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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17181 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. DI PALMA RICCARDO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. MALTAROLO ALESSANDRO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. DI PALMA RICCARDO oggi sostituito Parte_1 dall'Avv. Nadia Lattanzi
- per l'avv. MALTAROLO ALESSANDRO oggi sostituito dall'Avv. CP_1
Serena Manfredini
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura risulta sostituita dal deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17181/2022 promossa da:
con l'Avv. DI PALMA RICCARDO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro con l'Avv. MALTAROLO ALESSANDRO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
(ex art. 132 cpc e 118 disp. att. Cpc) con ricorso ex art 702 bis cpc ha riassunto avanti questo Parte_1
Tribunale, risultato competente per territorio in forza di contratto intercorso tra le parti a valere per l'anno 2011, la causa nei confronti di in ripetizione di CP_1 somme corrisposte a titolo di addizionali su accise sul consumo di energia elettrica per complessivi euro 24.933,86 oltre interessi richiesti ex art 1284 cc a decorrere dalla prima richiesta di ripetizione (20 maggio 2020) sino al saldo.
Ha fondato la richiesta sull'intervenuta abrogazione del D.L. n. 511-1988 istitutivo delle addizionali suddette all'art. 6, in forza della legge n. 44-2012, nonché sulle pronunce della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la non conformità delle addizionali alla normativa comunitaria, in particolare la violazione dell'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE, disponendo la disapplicazione in via retroattiva delle addizionali e riconoscendo il diritto dei consumatori di energia elettrica di ripetere dai fornitori i relativi importi pagati in fattura.
Ha dedotto e provato che a far tempo dal 20.5.2020 ha richiesto tramite Cet scrl a Contr l rimborso delle addizionali indebitamente percepite, senza esito. Contr in comparsa di risposta ha chiesto il rigetto della domanda riportando numerosi profili di possibile declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14 co. 4 D.LGS 504- 95 sollevati avanti la Corte Costituzionale;
questione pregiudiziale sollevata avanti la Corte di Giustizia UE, suggerendo la sospensione del giudizio de quo, giurisprudenza di merito a sé favorevole sul punto, posizioni dell'Amministrazione Finanziaria contrarie alle domande di rimborso al consumatore finale trattandosi in sostanza di addizionali a suo tempo riscosse legittimamente oltre alle intervenute decadenze, la presenza di Condizioni Generali di contratto ostative ai rimborsi.
Ha contestato la debenza degli interessi legali, tuttalpiù dovuti solo dalla domanda giudiziale stante la necessità per il fornitore di subire il giudizio ex art. 14 co. 4 TU Accise, in subordine ha chiesto la compensazione delle spese di lite oltre alla conversione del rito.
Convertito il rito in ordinario, i procuratori hanno depositato note difensive nonché precisato le conclusioni;
la causa è andata in decisione.
°°°
L'attore ha spiegato una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. risultata fondata e che andrà accolta per quanto segue.
Premesso che non sono risultati contestati in causa, e dovranno quindi considerarsi come pacifici, la conclusione del contratto tra le parti (vd. doc. 1 fasc. ricorrente), l' erogazione dei consumi di energia elettrica, i pagamenti effettuati dall'attore delle fatture contenenti addizionali sulle accise (doc. 6 e 18 fasc. ricorrente).
Le questioni sollevate riguardano quindi profili di diritto.
La domanda attorea è stata formulata con riguardo all' intervenuta abrogazione della norma istitutiva delle accise de quibus e alla legittimazione passiva della società ricevente, qui Eni;
entrambi i profili dedotti sono risultati condivisibili e come tali saranno da accogliere.
L'addizionale provinciale sull' accise sull'energia elettrica è stata introdotta con il dl 511-1988 all'art. 6 che sanciva l'obbligo in capo al fornitore di provvedere al versamento dell'addizionale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente finale. Tale tributo è stato successivamente abrogato dal Governo italiano a decorrere dall'anno 2012 -con i DLGS n.23- 2011 e n.68- 2011 per le Regioni a statuto ordinario e DL 16/2012 per le Regioni a statuto speciale-, ad evitare le conseguenze della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE che all'art. 1 prevedeva che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche,(sottolineatura della scrivente, ndr) purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materie di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta»
Le numerose sentenze della Corte di Cassazione, citate anche dal ricorrente, a far tempo dal 2019, hanno successivamente riconosciuto che “l'addizionale provinciale accise sull'energia elettrica di cui al dl 5- art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di giustizia UE con le sentenze 5 Marzo 2015 causa C-553- 2013 25 luglio 2018 causa C-103- 2017( Cass.27099-2019).
In dette pronunce la Suprema Corte ha fatto proprie tali disposizioni contenute nelle citate Direttive comunitarie;
in particolare è richiamato il requisito della
“finalità specifica” il cui rispetto deve essere vagliato alla luce della già citata sentenza della Corte di giustizia 25 luglio 2018 che ai punti 38 e 39 ha chiarito che affinché un'imposta possa garantire la «finalità specifica» invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione territoriale -sociale, in modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»; Peraltro, «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese.”
In sostanza, lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, per la Suprema Corte, non poteva applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, stante il contrasto dei criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art.6 DL 511/88 con quelli prescritti dalla direttiva 2008/118/CE, in particolare, come detto, difettando la previsione delle richieste «finalità specifiche» che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In definitiva, dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6 co. 2 del DL 511/88, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa contenuto nelle fatture pagate a (doc. 6 fasc. ricorrente), discende il diritto del CP_1 ricorrente a vedersi restituire le somme pagate a tale titolo, pari ad € 24.933,86 che andranno quindi restituite.
Quanto al secondo profilo sollevato, la legittimazione, si deve ricordare che dal 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che il consumatore finale che ha subito addebiti di importi delle imposte addizionali da parte del fornitore può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo in caso in cui alleghi impossibilità o eccessiva difficoltà di detta tale azione, ha facoltà di richiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività (Cassazione Sent. n.14.200-2019 e n.10.114- 2020).
E' poi onere della società fornitrice richiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 TUA che prevede: «Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Ciò detto, va qui altresì evidenziato il dato rilevante per il quale il venditore risulta essere l'unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria in questione (art. 21, 531 lett. a, 163 e 561): costui non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale in quota parte del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
Di conseguenza ex art 14 TUA, allo stato, il consumatore finale non ha legittimazione attiva a richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, essendo quest'ultima esclusivamente riconosciuta in capo al soggetto passivo dell'imposta ovvero al fornitore di energia;
ma diversamente dall'iva, il fornitore può, e non deve, traslare l'accisa e/o l'addizionale sul cessionario del prodotto ex art. 56 TUA, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta, e rimane l'unica parte del rapporto tributario. Di contro, il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario.
In conseguenza di ciò, l'azione di ripetizione del soggetto somministrato sarà regolata dalla disciplina generale dell'indebito oggettivo, previsto nel nostro ordinamento dall'art. 2033 c.c, quale quella qui proposta.
Le argomentazioni sin qui riportate non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza dell'11Aprile 2024 nella causa C-316/22, (recepiti Corte d'Appello di Milano vd. sent 3288-24, ndr), principi già espressi in altre pronunce unionali che disconoscono il diritto del fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad una imposta non dovuta, essendo solo il fornitore – venditore il soggetto passivo del tributo.
Contrariamente alla prospettazione offerta da con riguardo alla CP_1 richiamata decisione CGUE, questo Giudice ritiene che se è vero che in detta decisione la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento dell'efficacia solo verticale delle direttive non idonee a creare obblighi in capo ad un privato, è altrettanto vero che nello stesso tempo la Corte ha ribadito anche il principio di effettività, in forza del quale lo Stato membro ha il dovere di rimborsare imposte e tributi percepiti in violazione del diritto dell'unione e attribuisce al soggetto inciso il correlativo diritto di ottenere il rimborso direttamente nei confronti dello Stato quando sia conseguenza della contrarietà della norma interna ad una direttiva. Inoltre la Corte europea, nella sentenza in commento, a più riprese, evidenzia che i principi da essa affermati vadano calati nella specificità degli ordinamenti degli Stati membro, che il soggetto inciso debba poter chiedere il rimborso o allo Stato membro o al soggetto passivo del tributo che si che su di lui lo abbia trasposto( il quale a sua volta chiederà il rimborso allo Stato,) e che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività “
Questo Giudice, sviluppando l'ultimo argomento citato, osserva che il principio di effettività debba essere applicato nell'ambito dei singoli ordinamenti interni degli Stati membri, tenendo conto del diritto vivente in essi, ossia di come esso viene interpretato e applicato, e non soltanto dai Giudici, ma anche dagli organi degli stessi Stati membri, che possono riconoscere o meno il diritto al rimborso in base alla interpretazione che danno della complessiva normativa rilevante.
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, l'interpretazione maggioritaria contenuta nelle citate sentenze della Cassazione, dotata di potere nomofilattico e quindi orientante i giudici di merito, non riconosce, allo stato, la legittimazione della parte incisa dal tributo direttamente nei confronti dello Stato, e afferma piuttosto che essa avrebbe dovuto rivolgersi ai fornitori dell'energia che le avevano ribaltato il relativo onere.
È chiaro, quindi, che la generalità dei soggetti gravati dal tributo illegittimo sono stati indotti dalle sentenze di legittimità in commento a rivolgersi ai fornitori per chiederne la ripetizione, così trascurando l'azione diretta nei confronti dello Stato.
A ciò si aggiunga che la suddetta prevalente interpretazione dei giudici italiani di legittimità sia già informata al rispetto del principio di effettività, in quanto l'ordinamento italiano, nella sua concreta applicazione, renderebbe difficoltoso il recupero del tributo direttamente nei confronti dello Stato.
Ciò perché, già nel 2019, quando sono state emesse le citate sentenze della Cassazione, il soggetto inciso avrebbe incontrato l'ostacolo della prescrizione, ove avesse fatto valere il diritto al rimborso verso lo Stato, per la previsione della prescrizione nei 5 anni derivante dall'art. 4 comma 43 della legge n. 183/2011. Peraltro, anche ove il diritto in esame si configurasse come soggetto alla prescrizione generale nei dieci anni, qualificandolo come diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo specifico di trasposizione della direttiva, e non da fatto illecito (questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, risolta in tal senso da Cass. SS.UU. n. 9147/2009), il soggetto gravato avrebbe comunque incontrato l'alea della richiesta del rimborso agli organi tributari dello Stato.
I cenni appena esposti alla questione della prescrizione (una singola questione giuridica tra tutte quelle che si potrebbero porre) rendono evidente come la richiesta di rimborso inoltrata direttamente agli organi dello Stato – oggi Contr invocata dalla resistente n forza di sentenze recenti - avrebbe comportato il rischio, se non la certezza, per i soggetti incisi, di non ottenere, pur all'esito delle impugnazioni presso le commissioni tributarie, il rimborso del tributo illegittimo, con violazione del principio di effettività.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività, per definizione, pena la perdita della effettività, impone a questo Tribunale di operare le sue valutazioni nel momento in cui decide, momento in cui è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale nei confronti dello Stato.
Ciò senza, si ribadisce, alcuna colpa da parte dei soggetti incisi nel non aver chiesto i soldi all'ente impositore, in quanto gli stessi si erano orientati ad agire verso i fornitori dell'energia sulla base delle sentenze della Cassazione esistenti al momento della domanda.
In caso di rigetto della domanda come qui proposta, quindi, per un verso il soggetto inciso perderebbe il diritto al rimborso, per altro verso, lo Stato incamererebbe definitivamente una imposta illegittima in base al diritto comunitario, con violazione del principio di effettività, che impone la conformazione della realtà alle prescrizioni giuridiche.
Il principio di effettività viene invece rispettato, secondo la procedura prevista dall'ordinamento italiano (cui si richiama la sentenza europea in commento nel riferirsi alle modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso), applicando il meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a questo il termine per poter ottenere a sua volta il rimborso dall'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice.
Con questo meccanismo, inoltre, ancora in attuazione del principio di effettività, si tutela maggiormente l'interesse del soggetto che chiede il rimborso alla amministrazione statale, in quanto egli ha un autorevole titolo di legittimazione nel provvedimento che lo ha condannato a rimborsare l'utente dell'energia, ciò che invece quest'ultimo non avrebbe ove domandasse in prima battuta il ristoro allo Stato.
Si può affermare, per tutto quanto sopra osservato, che il principio di effettività, non dipende solo dal diritto vivente di ogni ordinamento interno, ma dipende anche dalla considerazione di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, incluso, come si è visto, il tempo in cui interviene la sentenza, che di tale principio deve fare applicazione, rispetto al decorso della prescrizione del diritto al rimborso, con il solo limite della sussistenza di una colpa in capo all'avente diritto, colpa che qui non sussiste.
In definitiva, la regola formale dell'efficacia solo verticale delle direttive deve cedere rispetto al principio sostanziale di effettività, che, ovviamente, riguarda anche le direttive, nella ipotesi in cui l'efficacia normativa solo verticale di esse consentirebbe allo Stato membro di sottrarsi a qualunque effetto giuridico delle medesime.
La valutazione di come garantire l'effettività delle direttive spetta al Giudice chiamato a salvaguardare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, che la opera alla luce di tutte le caratteristiche dell'ordinamento in cui opera e della situazione concreta.
La primazia del diritto comunitario sul diritto interno è riconosciuta anche dalla Costituzione, la quale, all'art. 117, sancisce che la potestà legislativa statale è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, così che, ove non fosse stato possibile disapplicare la norma impositiva dell'addizionale (determinando la irrilevanza concreta della questione di incostituzionalità), essa avrebbe potuto essere dichiarata incostituzionale per contrarietà al diritto comunitario espresso dalla direttiva in questione, così che si sarebbe pervenuti al medesimo risultato di accogliere le domande di ripetizione avanzate nei confronti del fornitore.
In breve, si deve affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiare in ogni caso, determina l'accoglimento delle domande svolte verso i fornitori, come effetto, da un'altra prospettiva, della tutela costituzionale del principio di effettività del diritto dell'Unione, di cui si è fatta applicazione in questa sentenza.
Per mero spirito di completezza si osserva poi che la recente Giurisprudenza di Contr merito citata in atti da (Tribunale Torino e Milano) risulta allo stato essere minoritaria e non confermata da pronunce di secondo grado (vd. ex multis Corte d'Appello Milano sez. III sent.n. 3288-2024)
Ciò detto, accolta la domanda principale, con riferimento agli interessi, parte Contr attrice ha chiesto la condanna di l pagamento degli interessi ex art. 1284 cc a decorrere dalla prima richiesta stragiudiziale avvenuta il 20.5.2020.
Questo Tribunale rileva che tale domanda non potrà essere accolta in quanto detta maggiorazione, sanzionatoria della morosità, risulta incompatibile con la necessità della convenuta di ottenere un provvedimento di condanna per avere il pagamento dall'ente impositore;
la circostanza che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento. Analogamente gli interessi legali ordinari dovranno decorrere non dalla richiesta stragiudiziale ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistervi con la conseguenza che non si potranno imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda giudiziale, in contemperamento con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Le spese di lite andranno compensate, stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate e sulle quali non si è ancora consolidata la Giurisprudenza oltre alla già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna a pagare a l'importo di euro 24.933,86 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 24/03/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. DI PALMA RICCARDO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. MALTAROLO ALESSANDRO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. DI PALMA RICCARDO oggi sostituito Parte_1 dall'Avv. Nadia Lattanzi
- per l'avv. MALTAROLO ALESSANDRO oggi sostituito dall'Avv. CP_1
Serena Manfredini
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura risulta sostituita dal deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17181/2022 promossa da:
con l'Avv. DI PALMA RICCARDO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro con l'Avv. MALTAROLO ALESSANDRO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
(ex art. 132 cpc e 118 disp. att. Cpc) con ricorso ex art 702 bis cpc ha riassunto avanti questo Parte_1
Tribunale, risultato competente per territorio in forza di contratto intercorso tra le parti a valere per l'anno 2011, la causa nei confronti di in ripetizione di CP_1 somme corrisposte a titolo di addizionali su accise sul consumo di energia elettrica per complessivi euro 24.933,86 oltre interessi richiesti ex art 1284 cc a decorrere dalla prima richiesta di ripetizione (20 maggio 2020) sino al saldo.
Ha fondato la richiesta sull'intervenuta abrogazione del D.L. n. 511-1988 istitutivo delle addizionali suddette all'art. 6, in forza della legge n. 44-2012, nonché sulle pronunce della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la non conformità delle addizionali alla normativa comunitaria, in particolare la violazione dell'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE, disponendo la disapplicazione in via retroattiva delle addizionali e riconoscendo il diritto dei consumatori di energia elettrica di ripetere dai fornitori i relativi importi pagati in fattura.
Ha dedotto e provato che a far tempo dal 20.5.2020 ha richiesto tramite Cet scrl a Contr l rimborso delle addizionali indebitamente percepite, senza esito. Contr in comparsa di risposta ha chiesto il rigetto della domanda riportando numerosi profili di possibile declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14 co. 4 D.LGS 504- 95 sollevati avanti la Corte Costituzionale;
questione pregiudiziale sollevata avanti la Corte di Giustizia UE, suggerendo la sospensione del giudizio de quo, giurisprudenza di merito a sé favorevole sul punto, posizioni dell'Amministrazione Finanziaria contrarie alle domande di rimborso al consumatore finale trattandosi in sostanza di addizionali a suo tempo riscosse legittimamente oltre alle intervenute decadenze, la presenza di Condizioni Generali di contratto ostative ai rimborsi.
Ha contestato la debenza degli interessi legali, tuttalpiù dovuti solo dalla domanda giudiziale stante la necessità per il fornitore di subire il giudizio ex art. 14 co. 4 TU Accise, in subordine ha chiesto la compensazione delle spese di lite oltre alla conversione del rito.
Convertito il rito in ordinario, i procuratori hanno depositato note difensive nonché precisato le conclusioni;
la causa è andata in decisione.
°°°
L'attore ha spiegato una domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. risultata fondata e che andrà accolta per quanto segue.
Premesso che non sono risultati contestati in causa, e dovranno quindi considerarsi come pacifici, la conclusione del contratto tra le parti (vd. doc. 1 fasc. ricorrente), l' erogazione dei consumi di energia elettrica, i pagamenti effettuati dall'attore delle fatture contenenti addizionali sulle accise (doc. 6 e 18 fasc. ricorrente).
Le questioni sollevate riguardano quindi profili di diritto.
La domanda attorea è stata formulata con riguardo all' intervenuta abrogazione della norma istitutiva delle accise de quibus e alla legittimazione passiva della società ricevente, qui Eni;
entrambi i profili dedotti sono risultati condivisibili e come tali saranno da accogliere.
L'addizionale provinciale sull' accise sull'energia elettrica è stata introdotta con il dl 511-1988 all'art. 6 che sanciva l'obbligo in capo al fornitore di provvedere al versamento dell'addizionale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente finale. Tale tributo è stato successivamente abrogato dal Governo italiano a decorrere dall'anno 2012 -con i DLGS n.23- 2011 e n.68- 2011 per le Regioni a statuto ordinario e DL 16/2012 per le Regioni a statuto speciale-, ad evitare le conseguenze della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE che all'art. 1 prevedeva che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche,(sottolineatura della scrivente, ndr) purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materie di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta»
Le numerose sentenze della Corte di Cassazione, citate anche dal ricorrente, a far tempo dal 2019, hanno successivamente riconosciuto che “l'addizionale provinciale accise sull'energia elettrica di cui al dl 5- art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di giustizia UE con le sentenze 5 Marzo 2015 causa C-553- 2013 25 luglio 2018 causa C-103- 2017( Cass.27099-2019).
In dette pronunce la Suprema Corte ha fatto proprie tali disposizioni contenute nelle citate Direttive comunitarie;
in particolare è richiamato il requisito della
“finalità specifica” il cui rispetto deve essere vagliato alla luce della già citata sentenza della Corte di giustizia 25 luglio 2018 che ai punti 38 e 39 ha chiarito che affinché un'imposta possa garantire la «finalità specifica» invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione territoriale -sociale, in modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»; Peraltro, «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese.”
In sostanza, lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, per la Suprema Corte, non poteva applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, stante il contrasto dei criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art.6 DL 511/88 con quelli prescritti dalla direttiva 2008/118/CE, in particolare, come detto, difettando la previsione delle richieste «finalità specifiche» che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In definitiva, dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6 co. 2 del DL 511/88, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa contenuto nelle fatture pagate a (doc. 6 fasc. ricorrente), discende il diritto del CP_1 ricorrente a vedersi restituire le somme pagate a tale titolo, pari ad € 24.933,86 che andranno quindi restituite.
Quanto al secondo profilo sollevato, la legittimazione, si deve ricordare che dal 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che il consumatore finale che ha subito addebiti di importi delle imposte addizionali da parte del fornitore può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo in caso in cui alleghi impossibilità o eccessiva difficoltà di detta tale azione, ha facoltà di richiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività (Cassazione Sent. n.14.200-2019 e n.10.114- 2020).
E' poi onere della società fornitrice richiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 TUA che prevede: «Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
Ciò detto, va qui altresì evidenziato il dato rilevante per il quale il venditore risulta essere l'unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria in questione (art. 21, 531 lett. a, 163 e 561): costui non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale in quota parte del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
Di conseguenza ex art 14 TUA, allo stato, il consumatore finale non ha legittimazione attiva a richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, essendo quest'ultima esclusivamente riconosciuta in capo al soggetto passivo dell'imposta ovvero al fornitore di energia;
ma diversamente dall'iva, il fornitore può, e non deve, traslare l'accisa e/o l'addizionale sul cessionario del prodotto ex art. 56 TUA, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta, e rimane l'unica parte del rapporto tributario. Di contro, il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario.
In conseguenza di ciò, l'azione di ripetizione del soggetto somministrato sarà regolata dalla disciplina generale dell'indebito oggettivo, previsto nel nostro ordinamento dall'art. 2033 c.c, quale quella qui proposta.
Le argomentazioni sin qui riportate non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza dell'11Aprile 2024 nella causa C-316/22, (recepiti Corte d'Appello di Milano vd. sent 3288-24, ndr), principi già espressi in altre pronunce unionali che disconoscono il diritto del fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad una imposta non dovuta, essendo solo il fornitore – venditore il soggetto passivo del tributo.
Contrariamente alla prospettazione offerta da con riguardo alla CP_1 richiamata decisione CGUE, questo Giudice ritiene che se è vero che in detta decisione la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento dell'efficacia solo verticale delle direttive non idonee a creare obblighi in capo ad un privato, è altrettanto vero che nello stesso tempo la Corte ha ribadito anche il principio di effettività, in forza del quale lo Stato membro ha il dovere di rimborsare imposte e tributi percepiti in violazione del diritto dell'unione e attribuisce al soggetto inciso il correlativo diritto di ottenere il rimborso direttamente nei confronti dello Stato quando sia conseguenza della contrarietà della norma interna ad una direttiva. Inoltre la Corte europea, nella sentenza in commento, a più riprese, evidenzia che i principi da essa affermati vadano calati nella specificità degli ordinamenti degli Stati membro, che il soggetto inciso debba poter chiedere il rimborso o allo Stato membro o al soggetto passivo del tributo che si che su di lui lo abbia trasposto( il quale a sua volta chiederà il rimborso allo Stato,) e che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività “
Questo Giudice, sviluppando l'ultimo argomento citato, osserva che il principio di effettività debba essere applicato nell'ambito dei singoli ordinamenti interni degli Stati membri, tenendo conto del diritto vivente in essi, ossia di come esso viene interpretato e applicato, e non soltanto dai Giudici, ma anche dagli organi degli stessi Stati membri, che possono riconoscere o meno il diritto al rimborso in base alla interpretazione che danno della complessiva normativa rilevante.
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, l'interpretazione maggioritaria contenuta nelle citate sentenze della Cassazione, dotata di potere nomofilattico e quindi orientante i giudici di merito, non riconosce, allo stato, la legittimazione della parte incisa dal tributo direttamente nei confronti dello Stato, e afferma piuttosto che essa avrebbe dovuto rivolgersi ai fornitori dell'energia che le avevano ribaltato il relativo onere.
È chiaro, quindi, che la generalità dei soggetti gravati dal tributo illegittimo sono stati indotti dalle sentenze di legittimità in commento a rivolgersi ai fornitori per chiederne la ripetizione, così trascurando l'azione diretta nei confronti dello Stato.
A ciò si aggiunga che la suddetta prevalente interpretazione dei giudici italiani di legittimità sia già informata al rispetto del principio di effettività, in quanto l'ordinamento italiano, nella sua concreta applicazione, renderebbe difficoltoso il recupero del tributo direttamente nei confronti dello Stato.
Ciò perché, già nel 2019, quando sono state emesse le citate sentenze della Cassazione, il soggetto inciso avrebbe incontrato l'ostacolo della prescrizione, ove avesse fatto valere il diritto al rimborso verso lo Stato, per la previsione della prescrizione nei 5 anni derivante dall'art. 4 comma 43 della legge n. 183/2011. Peraltro, anche ove il diritto in esame si configurasse come soggetto alla prescrizione generale nei dieci anni, qualificandolo come diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo specifico di trasposizione della direttiva, e non da fatto illecito (questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, risolta in tal senso da Cass. SS.UU. n. 9147/2009), il soggetto gravato avrebbe comunque incontrato l'alea della richiesta del rimborso agli organi tributari dello Stato.
I cenni appena esposti alla questione della prescrizione (una singola questione giuridica tra tutte quelle che si potrebbero porre) rendono evidente come la richiesta di rimborso inoltrata direttamente agli organi dello Stato – oggi Contr invocata dalla resistente n forza di sentenze recenti - avrebbe comportato il rischio, se non la certezza, per i soggetti incisi, di non ottenere, pur all'esito delle impugnazioni presso le commissioni tributarie, il rimborso del tributo illegittimo, con violazione del principio di effettività.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività, per definizione, pena la perdita della effettività, impone a questo Tribunale di operare le sue valutazioni nel momento in cui decide, momento in cui è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale nei confronti dello Stato.
Ciò senza, si ribadisce, alcuna colpa da parte dei soggetti incisi nel non aver chiesto i soldi all'ente impositore, in quanto gli stessi si erano orientati ad agire verso i fornitori dell'energia sulla base delle sentenze della Cassazione esistenti al momento della domanda.
In caso di rigetto della domanda come qui proposta, quindi, per un verso il soggetto inciso perderebbe il diritto al rimborso, per altro verso, lo Stato incamererebbe definitivamente una imposta illegittima in base al diritto comunitario, con violazione del principio di effettività, che impone la conformazione della realtà alle prescrizioni giuridiche.
Il principio di effettività viene invece rispettato, secondo la procedura prevista dall'ordinamento italiano (cui si richiama la sentenza europea in commento nel riferirsi alle modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso), applicando il meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a questo il termine per poter ottenere a sua volta il rimborso dall'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice.
Con questo meccanismo, inoltre, ancora in attuazione del principio di effettività, si tutela maggiormente l'interesse del soggetto che chiede il rimborso alla amministrazione statale, in quanto egli ha un autorevole titolo di legittimazione nel provvedimento che lo ha condannato a rimborsare l'utente dell'energia, ciò che invece quest'ultimo non avrebbe ove domandasse in prima battuta il ristoro allo Stato.
Si può affermare, per tutto quanto sopra osservato, che il principio di effettività, non dipende solo dal diritto vivente di ogni ordinamento interno, ma dipende anche dalla considerazione di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, incluso, come si è visto, il tempo in cui interviene la sentenza, che di tale principio deve fare applicazione, rispetto al decorso della prescrizione del diritto al rimborso, con il solo limite della sussistenza di una colpa in capo all'avente diritto, colpa che qui non sussiste.
In definitiva, la regola formale dell'efficacia solo verticale delle direttive deve cedere rispetto al principio sostanziale di effettività, che, ovviamente, riguarda anche le direttive, nella ipotesi in cui l'efficacia normativa solo verticale di esse consentirebbe allo Stato membro di sottrarsi a qualunque effetto giuridico delle medesime.
La valutazione di come garantire l'effettività delle direttive spetta al Giudice chiamato a salvaguardare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, che la opera alla luce di tutte le caratteristiche dell'ordinamento in cui opera e della situazione concreta.
La primazia del diritto comunitario sul diritto interno è riconosciuta anche dalla Costituzione, la quale, all'art. 117, sancisce che la potestà legislativa statale è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, così che, ove non fosse stato possibile disapplicare la norma impositiva dell'addizionale (determinando la irrilevanza concreta della questione di incostituzionalità), essa avrebbe potuto essere dichiarata incostituzionale per contrarietà al diritto comunitario espresso dalla direttiva in questione, così che si sarebbe pervenuti al medesimo risultato di accogliere le domande di ripetizione avanzate nei confronti del fornitore.
In breve, si deve affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiare in ogni caso, determina l'accoglimento delle domande svolte verso i fornitori, come effetto, da un'altra prospettiva, della tutela costituzionale del principio di effettività del diritto dell'Unione, di cui si è fatta applicazione in questa sentenza.
Per mero spirito di completezza si osserva poi che la recente Giurisprudenza di Contr merito citata in atti da (Tribunale Torino e Milano) risulta allo stato essere minoritaria e non confermata da pronunce di secondo grado (vd. ex multis Corte d'Appello Milano sez. III sent.n. 3288-2024)
Ciò detto, accolta la domanda principale, con riferimento agli interessi, parte Contr attrice ha chiesto la condanna di l pagamento degli interessi ex art. 1284 cc a decorrere dalla prima richiesta stragiudiziale avvenuta il 20.5.2020.
Questo Tribunale rileva che tale domanda non potrà essere accolta in quanto detta maggiorazione, sanzionatoria della morosità, risulta incompatibile con la necessità della convenuta di ottenere un provvedimento di condanna per avere il pagamento dall'ente impositore;
la circostanza che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento. Analogamente gli interessi legali ordinari dovranno decorrere non dalla richiesta stragiudiziale ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistervi con la conseguenza che non si potranno imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda giudiziale, in contemperamento con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Le spese di lite andranno compensate, stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate e sulle quali non si è ancora consolidata la Giurisprudenza oltre alla già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna a pagare a l'importo di euro 24.933,86 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 24/03/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia