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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 559/2021 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliato in VIA TEVERE n. C.F._1
50, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. DAVIDE BRUNO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo ricorrente contro Controparte_1
c.f. , in persona del curatore fallimentare Avv.
[...] P.IVA_1
ZO CC
resistente e contro
, c.f. con sede in Siracusa al CP_2 P.IVA_2
Viale Scala Greca n. 406, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA ORTO LIMONI n. 5, CATANIA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE AGNELLO (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente e contro
, c.f. , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Siracusa al Viale S. Panadia n. 136/M, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA n. 141/C, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti CATALDO CANALICCHIO (c.f. ) e FLAVIO AGOSTINI C.F._4
(c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._5
resistente e nei confronti di
1 c.f. , con sede in Controparte_4 P.IVA_4
OL LL alla Via Penisola Magnisi s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore; , c.f. Controparte_5
, con sede in Siracusa al Viale Santa Panagia n. 136/L, in P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore
convenute in riassunzione contumaci __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1.12.2016, con Controparte_1 mansioni di operaio, livello 5, e cessato il rapporto di lavoro in data 18.08.2020, all'esito della procedura di licenziamento collettivo;
• di avere impugnato il licenziamento in via stragiudiziale in data 16.9.2020, perché invalido e/o nullo e/o illegittimo e/o inefficace asserendo l'accertamento e la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare
2 del contratto, ex art. 32 co 4 lett. d) della L. 4 novembre 2010 n. 183;
• di avere prestato la propria attività lavorativa indistintamente per la e per la società che aveva, CP_1 CP_2 sostanzialmente, rivestito il ruolo di datrice di lavoro;
• che l'organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro tra la e la società era promiscua e ciascun CP_1 CP_2 rapporto di lavoro era inteso in esecuzione di un unico centro d'interessi ed organizzato in modo da ravvisare un'unicità d'impresa; unico era il centro decisionale, l'organizzazione d'impresa, il rappresentante, l'ufficio paghe, di consulenza e amministrativo in materia di sicurezza;
unico era il magazzino, l'ufficio di controllo sulla qualità, l'ufficio tecnico e degli acquisti, il locale mensa, il locale spogliatoio;
• che il ricorrente, anche se formalmente assunto alle dipendenze della , aveva in dotazione un tesserino CP_1
d'ingresso intestato alla e disponeva delle CP_2 attrezzatture, dei mezzi e dei materiali di consumo intestati alla predetta società, prestando la propria attività lavorativa presso l'officina unica per entrambe le imprese, in esecuzione di appalti sottoscritti ora da ora da , in base CP_2 CP_1 ad un unitario coordinamento tecnico;
• che i permessi di lavoro e gli scopi erano anch'essi unici all'interno di un'unica struttura organizzativa e produttiva e ugualmente unico era il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario;
• che esisteva tra le società resistenti un'organizzazione unitaria, intesa come unico centro decisionale, facente capo a CP_2 la quale, nello specifico, esercitava una concreta
[...] ingerenza nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti del , al punto da doversene riconoscerne il Controparte_1 ruolo di direzione e di coordinamento generale sul complesso delle attività interne;
• che doveva, pertanto, considerarsi irrilevante la denominazione formale e contrattuale, tanto che gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con di fatto CP_1 venivano intrattenuti con CP_2
3 • che, in virtù delle mansioni svolte durante tutto l'arco lavorativo, poteva essere reimpiegato presso la
[...] anziché licenziato e che, pertanto, il CP_6 provvedimento di licenziamento collettivo allo stesso irrogato era nullo, inefficace e illegittimo e conseguentemente andava annullato. Ciò premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio il CP_1
– rectius, il , in persona del curatore pro tempore -
[...] Controparte_7
e la società al fine di accertare l'unicità del rapporto di CP_2 lavoro alle dipendenze delle imprese convenute e, per l'effetto, sentire dichiarare la nullità del licenziamento collettivo intimato dalla a CP_1 seguito del fallimento, con conseguente condanna della società CP_2 alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro alle medesime
[...] condizioni economiche prestate in precedenza ed al pagamento delle retribuzioni ed oneri accessori maturate dalla data del licenziamento sino al giorno della reintegra. Si sono costituite in giudizio la società e la società CP_2
affittuaria del ramo d'azienda della Controparte_3 CP_2 contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto;
in particolare, hanno eccepito che l'effettivo rapporto sussistente tra la e il andava annoverato tra i rapporti di CP_2 Controparte_1 natura consortile e che i due soggetti avevano mantenuto la loro autonomia e indipendenza, pur condividendo i mezzi per via della organizzazione comune prevista dall'art. 2602 c.c. ha, peraltro, eccepito anche che il lavoratore era stato CP_2 assunto dalla società e non già da , Controparte_4 CP_2 ulteriore elemento che comprovava l'infondatezza del ricorso. Con note autorizzate (le prime del 5.01.2024) la e la CP_2 hanno dato atto della chiusura del fallimento del Controparte_3
, con contestuale cancellazione dal registro delle imprese Controparte_1 della Società fallita, come da Decreto del Tribunale Civile di Siracusa Sez. Fallimentare del 21.06.2023 e, pertanto, la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della Curatela Fallimentare convenuta nel processo e non costituita;
hanno, pertanto, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, non essendo intervenuta la riassunzione nei termini di legge. La questione è già stata esaminata da questo Tribunale (ord. 18.10.2023, dott. , emessa nel procedimento n. 500/2021 – analogo Per_1 provvedimento in altri procedimenti “gemelli” è stato adottato sempre dal
4 G.L. dott. e, successivamente, dal G.L. dott., ), con Per_1 Per_2 statuizione di estinzione del giudizio;
sulla base di tale precedente ripetutamente le società convenute hanno chiesto l'estinzione del presente giudizio. Il richiamato precedente ha osservato che con la proposizione del ricorso è stato << chiesto accertarsi la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra il consorzio e la società CP_1
ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento CP_2 collettivo intimato dal e conseguente reintegra alle dipendenze CP_1 della società anch'essa, titolare del rapporto di lavoro CP_2 instaurato con il ricorrente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda del lavoratore volta ad accertare un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per la quale è necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 07/03/2019, n.6664). L'accertamento dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro si riflette inevitabilmente sulla decisione della domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società CP_2
(e della società , intesa a conseguire la reintegra nei
[...] CP_3 confronti delle società convenute, così da integrare quei presupposti richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento dell'inscindibilità delle cause e della necessarietà del litisconsorzio, con conseguente estinzione dell'intero processo (Cass. Civ. III, 10.2.2023, n. 4283). Da tali argomentazioni, deriva l'accoglimento della dedotta eccezione di estinzione del giudizio per inattività delle parti (non essendo stato, il processo, riassunto nel termine normativamente previsto), atteso che l'effetto interruttivo costituito dalla chiusura della procedura fallimentare aperta nei confronti del , convenuto in Controparte_1 giudizio, comporta l'estinzione del processo nella sua interezza e non già limitatamente al solo rapporto processuale instaurato tra il ricorrente ed il
, atteso che l'accertamento del rapporto plurisoggettivo in regime CP_1 di codatorialità determina un ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. >>. Le superiori conclusioni, adottate nei precedenti di questo Tribunale sopra richiamati, sono in linea con quella giurisprudenza che precisa che
<< Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto
5 plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale >>: cfr. Trib. Roma, sez. II, 21/07/2020, n. 4734, in Redazione Giuffrè 2020. A differenza, peraltro, da quanto disposto nei richiamati provvedimenti, il giudizio va dichiarato interrotto, e non estinto. Infatti, << La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo >>: così Cass. , 27/10/2016, n. 21742; ed ex art. 300 c.p.c. , 4° c. , << Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 >>; nel caso in esame il fatto interruttivo, che riguarda parte contumace, è stato documentato dall'altra parte il 5.01.2024 ed è da tale momento che il processo è da considerarsi interrotto. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 5.03.2024. Tale ordinanza è stata decisamente contestata dalle parti convenute, le quali ne hanno chiesto la revoca e, per l'effetto, hanno domandato dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio per la maturata decadenza in capo al ricorrente, attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrente, dalla comunicazione del 29.06.2023. In particolare, le parti convenute rilevavano che era stata documentata l'intervenuta chiusura del Fallimento del con CP_1 contestuale cancellazione dal registro delle imprese della società fallita, giusta decreto del Tribunale Civile di Siracusa Sez. Fallimentare del 21.06.2023 e, pertanto, la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della Curatela Fallimentare convenuta nel processo e non costituita;
e che, inoltre, era stata prodotta in atti la comunicazione eseguita
6 in data 29.06.2023 a mezzo pec, con la quale era stata comunicata al difensore del ricorrente la chiusura del Fallimento del;
e che a CP_1 decorrere da tale data, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto riassumere il giudizio depositando relativo ricorso in riassunzione, avendo ricevuto formale e giuridicamente efficace comunicazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte convenuta (termine di tre mesi a far data dalla comunicazione del 29.06.2023). Sul punto si richiama quanto osservato con l'ordinanza del 26.04.2024, di cui si riportano di seguito stralci significativi (comunque, è da considerarsi richiamata nel suo complesso). Ciò posto, è già stato osservato, nel provvedimento del 5.03.204, che
<< La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo >>: così Cass. , 27/10/2016, n. 21742; principio che più di recente è stato confermato da Cass. 03/03/2023, n. 6393 (che ha chiarito che in quanto la chiusura della procedura, determinando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone l'interruzione del processo, e che in ogni caso, affinché abbia luogo l'interruzione, è necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi di cui all'art. 300 c.p.c., proseguendo altrimenti il processo nei confronti del curatore). Va, ora, rilevato che ex art. 300 c.p.c. , 4° c. , se l'evento interruttivo riguarda la parte contumace, come nella fattispecie in esame è il fallimento del << il processo è interrotto dal momento in cui il fatto Controparte_1 interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 >>; si osserva che l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace (cfr. Cass. , 22/07/2005, n. 15430; 21.07.1995 n. 7975). Con riferimento alla prima parte di tale disposizione, si osserva che il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo “è documentato dall'altra parte”; con riferimento alla seconda parte di tale disposizione (il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo “è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292”), è stato
7 precisato che << L'interruzione del processo per morte della parte contumace opera di diritto al momento in cui il fatto interruttivo è notificato e certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., indipendentemente da un provvedimento del giudice >> (Cass. ,
28/11/2007, n. 24762, la quale ha chiarito, anche, che non spiega influenza la conoscenza acquisita "aliunde", e che tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione indipendentemente da un provvedimento del giudice, il quale, però, è tenuto a provvedere non appena abbia notizia del perfezionamento della fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente svolta ulteriore attività processuale). Tali documentazione (dell'altra parte) o dichiarazione o notificazione (dell'ufficiale giudiziario) non possono trovare equipollente nella conoscenza aliunde dell'evento medesimo, e ciò proprio perché l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace In definitiva, al fine di interrompere il giudizio per le “altre parti” (rispetto il contumace ) l'unica attività idonea era la Controparte_7 documentazione del fatto interruttivo; e la ratio della disciplina - dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace – mira a consentire che questi possa essere messo nelle condizioni di poter difendersi nel giudizio interrotto. Tale documentazione del fatto interruttivo è certamente intervenuta con il deposito in giudizio delle note autorizzate del 5.01.2024 e l'allegata produzione. Non può, invece, considerarsi avventa con la notifica PEC eseguita il
29.06.2023 da al procuratore costituito del ricorrente Controparte_3
- atto extraprocessuale non indicato tra quelli idonei dalla disposizione dell'art. 300 c.p.c. , 4° c. - atteso che trattasi di attività del tutto irrilevante nei confronti di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace (che non mette certo nelle condizioni di poter difendersi nel giudizio interrotto, essendo rivolta ad un soggetto del tutto diverso e non ricollegabile alla parte contumace – anzi, è addirittura rivolta all'antagonista). Nel caso in esame, quindi, il fatto interruttivo, che riguarda parte contumace, è stato documentato dall'altra parte il 5.01.2024 ed è da tale momento che il processo è interrotto.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, va confermato il provvedimento del 5.03.2024. Si rileva, ora, che parte ricorrente ha depositato il 28.03.2024 ricorso in riassunzione. Precisamente,<< il ricorrente, in ragione della estinzione della Fallita
, intende riassumere il giudizio nei confronti dei soci ovvero nei CP_1 confronti della Controparte_8
, persona del rappresentante legale, con sede legale in Via
[...]
Penisola di Magnisi Snc OL LL, PEC
della Email_1 Controparte_9
, in persona del rappresentante legale, con sede in V.le Scala
[...] CP_ Greca 406 Siracusa, Pec emetra , della Email_2
[...]
in persona del Controparte_11 rappresentante legale, con sede legale a Siracusa S.Panagia 136/L, priva di domicilio digitale TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito fissi, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza per la prosecuzione del processo, concedendo termine per la notificazione della presente istanza e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, al fine dell'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, richiamate le risultanze istruttorie già acquisite nel giudizio, in via principale per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto,
-dichiarare l'annullamento e/o la disapplicazione dello stesso;
-per l'effetto, dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti il licenziamento disposto nei confronti del ricorrente e disporre la reintegra, alle stesse condizioni economiche e di mansione, dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, mediante la ricollocazione dello stesso presso la ove prestava di fatto servizio o presso la CP_2 Controparte_3
in forza dell'affitto del ramo di azienda;
[...]
-conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta dalla (o dalla , in forza CP_2 Controparte_3 dell'affitto del ramo di azienda) quanto dovutogli a titolo di mensilità retributive ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino
9 a quella dell'effettiva reintegra, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari di lite >>. Ciò posto, entrando nel merito della vicenda, parte ricorrente afferma il rapporto di lavoro era inteso in esecuzione di un unico centro d'interessi ed organizzato in modo da ravvisare un'unicità di impresa. Va, ora, osservato che è irrilevante il collegamento economico - funzionale fra imprese gestite da società di un unico gruppo a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (cfr. Corte appello Torino, 07/04/2005, in Lavoro nella giur. 2005, 1098; Cass. , sez. lav., 10/11/1999, n. 12492); il collegamento economico - funzionale tra società non comporta, di per sé, l'insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate - le quali conservano la rispettiva personalità giuridica e sono datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro (Trib. Brindisi, sez. lav., 27/03/2009, in Redazione Giuffrè 2010); Nella specie, quindi, va verificata la sussistenza di decisivi elementi per ritenere che vi sia unico centro di imputazione del rapporto di lavoro per i dipendenti delle società ipoteticamente collegate. Si ricordi che il collegamento economico-funzionale deve essere rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. La documentazione allegata al ricorso introduttivo è insufficiente ai fini che rilevano;
si osserva, del resto, che parte ricorrente non ha prodotto il contratto di lavoro, oltre a non avere prodotto nessuna documentazione relativa ai dipendenti e ad eventuali ordini e/o istruzioni (e, quindi,
10 relativamente alla concreta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e all'attività datoriale); non sufficiente per individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, peraltro, è anche il tesserino prodotto. E', poi, stato sentito il teste , che ha dichiarato: di Testimone_1 non sapere nulla del tesserino del ricorrente;
che lui e il ricorrente erano dipendenti e non erano tenuti conoscere quale fosse la stazione CP_1 appaltante, in quanto semplici operai;
di non avere memoria se i permessi di lavoro erano firmati da o da confermando, comunque, la CP_1 CP_2 sussistenza di una certa promiscuità tra i lavoratori della e i CP_1 lavoratori della , sia con riferimento alle attrezzature che agli CP_2 uffici di consulenza e amministrativo (oltre che il locale mensa e il locale spogliatoio). In definitiva, posto che in tema di una codatorialità si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro (Trib. Tivoli, sez. lav., 05/05/2020, n. 223, in Redazione Giuffrè 2020) e che va provato l'utilizzo promiscuo ed indifferenziato del personale, con le direttive datoriali fornite indifferentemente dall'una o dall'altra direzione societaria nei confronti di tutto il personale formalmente assunto alle dipendenze delle singole società (Trib. Catania, sez. lav., 03/06/2020, n. 1603, in Redazione Giuffrè 2020), nella fattispecie in esame non risulta soddisfatta l'esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari (l'onere della prova della esistenza di un unico centro di imputazione. grava sul ricorrente;
cfr. Trib. Bergamo, sez. lav., 03/02/2020, n. 536, in Redazione Giuffrè 2020). Per costituire un unico rapporto di lavoro nonché un unico centro di imputazione soggettivo di interessi occorre, infatti, verificare che oltre ad una commistione di titolarità giuridica nelle varie società, vi fosse altresì una effettiva operatività congiunta delle stesse, ovvero, si realizzasse, in concreto, una artificiosa frammentazione dell'unica attività tra le varie società, e l'esigenza di individuare un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture non aventi una chiara distinzione dei ruoli, impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato
11 nella persona fisica o giuridica del datore di lavoro, cioè di chi di fatto detiene ed esercita i suoi poteri direttivi e disciplinare (Trib. Roma, sez. lav., 05/11/2019, n. 9636, in Redazione Giuffrè 2020). Come accennato, insufficienti sono gli elementi in atti relativi all'esercizio datoriale dei poteri direttivi e disciplinare. Senza dimenticare che dalla certificazione UNILAV prodotta da emerge che il lavoratore ricorrente era stato assunto CP_2 formalmente dalla società , e non già da Controparte_4 CP_2
[...]
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento. La peculiarità e complessità della vicenda, caratterizzata anche da contrastanti arresti giurisprudenziali (ad es. le ordinanze di estinzione in procedimenti “gemelli”) nonché da parallele vicende fallimentari e penali che hanno visto coinvolte in certa misura le società convenute, e gli indizi (seppur insufficienti) di promiscuità giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 559/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate. Siracusa, 22/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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