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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1897/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1897/2024 R.G., vertente tra:
AP SA
Lepre
[...]
Parte_1
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Riccardo Inizio che dichiara di essere presen- te per delega orale degli Avvocati LU CA e Bruno Spagna Musso, e che si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Pietro D'Alessandro che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 436 bis cpc
n. 1897/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1897/2024 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 2655/2024 resa in data 07/04/2024 dal Tribunale di Napoli, nel proce- dimento iscritto al n. 15236/2018 R.G. - vertente tra
AP SA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
LU CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Via Bernanrdo Tanucci, n. 90 appellante
e
(CF. ) e (CF. ), CP_1 C.F._2 Parte_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avvocati Pietro D'Alessandro ed Ermanno Restucci, elettiva- mente domiciliati presso lo studio del loro difensori in Napoli, Via dei Greci, n. 36; appellati
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 24/05/2018, e esponevano: a) CP_1 Parte_1 di essere comproprietari dell'immobile sito in Napoli, Calata Capodichino, n. 211 is 7/b, di- stinto nel NCEU di Napoli al foglio 13, particella 125, sub 5, e ciò in forza di atto del
21.6.2010; b) con contratto stipulato in Napoli il 4 aprile 2013, registrato il 19 aprile 2013 n.
3107/3, i proprietari avevano concesso in comodato la detenzione del bene a Parte_2
[...
, con durata a tempo indeterminato e diritto di disdetta da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi, decorsi, però, due anni dalla conclusione del contratto;
c) il comodatario era nipote del comodante , per essere figlio del germano del ricorrente, ed era Parte_1
2
deceduto in data 9/09/2015; d) con raccomandata del 4/8.1.2018, i Signori e CP_1 Pt_1 avevano esercitato il diritto di disdetta dal comodato, invitando la signora AP, se interessata, a prendere contatti per la stipula di un contratto di locazione;
e) con successiva missiva del 2.2.2018, gli istanti avevano comunicato di avere intenzione di vendere il bene e avevano chiesto a AP SA la sua restituzione, invitando la stessa, nelle more, a consentire le visite dell'immobile all'Agenzia incaricata;
f) solo a quel punto la Signora
[...] aveva inviato un primo vaglia di pagamento di importo pari a 800,00 euro, corri- Parte_3 spondenti al versamento di un asserito canone di locazione dissimulato dalla stipulazione del contratto di comodato.
I ricorrenti chiedevano, dunque, la condanna della resistente al rilascio dell'immobile.
Si costituiva quest'ultima, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e prospettando l'esistenza di contratto di comodato dissimulante in realtà una locazione.
Parte resistente chiedeva “…accertare che il contratto relativo all'appartamento sito in
Napoli alla calata Capodichino n. 211, is. 7/B, piano 2, scala A, interno 127 non sia di comodato d'uso gratuito, ma di locazione e conseguentemente, dichiarare nullo e/o annul- lare il contratto di comodato, ordinandone la trasformazione in contratto di locazione, con efficacia ex tunc, per un importo mensile di € 400,00, come da sempre percepito dagli odierni ricorrenti”.
A seguito di mutamento del rito, con memoria ex art. 183 cpc, Controparte_2 ceva: “in ogni caso, pur volendo ammettere l'esistenza del comodato d'uso gratuito, così come affermato dai Sigg.ri e , e non del contratto di locazione, Parte_1 CP_1 senza inversione dell'onere della prova, l'unico accertamento che dovrà compiere l'Ill.mo
Tribunale è che l'immobile sito in Napoli alla Calata Capodichino n. 211 sia adibito a re- sidenza familiare (Cass. 24838/2014) ed all'interno del quale viva unitamente alla
[...]
e la minore figlia”. CP_3
All'esito, il Tribunale, tentata la conciliazione, ha dichiarato “definitivamente risolto il contratto di comodato stipulato in data 04.04.2013 avente ad oggetto l'immobile sito im- mobile sito in Napoli alla via Calata Capodichino n. 211 is 7/b , piano secondo della Sca- la A, numero interno 127, distinto nel NCEU di Napoli al folio 13, Sez Sca, p.lla 125, sub
5, cat A/3, cl 4, piano 2 compiutamente individuato in atti e nel contratto di comodato stesso e per l'effetto”, ed ha condannato “la parte convenuta - compiutamente identificata in atti - al rilascio immediato del bene in favore della parte attrice– compiutamente iden- tificata in atti - libero e vuoto da cose persone”.
Avverso la sentenza, indicata come notificata il 10.4.2024, AP SA, in data
16.4.2024, ha proposto appello, costituendosi in data 22.4.2024.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non si è riconosciuto che il contratto di comodato dissimu- lava in realtà una locazione, come desumibile dalla produzione documentale di vaglia po- stali con cui l'appellante aveva versato i canoni mensili pattuiti in euro 400,00.
3
L'istante ha anche dedotto la mancata ammissione della prova testimoniale formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, volta – appunto – a dimostrare la simulazione.
Con il secondo motivo, la Signora AP ha allegato l'erronea valutazione riguardo al comodato familiare la cui affermazione, secondo il Tribunale, rappresentava una tesi al- ternativa (e dunque sostanzialmente incompatibile) a quella prospettata nell'atto introdut- tivo, volta all'accertamento di un contratto di locazione.
Infine, l'istante ha contestato l'erronea applicazione degli artt. 91 e 185-bis cpc, per aver il
Giudice di prime cure condannato la parte convenuta al pagamento delle spese, nonostante quest'ultima avesse accettato la proposta conciliativa.
In subordine, l'istante ha chiesto la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme pagate a mezzo vaglia postali in forza dell'art 2041 c.c.
Si sono costituiti gli appellati, eccependo l'inammissibilità del primo motivo ex art 342 cpc, nonché l'infondatezza complessiva dell'appello.
Nel corso del giudizio la Corte ha disposto il mutamento del rito.
Ciò posto, l'impugnazione non può essere accolta.
Per ciò che concerne il primo motivo, la documentazione allegata in primo grado, con cui l'appellante intenderebbe comprovare il pagamento di canoni di locazione mensili, risulta accompagnata da ricevute postali che, invece, dimostrano il rifiuto da parte di Parte_4
[.
delle somme corrisposte a titolo di locazione.
Per vero, non vi sono corrispondenti rimborsi alle varie ricevute di emissione, ma è stata la stessa parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ad allegarne il rifiuto.
A pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione, infatti, si legge: “…resasi conto della palese volontà dei proprietari, si preoccupava dalla fine dell'anno 2017 di inviare dapprima con assegno postale, poi con vari vaglia postale, la somma di euro 400 mensili per la locazio- ne dell'appartamento, somme che inopinatamente venivano rifiutate e restituite. Con una chiara “mora credendi” dei proprietari, alla stessa signora AP” (già all'atto di costituzione in giudizio, l'attuale appellante ha prodotto file denominato “pagamenti tenta- ti dalla Sig.ra AP e rifiutati dal Sg. ”). Email_1
Inoltre, il primo di tali pagamenti risulta avere data 22/2/2018 (riferito alle mensilità di
[... gennaio 2018 e dicembre 2017), ovvero successivamente alla ricezione, da parte della della raccomandata (4/8.1.2018) con cui i comodanti avevano chiesto Parte_5 il rilascio del bene.
Dunque, la censura della sentenza inerente alla mancata valutazione di vaglia non coglie nel segno.
Non è chiaro se l'appellante, con l'impugnazione, abbia valorizzato anche i vaglia succes- sivamente emessi.
Già tale considerazione sconta profilo in rito ex art. 342 cpc.
In ogni caso, però, non solo si tratta di vaglia emessi addirittura nel corso del giudizio di primo grado, per cui davvero non si comprende la valenza degli stessi, soprattutto alla luce
4
del comportamento della parte appellata, che ha continuato a chiedere il rilascio del bene, ma dalla produzione offerta si desume l'esistenza di numerosi rimborsi che, ad avviso del- la Corte, ostano vieppiù alla dimostrazione dell'effettiva esistenza di un rapporto di loca- zione.
Quanto poi alle istanze istruttorie, disattese dal giudice di prime cure perché ritenute gene- riche, vale in primo luogo richiamare il principio secondo cui “non è sufficiente, in appel- lo, richiamare le istanze istruttorie asseritamente pretermesse senza illustrare le ragioni per cui la prova esclusa sarebbe risultata ammissibile e rilevante ai fini del decidere”
(Cass. Civ. Sez. II Ordinanza del 26/07/2024 n. 21004).
Parte appellante, infatti, si è limitata a riproporre le istanze istruttorie senza censurare ana- liticamente, ex art. 342 cpc, la parte della sentenza con cui il giudice ha escluso, perché generica, l'ammissione della prova.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Ma la decisione del giudice di primo grado è comunque condivisibile.
Va infatti richiamato il principio secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fat- to esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza 02/02/2015, n. 1808). I capi di prova sono i seguenti: “I Sigg.ri e stipulavano un con- Parte_1 CP_1 tratto di comodato d'uso gratuito simulato con il nipote .
2. I Sigg.ri Parte_6 [...]
e si accordavano con il sig. sul versamento di € Parte_7 CP_1 Parte_6
400,00 a titolo di canone di locazione da versare in contanti, a nero e senza il rilascio di una quietanza.
3. Il Sig. adibiva l'immobile sito in Napoli alla Calata Parte_6
Capodichino n. 211 a residenza familiare dove vivere unitamente alla moglie e successi- vamente con il loro bambino, all'uopo effettuando importanti lavori di ristrutturazione per decine di migliaia di euro.
4. Il Sig. prima del suo decesso, versava Parte_6 agli zii in nero e senza rilascio di quietanza l'importo di € 400,00 a titolo di canone di lo- cazione;
5. La Sig.ra AP SA, dopo il decesso del marito, continuava a paga- re a titolo di canone di locazione a nero e senza quietanza l'importo di € 400,00. 6. La
Sig.ra AP SA, dall'aprile 2017 ad oggi provvedeva a pagare a mezzo asse- gni e vaglia postali l'importo di € 400,00”.
Si tratta di capi assolutamente generici e privi di specifici richiami spazio-temporali.
Il primo motivo va quindi disatteso.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante ha lamentato l'erronea valutazione, ad opera del giudice di primo grado, della domanda volta ad accertare l'esistenza, tra le parti, di un contratto di comodato ad uso familiare, dunque, vincolato alle esigenze dell'intero nucleo familiare, con la conseguenza che il comodante avrebbe potuto chiedere il rilascio dell'immobile in presenza di un bisogno improvviso e urgente, da valutare in concreto, te-
5
nuto conto, da un lato, delle esigenze del comodante e, dall'altro, dell'interesse della prole.
Il motivo sconta molteplici profili di reiezione.
Come visto, la domanda non solo non è stata proposta con l'atto introduttivo, ma la Signo- ra AP, con la memoria ex art. 183 cpc, pur prospettando, in via subordinata,
l'esistenza di comodato familiare, ha comunque articolato prova volta a dimostrare la si- mulazione del rapporto e dunque una vicenda sostanzialmente incompatibile con il como- dato, qualunque fosse la sua natura.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, il capo 3) delle memorie istruttorie (a pre- scindere dalla sua genericità) è inserito all'interno dei capi di prova volti a dimostrare la locazione e si compenetra con gli stessi.
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Corte, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sosti- tuisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 24/04/2019, n. 11226; cfr. anche Cass. civ. SSUU 15/06/2015, n. 12310; Cass. civ., II, 06/09/2024, n. 23975).
La Signora AP ha quindi ha proposto la domanda di accertamento del comodato familiare con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, pur mantenendo ferma l'originaria domanda di accertamento della simulazione dello stesso.
In ogni caso, anche a non volere aderire (ma davvero non si vede come) all'indicata impo- stazione, è noto che nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordi- nanza, 03/07/2018, n. 17332).
Onere, nella specie, in alcun modo assolto.
Inammissibile, invece, è la domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., non tempestivamente formulata in primo grado e dunque in violazione delle previsioni conte- nute nell'art. 345 cpc.
Infine, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 185 bis cpc, per non avere il giudice di primo grado tenuto conto, nella ripartizione delle spese di lite, dell'accettazione, da parte della convenuta, della proposta conciliativa formulata in corso di giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 17/11/2022, aveva formulato proposta conciliativa accetta- ta dalla sola parte convenuta (“rilascio dell'immobile ad opera di parte convenuta in favo- re dei ricorrenti libero da cose e persone entro e non oltre la data del 15.06.2023 con contestuale riconoscimento a parte convenuta della somma di euro 3900,00 oltre euro
1300,00 a tiolo di mero contributo per spese legali e rinuncia ad ogni rispettiva pretesa azionata”).
Come noto, l'art. 91 comma 1, secondo periodo prevede che il giudice, “se accoglie la
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domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del proces- so maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Si tratta con evidenza di norma che non può trovare applicazione nella specie, atteso che è stata proprio la parte vittoriosa a rifiutare una proposta che l'avrebbe vista sostanzialmente soccombente.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 2655/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 7/03/2024 nel procedimento n. 15236/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dottoressa Marina Mala- fronte, MOT in tirocinio presso il Consigliere estensore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1897/2024 R.G., vertente tra:
AP SA
Lepre
[...]
Parte_1
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Riccardo Inizio che dichiara di essere presen- te per delega orale degli Avvocati LU CA e Bruno Spagna Musso, e che si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Pietro D'Alessandro che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 436 bis cpc
n. 1897/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1897/2024 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 2655/2024 resa in data 07/04/2024 dal Tribunale di Napoli, nel proce- dimento iscritto al n. 15236/2018 R.G. - vertente tra
AP SA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato C.F._1
LU CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Via Bernanrdo Tanucci, n. 90 appellante
e
(CF. ) e (CF. ), CP_1 C.F._2 Parte_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avvocati Pietro D'Alessandro ed Ermanno Restucci, elettiva- mente domiciliati presso lo studio del loro difensori in Napoli, Via dei Greci, n. 36; appellati
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 24/05/2018, e esponevano: a) CP_1 Parte_1 di essere comproprietari dell'immobile sito in Napoli, Calata Capodichino, n. 211 is 7/b, di- stinto nel NCEU di Napoli al foglio 13, particella 125, sub 5, e ciò in forza di atto del
21.6.2010; b) con contratto stipulato in Napoli il 4 aprile 2013, registrato il 19 aprile 2013 n.
3107/3, i proprietari avevano concesso in comodato la detenzione del bene a Parte_2
[...
, con durata a tempo indeterminato e diritto di disdetta da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi, decorsi, però, due anni dalla conclusione del contratto;
c) il comodatario era nipote del comodante , per essere figlio del germano del ricorrente, ed era Parte_1
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deceduto in data 9/09/2015; d) con raccomandata del 4/8.1.2018, i Signori e CP_1 Pt_1 avevano esercitato il diritto di disdetta dal comodato, invitando la signora AP, se interessata, a prendere contatti per la stipula di un contratto di locazione;
e) con successiva missiva del 2.2.2018, gli istanti avevano comunicato di avere intenzione di vendere il bene e avevano chiesto a AP SA la sua restituzione, invitando la stessa, nelle more, a consentire le visite dell'immobile all'Agenzia incaricata;
f) solo a quel punto la Signora
[...] aveva inviato un primo vaglia di pagamento di importo pari a 800,00 euro, corri- Parte_3 spondenti al versamento di un asserito canone di locazione dissimulato dalla stipulazione del contratto di comodato.
I ricorrenti chiedevano, dunque, la condanna della resistente al rilascio dell'immobile.
Si costituiva quest'ultima, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e prospettando l'esistenza di contratto di comodato dissimulante in realtà una locazione.
Parte resistente chiedeva “…accertare che il contratto relativo all'appartamento sito in
Napoli alla calata Capodichino n. 211, is. 7/B, piano 2, scala A, interno 127 non sia di comodato d'uso gratuito, ma di locazione e conseguentemente, dichiarare nullo e/o annul- lare il contratto di comodato, ordinandone la trasformazione in contratto di locazione, con efficacia ex tunc, per un importo mensile di € 400,00, come da sempre percepito dagli odierni ricorrenti”.
A seguito di mutamento del rito, con memoria ex art. 183 cpc, Controparte_2 ceva: “in ogni caso, pur volendo ammettere l'esistenza del comodato d'uso gratuito, così come affermato dai Sigg.ri e , e non del contratto di locazione, Parte_1 CP_1 senza inversione dell'onere della prova, l'unico accertamento che dovrà compiere l'Ill.mo
Tribunale è che l'immobile sito in Napoli alla Calata Capodichino n. 211 sia adibito a re- sidenza familiare (Cass. 24838/2014) ed all'interno del quale viva unitamente alla
[...]
e la minore figlia”. CP_3
All'esito, il Tribunale, tentata la conciliazione, ha dichiarato “definitivamente risolto il contratto di comodato stipulato in data 04.04.2013 avente ad oggetto l'immobile sito im- mobile sito in Napoli alla via Calata Capodichino n. 211 is 7/b , piano secondo della Sca- la A, numero interno 127, distinto nel NCEU di Napoli al folio 13, Sez Sca, p.lla 125, sub
5, cat A/3, cl 4, piano 2 compiutamente individuato in atti e nel contratto di comodato stesso e per l'effetto”, ed ha condannato “la parte convenuta - compiutamente identificata in atti - al rilascio immediato del bene in favore della parte attrice– compiutamente iden- tificata in atti - libero e vuoto da cose persone”.
Avverso la sentenza, indicata come notificata il 10.4.2024, AP SA, in data
16.4.2024, ha proposto appello, costituendosi in data 22.4.2024.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non si è riconosciuto che il contratto di comodato dissimu- lava in realtà una locazione, come desumibile dalla produzione documentale di vaglia po- stali con cui l'appellante aveva versato i canoni mensili pattuiti in euro 400,00.
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L'istante ha anche dedotto la mancata ammissione della prova testimoniale formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, volta – appunto – a dimostrare la simulazione.
Con il secondo motivo, la Signora AP ha allegato l'erronea valutazione riguardo al comodato familiare la cui affermazione, secondo il Tribunale, rappresentava una tesi al- ternativa (e dunque sostanzialmente incompatibile) a quella prospettata nell'atto introdut- tivo, volta all'accertamento di un contratto di locazione.
Infine, l'istante ha contestato l'erronea applicazione degli artt. 91 e 185-bis cpc, per aver il
Giudice di prime cure condannato la parte convenuta al pagamento delle spese, nonostante quest'ultima avesse accettato la proposta conciliativa.
In subordine, l'istante ha chiesto la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme pagate a mezzo vaglia postali in forza dell'art 2041 c.c.
Si sono costituiti gli appellati, eccependo l'inammissibilità del primo motivo ex art 342 cpc, nonché l'infondatezza complessiva dell'appello.
Nel corso del giudizio la Corte ha disposto il mutamento del rito.
Ciò posto, l'impugnazione non può essere accolta.
Per ciò che concerne il primo motivo, la documentazione allegata in primo grado, con cui l'appellante intenderebbe comprovare il pagamento di canoni di locazione mensili, risulta accompagnata da ricevute postali che, invece, dimostrano il rifiuto da parte di Parte_4
[.
delle somme corrisposte a titolo di locazione.
Per vero, non vi sono corrispondenti rimborsi alle varie ricevute di emissione, ma è stata la stessa parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ad allegarne il rifiuto.
A pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione, infatti, si legge: “…resasi conto della palese volontà dei proprietari, si preoccupava dalla fine dell'anno 2017 di inviare dapprima con assegno postale, poi con vari vaglia postale, la somma di euro 400 mensili per la locazio- ne dell'appartamento, somme che inopinatamente venivano rifiutate e restituite. Con una chiara “mora credendi” dei proprietari, alla stessa signora AP” (già all'atto di costituzione in giudizio, l'attuale appellante ha prodotto file denominato “pagamenti tenta- ti dalla Sig.ra AP e rifiutati dal Sg. ”). Email_1
Inoltre, il primo di tali pagamenti risulta avere data 22/2/2018 (riferito alle mensilità di
[... gennaio 2018 e dicembre 2017), ovvero successivamente alla ricezione, da parte della della raccomandata (4/8.1.2018) con cui i comodanti avevano chiesto Parte_5 il rilascio del bene.
Dunque, la censura della sentenza inerente alla mancata valutazione di vaglia non coglie nel segno.
Non è chiaro se l'appellante, con l'impugnazione, abbia valorizzato anche i vaglia succes- sivamente emessi.
Già tale considerazione sconta profilo in rito ex art. 342 cpc.
In ogni caso, però, non solo si tratta di vaglia emessi addirittura nel corso del giudizio di primo grado, per cui davvero non si comprende la valenza degli stessi, soprattutto alla luce
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del comportamento della parte appellata, che ha continuato a chiedere il rilascio del bene, ma dalla produzione offerta si desume l'esistenza di numerosi rimborsi che, ad avviso del- la Corte, ostano vieppiù alla dimostrazione dell'effettiva esistenza di un rapporto di loca- zione.
Quanto poi alle istanze istruttorie, disattese dal giudice di prime cure perché ritenute gene- riche, vale in primo luogo richiamare il principio secondo cui “non è sufficiente, in appel- lo, richiamare le istanze istruttorie asseritamente pretermesse senza illustrare le ragioni per cui la prova esclusa sarebbe risultata ammissibile e rilevante ai fini del decidere”
(Cass. Civ. Sez. II Ordinanza del 26/07/2024 n. 21004).
Parte appellante, infatti, si è limitata a riproporre le istanze istruttorie senza censurare ana- liticamente, ex art. 342 cpc, la parte della sentenza con cui il giudice ha escluso, perché generica, l'ammissione della prova.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Ma la decisione del giudice di primo grado è comunque condivisibile.
Va infatti richiamato il principio secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fat- to esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza 02/02/2015, n. 1808). I capi di prova sono i seguenti: “I Sigg.ri e stipulavano un con- Parte_1 CP_1 tratto di comodato d'uso gratuito simulato con il nipote .
2. I Sigg.ri Parte_6 [...]
e si accordavano con il sig. sul versamento di € Parte_7 CP_1 Parte_6
400,00 a titolo di canone di locazione da versare in contanti, a nero e senza il rilascio di una quietanza.
3. Il Sig. adibiva l'immobile sito in Napoli alla Calata Parte_6
Capodichino n. 211 a residenza familiare dove vivere unitamente alla moglie e successi- vamente con il loro bambino, all'uopo effettuando importanti lavori di ristrutturazione per decine di migliaia di euro.
4. Il Sig. prima del suo decesso, versava Parte_6 agli zii in nero e senza rilascio di quietanza l'importo di € 400,00 a titolo di canone di lo- cazione;
5. La Sig.ra AP SA, dopo il decesso del marito, continuava a paga- re a titolo di canone di locazione a nero e senza quietanza l'importo di € 400,00. 6. La
Sig.ra AP SA, dall'aprile 2017 ad oggi provvedeva a pagare a mezzo asse- gni e vaglia postali l'importo di € 400,00”.
Si tratta di capi assolutamente generici e privi di specifici richiami spazio-temporali.
Il primo motivo va quindi disatteso.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante ha lamentato l'erronea valutazione, ad opera del giudice di primo grado, della domanda volta ad accertare l'esistenza, tra le parti, di un contratto di comodato ad uso familiare, dunque, vincolato alle esigenze dell'intero nucleo familiare, con la conseguenza che il comodante avrebbe potuto chiedere il rilascio dell'immobile in presenza di un bisogno improvviso e urgente, da valutare in concreto, te-
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nuto conto, da un lato, delle esigenze del comodante e, dall'altro, dell'interesse della prole.
Il motivo sconta molteplici profili di reiezione.
Come visto, la domanda non solo non è stata proposta con l'atto introduttivo, ma la Signo- ra AP, con la memoria ex art. 183 cpc, pur prospettando, in via subordinata,
l'esistenza di comodato familiare, ha comunque articolato prova volta a dimostrare la si- mulazione del rapporto e dunque una vicenda sostanzialmente incompatibile con il como- dato, qualunque fosse la sua natura.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, il capo 3) delle memorie istruttorie (a pre- scindere dalla sua genericità) è inserito all'interno dei capi di prova volti a dimostrare la locazione e si compenetra con gli stessi.
Ciò posto, secondo l'insegnamento della Corte, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sosti- tuisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 24/04/2019, n. 11226; cfr. anche Cass. civ. SSUU 15/06/2015, n. 12310; Cass. civ., II, 06/09/2024, n. 23975).
La Signora AP ha quindi ha proposto la domanda di accertamento del comodato familiare con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, pur mantenendo ferma l'originaria domanda di accertamento della simulazione dello stesso.
In ogni caso, anche a non volere aderire (ma davvero non si vede come) all'indicata impo- stazione, è noto che nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordi- nanza, 03/07/2018, n. 17332).
Onere, nella specie, in alcun modo assolto.
Inammissibile, invece, è la domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., non tempestivamente formulata in primo grado e dunque in violazione delle previsioni conte- nute nell'art. 345 cpc.
Infine, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 185 bis cpc, per non avere il giudice di primo grado tenuto conto, nella ripartizione delle spese di lite, dell'accettazione, da parte della convenuta, della proposta conciliativa formulata in corso di giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 17/11/2022, aveva formulato proposta conciliativa accetta- ta dalla sola parte convenuta (“rilascio dell'immobile ad opera di parte convenuta in favo- re dei ricorrenti libero da cose e persone entro e non oltre la data del 15.06.2023 con contestuale riconoscimento a parte convenuta della somma di euro 3900,00 oltre euro
1300,00 a tiolo di mero contributo per spese legali e rinuncia ad ogni rispettiva pretesa azionata”).
Come noto, l'art. 91 comma 1, secondo periodo prevede che il giudice, “se accoglie la
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domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del proces- so maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Si tratta con evidenza di norma che non può trovare applicazione nella specie, atteso che è stata proprio la parte vittoriosa a rifiutare una proposta che l'avrebbe vista sostanzialmente soccombente.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 2655/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 7/03/2024 nel procedimento n. 15236/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dottoressa Marina Mala- fronte, MOT in tirocinio presso il Consigliere estensore
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