Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03415/2026REG.PROV.COLL.
N. 08614/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8614 del 2024, proposto da
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
IU OR, AO OR, IA AL OS, AM FA, DA LO e OL S.S., NT BE, TE IU, TE CH, TE CH e IU S.S., NE LI, NEn FR e GI ET S.S., rappresentati e difesi dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Verona, via Albere n. 80;
Aurora Soc.Agr. ii NA LA, Az. Agr. DI Elena di ME CH RO & C.S.S., Az. Agr. OL AS, OR IU e AO S.s., Az. Agr. La Fattoria S.s. Allevamento Zootecnico di GO M. TO, AT MI, BE IO, NE ET E GE S.s., BO LI, BR RI IL, Cesare S.r.l. Soc. Ag. Chiomento FA, CO GE, NA AB, LO NT, UN NT, De NI UN, CI IM, LI NT, ER ZO E NTlo S.s., DE DI, LO DA, AR AU, Il Giglio Soc. Agr., MA UR, AG NO e TO S.s., RC GR, IN LE GA e GR S.s., AS IU, AN IL, ZO IM, ZZ CH e LU S.s., RO IO, Sefu Soc. Agr. S.r.l., UG RE, CU VA, Segato CO LU, RA DI, Sila Di DI AD, Soc. Agr. Semplice al Ponte di OM ZI, OS IO, OS NO, AN NO E LO Ss.,. TO GI BA, OF IO e AU S.s., IS Silvano, ZA AT S.r.l., Adelina di Campagnolo Attilio, Pettina' Silvano, Soc. Agr. Corte Cà Nova di NE RO e AN Ss, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 08244/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IU OR, AO OR, IA AL OS, AM FA, DA LO e OL S.S., NT BE, TE IU, TE CH e TE CH e IU S.S., NE LI e di NEn FR e GI ET S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Marco PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con ricorso proposto, dapprima dinanzi al Tar per il Veneto e successivamente riassunto per competenza dinanzi al Tar per il Lazio e iscritto al n. 3332/2016 R.R., gli odierni intimati, primo acquirente e produttori e di latte vaccino, impugnavano (unitamente ad « ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione ... sebbene non conosciuto »):
la comunicazione AGEA datata 27 luglio 2015 (asseritamente ricevuta il 2 settembre successivo) recante « Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 » notificata all’acquirente ZA AT S.r.l. e l’allegata comunicazione recante « Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2014/2015 »;
le comunicazioni AGEA del 29 luglio 2015 recanti « Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato » riferite ai singoli produttori.
i provvedimenti AGEA dai quali risultano le operazioni di calcolo e imputazione del prelievo per la campagna in questione nella misura in cui detti dovessero incidere nella loro sfera giuridica.
Il Tar, con sentenza n. 8244 del 26 aprile 2024, richiamato il principio della c.d. ragione più liquida , accoglieva in parte il ricorso ritenendo, in coerenza con le posizioni della Corte di Giustizia che sancivano la contrarietà al diritto europeo dei meccanismi nazionali di imputazione del prelievo, la « manifesta fondatezza delle censure inerenti all’illegittimità comunitaria dei provvedimenti impugnati, alla stregua altresì del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, nr. 520/2023) » disponendo contestualmente l’annullamento degli atti impugnati e il ricalcolo del prelievo supplementare « disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ».
AGEA e il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste impugnavano la sentenza di primo grado con appello depositato il 18 novembre 2024 deducendo:
« ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ – RICORSO AD UN TEMPO SOLO SIA COLLETTIVO CHE CUMULATIVO, PROPOSTO SENZA I RELATIVI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ »;
«SUL MERITO - ECCEZIONE DI INFONDATEZZA»;
« VIOLAZIONE DI LEGGE NEL CAPO IN CUI LA SENTENZA DI PRIME CURE HA RITENUTO LA NULLITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA UNIONALE ».
I produttori OR IU e OR AO; AL OS IA; AM FA; DA LO e OL s.s.; NT BE; TE IU; TE CH; NE LI, già ricorrenti in primo grado, si costituivano in giudizio con memoria depositata l’8 gennaio 2025 con la quale:
eccepivano in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per eccessiva genericità delle censure rivolte alla sentenza impugnata;
deducevano nel merito, l’infondatezza dell’appello;
avanzavano istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE limitandosi alla enunciazione del quesito « con riserva di ogni più analitica formulazione »;
riproponevano i motivi di ricorso assorbiti dal Tar.
L’appellata Società agricola NEn FR e GI ET s.s., si costituiva in giudizio il 20 gennaio successivo confutando le censure di appello nei medesimi termini.
Gli appellati costituiti l’8 gennaio 2025 depositavano memoria ex art. 73 c.p.a. il 30 dicembre 2025 richiamando le già rassegnate difese.
All’esito della pubblica udienza del 5 febbraio 2026, con ordinanza n. 1114/2026, rilevato:
« che è controversa la legittimità della riassegnazione del prelievo imputato in eccesso per c.d. categorie prioritarie (n. 2040 produttori su un totale di n. 10.878 aziende che contribuivano al superamento della quota nazionale) già ritenuta dalla C.G.U.E. in contrasto con la disciplina europea (sentenze 11 settembre 209 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19);
che gli appellati deducono la contrarietà alla disciplina europea del criterio in base al quale, anche in relazione alla campagna 2014/2015, veniva definito l’ordine di priorità individuandolo nell’assolvimento dell’obbligo (non previsto a livello europeo) del versamento mensile del prelievo da parte del 1° acquirente;
che a sostegno della loro posizione espongono:
- che la normativa italiana sarebbe “rimasta sempre la stessa” nonostante le modifiche apportate all’art. 16 del Regolamento di attuazione n. 595/2004 (applicabili dalla campagna 2007/08) e l’entrata in vigore del Regolamento n. 1234/2007 (applicabile dall’annata 2008/2009;
- che, con particolare riferimento al richiamato art. 16 (nel testo modificato dal Regolamento n. 1468/2006) gli Stati membri, in sede di riassegnazione del prelievo, erano autorizzati a prevedere “… f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione”;
- che il sostanziale mantenimento del criterio censurato non sarebbe rispettoso della disciplina europea in quanto “non previamente concordato con la Commissione”;
- che ai sensi dell’art. 230 del Regolamento n. 1308/2013, il previgente abrogato Regolamento n. 1234/2007 trova in ogni caso applicazione “a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015”;
- che ciò trova conferma nel 1° considerando del Regolamento n. 517/2015 ove si afferma come “il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III, nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007”;
che AGEA deduce come le pronunzie della CGUE richiamate dal Tar si limitassero a riconoscere l’illegittimità delle procedure nazionali di calcolo del prelievo sino alla campagna 2007/08 non potendo quindi esplicare effetti in relazione ai conteggi riferiti alla campagna oggetto del presente giudizio (2014/15) disciplinata dal sopravvenuto Regolamento n. 1308/2013 e relativo Regolamento di attuazione n. 517/2015, attuato in Italia con D.L. n. 51/2015 »,
veniva richiesto all’amministrazione di fornire « esaustive notizie circa l’esistenza dell’evocato procedimento di consultazione documentandolo, qualora effettivamente svolto, mediante deposito della corrispondenza intercorsa ».
Appellante e appellata interloquivano in merito a quanto richiesto con memorie depositate, rispettivamente il 10 e 23 marzo 2026.
In particolare AGEA, smentita la necessità, allo stato della legislazione vigente, del procedimento di consultazione con la Commissione Europea, esponeva:
che l’art. 230 del Regolamento UE n. 1308/2007, pur abrogando il Regolamento CE n. 1234/2007, avrebbe in parte fatta salva l’applicazione della disciplina previgente (limitatamente alla parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III; all'articolo 55; all'articolo 85 e agli Allegati IX e X);
che l’intervenuta abrogazione del Regolamento CE n. 1788/2003 ad opera dell’art. 201 del Regolamento CE n. 1234/200 determinerebbe l’inapplicabilità dell’art. 16 del relativo Regolamento di attuazione n. 595/2004 come risultante dalle modifiche apportate dal Regolamento CE n. 1468/2006;
che troverebbe quindi applicazione al prelievo 2014/15 quanto disposto dall’art. 84 del Regolamento CE n. 1234/2007 (fatto espressamente salvo dal sopra richiamato art. 230) che consentirebbe la destinazione del riscosso in esubero per categorie prioritarie da individuarsi in base a criteri obiettivi senza necessità di avviare alcuna procedura di consultazione;
che, in ogni caso, premesso che il prelievo imputato a fine campagna risultava pari a € 103.710.000,00 a fronte di un dovuto pari a € 32.060.000,00, l’amministrazione aveva provveduto a ripartire il differenziale anche in favore anche dei produttori non in regola con i pagamenti (nella misura del 30,92% di quanto già comunicato per la campagna 2014/15).
Di diverso avviso i produttori resistenti che invece ritengono:
che il Regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 594/2004 siano rimasti in vigore sino al termine del regime delle cc.dd. quote latte ;
che quindi anche per la campagna 2014/15 la riassegnazione delle quote sarebbe avvenuta in base all’illegittimo criterio che privilegiava i soli produttori che conferivano ad acquirenti in regola con i versamenti.
Contestualmente chiedevano la rimessione ex art. 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia UE del seguente quesito:
« se, alla luce dell’art. 16, Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dell’art. 1, par. 2, n. 5, Regolamento (CE) n. 1468/06, applicabile a decorrere 1° aprile 2007 ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento, nonché alla luce dei principi unioni di uguaglianza e di non discriminazione, gli Stati membri possano introdurre, previa consultazione della Commissione, un criterio prioritario di restituzione del prelievo versato in eccesso come quello adottato dal legislatore AL che, tra tutti i produttori per i quali “la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata”, gratifica, in via prioritaria i produttori i cui acquirenti hanno ottemperato all’obbligo (non previsto dal diritto comunitario) di versare mensilmente una parte del prezzo del latte che supera la quota consegne loro attribuita, penalizzando quelli che hanno consegnato ad acquirenti che non hanno rispettato tale obbligo (non previsto dal diritto comunitario) »
All’esito della pubblica udienza del 23 aprile 2026 la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità dell’appello per eccessiva genericità delle censure formulate essendo chiaramente rinvenibili nelle complessive narrative dell’appello, come si argomenterà, i profili di doglianza fatti valere.
Deve altresì disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto al tempo stesso nelle forme del ricorso collettivo e cumulativo da una pluralità di produttori avverso una pluralità o di singoli atti senza che ciascun produttore specificasse le peculiarità della propria posizione.
Deve infatti rilevarsi che con il ricorso di primo grado venivano impugnati sia l’atto notificato al primo acquirente che i singoli atti notificati a ciascun ricorrente « replicanti l’imputazione di prelievo risultante a carico di ognuno degli stessi nell’atto inviato all’acquirente ZA AT » contestando la « disciplina generale » presupposta (tanto che veniva rilevata l’incompetenza territoriale del Tar per il Veneto) facendo valere censure comuni a tutti i ricorrenti che versano in situazioni sostanziali e processuali identiche, essendo tutti cedenti il latte in eccesso ad una stessa azienda acquirente fatta oggetto di controllo.
La Sezione, in presenza di analoga fattispecie e di identica eccezione, ha già avuto modi di affermare « che deve riconoscersi una sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti che contestavano le modalità con le quali venivano eseguite le imputazioni riferite alla campagna lattiera 2014/15 » poiché « lo svolgimento, in ipotesi errato, di tali calcoli impatta sull’intera platea dei produttori cui non può essere negata la titolarità di un interesse al corretto svolgimento di operazioni che comunque si riflettono sulle singole posizioni », con la conseguenza che « l’allegazione del concreto e attuale interesse all’impugnazione è rinvenibile nella precipua natura dell’atto impugnato, rivolto ad una ben definita, per quanto vasta, platea di destinatari in via diretta incisi dalla prospettata illegittimità del provvedimento presupposto, avente una valenza generale e astratta che in realtà poi oltre a esplicare i criteri generali contestualmente identifica in tutti i produttori coloro che ne saranno destinatari » ... » (Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9131).
È stato altresì affermato dalla Sezione che « la parte privata non è tenuta a dimostrare quale sarebbe l’esito del ricalcolo e che lo stesso sarebbe vantaggioso per lei: diversamente opinando si arriverebbe a riconoscere una sorta di inversione dell’onere della prova » (Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2024, n. 10143).
Quanto ai successivi capi d’impugnazione può procedersi al loro scrutinio congiunto stante la sostanziale omogeneità delle censure svolte.
È controversa nel presente giudizio l’esazione del prelievo supplementare, cc.dd. quote latte , dovuto dai produttori di latte vaccino appellati in relazione alla campagna lattiera 2014/15 e, in particolare, la quantificazione dello stesso considerando le restituzioni dei prelievi imputati in eccesso che il legislatore AL aveva previsto per categorie prioritarie (e non secondo un criterio di proporzionalità), individuando quest’ultima nei produttori che avevano conferito le loro produzioni ad acquisenti considerati in regola con i pagamenti, ovvero, di quanti avessero provveduto mensilmente al pagamento di quanto dovuto.
Ad integrazione di quanto già esposto, si rileva che AGEA, a sostegno delle censure formulate, allega:
che ai sensi dell’art. 230 del Regolamento UE n. 1308/2013, « il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato » con salvezza tuttavia fino al 31 marzo 2015 delle « disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 » relative al « regime di contenimento della produzione di latte » e precisamente la « parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l’articolo 85 e gli allegati IX e X »;
che l’art. 201 del Regolamento CE 1234/2007 aveva a sua volta abrogato il Regolamento CE 1788/2003 determinando l’inapplicabilità del relativo Regolamento di attuazione n. 595/2004 che, come precisato dall’art. 1, « stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 per quanto concerne la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali, il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri ».
A parere di AGEA troverebbe quindi applicazione al caso di specie l’art. 16 recante « Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso » che, in tema di determinazione delle « categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003 », come anticipato abrogato, include fra i « criteri oggettivi » cui ispirarsi « altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione ».
Troverebbe quindi applicazione l’art. 84, comma 1, del Regolamento CE n. 1234/2007, recante « Importi pagati in eccesso o non pagati », rientrante nella disciplina fatta espressamente salva dal sopra richiamato art. 230, a norma del quale « qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono: destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che: - rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure - sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo ».
Il richiamato art. 75, paragrafo 1, dispone che « per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto ».
L’ art. 80, comma 3, del medesimo Regolamento prevede che « il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:
a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale »
AL suesposto contesto normativo AGEA trae la conclusione che, ai presenti fini, non sussista più alcun obbligo di consultazione con la Commissione europea potendo l’amministrazione procedere alla redistribuzione delle eccedenze riscosse sulla base di categorie prioritarie con il solo limite che siano individuate sulla base di criteri oggettivi.
Le suesposte censure non colgono nel segno.
Come correttamente rilevato dagli appellati, l’art. 201 del Regolamento n. 1234/2007 al comma 3 prevede che « l’abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:
a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e
b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento ».
Il successivo art. 202, rubricato « Riferimenti » prevede che « i riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII » che vedono all’art. 13 del Regolamento del 2003 corrispondere l’art. 84 del Regolamento del 2007.
Ne deriva che il riferimento contenuto nell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 595/04 all’art. 13, par. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1788/03, una volta abrogata quest’ultima fonte normativa, deve essere considerato come rivolto al corrispondente art. 84, par. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1234/07.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, come già evidenziato, nell’ipotesi di cui lo Stato membro si determini nel senso di procedere alle restituzioni in commento, « qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono: ... b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che: - rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione »
La previsione che la redistribuzione debba avvenire, non solo in base a criteri obiettivi (per l’annata in questione rivisti rispetto al passato), ma anche entro un termine assegnato dalla Commissione implica che l’Istituzione europea debba necessariamente essere coinvolta nel procedimento, a nulla rilevando che la norma sopravvenuta non contenga richiami espressi al meccanismo della consultazione precedentemente previsto potendo solo affermarsi che la Commissione non debba autorizzare i criteri ma non che possa non essere informata).
L’assegnazione del temine, infatti, non può che presupporre una precedente comunicazione (comunque la si voglia qualificare): interlocuzione che AGEA, in esito alla richiesta di chiarimenti disposta dalla Sezione con la citata ordinanza n. 1114/2026, comunicava non essere intervenuta.
Deve quindi ritenersi che l’art. 16 del Regolamento n. 595/2004 trovi applicazione alla campagna lattiera 2014/15 con conseguente rilievo dell’illegittimità dei meccanismi di restituzione predisposti dall’amministrazione in assenza di qualsivoglia comunicazione alla Commissione Europea.
Nel senso si è peraltro più volte espressa la Sezione ritenendo:
che « l’art. 16 del reg. CE n. 595/2004 » sia « applicabile anche all’annata 2014/2015 in quanto ancora in vigore » e che « secondo la disciplina europea, quindi, lo Stato può prevedere categorie prioritarie per la restituzione diverse da quelle indicate all’art. 16, comma 1, lett. da a) a g), solamente previa consultazione della Commissione, che costituisce condizione di legittimità del criterio ulteriore » sul rilievo « che l’applicazione del criterio costituito dalla regolarità nei versamenti non sia legittimo atteso che si tratta di un criterio non previsto espressamente dall’articolo 16 del regolamento europeo citato e che, come evidenziato da questa sezione in contenziosi analoghi, la stessa Commissione europea, nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19, ha precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato AL (la circostanza che la causa si riferisse ad un’annata diversa nulla toglie in ordine al dato, riferito dalla Commissione, della mancata comunicazione dei criteri per la restituzione da parte dello Stato AL; v. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2024, n. 2267, punto 10 della motivazione) » (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2025, n. 8937);
che « il Collegio aderisce alla giurisprudenza di questo Consiglio (v. ex multis, sentenza nn. 3961/2022, 520/2023 e 4342/2025) che ha già annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani a partire dalla campagna 2007/2008 e fino a quella in questione (la prima normata dall’art. 16 del Reg. CE 595/04 come modificato dal Reg. (CE) n. 1468/06), motivando che dalla citata sentenza della Corte di Giustizia UE, così come dalla precedenti del 27 giugno 2009 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18, si ricava indubbiamente che la normativa interna italiana sulla base della quale sono stati imputati i prelievi latte a partire dal periodo 2007/2008 (e fino alla campagna 2014/15), è incompatibile con il diritto comunitario - nonostante le modifiche intervenute all’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04 a partire proprio dal periodo 2007/08 dall’art. 1, par. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1468/2006, applicabile a decorrere dal 1° aprile 2007, in base alla quale gli Stati membri, a partire dall’annata 2007/2008 appunto, sono stati autorizzati a prevedere, anche nell’ambito delle operazioni di decurtazione e quindi di restituzione del prelievo imputato in eccesso, categorie prioritarie alternative rispetto a quelle in precedenza stabilite in via tassativa dal legislatore comunitario ... » (Cons. Stato, n. 9131/2025, cit.).
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
La specificità del giudizio e l’assenza, sino a tempi relativamente recenti, di un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alle questioni che ne costituiscono oggetto, consente di procedere alla compensazione delle spese presente grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GIcarlo Montedoro, Presidente
RO Caponigro, Consigliere
IO Gallone, Consigliere
Marco PP, Consigliere, Estensore
IO Pascuzzi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco PP | GIcarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO