritto con nota n. 519 del 25/1/2012);
• in data 1/2/2012 veniva depositata l'istanza di vendita dei beni pignorati;
• in data 24/10/2016 nella procedura esecutiva interveniva il terzo IA Servizi di
Riscossione S.p.A. con un credito di euro 106.843,62;
• in data 12/6/2019 interveniva nella procedura esecutiva anche il creditore
[...]
per un credito di euro 84.444,82; Controparte_3
• nel corso dell'esecuzione in data 31/8/2019 veniva nominato CTU il quale con istanza del 15/1/2020 rilevava che sull'area di sedime dei terreni oggetto di pignoramento (distinti al Catasto terreni del Comune di Ripatransone al foglio n. 58, particelle n. 148, 151, 159, 171, 165, 37,149,152, 160, 166, 28) vi era un sovrastante fabbricato a destinazione residenziale (realizzato sulla base di concessione edilizia n.
170/1989 rilasciata dal Comune di Ripatransone in data 19/10/1989) – al quale
3 all'esito dell'udienza dell'11/2/2020 sono state estese le operazioni peritali;
la CTU veniva depositata in data 27/7/2020;
• in data 25/9/2020 depositava atto di opposizione all'esecuzione, Parte_1
chiedendo la sospensione della procedura – rigettata in fase cautelare dal GE con provvedimento del 31/8/2022, a seguito del quale era introdotto il presente giudizio di merito;
• l'opposizione proposta da è fondata per i seguenti motivi: Parte_1
I. inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente Controparte_1
sull'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Ripatransone foglio 58 part. 294 (non menzionato nell'atto di pignoramento immobiliare, avente ad esclusivo oggetto il terreno ove lo stesso è stato edificato) – trattandosi di bene autonomo rispetto a quello sottoposto a pignoramento, cui non è applicabile il principio dell'estensione del pignoramento;
II. sproporzione tra il valore dei beni pignorati (stimati in euro 312.326,63) ed il credito originariamente vantato dalla procedente, sicchè l'estensione del pignoramento al fabbricato di cui al lotto A della consulenza estimativa costituisce abuso dei mezzi di esecuzione, con conseguente responsabilità processuale aggravata del creditore ex art. 96 c.p.c.;
III. difetto di legittimazione della ad Controparte_3 intervenire nella procedura esecutiva, atteso che le rate del mutuo (titolo dalla stessa vantato) sono state tutte regolarmente pagate – la banca avrebbe dovuto proporre azione conservativa a garanzia del credito piuttosto che intervento nell'esecuzione per la distribuzione del ricavato;
IV. difetto di legittimazione di IA ad intervenire nella procedura esecutiva per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, avendo il debitore opposto le cartelle esattoriali dinanzi alla competente Commissione Tributaria.
2. Si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che:
− l'opposizione, da riqualificare come opposizione ex art. 617 c.p.c., è tardiva – essendo stata proposta il 25/9/2020 nonostante il pignoramento immobiliare sia stato
4 notificato in data 9/12/2011 ed il GE abbia deciso ogni questione relativa all'estensione del pignoramento con provvedimento del 11/2/2020;
− il pignoramento è valido poiché il fabbricato è stato realizzato sulle particelle validamente pignorate identificate al Catasto Terreni al Foglio 58 nn. 151 e 152 e poichè la variazione da Catasto Terreni a Catasto Fabbricati, è avvenuta solo in data
5/10/2016, successiva al pignoramento;
al momento del pignoramento gli immobili risultavano ancora tutti identificati al Catasto Terreni e sono stati quindi correttamente pignorati;
− non vi è incertezza circa l'identificazione dell'oggetto del pignoramento, atteso che il pignoramento del terreno si estende al fabbricato eretto sul medesimo fondo per il principio di accessione;
− la dedotta sproporzione del pignoramento neppure può essere ritenuta sussistente, poiché il credito azionato dalla procedente risulta superiore ad euro 22.000,00 (di cui euro 10.976,42 relativi al titolo inizialmente azionato ed euro 10.527,57 relativi ad un ulteriore titolo per il quale ha spiegato autonomo intervento), sicchè l'espropriazione dei soli terreni (stimati del valore di euro 22.750,00) risulterebbe incapiente - considerato peraltro che nella procedura esecutiva sono intervenuti anche i creditori
IA (per un credito di euro 106.843,61) e Controparte_3
(per un credito pari ad euro 84.444,82).
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e deducendo come i giudizi instaurati dal debitore dinanzi al Giudice
Tributario hanno riguardato solo una parte del credito insinuato nell'esecuzione e si sono tutti conclusi con esito sfavorevole all'opponente – sicchè i crediti azionati con l'atto di intervento risultano essere tutti certi, liquidi ed esigibili.
4. Alla prima udienza del 16/11/2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del
17/4/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Così ricostruito il thema disputandum l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito meglio appresso esplicati.
5 5.1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione svolta dai convenuti – avendo l'opponente ex art. 615 co. 2 c.p.c. domandando di “accertare l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione sull'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Controparte_1
Comune di Ripatransone F.58 sub. 294 sub. 1 e 2”.
5.2. Ciò premesso, quanto alla fondatezza dell'opposizione va rilevato in primo luogo che nel presente giudizio di merito l'attore ha del tutto omesso la produzione di documenti a sostegno delle proprie allegazioni e richieste – contrariamente al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale” (cfr. Cass. 26116/2021)
6. Scendendo in ogni caso all'esame dei singoli motivi di opposizione, quanto al primo – attinente al diritto del procedente di agire esecutivamente sull'immobile attualmente identificato al NCEU del Comune di Ripatransone F. 58 P. 294 sub 1 e 2 costruito sui terreni oggetto di pignoramento trascritto con nota n. 519 del 25/1/2012 – lo stesso va rigettato.
Al riguardo va richiamato il principio di conservazione degli atti processuali che trova applicazione anche in materia di espropriazione immobiliare, per cui non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento in pendenza di una lacuna solo originaria quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto soggetto a esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi quali la correzione in sede di perizia o di avviso di vendita – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere
6 opponibili ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento;
d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso ... non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del
7/11/2013, in motivazione)” (cfr. Cass. n. 7342/2022).
Va inoltre richiamato il principio secondo cui “l'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti (art. 2912 cod. civ.) è riferibile anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati nel relativo atto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette. Con la conseguenza che, nel caso di costruzioni, queste vengono considerate come un'unica cosa con il terreno e rientrano nll' ambito del generico pignoramento dello stesso, tranne il caso della possibilità di separare la costruzione dal suolo o dell'insorgere sulla cosa incorporata di una proprietà separata a favore di un terzo" ( cfr. Cass. 3453/1982 ; Cass. 7522/1987; Cass.
5002/1993 )” (cfr. Cass. 17041/2018) anche più di recente ribadito e precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni;
ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente” (cfr. Cass. n. 17811/2021).
In specie, che il pignoramento è stato notificato il 9/12/2011 ed ha avuto ad oggetto i terreni di proprietà di per il 50% identificati al Catasto Terreni del Comune Parte_1 di Ripatransone al foglio. 58 particelle n. 148, n. 151, n. 159, n. 1714, n. 37, n. 149, n. 152, n.
160, n. 166, n. 28.
Nella perizia svolta in sede esecutiva (depositata dal convenuto) è dato atto che l'immobile attualmente identificato al catasto fabbricati al Fg. 58 particella 294 è “derivante da
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 05/10/2016 protocollo n. AP0080038 in atti dal
05/10/2016 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 17584.1/2016) […] EX
7 PARTICELLE N. 151 - 152 - 166 Storica particelle: - FRAZIONAMENTO del 15/05/1980 in atti dal 26/03/1984”.
L'opponente a propria volta non ha specificamente dedotto, né documentato che l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto in data anteriore al pignoramento.
Poiché dalla descrizione del bene contenuta in perizia emerge anche una continuità di dati catastali tra i terreni pignorati e l'immobile sugli stessi edificato, la variazione catastale appare inidonea a vanificare l'efficacia del vincolo e tale da giustificarne l'estensione dello stesso anche al fabbricato secondo i principi sopra già richiamati (cfr. tra le altre Cass. n.
17811/2021 secondo cui “il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente”).
7. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione attinente alla sproporzione del valore dei beni rispetto al credito azionato dalla procedente (in considerazione del valore del credito posto a base del pignoramento e del difetto di legittimazione dei creditori intervenuti) – anch'esso è da ritenere infondata.
Al riguardo va rilevato che il pignoramento su beni in eccesso rispetto al credito portato dal titolo esecutivo e dal precetto non è illegittimo ma risponde all'esigenza di fronteggiare oltre alle spese esecutive, eventuali interventi che possano rendere insufficienti il complesso vincolato: diversamente opinando si correrebbe il rischio di frustrare le ragioni del creditore procedente per effetto degli interventi di altri creditori legittimati a partecipare alla fase distributiva (come emerge dall'art. 546 c.p.c. sulla maggiore entità del credito che il terzo è tenuto a vincolare rispetto al precetto e dall'art. 483 cit. secondo cui al creditore è consentito, ai fini della soddisfazione in sede esecutiva della propria pretesa, avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione (Cass. n. 3427/2003; Cass. n. 11360/2006). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato, unitamente alla richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per eccessività dell'espropriazione, il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione
8 del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art.
496 cod. proc. civ., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso” (cfr. Cass. 3952/2006).
La valutazione circa la sproporzione dei beni pignorati va, pertanto, eseguita tenuto conto non solo del credito inizialmente azionato, ma anche di interessi, spese maturate nel corso della procedura e della presenza di creditori intervenuti.
In specie, oltre a risultare un intervento del procedente nell'esecuzione anche per altro credito, è documentata la legittimazione di ad intervenire per un CP_2 CP_2 credito di euro 106.843,61 portato da cartelle esattoriali (rispetto alle quali le opposizioni del debitore sono state rigettate - come documentato in atti).
Pertanto, il valore complessivo dei beni pignorati (di euro 245.800 per il fabbricato e di euro
22.750 per i terreni), anche prescindendo dalla posizione del creditore non Controparte_3 costituito in giudizio, non appare manifestamente sproporzionato - considerando che la stima dei beni indicata in perizia ha solo valore indiziario e dovendosi sempre valutare sia le spese di procedura che la dubbia possibilità di vendita dell'immobile sul mercato senza ribassi.
8. Le spese seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di parte convenuta - ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, alle attività processuali effettivamente svolte : a) in euro 5.261 a favore di CP_1
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva
[...]
e cpa, come per legge;
b) in euro 5.261 a favore di Controparte_2
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
[...] forfettario, Iva e cpa, come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1841/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione svolta dall'attore,
CONDANNA
9 al pagamento delle spese di lite: a) in favore di Parte_1 CP_1
per euro 5.261 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
[...] forfettario, Iva e cpa, come per legge;
b) a favore di Controparte_2
iper euro 5.261 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di
[...] rimborso forfettario, Iva e cpa, come per legge.
Fermo il 28/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1841 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 17/4/2025, scaduti in data 7/7/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simona Lacolla, giusta delega in atti;
- attore -
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sergio Gabrielli, giusta delega in atti;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Iacopini, giusta delega in atti;
- convenuto -
E
[...]
(P.I. ) non Controparte_3 P.IVA_2 costituito nel presente giudizio;
1 - convenuto contumace -
***
OGGETTO: “opposizione all'esecuzione immobiliare”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 17/4/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per il difensore “precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo” di Parte_1 seguito trascritte “Nel merito ed in via principale accerti l'inesistenza del diritto della Sig.ra CP_1
a procedere esecutivamente sull'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ripatransone
[...]
F. 58 Part. 294 sub 1, sub 2 ordinandone la liberazione per i motivi sopra esposti o comunque escluderlo dall'esecuzione; In via subordinata:
1. Accertare e dichiarare la sproporzione tra il credito per il quale si procede e i beni sottoposti ad esecuzione ex art. 2875 c.c. quindi disporre la riduzione del pignoramento limitatamente al compendio indicato nel lotto B di cui alla perizia di stima del CTU Geom. del Per_1
25.7.2020. 2. Dichiarare che, in conseguenza della sproporzione sopra eccepita, emerga una responsabilità processuale ex art. 96 cpc del creditore procedente, con condanna al risarcimento del danno in favore del debitore Sig. da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con condanna del creditore Parte_1 procedente alle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario e delle spese per la CTU”;
Per il difensore ha precisato le conclusioni di seguito trascritte Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni esposte ed ogni contraria istanza disattesa, dichiarare infondata l'opposizione e le domande proposte dal Sig. con conseguente reiezione delle stesse Parte_1
e condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
Per il difensore ha precisato le Controparte_4 conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e per le motivazioni di cui in narrativa, previa conferma della rigettata richiesta di sospensiva per assoluto difetto dei presupposti di legge, voler respingere la domanda del ricorrente promossa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondata in fatto e diritto, stante la piena legittimità, regolarità ed efficacia del suo atto di intervento depositato
2 nell'esecuzione immobiliare RG 15/2012 del Tribunale di Fermo. Salvis iuribus. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2022 ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. all'esecuzione RG n. 15/2012 – avviata nei relativi confronti da con atto di pignoramento notificato il 9/12/2011, sulla base Controparte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 353/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto quanto segue: Parte_1
• Con pignoramento notificato in data 9/12/2011 il creditore procedente CP_1
(sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 353/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno
[...] emesso per la somma di euro 10.976,42) ha avviato nei confronti di Parte_1 la procedura iscritta al R. G.E. n. 15/2012 del Tribunale di Fermo sui terreni identificati al Catasto terreni del Comune di Ripatransone al foglio 58 Particelle n.
148, n. 151, n. 159, n. 1714, n. 37, n. 149, n. 152, n. 160, n. 166, n. 28 - per la quota del 50 % allo stesso spettante (pignoramento immobiliare trascritto con nota n. 519 del 25/1/2012);
• in data 1/2/2012 veniva depositata l'istanza di vendita dei beni pignorati;
• in data 24/10/2016 nella procedura esecutiva interveniva il terzo IA Servizi di
Riscossione S.p.A. con un credito di euro 106.843,62;
• in data 12/6/2019 interveniva nella procedura esecutiva anche il creditore
[...]
per un credito di euro 84.444,82; Controparte_3
• nel corso dell'esecuzione in data 31/8/2019 veniva nominato CTU il quale con istanza del 15/1/2020 rilevava che sull'area di sedime dei terreni oggetto di pignoramento (distinti al Catasto terreni del Comune di Ripatransone al foglio n. 58, particelle n. 148, 151, 159, 171, 165, 37,149,152, 160, 166, 28) vi era un sovrastante fabbricato a destinazione residenziale (realizzato sulla base di concessione edilizia n.
170/1989 rilasciata dal Comune di Ripatransone in data 19/10/1989) – al quale
3 all'esito dell'udienza dell'11/2/2020 sono state estese le operazioni peritali;
la CTU veniva depositata in data 27/7/2020;
• in data 25/9/2020 depositava atto di opposizione all'esecuzione, Parte_1
chiedendo la sospensione della procedura – rigettata in fase cautelare dal GE con provvedimento del 31/8/2022, a seguito del quale era introdotto il presente giudizio di merito;
• l'opposizione proposta da è fondata per i seguenti motivi: Parte_1
I. inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente Controparte_1
sull'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Ripatransone foglio 58 part. 294 (non menzionato nell'atto di pignoramento immobiliare, avente ad esclusivo oggetto il terreno ove lo stesso è stato edificato) – trattandosi di bene autonomo rispetto a quello sottoposto a pignoramento, cui non è applicabile il principio dell'estensione del pignoramento;
II. sproporzione tra il valore dei beni pignorati (stimati in euro 312.326,63) ed il credito originariamente vantato dalla procedente, sicchè l'estensione del pignoramento al fabbricato di cui al lotto A della consulenza estimativa costituisce abuso dei mezzi di esecuzione, con conseguente responsabilità processuale aggravata del creditore ex art. 96 c.p.c.;
III. difetto di legittimazione della ad Controparte_3 intervenire nella procedura esecutiva, atteso che le rate del mutuo (titolo dalla stessa vantato) sono state tutte regolarmente pagate – la banca avrebbe dovuto proporre azione conservativa a garanzia del credito piuttosto che intervento nell'esecuzione per la distribuzione del ricavato;
IV. difetto di legittimazione di IA ad intervenire nella procedura esecutiva per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, avendo il debitore opposto le cartelle esattoriali dinanzi alla competente Commissione Tributaria.
2. Si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che:
− l'opposizione, da riqualificare come opposizione ex art. 617 c.p.c., è tardiva – essendo stata proposta il 25/9/2020 nonostante il pignoramento immobiliare sia stato
4 notificato in data 9/12/2011 ed il GE abbia deciso ogni questione relativa all'estensione del pignoramento con provvedimento del 11/2/2020;
− il pignoramento è valido poiché il fabbricato è stato realizzato sulle particelle validamente pignorate identificate al Catasto Terreni al Foglio 58 nn. 151 e 152 e poichè la variazione da Catasto Terreni a Catasto Fabbricati, è avvenuta solo in data
5/10/2016, successiva al pignoramento;
al momento del pignoramento gli immobili risultavano ancora tutti identificati al Catasto Terreni e sono stati quindi correttamente pignorati;
− non vi è incertezza circa l'identificazione dell'oggetto del pignoramento, atteso che il pignoramento del terreno si estende al fabbricato eretto sul medesimo fondo per il principio di accessione;
− la dedotta sproporzione del pignoramento neppure può essere ritenuta sussistente, poiché il credito azionato dalla procedente risulta superiore ad euro 22.000,00 (di cui euro 10.976,42 relativi al titolo inizialmente azionato ed euro 10.527,57 relativi ad un ulteriore titolo per il quale ha spiegato autonomo intervento), sicchè l'espropriazione dei soli terreni (stimati del valore di euro 22.750,00) risulterebbe incapiente - considerato peraltro che nella procedura esecutiva sono intervenuti anche i creditori
IA (per un credito di euro 106.843,61) e Controparte_3
(per un credito pari ad euro 84.444,82).
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e deducendo come i giudizi instaurati dal debitore dinanzi al Giudice
Tributario hanno riguardato solo una parte del credito insinuato nell'esecuzione e si sono tutti conclusi con esito sfavorevole all'opponente – sicchè i crediti azionati con l'atto di intervento risultano essere tutti certi, liquidi ed esigibili.
4. Alla prima udienza del 16/11/2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del
17/4/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Così ricostruito il thema disputandum l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito meglio appresso esplicati.
5 5.1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione svolta dai convenuti – avendo l'opponente ex art. 615 co. 2 c.p.c. domandando di “accertare l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione sull'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Controparte_1
Comune di Ripatransone F.58 sub. 294 sub. 1 e 2”.
5.2. Ciò premesso, quanto alla fondatezza dell'opposizione va rilevato in primo luogo che nel presente giudizio di merito l'attore ha del tutto omesso la produzione di documenti a sostegno delle proprie allegazioni e richieste – contrariamente al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale” (cfr. Cass. 26116/2021)
6. Scendendo in ogni caso all'esame dei singoli motivi di opposizione, quanto al primo – attinente al diritto del procedente di agire esecutivamente sull'immobile attualmente identificato al NCEU del Comune di Ripatransone F. 58 P. 294 sub 1 e 2 costruito sui terreni oggetto di pignoramento trascritto con nota n. 519 del 25/1/2012 – lo stesso va rigettato.
Al riguardo va richiamato il principio di conservazione degli atti processuali che trova applicazione anche in materia di espropriazione immobiliare, per cui non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento in pendenza di una lacuna solo originaria quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto soggetto a esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi quali la correzione in sede di perizia o di avviso di vendita – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere
6 opponibili ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento;
d'altra parte, in tale contesto, l'indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso ... non vizia né l'uno né l'altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all'atto dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del
7/11/2013, in motivazione)” (cfr. Cass. n. 7342/2022).
Va inoltre richiamato il principio secondo cui “l'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti (art. 2912 cod. civ.) è riferibile anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati nel relativo atto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette. Con la conseguenza che, nel caso di costruzioni, queste vengono considerate come un'unica cosa con il terreno e rientrano nll' ambito del generico pignoramento dello stesso, tranne il caso della possibilità di separare la costruzione dal suolo o dell'insorgere sulla cosa incorporata di una proprietà separata a favore di un terzo" ( cfr. Cass. 3453/1982 ; Cass. 7522/1987; Cass.
5002/1993 )” (cfr. Cass. 17041/2018) anche più di recente ribadito e precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni;
ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente” (cfr. Cass. n. 17811/2021).
In specie, che il pignoramento è stato notificato il 9/12/2011 ed ha avuto ad oggetto i terreni di proprietà di per il 50% identificati al Catasto Terreni del Comune Parte_1 di Ripatransone al foglio. 58 particelle n. 148, n. 151, n. 159, n. 1714, n. 37, n. 149, n. 152, n.
160, n. 166, n. 28.
Nella perizia svolta in sede esecutiva (depositata dal convenuto) è dato atto che l'immobile attualmente identificato al catasto fabbricati al Fg. 58 particella 294 è “derivante da
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 05/10/2016 protocollo n. AP0080038 in atti dal
05/10/2016 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 17584.1/2016) […] EX
7 PARTICELLE N. 151 - 152 - 166 Storica particelle: - FRAZIONAMENTO del 15/05/1980 in atti dal 26/03/1984”.
L'opponente a propria volta non ha specificamente dedotto, né documentato che l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto in data anteriore al pignoramento.
Poiché dalla descrizione del bene contenuta in perizia emerge anche una continuità di dati catastali tra i terreni pignorati e l'immobile sugli stessi edificato, la variazione catastale appare inidonea a vanificare l'efficacia del vincolo e tale da giustificarne l'estensione dello stesso anche al fabbricato secondo i principi sopra già richiamati (cfr. tra le altre Cass. n.
17811/2021 secondo cui “il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente”).
7. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione attinente alla sproporzione del valore dei beni rispetto al credito azionato dalla procedente (in considerazione del valore del credito posto a base del pignoramento e del difetto di legittimazione dei creditori intervenuti) – anch'esso è da ritenere infondata.
Al riguardo va rilevato che il pignoramento su beni in eccesso rispetto al credito portato dal titolo esecutivo e dal precetto non è illegittimo ma risponde all'esigenza di fronteggiare oltre alle spese esecutive, eventuali interventi che possano rendere insufficienti il complesso vincolato: diversamente opinando si correrebbe il rischio di frustrare le ragioni del creditore procedente per effetto degli interventi di altri creditori legittimati a partecipare alla fase distributiva (come emerge dall'art. 546 c.p.c. sulla maggiore entità del credito che il terzo è tenuto a vincolare rispetto al precetto e dall'art. 483 cit. secondo cui al creditore è consentito, ai fini della soddisfazione in sede esecutiva della propria pretesa, avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione (Cass. n. 3427/2003; Cass. n. 11360/2006). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Con riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato, unitamente alla richiesta di condanna del creditore pignorante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per eccessività dell'espropriazione, il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri, ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione
8 del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art.
496 cod. proc. civ., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso” (cfr. Cass. 3952/2006).
La valutazione circa la sproporzione dei beni pignorati va, pertanto, eseguita tenuto conto non solo del credito inizialmente azionato, ma anche di interessi, spese maturate nel corso della procedura e della presenza di creditori intervenuti.
In specie, oltre a risultare un intervento del procedente nell'esecuzione anche per altro credito, è documentata la legittimazione di ad intervenire per un CP_2 CP_2 credito di euro 106.843,61 portato da cartelle esattoriali (rispetto alle quali le opposizioni del debitore sono state rigettate - come documentato in atti).
Pertanto, il valore complessivo dei beni pignorati (di euro 245.800 per il fabbricato e di euro
22.750 per i terreni), anche prescindendo dalla posizione del creditore non Controparte_3 costituito in giudizio, non appare manifestamente sproporzionato - considerando che la stima dei beni indicata in perizia ha solo valore indiziario e dovendosi sempre valutare sia le spese di procedura che la dubbia possibilità di vendita dell'immobile sul mercato senza ribassi.
8. Le spese seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di parte convenuta - ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, alle attività processuali effettivamente svolte : a) in euro 5.261 a favore di CP_1
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva
[...]
e cpa, come per legge;
b) in euro 5.261 a favore di Controparte_2
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
[...] forfettario, Iva e cpa, come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1841/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione svolta dall'attore,
CONDANNA
9 al pagamento delle spese di lite: a) in favore di Parte_1 CP_1
per euro 5.261 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso
[...] forfettario, Iva e cpa, come per legge;
b) a favore di Controparte_2
iper euro 5.261 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di
[...] rimborso forfettario, Iva e cpa, come per legge.
Fermo il 28/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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