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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5127/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP PA - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZ.PAG. n. 20240002139120098091484 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso Per l'annullamento della Comunicazione n. 20240002139120098091484 di euro 715,79 notificata in data 30/12/2024, emessa per il mancato pagamento della TARI in relazione all' anno d'imposta 2019 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico e contestuale prescrizione del tributo;
Ne chiedeva pertanto l'annullamento.
Si costituiva in giudizio IP PA e comunicava che, in considerazione dell'annullamento del prodromico
Atto di Accertamento TARI anni 2018 e 2019 n. 368/69991, in quanto ri-emesso dalla Resistente_1, emetteva, in esercizio del potere in autotutela, provvedimento di annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria, di procedere a decretare la cessata materia del contendere ex art. 46 D.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Preso atto della dichiarazione contenuta nella costituzione di controparte agli atti;
Viste l'atto di annullamento del 6-12-2024 di IP spa, depositato agli atti dal difensore, con il quale si provvedeva all'annullamento del prodromico Atto di Accertamento TARI anni 2018 e 2019 n. 368/69991, in quanto ri-emesso dalla Resistente_1 e la richiesta alla Corte, in esercizio del potere di autotutela, di procedere alla cessazione della materia del contendere ex art.46 d.lgs.n.546/92 ;
Considerato che emerge il sopravvenuto interesse alla definizione del ricorso introduttivo del presente giudizio essendo stato annullato il precedente atto notificato con riemissione di altro avviso di accertamento;
Ritiene potersi dichiarare la estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del merito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dispone il rimborso del CUT se versato a carico di IP S.p.A. con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del merito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Dispone il rimborso del CUT se versato a carico di IP S.
p.A.. Compensa le spese processuali tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5127/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66/82 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP PA - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZ.PAG. n. 20240002139120098091484 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso Per l'annullamento della Comunicazione n. 20240002139120098091484 di euro 715,79 notificata in data 30/12/2024, emessa per il mancato pagamento della TARI in relazione all' anno d'imposta 2019 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico e contestuale prescrizione del tributo;
Ne chiedeva pertanto l'annullamento.
Si costituiva in giudizio IP PA e comunicava che, in considerazione dell'annullamento del prodromico
Atto di Accertamento TARI anni 2018 e 2019 n. 368/69991, in quanto ri-emesso dalla Resistente_1, emetteva, in esercizio del potere in autotutela, provvedimento di annullamento dell'atto impugnato. Chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria, di procedere a decretare la cessata materia del contendere ex art. 46 D.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Preso atto della dichiarazione contenuta nella costituzione di controparte agli atti;
Viste l'atto di annullamento del 6-12-2024 di IP spa, depositato agli atti dal difensore, con il quale si provvedeva all'annullamento del prodromico Atto di Accertamento TARI anni 2018 e 2019 n. 368/69991, in quanto ri-emesso dalla Resistente_1 e la richiesta alla Corte, in esercizio del potere di autotutela, di procedere alla cessazione della materia del contendere ex art.46 d.lgs.n.546/92 ;
Considerato che emerge il sopravvenuto interesse alla definizione del ricorso introduttivo del presente giudizio essendo stato annullato il precedente atto notificato con riemissione di altro avviso di accertamento;
Ritiene potersi dichiarare la estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del merito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dispone il rimborso del CUT se versato a carico di IP S.p.A. con compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del merito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Dispone il rimborso del CUT se versato a carico di IP S.
p.A.. Compensa le spese processuali tra le parti.