Sentenza 22 maggio 1989
Massime • 1
I rapporti miglioratari di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 327 del 1963 e 13 della legge n. 607 del 1966 - dichiarati "perpetui" e soggetti alle Disposizioni sull'enfiteusi, con la conseguente affrancabilità, nel concorso della duplice condizione della durata ultratrentennale e dell'avvenuta effettuazione di miglioramenti - si distinguono sia dai rapporti a miglioria perpetui assimilati all'enfiteusi ed assoggettati alla disciplina della legge n. 998 del 1925, aventi natura reale, sia dalle colonie parziarie miglioratarie, che sono rapporti agrari obbligatori associativi, caratterizzati dalla coimprenditorialità fra concedente e colono. I rapporti miglioratari che hanno natura personale - essendone elemento strutturale il diritto di credito del colono, nei confronti del concedente, avente per contenuto il godimento del fondo, accompagnato dall'Obbligo, derivante dalla convenzione o dall'uso locale, di apportarvi miglioramenti con l'impianto di colture arboree od arbustive - nel trentennio previsto dalla legge (alla cui scadenza il diritto del colono, divenuto perpetuo ope legis, assume natura reale), non hanno natura associativa, mancando la coimprenditorialità fra concedente e colono ed essendo imprenditore agricolo solo il colono, il quale esercita l'attività di coltivazione della terra senza ingerenze ne' partecipazione all'attività imprenditoriale da parte del concedente, mentre resta del tutto irrilevante che il canone sia fisso o consista in una quota del prodotto. ( V 3601/85, mass n 441205; V. Massima provvisoria n. 66 ( V Corte costit. 138/84; ( V Corte costit. 53/74; ( V Corte costit. 37/69; ( V Corte costit. 30/66).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/1989, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1989 |
Testo completo
I rapporti miglioratari di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 327 del 1963 e 13 della legge n. 607 del 1966 - dichiarati "perpetui" e soggetti alle Disposizioni sull'enfiteusi, con la conseguente affrancabilità, nel concorso della duplice condizione della durata ultratrentennale e dell'avvenuta effettuazione di miglioramenti - si distinguono sia dai rapporti a miglioria perpetui assimilati all'enfiteusi ed assoggettati alla disciplina della legge n. 998 del 1925, aventi natura reale, sia dalle colonie parziarie miglioratarie, che sono rapporti agrari obbligatori associativi, caratterizzati dalla coimprenditorialità fra concedente e colono. I rapporti miglioratari che hanno natura personale - essendone elemento strutturale il diritto di credito del colono, nei confronti del concedente, avente per contenuto il godimento del fondo, accompagnato dall'Obbligo, derivante dalla convenzione o dall'uso locale, di apportarvi miglioramenti con l'impianto di colture arboree od arbustive - nel trentennio previsto dalla legge (alla cui scadenza il diritto del colono, divenuto perpetuo ope legis, assume natura reale), non hanno natura associativa, mancando la coimprenditorialità fra concedente e colono ed essendo imprenditore agricolo solo il colono, il quale esercita l'attività di coltivazione della terra senza ingerenze ne' partecipazione all'attività imprenditoriale da parte del concedente, mentre resta del tutto irrilevante che il canone sia fisso o consista in una quota del prodotto. ( V 3601/85, mass n 441205; V. Massima provvisoria n. 66 ( V Corte costit. 138/84; ( V Corte costit. 53/74; ( V Corte costit. 37/69; ( V Corte costit. 30/66).*