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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1469/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SI.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 15.07.2024 al n. RG 1469/2024, avverso la sentenza n. 127/2024, emessa dal Tribunale di Firenze in data 10/01/2024 e pubblicata in data 15/01/2024, nel procedimento rubricato al n. 616/2022 R.G.,
promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Cassigoli (C.F. ) presso il cui studio, sito in Firenze, Viale C.F._2
Giovanni Milton n. 53, risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- appellante- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa De CP_1 C.F._3
Quattro (C.F. ) presso il cui studio, sito in Vairano Scalo (CE), Via C.F._4
S.S. Cosma e Damiano n.13, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-appellata- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione avversa: - nel merito e in riforma della impugnata sentenza n. 127/2024 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 15/01/2024, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado R.G. 616/2022 e del primo capo di sentenza indicato in premessa, accogliere la domanda che era stata promossa in primo grado dall'appellante e per l'effetto condannare al pagamento a favore di di un assegno di divorzio CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.500,00 mensili con aumento annuale istat o, in subordine, di un assegno di divorzio dell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia;
- in punto di spese e in riforma anche del relativo capo di sentenza, condannare al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi legali del primo e del secondo grado di giudizio”. per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza nr.127/2024, con condanna dell'appellante alle spese e compensi di giudizio del secondo grado e conferma della condanna già espressa in primo grado, con attribuzione alla sottoscritta avvocato antistatario”.
P.G.: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 20.01.2022, adiva il Tribunale di Firenze domandando, ai CP_1 sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto il
14.08.2010, a Firenze, con Parte_1
A sostegno della domanda, deduceva che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 13.01.2020, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza pubblicata il 15.06.2021 - quest'ultima fatta oggetto di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione in ordine alle domande reciproche di addebito e alla domanda di assegno separativo. Precisava di non svolgere alcuna attività lavorativa in quanto affetto da disturbo bipolare, ragione per la quale non poteva essere riconosciuto alla alcun Parte_1 assegno ex art. 5, l. n. 898/1970.
Si costitutiva deducendo di essere disoccupata in quanto convinta dallo Parte_1
a lasciare il proprio posto di lavoro;
asseriva che, nel corso della convivenza CP_1 matrimoniale, la famiglia aveva goduto di un elevato tenore di vita grazie alla condizione economica e patrimoniale del marito. Evidenziava, infine, che, nel procedimento penale in cui il ricorrente risultava imputato per il reato di cui all'art. 570 c.p., la perizia aveva escluso qualunque rilevanza della patologia bipolare dedotta dall'ex coniuge;
pertanto, sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegno di euro 1.500,00 che lo doveva corrisponderle a titolo CP_1 separativo in virtù della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4312/2021.
Concluso il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente del Tribunale riduceva a 1.000,00 euro mensili l'assegno a favore della In sede di udienza Parte_1 presidenziale le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 23.02.2023, veniva quindi pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo e, in data 10.01.2024; con la sentenza n. 127/2024, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla Parte_1
Argomentava il Tribunale come la durante la convivenza coniugale, dopo un Parte_1 periodo nel quale aveva lavorato part-time, fosse sempre stata mantenuta dal coniuge il quale, oltre a provvedere alle spese di locazione dell'abitazione coniugale e alle altre spese fisse domestiche, le versava una somma mensile media di 2.500,00 euro, così consentendo sia a lei che alle sue figlie, nate da precedente matrimonio, di condurre una vita dal tenore elevato;
sottolineava che la scelta di non lavorare era una decisione acconsentita nell'ambito della comunione di intenti coniugale, risultando che la aveva perso Parte_1 il posto presso la boutique Ballantyne Cashmere di via Tornabuoni a causa della chiusura del negozio. Il Giudice osservava inoltre che la resistente non aveva fornito alcuna documentazione circa le sostanze di cui disponeva e, comunque, la stessa risultava socia al 50 % dell'azienda vinicola Tenuta Adolfo Spada Soc. Agricola s.r.l., quota assegnatale il
18.02.2021, per il valore di 67.500,00 euro, nel procedimento esecutivo instaurato per il mancato pagamento dell'assegno separativo da parte del ricorrente.
Quanto allo il Tribunale rilevava che lo stesso non aveva mai versato alla coniuge CP_1
l'assegno separativo;
per tale motivo, risultava pendente un procedimento esecutivo avente ad oggetto il pignoramento di un immobile, allo stesso cointestato per il 50 % e i cui canoni locativi, dapprima versati alla madre quale usufruttuaria, in seguito alla conversione del pignoramento, erano versati al custode. Pertanto, l'unico reddito di cui egli era astrattamente titolare (circa € 1.410,00 mensili) era vincolato nell'ambito della procedura espropriativa ed era destinato alla Dalle visure immobiliari risultava che tutto il Parte_1 resto del patrimonio immobiliare della famiglia non era nella sua disponibilità in CP_1 quanto gravato interamente da usufrutto a favore della madre e comunque oggetto di una contitolarità per la maggior parte in piccole quote. Egli, inoltre, abitava in un immobile di proprietà del fratello dal quale veniva mantenuto.
Il giudice di prime cure riteneva pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile dalla sia sotto il profilo Parte_1 compensativo e risarcitorio, sia sotto il profilo assistenziale.
II. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, dinanzi alla Corte di Firenze, Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) “Sulla violazione dell'art. 5 L. 898/'70 e sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della sig.ra
e sulla esistenza anche di vizi di errata e omessa motivazione, Parte_1 con violazione anche dell'art. 112 cpc., dell'art. 2909 cc, degli artt. 651 e ss. cpp
e degli artt. 12 e ss delle preleggi del c.c.”.
L'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, travisando le risultanze istruttorie e rendendo la sentenza, emessa in violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c.,
651 e ss. c.p.p. e 12 e ss. delle preleggi, altresì affetta dai vizi di errata e omessa motivazione. Il Giudice aveva completamente omesso di tenere conto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio erano già stati accertati dal Tribunale Penale di
Velletri con la sentenza n. 838 depositata il 21 giugno 2022, successivamente confermata dalla sentenza n. 1458/2024 della Corte d'Appello di Roma divenuta irrevocabile il
20.06.2024), con cui lo era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. CP_1 perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale, abbandonava il domicilio domestico e si si sottraeva alla corresponsione del contributo economico di euro 2.000,00
a favore della coniuge, così violando le disposizioni del provvedimento n. 4144/2016 del
Tribunale civile di Velletri, facendo alla stessa mancare i mezzi di sussistenza.
Nel giudizio penale era stato, in particolare, accertato, da un lato, lo stato di inadeguatezza economica e lo stato di bisogno di dall'altro, la capacità economica dello Parte_1 di versare un assegno di almeno euro 2.000,00: ciò avrebbe dovuto giustificare il CP_1 riconoscimento, in virtù del criterio assistenziale, del diritto all'assegno divorzile in suo favore.
Quanto alla propria situazione economica, l'appellante dichiarava che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, aveva prodotto gli estratti dei propri conti, precisando che non aveva presentato dichiarazioni fiscali perché priva di redditi, di beni mobili e immobili;
aveva tuttavia depositato, con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., il proprio ISEE da cui emergeva chiaramente la totale assenza di risorse economiche.
Lamentava la che il Giudice di primo grado aveva errato nel dare rilevanza alla Parte_1 comproprietà del 50% dell , dalla medesima conseguita Parte_2 in seguito al pignoramento eseguito in danno dell'ex coniuge per il mancato versamento da parte dello dell'assegno di separazione. Nonostante l'assegnazione per un valore CP_1 di €. 67.500,00, l'appellante non aveva percepito alcunché; infatti la società era in fase di scioglimento con nomina di un liquidatore giudiziario presso il Tribunale di Napoli, presso il quale era pendente il giudizio RG n. 29305/2021, avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., promossa dalla nei confronti Parte_1 dell'amministratore, con domanda riconvenzionale promossa dal liquidatore nei confronti di per il risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale. CP_2 Contestava il ragionamento svolto dal Tribunale di Firenze secondo il quale i crediti sorti a titolo di assegno di mantenimento, per i quali erano state intraprese le azioni esecutive per il recupero, dovevano essere considerati come patrimonio e reddito della richiedente.
Rappresentava di essere stata costretta a risolvere il contratto di locazione dell'immobile in cui abitava, lasciato a dicembre 2022, non essendo più il padre, il quale fino a quel momento l'aveva aiutata economicamente, nelle condizioni di onorare il canone.
Quanto allo deduceva che egli non lavorava, pur essendo in grado di farlo, come CP_1 accertato nel giudizio penale, che era titolare della nuda proprietà di numerosi immobili che poteva alienare al fratello o alla madre e che doveva essere dato maggior rilievo al patrimonio dell'appellato, anche se costituito da nude proprietà, così come alle elargizioni ricevute dallo stesso in via continuativa da familiari e all'altissimo tenore di vita da sempre mantenuto.
D'altronde, sottolineava la dalla sentenza penale emergeva che il diritto Parte_1 all'assegno divorzile doveva esserle riconosciuto anche in applicazione del c.d. criterio compensativo/perequativo, risultando accertato che il trasferimento dei coniugi da Firenze
a Monte Porzio Catone, era stato deciso per consentire allo di lavorare nell CP_1 Pt_2
di famiglia. Ciò aveva comportato, oltre alle dimissioni del marito dal ruolo di
[...] dirigente, le dimissioni della moglie dal lavoro di Store Manager dalla stessa svolto durante i primi anni di convivenza, lasciato solo pochi mesi prima del matrimonio, nella prospettiva del trasferimento. Era erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale la stessa aveva perso il lavoro a seguito della chiusura dell'attività, avvenuta nell'aprile 2010; dalla documentazione reddituale allegata in primo grado si evinceva, infatti, che la fine del rapporto lavorativo risaliva ai mesi precedenti all'aprile 2010. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, la villa in Monte Porzio Catone in cui vivevano i coniugi era stata presa in affitto a maggio 2010 in previsione del matrimonio, celebrato nell'agosto 2010, e del successivo trasferimento.
Deduceva quindi che il Giudice, al fine di garantire la funzione assistenziale dell'assegno, avrebbe dovuto far riferimento all'indipendenza o all'autosufficienza economica del coniuge economicamente più debole, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente, dando rilievo, ai fini della quantificazione, non solo al reddito dell'obbligato, ma a tutti gli elementi di ordine economico comunque apprezzabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti (cfr. Ordinanza
1129/2022 della Suprema Corte pubblicata il 14.1.2022).
Per tali ragioni riteneva che la sentenza avrebbe dovuto essere riformata, con riconoscimento in favore dell'appellante di un assegno di divorzio di 1.500,00 euro mensili. 2) Sulla ingiusta condanna della SI.ra al pagamento delle spese Parte_1 di lite con violazione degli artt. 91 e ss cpc
Parte appellante affermava che, in conseguenza della riforma del capo di sentenza relativo all'assegno divorzile, il provvedimento doveva essere riformato anche in punto di spese di lite.
III. In data 03.10.2024, si costituiva in giudizio deducendo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c., in assenza di specifica indicazione delle parti del provvedimento e delle modifiche richieste.
Lamentava che la sentenza era stata impugnata in maniera del tutto generica e con reiterazione degli argomenti proposti anche nel corso dei tre gradi di giudizio relativi alla causa di separazione, del tutto inconferenti rispetto al decisum.
Nel merito rilevava che la sentenza impugnata non violava l'art. 5 della legge 898/1970, né presentava alcun vizio di errata o di omessa motivazione. Il Tribunale di Firenze aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie, concludendo che, se per riconoscere l'assegno di mantenimento occorreva verificare la sussistenza di un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, agli stessi fini dovevano essere valutate le circostanze peculiari del caso concreto, tenendo in considerazione il principio di autoresponsabilità di ciascuno dei coniugi e della loro libertà di scelta. A tal proposito, evidenziava che la sentenza penale non poteva avere nessuna influenza sulla decisione operata dal Tribunale Civile;
la condanna ivi contenuta derivava dal mancato adempimento di una statuizione del giudice civile e, in essa, non poteva ritenersi risolta la vicenda relativa al riconoscimento di un assegno di divorzio, i cui presupposti avrebbero dovuto essere accertati in sede civile.
Contestava che la nei sei anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato alla Parte_1 propria attività lavorativa per costruire la vita coniugale con lo Precisava che alla CP_1 data del matrimonio (14 agosto 2010), la boutique Ballantyne era già chiusa (12 aprile
2010); al momento del matrimonio, la non svolgeva alcuna attività e le sue figlie Parte_1 erano totalmente a carico economico dello Il fatto che il trasferimento a Monte CP_1
Porzio Catone fosse avvenuto prima del 14 agosto 2010 non aveva alcun valore, poiché il contratto di affitto della casa coniugale era stato sottoscritto in data 20 maggio 2010, in vista del matrimonio stesso, e già in tale data l'attività commerciale risultava chiusa.
Sottolineava che parte appellata, durante il matrimonio, non si era affatto dedicata alla casa, al marito e ai numerosi animali, sacrificando i suoi obiettivi lavorativi, beneficiando in realtà la coppia di una colf a tempo pieno che si occupava di tutto.
Quanto alle opportunità di lavoro dell'appellante, rappresentava che la medesima aveva conseguito Diploma Superiore in Educazione Fisica – Istituto Superiore Educazione Fisica (Isef) a Firenze nel 1989 e svolgeva attività di Personal Trainer con Corsi di Ginnastica
Dolce (cfr. pagina del profilo Facebook, allegata in primo grado).
Rilevava che la non aveva dichiarato al fisco i suoi ricavi, né il lavoro di aiuto Parte_1 domestico - come da lei stessa dichiarato all'udienza di comparizione di parti del
20.04.2022, dinanzi al Tribunale di Firenze - né quello di personal trainer/istruttrice di ginnastica dolce.
Quanto alle proprie condizioni economiche rilevava di non vivere nel lusso e di essere mantenuto dai propri familiari. Sottolineava che le sue proprietà – in quanto nude proprietà - non producevano alcun reddito;
che le quote societarie di cui era titolare erano state pignorate dalla che il canone locatizio dell'unico immobile di cui risultava Parte_1 essere comproprietario con il fratello, pari a 1.350,00 euro mensili, era stato pignorato dall'ex moglie, la quale, considerando anche la quota versata a seguito della conversione di pignoramento, aveva già ricevuto un totale complessivo di euro 41.580,00.
Rilevava ancora di soffrire di disturbo bipolare I di grado moderato, menomazione psichica per la quale è previsto il riconoscimento di invalidità lavorativa, ai sensi della legge 118/71.
Per contenere gli effetti della malattia, doveva assumere costantemente farmaci - quali litio o quetiapina – i cui effetti collaterali lo rendevano del tutto inabile al lavoro.
Ribadiva che la durante i sei anni di matrimonio, non aveva fatto alcun sacrificio Parte_1
a favore dell'altro coniuge: la scelta di trasferirsi da Firenze a Roma era stata effettuata con piena responsabilità e consapevolezza, senza essere trascinata dal marito, per cui non vi era necessità alcuna di riequilibrare la situazione con un intervento compensativo- perequativo. Non vi era stato alcun sacrificio delle aspettative professionali ed economiche da parte della la quale, alla data del matrimonio, era disoccupata e, per libera Parte_1 scelta, non aveva mai voluto trovare altra occupazione.
Contestava la dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c. osservando che la aveva Parte_1 resistito nel giudizio di primo grado ma le sue argomentazioni non avevano trovato accoglimento, dunque il Tribunale l'aveva correttamente condannata alle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, l'appellato chiedeva il rigetto integrale dell'impugnazione.
IV. In data 18/10/2024, la Corte adita rinviava l'udienza al 29/11/2024 e ne disponeva la sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 29/11/2024, a seguito dello scambio e deposito di dette note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, rispettando l'atto di impugnazione i requisiti di cui all'art 342 c.p.c.. CP_1 Risultano invero indicate le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le specifiche censure sollevate.
In particolare, la ha chiarito le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la Parte_1 decisione del giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso. Ciò in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale
"l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre anzitutto far chiarezza sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
risulta comproprietario, in quote da 1/4 e 1/6 ricevute in donazione, della CP_1 nuda proprietà di 80 immobili (cfr. Visura Catastale in atti); è titolare, al 50% con il fratello, dell'azienda vinicola di famiglia “Tenuta Adolfo Spada”. Risulta altresì proprietario, assieme al fratello, per la quota del 50%, di un immobile a Napoli, via Armando Diaz n. 8 (cfr. Visura
Catastale in atti), messo a reddito, i cui canoni prima erano versati alla madre quale usufruttuaria, come evidenziato dal custode nominato in sede esecutiva (cfr. doc. 14 all. comparsa costitutiva . L'appellato vive in un immobile sito in Galluccio (CE), di Parte_1 proprietà del fratello.
Deve rilevarsi che il pignoramento, ad opera della della quota di detta azienda, Parte_1 così come della quota di comproprietà dell'immobile situato a Napoli, non comporta redditività corrispondendo all'importo dovutole a titolo di mantenimento in virtù delle sentenze separative (ossia, 2.000 mensili, come previsto già in sede di provvedimenti interinali dall'ordinanza presidenziale del 12.12.2016).
Parte appellante ha inoltre rappresentato che, nonostante l'assegnazione in suo favore della quota d'azienda per un valore di €. 67.500,00, la stessa non ha percepito alcunché, essendo la società in liquidazione e pendente l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c.c. CP_2
Quanto alla risulta dalla sentenza di separazione che la stessa, precedentemente Parte_1 al matrimonio con lo aveva un'occupazione lavorativa e, durante la convivenza CP_1 coniugale, aveva inizialmente lavorato part time come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento in AT (cfr. sentenze di separazione di primo e secondo grado).
L'appellata riceveva regolarmente circa 2.500,00 € mensili dal coniuge, il quale provvedeva direttamente alle spese di locazione dell'abitazione coniugale e alle altre spese fisse domestiche, garantendo anche il mantenimento delle figlie della A far data dalla Parte_1 separazione, quest'ultima aveva inizialmente vissuto a Firenze in una casa condotta in locazione al canone mensile di 700,00 € (onere che veniva sostenuto dal padre), svolgendo attività di lavoro occasionali (per l'anno 2017 ha documentato redditi dal lavoro pari a circa
4500,00 €, per gli anni 2018, 2019 e 2020, invece, ha prodotto certificazione dell'A.E. attestante assenza di redditi). La stessa attualmente vive assieme alla figlia in ES (cfr. certificati di residenza in atti) e svolge attività saltuarie di aiuto domestico per circa €
500,00 mensili (come dalla stessa dichiarato in occasione dell'udienza presidenziale di primo grado del 20.04.2022) nonché attività di insegnante di ginnastica (cfr. documento riportante il profilo Facebook in atti). Parte_1
La complessiva condizione economica descritta evidenzia uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti. Avuto riguardo ai criteri cui deve improntarsi il riconoscimento dell'assegno divorzile, come delineati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287 dell'11.07.2018, deve ritenersi sussistente il diritto della Parte_1 all'assegno richiesto.
La Suprema Corte ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile, del tutto svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, una funzione composita,
l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. In particolare, l'assegno ha natura assistenziale, fondata su parametri riconducibili alle condizioni dei coniugi ed al reddito di entrambi, e natura compensativa-perequativa, dando rilievo al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, e, in alcuni casi, l'assegno ha anche natura risarcitoria. Ciò che rileva in tale valutazione è il principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 20 Cost. la scelta di unirsi
e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio sopportato da parte del coniuge più debole a vantaggio delle esigenze familiari. In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. da ultimo sent.
n. 26520/2024).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, pur accertata la sperequazione economica tra le parti, deve escludersi il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile Parte_1 nella sua funzione compensativa-perequativa, non potendo ricondursi detto squilibrio ad un sacrificio della a favore delle esigenze della famiglia. Parte_1
Non emerge dall'istruttoria che la stessa abbia abbandonato la propria vita a Firenze al fine di agevolare la carriera lavorativa del marito. Risulta infatti che l'attività del negozio
Ballantyne Cashmere di via Tornabuoni a Firenze è cessata il 12 aprile 2010 (cfr. Visura storica della Società); anche se la fine del rapporto lavorativo di con la Parte_1
Ballantyne S.p.a. risale al 18 marzo 2010 (cfr. Busta Paga Santerini di Marzo 2010), la prossimità temporale delle dimissioni dell'appellante alla chiusura del negozio fa ragionevolmente presumere che la stessa abbia lasciato il lavoro proprio in vista della cessazione dell'attività; ciò trova conferma nel fatto che la notizia dell'imminente chiusura della Boutique era stata resa pubblica già, almeno, in data 6 aprile 2010 (cfr. articolo del
Corriere Fiorentino).
Non risulta provato che il marito abbia richiesto alla moglie di rinunciare, non solo al proprio posto di lavoro a Firenze, ma – più in generale - allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per far sì che la si concentrasse sulle incombenze casalinghe. Può Parte_1 dunque presumersi che la decisione di non lavorare dell'appellante sia stata presa di comune accordo dai coniugi, nell'ambito di un condiviso progetto familiare che ha consentito alla di dedicarsi alla cura delle figlie nate da precedente matrimonio. Parte_1
Quanto al valore delle richiamate sentenze del giudice penale, si ricorda che, secondo la
Suprema Corte, “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente”
(cfr. Cass. civ. sent. n. 17316/18).
L'esclusione del profilo perequativo e compensativo dell'assegno divorzile non esclude la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della sua funzione assistenziale. Quest'ultima può, invero, assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte, valorizzando il principio solidaristico, di derivazione costituzionale, e, quindi, la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr. Cass. n. 21926/2019, Cass. n.
18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n. 13420/2023, Cass. n. 19306/2023).
Ebbene, le scelte della seppur prese nell'ambito del comune progetto di vita Parte_1 coniugale, hanno di fatto condotto l'appellante a non conseguire proprie entrate e un proprio patrimonio né a potersi permettere una qualsiasi soluzione abitativa, tant'è che, ad oggi, viene ospitata dalla figlia.
Le difficoltà di parte appellante nel reperire un'occupazione stabile, in considerazione dell'assenza di competenze professionali specifiche e dell'età (61 anni) ormai avanzata per riaffacciarsi in maniera strutturata nel mondo del lavoro, appaiono oggettive.
Lo dal canto suo, si è dichiarato impossibilitato a versare qualsivoglia contributo, CP_1 stante l'assenza di entrate causata dal disturbo bipolare da cui è affetto, che non gli consente di svolgere alcuna attività lavorativa. Deve tuttavia evidenziarsi che l'appellato ha una potenziale capacità patrimoniale, ricavabile dalle proprietà immobiliari, e CP_1 può far affidamento sulle elargizioni dei familiari.
Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il Tribunale a riconoscere un assegno divorzile nella sua funzione assistenziale in favore della Parte_1
La Corte ritiene pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno nella misura di 1.250,00 euro mensili in favore di parte appellante.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del giudizio complessivamente considerato, in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte da ultimo soccombente.
In quanto parte soccombente, dev'essere quindi condannato al CP_1 rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 3.809,00 (di cui €. 851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 1.453,00 per la fase decisionale), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
- per le spese del presente grado di giudizio, sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, in complessivi €. 3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 127/2024, emessa dal Tribunale di Firenze, CP_1 nel procedimento rubricato al RG n. 616/2022, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna a corrispondere a a titolo di assegno CP_1 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 1.250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali di primo grado, liquidate in complessivi €. 3.809,00, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..
Firenze, 03.02.2025
LA CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SI.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 15.07.2024 al n. RG 1469/2024, avverso la sentenza n. 127/2024, emessa dal Tribunale di Firenze in data 10/01/2024 e pubblicata in data 15/01/2024, nel procedimento rubricato al n. 616/2022 R.G.,
promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Cassigoli (C.F. ) presso il cui studio, sito in Firenze, Viale C.F._2
Giovanni Milton n. 53, risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- appellante- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marisa De CP_1 C.F._3
Quattro (C.F. ) presso il cui studio, sito in Vairano Scalo (CE), Via C.F._4
S.S. Cosma e Damiano n.13, risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-appellata- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni diversa domanda ed eccezione avversa: - nel merito e in riforma della impugnata sentenza n. 127/2024 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 15/01/2024, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado R.G. 616/2022 e del primo capo di sentenza indicato in premessa, accogliere la domanda che era stata promossa in primo grado dall'appellante e per l'effetto condannare al pagamento a favore di di un assegno di divorzio CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.500,00 mensili con aumento annuale istat o, in subordine, di un assegno di divorzio dell'importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia;
- in punto di spese e in riforma anche del relativo capo di sentenza, condannare al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi legali del primo e del secondo grado di giudizio”. per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza nr.127/2024, con condanna dell'appellante alle spese e compensi di giudizio del secondo grado e conferma della condanna già espressa in primo grado, con attribuzione alla sottoscritta avvocato antistatario”.
P.G.: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 20.01.2022, adiva il Tribunale di Firenze domandando, ai CP_1 sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto il
14.08.2010, a Firenze, con Parte_1
A sostegno della domanda, deduceva che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 13.01.2020, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza pubblicata il 15.06.2021 - quest'ultima fatta oggetto di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione in ordine alle domande reciproche di addebito e alla domanda di assegno separativo. Precisava di non svolgere alcuna attività lavorativa in quanto affetto da disturbo bipolare, ragione per la quale non poteva essere riconosciuto alla alcun Parte_1 assegno ex art. 5, l. n. 898/1970.
Si costitutiva deducendo di essere disoccupata in quanto convinta dallo Parte_1
a lasciare il proprio posto di lavoro;
asseriva che, nel corso della convivenza CP_1 matrimoniale, la famiglia aveva goduto di un elevato tenore di vita grazie alla condizione economica e patrimoniale del marito. Evidenziava, infine, che, nel procedimento penale in cui il ricorrente risultava imputato per il reato di cui all'art. 570 c.p., la perizia aveva escluso qualunque rilevanza della patologia bipolare dedotta dall'ex coniuge;
pertanto, sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegno di euro 1.500,00 che lo doveva corrisponderle a titolo CP_1 separativo in virtù della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4312/2021.
Concluso il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente del Tribunale riduceva a 1.000,00 euro mensili l'assegno a favore della In sede di udienza Parte_1 presidenziale le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con successiva rimessione in istruttoria, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 23.02.2023, veniva quindi pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo e, in data 10.01.2024; con la sentenza n. 127/2024, il Tribunale di Firenze rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla Parte_1
Argomentava il Tribunale come la durante la convivenza coniugale, dopo un Parte_1 periodo nel quale aveva lavorato part-time, fosse sempre stata mantenuta dal coniuge il quale, oltre a provvedere alle spese di locazione dell'abitazione coniugale e alle altre spese fisse domestiche, le versava una somma mensile media di 2.500,00 euro, così consentendo sia a lei che alle sue figlie, nate da precedente matrimonio, di condurre una vita dal tenore elevato;
sottolineava che la scelta di non lavorare era una decisione acconsentita nell'ambito della comunione di intenti coniugale, risultando che la aveva perso Parte_1 il posto presso la boutique Ballantyne Cashmere di via Tornabuoni a causa della chiusura del negozio. Il Giudice osservava inoltre che la resistente non aveva fornito alcuna documentazione circa le sostanze di cui disponeva e, comunque, la stessa risultava socia al 50 % dell'azienda vinicola Tenuta Adolfo Spada Soc. Agricola s.r.l., quota assegnatale il
18.02.2021, per il valore di 67.500,00 euro, nel procedimento esecutivo instaurato per il mancato pagamento dell'assegno separativo da parte del ricorrente.
Quanto allo il Tribunale rilevava che lo stesso non aveva mai versato alla coniuge CP_1
l'assegno separativo;
per tale motivo, risultava pendente un procedimento esecutivo avente ad oggetto il pignoramento di un immobile, allo stesso cointestato per il 50 % e i cui canoni locativi, dapprima versati alla madre quale usufruttuaria, in seguito alla conversione del pignoramento, erano versati al custode. Pertanto, l'unico reddito di cui egli era astrattamente titolare (circa € 1.410,00 mensili) era vincolato nell'ambito della procedura espropriativa ed era destinato alla Dalle visure immobiliari risultava che tutto il Parte_1 resto del patrimonio immobiliare della famiglia non era nella sua disponibilità in CP_1 quanto gravato interamente da usufrutto a favore della madre e comunque oggetto di una contitolarità per la maggior parte in piccole quote. Egli, inoltre, abitava in un immobile di proprietà del fratello dal quale veniva mantenuto.
Il giudice di prime cure riteneva pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile dalla sia sotto il profilo Parte_1 compensativo e risarcitorio, sia sotto il profilo assistenziale.
II. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, dinanzi alla Corte di Firenze, Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) “Sulla violazione dell'art. 5 L. 898/'70 e sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della sig.ra
e sulla esistenza anche di vizi di errata e omessa motivazione, Parte_1 con violazione anche dell'art. 112 cpc., dell'art. 2909 cc, degli artt. 651 e ss. cpp
e degli artt. 12 e ss delle preleggi del c.c.”.
L'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, travisando le risultanze istruttorie e rendendo la sentenza, emessa in violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c.,
651 e ss. c.p.p. e 12 e ss. delle preleggi, altresì affetta dai vizi di errata e omessa motivazione. Il Giudice aveva completamente omesso di tenere conto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio erano già stati accertati dal Tribunale Penale di
Velletri con la sentenza n. 838 depositata il 21 giugno 2022, successivamente confermata dalla sentenza n. 1458/2024 della Corte d'Appello di Roma divenuta irrevocabile il
20.06.2024), con cui lo era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. CP_1 perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale, abbandonava il domicilio domestico e si si sottraeva alla corresponsione del contributo economico di euro 2.000,00
a favore della coniuge, così violando le disposizioni del provvedimento n. 4144/2016 del
Tribunale civile di Velletri, facendo alla stessa mancare i mezzi di sussistenza.
Nel giudizio penale era stato, in particolare, accertato, da un lato, lo stato di inadeguatezza economica e lo stato di bisogno di dall'altro, la capacità economica dello Parte_1 di versare un assegno di almeno euro 2.000,00: ciò avrebbe dovuto giustificare il CP_1 riconoscimento, in virtù del criterio assistenziale, del diritto all'assegno divorzile in suo favore.
Quanto alla propria situazione economica, l'appellante dichiarava che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, aveva prodotto gli estratti dei propri conti, precisando che non aveva presentato dichiarazioni fiscali perché priva di redditi, di beni mobili e immobili;
aveva tuttavia depositato, con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., il proprio ISEE da cui emergeva chiaramente la totale assenza di risorse economiche.
Lamentava la che il Giudice di primo grado aveva errato nel dare rilevanza alla Parte_1 comproprietà del 50% dell , dalla medesima conseguita Parte_2 in seguito al pignoramento eseguito in danno dell'ex coniuge per il mancato versamento da parte dello dell'assegno di separazione. Nonostante l'assegnazione per un valore CP_1 di €. 67.500,00, l'appellante non aveva percepito alcunché; infatti la società era in fase di scioglimento con nomina di un liquidatore giudiziario presso il Tribunale di Napoli, presso il quale era pendente il giudizio RG n. 29305/2021, avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., promossa dalla nei confronti Parte_1 dell'amministratore, con domanda riconvenzionale promossa dal liquidatore nei confronti di per il risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale. CP_2 Contestava il ragionamento svolto dal Tribunale di Firenze secondo il quale i crediti sorti a titolo di assegno di mantenimento, per i quali erano state intraprese le azioni esecutive per il recupero, dovevano essere considerati come patrimonio e reddito della richiedente.
Rappresentava di essere stata costretta a risolvere il contratto di locazione dell'immobile in cui abitava, lasciato a dicembre 2022, non essendo più il padre, il quale fino a quel momento l'aveva aiutata economicamente, nelle condizioni di onorare il canone.
Quanto allo deduceva che egli non lavorava, pur essendo in grado di farlo, come CP_1 accertato nel giudizio penale, che era titolare della nuda proprietà di numerosi immobili che poteva alienare al fratello o alla madre e che doveva essere dato maggior rilievo al patrimonio dell'appellato, anche se costituito da nude proprietà, così come alle elargizioni ricevute dallo stesso in via continuativa da familiari e all'altissimo tenore di vita da sempre mantenuto.
D'altronde, sottolineava la dalla sentenza penale emergeva che il diritto Parte_1 all'assegno divorzile doveva esserle riconosciuto anche in applicazione del c.d. criterio compensativo/perequativo, risultando accertato che il trasferimento dei coniugi da Firenze
a Monte Porzio Catone, era stato deciso per consentire allo di lavorare nell CP_1 Pt_2
di famiglia. Ciò aveva comportato, oltre alle dimissioni del marito dal ruolo di
[...] dirigente, le dimissioni della moglie dal lavoro di Store Manager dalla stessa svolto durante i primi anni di convivenza, lasciato solo pochi mesi prima del matrimonio, nella prospettiva del trasferimento. Era erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale la stessa aveva perso il lavoro a seguito della chiusura dell'attività, avvenuta nell'aprile 2010; dalla documentazione reddituale allegata in primo grado si evinceva, infatti, che la fine del rapporto lavorativo risaliva ai mesi precedenti all'aprile 2010. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, la villa in Monte Porzio Catone in cui vivevano i coniugi era stata presa in affitto a maggio 2010 in previsione del matrimonio, celebrato nell'agosto 2010, e del successivo trasferimento.
Deduceva quindi che il Giudice, al fine di garantire la funzione assistenziale dell'assegno, avrebbe dovuto far riferimento all'indipendenza o all'autosufficienza economica del coniuge economicamente più debole, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente, dando rilievo, ai fini della quantificazione, non solo al reddito dell'obbligato, ma a tutti gli elementi di ordine economico comunque apprezzabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti (cfr. Ordinanza
1129/2022 della Suprema Corte pubblicata il 14.1.2022).
Per tali ragioni riteneva che la sentenza avrebbe dovuto essere riformata, con riconoscimento in favore dell'appellante di un assegno di divorzio di 1.500,00 euro mensili. 2) Sulla ingiusta condanna della SI.ra al pagamento delle spese Parte_1 di lite con violazione degli artt. 91 e ss cpc
Parte appellante affermava che, in conseguenza della riforma del capo di sentenza relativo all'assegno divorzile, il provvedimento doveva essere riformato anche in punto di spese di lite.
III. In data 03.10.2024, si costituiva in giudizio deducendo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c., in assenza di specifica indicazione delle parti del provvedimento e delle modifiche richieste.
Lamentava che la sentenza era stata impugnata in maniera del tutto generica e con reiterazione degli argomenti proposti anche nel corso dei tre gradi di giudizio relativi alla causa di separazione, del tutto inconferenti rispetto al decisum.
Nel merito rilevava che la sentenza impugnata non violava l'art. 5 della legge 898/1970, né presentava alcun vizio di errata o di omessa motivazione. Il Tribunale di Firenze aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie, concludendo che, se per riconoscere l'assegno di mantenimento occorreva verificare la sussistenza di un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, agli stessi fini dovevano essere valutate le circostanze peculiari del caso concreto, tenendo in considerazione il principio di autoresponsabilità di ciascuno dei coniugi e della loro libertà di scelta. A tal proposito, evidenziava che la sentenza penale non poteva avere nessuna influenza sulla decisione operata dal Tribunale Civile;
la condanna ivi contenuta derivava dal mancato adempimento di una statuizione del giudice civile e, in essa, non poteva ritenersi risolta la vicenda relativa al riconoscimento di un assegno di divorzio, i cui presupposti avrebbero dovuto essere accertati in sede civile.
Contestava che la nei sei anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato alla Parte_1 propria attività lavorativa per costruire la vita coniugale con lo Precisava che alla CP_1 data del matrimonio (14 agosto 2010), la boutique Ballantyne era già chiusa (12 aprile
2010); al momento del matrimonio, la non svolgeva alcuna attività e le sue figlie Parte_1 erano totalmente a carico economico dello Il fatto che il trasferimento a Monte CP_1
Porzio Catone fosse avvenuto prima del 14 agosto 2010 non aveva alcun valore, poiché il contratto di affitto della casa coniugale era stato sottoscritto in data 20 maggio 2010, in vista del matrimonio stesso, e già in tale data l'attività commerciale risultava chiusa.
Sottolineava che parte appellata, durante il matrimonio, non si era affatto dedicata alla casa, al marito e ai numerosi animali, sacrificando i suoi obiettivi lavorativi, beneficiando in realtà la coppia di una colf a tempo pieno che si occupava di tutto.
Quanto alle opportunità di lavoro dell'appellante, rappresentava che la medesima aveva conseguito Diploma Superiore in Educazione Fisica – Istituto Superiore Educazione Fisica (Isef) a Firenze nel 1989 e svolgeva attività di Personal Trainer con Corsi di Ginnastica
Dolce (cfr. pagina del profilo Facebook, allegata in primo grado).
Rilevava che la non aveva dichiarato al fisco i suoi ricavi, né il lavoro di aiuto Parte_1 domestico - come da lei stessa dichiarato all'udienza di comparizione di parti del
20.04.2022, dinanzi al Tribunale di Firenze - né quello di personal trainer/istruttrice di ginnastica dolce.
Quanto alle proprie condizioni economiche rilevava di non vivere nel lusso e di essere mantenuto dai propri familiari. Sottolineava che le sue proprietà – in quanto nude proprietà - non producevano alcun reddito;
che le quote societarie di cui era titolare erano state pignorate dalla che il canone locatizio dell'unico immobile di cui risultava Parte_1 essere comproprietario con il fratello, pari a 1.350,00 euro mensili, era stato pignorato dall'ex moglie, la quale, considerando anche la quota versata a seguito della conversione di pignoramento, aveva già ricevuto un totale complessivo di euro 41.580,00.
Rilevava ancora di soffrire di disturbo bipolare I di grado moderato, menomazione psichica per la quale è previsto il riconoscimento di invalidità lavorativa, ai sensi della legge 118/71.
Per contenere gli effetti della malattia, doveva assumere costantemente farmaci - quali litio o quetiapina – i cui effetti collaterali lo rendevano del tutto inabile al lavoro.
Ribadiva che la durante i sei anni di matrimonio, non aveva fatto alcun sacrificio Parte_1
a favore dell'altro coniuge: la scelta di trasferirsi da Firenze a Roma era stata effettuata con piena responsabilità e consapevolezza, senza essere trascinata dal marito, per cui non vi era necessità alcuna di riequilibrare la situazione con un intervento compensativo- perequativo. Non vi era stato alcun sacrificio delle aspettative professionali ed economiche da parte della la quale, alla data del matrimonio, era disoccupata e, per libera Parte_1 scelta, non aveva mai voluto trovare altra occupazione.
Contestava la dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c. osservando che la aveva Parte_1 resistito nel giudizio di primo grado ma le sue argomentazioni non avevano trovato accoglimento, dunque il Tribunale l'aveva correttamente condannata alle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, l'appellato chiedeva il rigetto integrale dell'impugnazione.
IV. In data 18/10/2024, la Corte adita rinviava l'udienza al 29/11/2024 e ne disponeva la sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in data 29/11/2024, a seguito dello scambio e deposito di dette note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, rispettando l'atto di impugnazione i requisiti di cui all'art 342 c.p.c.. CP_1 Risultano invero indicate le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le specifiche censure sollevate.
In particolare, la ha chiarito le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la Parte_1 decisione del giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione dei motivi di dissenso. Ciò in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale
"l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre anzitutto far chiarezza sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
risulta comproprietario, in quote da 1/4 e 1/6 ricevute in donazione, della CP_1 nuda proprietà di 80 immobili (cfr. Visura Catastale in atti); è titolare, al 50% con il fratello, dell'azienda vinicola di famiglia “Tenuta Adolfo Spada”. Risulta altresì proprietario, assieme al fratello, per la quota del 50%, di un immobile a Napoli, via Armando Diaz n. 8 (cfr. Visura
Catastale in atti), messo a reddito, i cui canoni prima erano versati alla madre quale usufruttuaria, come evidenziato dal custode nominato in sede esecutiva (cfr. doc. 14 all. comparsa costitutiva . L'appellato vive in un immobile sito in Galluccio (CE), di Parte_1 proprietà del fratello.
Deve rilevarsi che il pignoramento, ad opera della della quota di detta azienda, Parte_1 così come della quota di comproprietà dell'immobile situato a Napoli, non comporta redditività corrispondendo all'importo dovutole a titolo di mantenimento in virtù delle sentenze separative (ossia, 2.000 mensili, come previsto già in sede di provvedimenti interinali dall'ordinanza presidenziale del 12.12.2016).
Parte appellante ha inoltre rappresentato che, nonostante l'assegnazione in suo favore della quota d'azienda per un valore di €. 67.500,00, la stessa non ha percepito alcunché, essendo la società in liquidazione e pendente l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c.c. CP_2
Quanto alla risulta dalla sentenza di separazione che la stessa, precedentemente Parte_1 al matrimonio con lo aveva un'occupazione lavorativa e, durante la convivenza CP_1 coniugale, aveva inizialmente lavorato part time come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento in AT (cfr. sentenze di separazione di primo e secondo grado).
L'appellata riceveva regolarmente circa 2.500,00 € mensili dal coniuge, il quale provvedeva direttamente alle spese di locazione dell'abitazione coniugale e alle altre spese fisse domestiche, garantendo anche il mantenimento delle figlie della A far data dalla Parte_1 separazione, quest'ultima aveva inizialmente vissuto a Firenze in una casa condotta in locazione al canone mensile di 700,00 € (onere che veniva sostenuto dal padre), svolgendo attività di lavoro occasionali (per l'anno 2017 ha documentato redditi dal lavoro pari a circa
4500,00 €, per gli anni 2018, 2019 e 2020, invece, ha prodotto certificazione dell'A.E. attestante assenza di redditi). La stessa attualmente vive assieme alla figlia in ES (cfr. certificati di residenza in atti) e svolge attività saltuarie di aiuto domestico per circa €
500,00 mensili (come dalla stessa dichiarato in occasione dell'udienza presidenziale di primo grado del 20.04.2022) nonché attività di insegnante di ginnastica (cfr. documento riportante il profilo Facebook in atti). Parte_1
La complessiva condizione economica descritta evidenzia uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti. Avuto riguardo ai criteri cui deve improntarsi il riconoscimento dell'assegno divorzile, come delineati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287 dell'11.07.2018, deve ritenersi sussistente il diritto della Parte_1 all'assegno richiesto.
La Suprema Corte ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile, del tutto svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, una funzione composita,
l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. In particolare, l'assegno ha natura assistenziale, fondata su parametri riconducibili alle condizioni dei coniugi ed al reddito di entrambi, e natura compensativa-perequativa, dando rilievo al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, e, in alcuni casi, l'assegno ha anche natura risarcitoria. Ciò che rileva in tale valutazione è il principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 20 Cost. la scelta di unirsi
e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio sopportato da parte del coniuge più debole a vantaggio delle esigenze familiari. In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. da ultimo sent.
n. 26520/2024).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, pur accertata la sperequazione economica tra le parti, deve escludersi il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile Parte_1 nella sua funzione compensativa-perequativa, non potendo ricondursi detto squilibrio ad un sacrificio della a favore delle esigenze della famiglia. Parte_1
Non emerge dall'istruttoria che la stessa abbia abbandonato la propria vita a Firenze al fine di agevolare la carriera lavorativa del marito. Risulta infatti che l'attività del negozio
Ballantyne Cashmere di via Tornabuoni a Firenze è cessata il 12 aprile 2010 (cfr. Visura storica della Società); anche se la fine del rapporto lavorativo di con la Parte_1
Ballantyne S.p.a. risale al 18 marzo 2010 (cfr. Busta Paga Santerini di Marzo 2010), la prossimità temporale delle dimissioni dell'appellante alla chiusura del negozio fa ragionevolmente presumere che la stessa abbia lasciato il lavoro proprio in vista della cessazione dell'attività; ciò trova conferma nel fatto che la notizia dell'imminente chiusura della Boutique era stata resa pubblica già, almeno, in data 6 aprile 2010 (cfr. articolo del
Corriere Fiorentino).
Non risulta provato che il marito abbia richiesto alla moglie di rinunciare, non solo al proprio posto di lavoro a Firenze, ma – più in generale - allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per far sì che la si concentrasse sulle incombenze casalinghe. Può Parte_1 dunque presumersi che la decisione di non lavorare dell'appellante sia stata presa di comune accordo dai coniugi, nell'ambito di un condiviso progetto familiare che ha consentito alla di dedicarsi alla cura delle figlie nate da precedente matrimonio. Parte_1
Quanto al valore delle richiamate sentenze del giudice penale, si ricorda che, secondo la
Suprema Corte, “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente”
(cfr. Cass. civ. sent. n. 17316/18).
L'esclusione del profilo perequativo e compensativo dell'assegno divorzile non esclude la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della sua funzione assistenziale. Quest'ultima può, invero, assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte, valorizzando il principio solidaristico, di derivazione costituzionale, e, quindi, la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr. Cass. n. 21926/2019, Cass. n.
18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n. 13420/2023, Cass. n. 19306/2023).
Ebbene, le scelte della seppur prese nell'ambito del comune progetto di vita Parte_1 coniugale, hanno di fatto condotto l'appellante a non conseguire proprie entrate e un proprio patrimonio né a potersi permettere una qualsiasi soluzione abitativa, tant'è che, ad oggi, viene ospitata dalla figlia.
Le difficoltà di parte appellante nel reperire un'occupazione stabile, in considerazione dell'assenza di competenze professionali specifiche e dell'età (61 anni) ormai avanzata per riaffacciarsi in maniera strutturata nel mondo del lavoro, appaiono oggettive.
Lo dal canto suo, si è dichiarato impossibilitato a versare qualsivoglia contributo, CP_1 stante l'assenza di entrate causata dal disturbo bipolare da cui è affetto, che non gli consente di svolgere alcuna attività lavorativa. Deve tuttavia evidenziarsi che l'appellato ha una potenziale capacità patrimoniale, ricavabile dalle proprietà immobiliari, e CP_1 può far affidamento sulle elargizioni dei familiari.
Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il Tribunale a riconoscere un assegno divorzile nella sua funzione assistenziale in favore della Parte_1
La Corte ritiene pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno nella misura di 1.250,00 euro mensili in favore di parte appellante.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese del giudizio complessivamente considerato, in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte da ultimo soccombente.
In quanto parte soccombente, dev'essere quindi condannato al CP_1 rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che così si liquidano:
- per il primo grado, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in complessivi
€. 3.809,00 (di cui €. 851,00 per fase di studio della controversia, €. 602,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 903,00 per fase istruttoria ed €. 1.453,00 per la fase decisionale), secondo lo scaglione relativo a procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo;
- per le spese del presente grado di giudizio, sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022, in complessivi €. 3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 1.735,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione relativo a procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello, di valore indeterminato e complessità bassa con parametro pari al minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 127/2024, emessa dal Tribunale di Firenze, CP_1 nel procedimento rubricato al RG n. 616/2022, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna a corrispondere a a titolo di assegno CP_1 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 1.250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali di primo grado, liquidate in complessivi €. 3.809,00, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..
Firenze, 03.02.2025
LA CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni