CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Sent. n. 60/25 In nome del popolo italiano Oggetto: appello avverso la sentenza n. L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 276/2024 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni emessa il 19 giugno 2024 – composta dai magistrati: opposizione avverso avviso di addebito Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, con sede in Orvieto (TR), via del Fosso, n. 7, rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata Pt_2
in calce al ricorso in appello, dall'avv. Luca Martini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via L. Maitani n. 13.
- appellante -
c o n t r o
con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, 1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di
Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024,
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133, a rogito del dottor notaio in Fiumicino – ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1. CP_1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 276/2024 del Tribunale di Terni emessa il 19 giugno 2024
– opposizione avverso avviso di addebito.
Causa decisa all'udienza del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 dinanzi al Tribunale di Terni, la Parte_1
propose opposizione avverso l'avviso di addebito n. 409 2022 00013151 36 000 del 24
[...]
dicembre 2022, notificatole tramite PEC in data 11 gennaio 2023 per l'importo di € 188.540,06,
asseritamente dovuto a titolo di omessa contribuzione per il periodo gennaio 2014 – maggio 2018,
sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
Tale verbale fu elevato dall' di Livorno all'esito dell'ispezione effettuata presso la società, CP_1
che aveva portato al disconoscimento della natura autonoma dei rapporti intrattenuti dai soci con la cooperativa ed alla loro riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta all' sulla base del CCNL aziende edili artigiane. CP_1
La società contestò gli esiti dell'accertamento ispettivo e, quindi, l'avviso di addebito emesso quale conseguenza di esso, evidenziando come i soci fossero stati correttamente inquadrati come lavoratori autonomi in assenza degli istituti propri della subordinazione.
2 L'opponente concluse, pertanto, affinché il Tribunale annullasse l'avviso di addebito opposto, in considerazione dell'infondatezza dei rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
L' si costituì in giudizio e contestò la fondatezza del ricorso, sottolineando che la società CP_1
opponente aveva riproposto le argomentazioni già spese nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo avverso lo stesso verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito oggetto di opposizione nel presente giudizio, giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Terni n.
144/2022 del 20 aprile 2022 favorevole all'Istituto.
Nelle more del giudizio il procuratore dell' depositò l'attestazione del passaggio in giudicato CP_1
della sentenza n. 66/23 del 26 aprile 2023, con cui la Corte d'appello di Perugia dichiarò
inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 144/2022.
2. Con la sentenza n. 276/2024, pronunciata, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 19 giugno
2024, il Tribunale dichiarò il ricorso inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”
e condannò la società opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 18 dicembre 2024, la interpose appello avverso Parte_1
la decisione, chiedendo che venisse accertata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno accolta dal giudice di primo grado e che venisse annullato l'avviso di addebito n. 409 2022 00013151
36 000 del 24 dicembre 2022, notificatole tramite PEC in data 11 gennaio 2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Con decreto presidenziale del 20 dicembre 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 30 aprile 2025.
Costituitosi in giudizio, l rilevò l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese CP_1
la conferma della sentenza resa in primo grado.
3 La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado per l'erronea valutazione degli elementi costitutivi della domanda ai fini dell'applicazione del principio del “ne bis
in idem”, sostenendo l'autonomia della domanda di annullamento dell'avviso di addebito rispetto all'azione di accertamento del rapporto di lavoro autonomo in capo ai soci della Parte_1
[...]
Secondo l'appellante non vi sarebbe sovrapposizione di tutti gli elementi delle due domande (parti del giudizio, petitum e causa petendi), in quanto, ferma restando l'identità di soggetti e della causa
petendi, traendo entrambi i giudizi origine dallo stesso verbale di accertamento ispettivo, formato dall' e contestato dalla non vi sarebbe coincidenza del petitum, in CP_1 Parte_1
quanto, mentre nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato fu chiesto l'accertamento di una situazione giuridica, ossia della natura autonoma dei rapporti di lavoro in contrapposizione a quella subordinata, nell'altro, oggetto della presente controversia, vengono contestate le somme di denaro richieste dall' a titolo di differenze contributive, con conseguente richiesta di CP_1
annullamento dell'avviso di addebito opposto. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno accolta dal primo giudice.
1.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedi, Cass. Sez. L, ordinanza n. 41895 del 29 dicembre 2021, Rv. 663372-01):
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di
essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, contenuta nel
4 dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che,
ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte
volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso
che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già
a quella in senso logico giuridico”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il rapporto giuridico dedotto nei due giudizi sia unitario,
avendo entrambi ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti posti a fondamento della contestazione ispettiva di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019 adottato dall' CP_1
Ne consegue che il giudicato della decisione di rigetto sul ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e notificazione sopra specificato, con cui il rapporto di lavoro dei soci della cooperativa
è stato riqualificato come subordinato, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti dalla cooperativa all' preclude con l'efficacia del giudicato esterno il riesame degli stessi fatti posti CP_1
a fondamento dell'avviso di addebito emesso dall' riguardante la richiesta di pagamento dei CP_1
contributi e dei relativi accessori ricalcolati proprio sulla base degli accertamenti contenuti nel verbale n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
Né rileva la circostanza che nella prima causa sia stata pronunciata una sentenza di accertamento e che, nell'odierno giudizio, si chieda una pronuncia costitutiva (l'annullamento dell'avviso di addebito), posto che ciò che conta, ai fini della formazione del giudicato esterno, è che vi sia “un
punto pregiudiziale >> - ovvero un antecedente logico necessario – comune a due diverse domande
relative ad uno stesso rapporto giuridico” (così, a pag. 4 della sentenza n. 41895/2021, sopra citata).
2. In conclusione, l'infondatezza del primo motivo di impugnazione preclude l'esame dei successivi motivi riguardanti il merito.
Pertanto, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
5 La società appellante dev'essere condannata a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che la società appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuta a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 4.995,5 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
6
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni emessa il 19 giugno 2024 – composta dai magistrati: opposizione avverso avviso di addebito Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, con sede in Orvieto (TR), via del Fosso, n. 7, rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata Pt_2
in calce al ricorso in appello, dall'avv. Luca Martini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via L. Maitani n. 13.
- appellante -
c o n t r o
con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, 1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di
Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024,
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133, a rogito del dottor notaio in Fiumicino – ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1. CP_1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 276/2024 del Tribunale di Terni emessa il 19 giugno 2024
– opposizione avverso avviso di addebito.
Causa decisa all'udienza del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2023 dinanzi al Tribunale di Terni, la Parte_1
propose opposizione avverso l'avviso di addebito n. 409 2022 00013151 36 000 del 24
[...]
dicembre 2022, notificatole tramite PEC in data 11 gennaio 2023 per l'importo di € 188.540,06,
asseritamente dovuto a titolo di omessa contribuzione per il periodo gennaio 2014 – maggio 2018,
sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
Tale verbale fu elevato dall' di Livorno all'esito dell'ispezione effettuata presso la società, CP_1
che aveva portato al disconoscimento della natura autonoma dei rapporti intrattenuti dai soci con la cooperativa ed alla loro riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta all' sulla base del CCNL aziende edili artigiane. CP_1
La società contestò gli esiti dell'accertamento ispettivo e, quindi, l'avviso di addebito emesso quale conseguenza di esso, evidenziando come i soci fossero stati correttamente inquadrati come lavoratori autonomi in assenza degli istituti propri della subordinazione.
2 L'opponente concluse, pertanto, affinché il Tribunale annullasse l'avviso di addebito opposto, in considerazione dell'infondatezza dei rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
L' si costituì in giudizio e contestò la fondatezza del ricorso, sottolineando che la società CP_1
opponente aveva riproposto le argomentazioni già spese nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo avverso lo stesso verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito oggetto di opposizione nel presente giudizio, giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Terni n.
144/2022 del 20 aprile 2022 favorevole all'Istituto.
Nelle more del giudizio il procuratore dell' depositò l'attestazione del passaggio in giudicato CP_1
della sentenza n. 66/23 del 26 aprile 2023, con cui la Corte d'appello di Perugia dichiarò
inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 144/2022.
2. Con la sentenza n. 276/2024, pronunciata, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 19 giugno
2024, il Tribunale dichiarò il ricorso inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”
e condannò la società opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 18 dicembre 2024, la interpose appello avverso Parte_1
la decisione, chiedendo che venisse accertata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno accolta dal giudice di primo grado e che venisse annullato l'avviso di addebito n. 409 2022 00013151
36 000 del 24 dicembre 2022, notificatole tramite PEC in data 11 gennaio 2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Con decreto presidenziale del 20 dicembre 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 30 aprile 2025.
Costituitosi in giudizio, l rilevò l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese CP_1
la conferma della sentenza resa in primo grado.
3 La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado per l'erronea valutazione degli elementi costitutivi della domanda ai fini dell'applicazione del principio del “ne bis
in idem”, sostenendo l'autonomia della domanda di annullamento dell'avviso di addebito rispetto all'azione di accertamento del rapporto di lavoro autonomo in capo ai soci della Parte_1
[...]
Secondo l'appellante non vi sarebbe sovrapposizione di tutti gli elementi delle due domande (parti del giudizio, petitum e causa petendi), in quanto, ferma restando l'identità di soggetti e della causa
petendi, traendo entrambi i giudizi origine dallo stesso verbale di accertamento ispettivo, formato dall' e contestato dalla non vi sarebbe coincidenza del petitum, in CP_1 Parte_1
quanto, mentre nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato fu chiesto l'accertamento di una situazione giuridica, ossia della natura autonoma dei rapporti di lavoro in contrapposizione a quella subordinata, nell'altro, oggetto della presente controversia, vengono contestate le somme di denaro richieste dall' a titolo di differenze contributive, con conseguente richiesta di CP_1
annullamento dell'avviso di addebito opposto. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno accolta dal primo giudice.
1.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedi, Cass. Sez. L, ordinanza n. 41895 del 29 dicembre 2021, Rv. 663372-01):
“Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di
essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, contenuta nel
4 dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che,
ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte
volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso
che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già
a quella in senso logico giuridico”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il rapporto giuridico dedotto nei due giudizi sia unitario,
avendo entrambi ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti posti a fondamento della contestazione ispettiva di cui al verbale di accertamento e notificazione n. 2018007473 del 15 marzo 2019 adottato dall' CP_1
Ne consegue che il giudicato della decisione di rigetto sul ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e notificazione sopra specificato, con cui il rapporto di lavoro dei soci della cooperativa
è stato riqualificato come subordinato, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti dalla cooperativa all' preclude con l'efficacia del giudicato esterno il riesame degli stessi fatti posti CP_1
a fondamento dell'avviso di addebito emesso dall' riguardante la richiesta di pagamento dei CP_1
contributi e dei relativi accessori ricalcolati proprio sulla base degli accertamenti contenuti nel verbale n. 2018007473 del 15 marzo 2019.
Né rileva la circostanza che nella prima causa sia stata pronunciata una sentenza di accertamento e che, nell'odierno giudizio, si chieda una pronuncia costitutiva (l'annullamento dell'avviso di addebito), posto che ciò che conta, ai fini della formazione del giudicato esterno, è che vi sia “un
punto pregiudiziale >> - ovvero un antecedente logico necessario – comune a due diverse domande
relative ad uno stesso rapporto giuridico” (così, a pag. 4 della sentenza n. 41895/2021, sopra citata).
2. In conclusione, l'infondatezza del primo motivo di impugnazione preclude l'esame dei successivi motivi riguardanti il merito.
Pertanto, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
5 La società appellante dev'essere condannata a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che la società appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuta a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 4.995,5 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
6