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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6775/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 05.11.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6775/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FALLETI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALLETI Parte_2 C.F._2 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 Parte_4 C.F._3 FALLETI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALLETI Parte_5 C.F._4 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 2 di 9
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato a [...] il Persona_1
14.03.1864, emigrato in Argentina. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 24.4.2025 il precedente giudice rinviava la causa ad altra data;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In considerazione del fatto che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile si ritiene di poter aderire a detta ultima, più favorevole, interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve valutarsi l'impatto dello ius superveniens di cui al Decreto
Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025 (con. Conv. L. n. 74/2025) che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 9 Detta norma, innovando radicalmente la materia, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in
Italia, ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, da genealogicamente illimitata, diventa limitata solo a due gradi di parentela diretta.
La scelta legislativa incide, certamente, nel caso di specie, atteso che la ricorrente, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlia o nipote) per le quali persiste (ancora) il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana: il capostipite invocato è, infatti, un ascendete diretto di grado superiore al secondo (nonno).
In considerazione di detta importante ed impattante novella normativa, appare evidente che l'interesse ad agire - che prima della riforma sarebbe stato da vagliare con attenzione tenendo conto dei
(comunque numerosi) documenti prodotti a supporto dalla parte ricorrente possa, dopo la conversione in legge del decreto (avvenuta come detto con legge n. 74/25), considerarsi sussistente (quantomeno nell'ipotesi più favorevole della sua sopravvenienza in limine decisionis), in quanto il riconoscimento della cittadinanza, sia per via amministrativa (che anche giudiziaria), per le istanze presentate dopo le ore 23.59 del 27.3.2025 (per come statuito riformato art. 3 bis, primo comma, lett. b) della L. 91/1992) non è più conseguibile.
E' dunque evidente che l'unica via in concreto perseguibile per la ricorrente, nata nel (omissis), è quella del presente giudizio, essendo lo stesso stato intrapreso, con il deposito del ricorso, prima delle ore
23.59 del 27.3.2025.
L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente, dal momento che, definito il presente giudizio, ogni altra strada, risulta normativamente e definitivamente preclusa.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). pagina 4 di 9 Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa preposta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti
(https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion-international).
Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data
9.12.1987 e recepito in Italia con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988).
Dagli atti di causa emerge che l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 1 Persona_1 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale, potere giudiziario della Nazione Argentina (doc. 8 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo Persona_1
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti pagina 5 di 9 fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3,4,16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la pagina 6 di 9 propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
pagina 7 di 9 A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad pagina 8 di 9 essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
, nato a [...], La Pampa (Argentina), il 03.10.1967 Parte_1
nata a [...], La Pampa (Argentina), il 27.04.1995 Parte_2
, nato a [...], La Pampa (Argentina), il 01.10.1996 Parte_6
nata a [...], La Pampa (Argentina), il 10.02.2003 Parte_5
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 05.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 05.11.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6775/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FALLETI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALLETI Parte_2 C.F._2 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 Parte_4 C.F._3 FALLETI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALLETI Parte_5 C.F._4 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N.97 ALESSANDRIApresso il difensore avv. FALLETI CLAUDIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
pagina 2 di 9
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato a [...] il Persona_1
14.03.1864, emigrato in Argentina. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 24.4.2025 il precedente giudice rinviava la causa ad altra data;
In data 27.10.2025 questo procedimento è stato assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In considerazione del fatto che il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile si ritiene di poter aderire a detta ultima, più favorevole, interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve valutarsi l'impatto dello ius superveniens di cui al Decreto
Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025 (con. Conv. L. n. 74/2025) che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 9 Detta norma, innovando radicalmente la materia, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in
Italia, ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, da genealogicamente illimitata, diventa limitata solo a due gradi di parentela diretta.
La scelta legislativa incide, certamente, nel caso di specie, atteso che la ricorrente, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlia o nipote) per le quali persiste (ancora) il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana: il capostipite invocato è, infatti, un ascendete diretto di grado superiore al secondo (nonno).
In considerazione di detta importante ed impattante novella normativa, appare evidente che l'interesse ad agire - che prima della riforma sarebbe stato da vagliare con attenzione tenendo conto dei
(comunque numerosi) documenti prodotti a supporto dalla parte ricorrente possa, dopo la conversione in legge del decreto (avvenuta come detto con legge n. 74/25), considerarsi sussistente (quantomeno nell'ipotesi più favorevole della sua sopravvenienza in limine decisionis), in quanto il riconoscimento della cittadinanza, sia per via amministrativa (che anche giudiziaria), per le istanze presentate dopo le ore 23.59 del 27.3.2025 (per come statuito riformato art. 3 bis, primo comma, lett. b) della L. 91/1992) non è più conseguibile.
E' dunque evidente che l'unica via in concreto perseguibile per la ricorrente, nata nel (omissis), è quella del presente giudizio, essendo lo stesso stato intrapreso, con il deposito del ricorso, prima delle ore
23.59 del 27.3.2025.
L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente, dal momento che, definito il presente giudizio, ogni altra strada, risulta normativamente e definitivamente preclusa.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). pagina 4 di 9 Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina; essi risultano rilasciati dall'autorità amministrativa preposta e la loro autenticità è rilevabile dai siti ufficiali indicati peraltro nei medesimi documenti
(https://www.argentina.gob.ar/relacionesexterioresyculto/legalizacion-international).
Inoltre, in virtù dell'accordo intercorso tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data
9.12.1987 e recepito in Italia con la legge 533/1988, gli atti di stato civile relativi a nascita, matrimonio e decesso emessi dalle autorità dell'altro paese sono esenti da legalizzazione a condizione che siano datati e muniti di firma e timbro dell'autorità (art. 6 legge 533/1988).
Dagli atti di causa emerge che l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 1 Persona_1 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato cittadino argentino come emerge certificato rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale, potere giudiziario della Nazione Argentina (doc. 8 fascicolo ricorrente) in cui si attesta che nel registro nazionale degli elettori (dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di anni 16 e naturalizzati da 18 anni) non risulta il nome dell'avo Persona_1
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali:
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti pagina 5 di 9 fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3,4,16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Nel caso che ci occupa nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto o emergono dagli atti di causa, né con riferimento all'avo né con riferimento ai successivi discendenti.
Venendo, poi, in rilievo la trasmissione della cittadinanza per linea femminile giova ricordarsi che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la pagina 6 di 9 propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3
Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina", escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass.
15062/2000).
pagina 7 di 9 A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
"La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche gli ascendenti femminili abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierna ricorrente.
Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad pagina 8 di 9 essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
Nel merito, parte ricorrente ha provato sufficientemente con documentazione, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, la continuità della linea trasmissiva.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto con riferimento a tutti gli odierni ricorrenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di:
, nato a [...], La Pampa (Argentina), il 03.10.1967 Parte_1
nata a [...], La Pampa (Argentina), il 27.04.1995 Parte_2
, nato a [...], La Pampa (Argentina), il 01.10.1996 Parte_6
nata a [...], La Pampa (Argentina), il 10.02.2003 Parte_5
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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