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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4995/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4995/2018 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
e
GIA' Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_3
ZA CH
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 13,08 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
, , l'avv.to LUIGI GRAFAS il quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 si riporta a tutti i propri sciiti e conclusioni e insiste per l'accoglimento delle domande avanzate.
Per 'avv.to SILEVSTRI METTEO GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. Controparte_1 PELUSO GIOVANNI ALEBERTO, il quale si riporta a tutti i propri scritti e conclusioni ed in particolare alle memoria da ultimo depositata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per nessuno compare. Controparte_3
I procuratori delle parti precisate le conclusioni procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 17,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice on. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 4995/2018 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2 ato ad Assisi (PG) il 16/03/1981 C.F. e ato
[...] C.F._2 Parte_3
a Perugia il 05/02/1992 C.F: in qualità di eredi di tutti C.F._3 Persona_1 residenti in [...], rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Luigi Grafas e dall'Avv. Francesco Fattori ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Perugia, Via Fiume n. 17, in virtù di procura apposta in calce al ricorso in riassunzione della causa
- attori in riassunzione
nei confronti di: di: con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , , appartenente al Gruppo IVA P.IVA_1
, quale incorporante la società incorporata, cui è Controparte_4 Controparte_2 subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione, a propria volta quale incorporante di società incorporata, Controparte_5 cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – in forza di fusione per incorporazione, in persona dell' Avv. nata a [...] il [...] munito dei CP_6 necessari poteri in forza della procura speciale del 22.12.2017 rep. n. 5377 e racc n. 3350, per
Notaio , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce alla Persona_2
pagina 2 di 13 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giovanni Alberto Peluso – comunicazioni alla
PEC: Email_1
– convenuta
e di:
(P.I. C.F. , corrente in Roma, V.le Europa n. Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
190, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Proietti – PEC: in forza di procura alle liti ed elettivamente domiciliati Email_2 in Roma, presso la Direzione Affari Legali di , in viale Europa, n. 190 – 00144 - Controparte_3
Roma.
- terza chiamata in causa
Conclusioni per gli attori in riassunzione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette così provvedere:
Nel merito: previo accertamento della responsabilità, nei termini di cui in narrativa, di Controparte_1
(già ), condannare per l'effetto la stessa al risarcimento in favore di
[...] CP_2 [...]
e in qualità di eredi di del danno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dallo stesso subito per le ragioni tutte indicate in epigrafe, nella misura di € 40.000,00. in via alternativa: in ipotesi di accertata corresponsabilità in capo alla terza chiamata
[...]
, condannare la stessa anche in solido con al risarcimento in CP_3 Controparte_1 favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
Donnini, del danno dallo stesso subito per le ragioni tutte indicate in epigrafe, nella misura di
€ 40.000,00.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa.”.
Conclusioni per la parte convenuta “Nel merito Controparte_4
1) Rigettare le domande attrici poiché sfornite di prova nonché totalmente infondate in fatto
e diritto;
2) In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della e Controparte_3 condannarla in via esclusiva al risarcimento del danno.
pagina 3 di 13 3) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della
[...]
e dell'attore nella causazione del fatto, e graduare la colpa ex art. 2055 c.c. CP_3 condannando la Banca trattaria solo nel limite della propria responsabilità.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore delle Banche costituite Controparte_4
e .”.
[...] CP_7
Conclusioni per la terza chiamata in causa “Voglia … rigettare la Controparte_3 domanda proposta da nei confronti di in quanto Controparte_2 Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in precedenza esposti, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità di per i fatti per cui è causa. Con vittoria di CP_2 spese e competenze legali
In via subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella Controparte_2 produzione del danno, con liquidazione dello stesso in maniera proporzionale all'accertata responsabilità, nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore Persona_1 per il danno lamentato, liquidando lo stesso in proporzione al grado di responsabilità ascritta, con compensazione di spese ed onorari.”.
Oggetto: Contratti bancari.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio Persona_1 [...]
deducendo: CP_2
- di essere titolare di un conto corrente acceso presso;
CP_2
- di avere richiesto alla banca, in data 22 gennaio 2018, l'emissione di n. 2 assegni circolari non trasferibili rispettivamente: I) assegno n. 3200236958-09 dell'importo di € 2.000,00 e II) assegno n. 7200060720-08 per l'importo di € 40.000,00 a di , Pt_4 Persona_3 destinati all'acquisto di un'autovettura il cui annuncio di vendita era pubblicato su un sito internet;
- il venditore dell'auto, , una volta raggiunto l'accordo sul prezzo di acquisto pari a Persona_3
€ 42.000,00, da versare mediante assegno circolare, gli chiedeva di inviare tramite Whatsapp la foto di entrambi gli assegni al fine di “bloccare” l'acquisto;
- il rovvedeva all'invio ed il venditore si rendeva irreperibile;
Per_1
- il si recava presso la propria banca dove, a seguito di verifica, constatava che Per_1
l'assegno circolare dell'importo di € 40.000,00 era stato incassato presso Controparte_3
pagina 4 di 13 Bancoposta di US nonostante non l'avesse mai consegnato materialmente all'acquirente (l'originale del titolo era rimasto in suo possesso);
- provvedeva pertanto a sporgere denuncia querela ed a mezzo del proprio legale e con missiva del 7 febbraio 2018, avanzava richiesta di risarcimento danni nei confronti di
[...]
e, successivamente alla sua costituzione, . CP_2 Controparte_8
Deduceva in particolare che , quale banca trattaria/emittente, in violazione CP_2 dell'obbligo professionale aveva disposto il pagamento dell'assegno mediante la trasmissione del flusso elettronico dei dati ad esso relativi, in assenza del documento cartaceo e poiché tale modalità è posta a beneficio esclusivo degli istituti di credito che scelgono di aderirvi per consentire una maggiore celerità nelle operazioni di negoziazione, gli eventuali i rischi non potevano che ricadere sugli istituti stessi, con conseguente responsabilità verso i propri clienti.
, avendo optato per tale procedura e, quindi, accettato di pagare “al buio” CP_2
l'assegno circolare in questione, aveva quindi volontariamente omesso la verifica materiale del titolo con ogni connessa conseguenza rispetto a titoli che, come è accaduto nel caso di specie, presentavano irregolarità cartolari che solo l'esame materiale del documento avrebbe consentito di verificare, con obbligo di risarcire il danno per violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.
Si costituiva in giudizio la , che Controparte_9 contestava in toto le avverse deduzioni, oltre a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_3
Si costituiva quindi in giudizio la chiamata in causa . Controparte_3
Intervenuto il decesso di il giudizio veniva riassunto dagli eredi, , Persona_1 Parte_1
Parte_2 Parte_3
Si costituivano nel giudizio riassunto, quale interveniente, quale Controparte_10 incorporante della cui era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e Controparte_2 passivi e che, a seguito di cessione di ramo di azienda da Controparte_7 [...]
subentrava nel presente rapporto in sostituzione della predetta Controparte_11 [...] chiedendone l'estromissione dal giudizio, riportandosi e facendo CP_2 espressamente proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni di CP_2
Contestavano in toto le avverse deduzioni, facendo espressamente proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni rassegnate da CP_2 pagina 5 di 13 Eccepivano che:
- il sig. inviava a copia degli assegni tramite “whatsapp” e che Per_1 Persona_3 solo dopo oltre 15 giorni si recava presso la propria Filiale per richiedere l'annullamento ed il rimborso del titolo e dunque il predetto non aveva custodito con la necessaria accortezza l'assegno, permettendo che qualcuno potesse entrare in possesso degli stessi, copiare la numerazione e mettere in atto l'illecito;
- l'attore aveva tenuto un comportamento gravemente negligente, concorrendo nella produzione dell'evento di clonazione del titolo, violando il proprio obbligo di custodia, motivo per cui, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c. non era dovuto alcun risarcimento, avendo permesso all'illegittimo beneficiario di apporvi la firma e procedere all'incasso, posto che l'assegno bancario clonato riportava il numero esadecimale uguale a quello del titolo originale, principale strumento di sicurezza del titolo, che permette efficacemente agli uffici competenti di individuare la veridicità di un assegno e distinguerlo dal clonato;
- inoltre, essendo stato, il titolo di credito, negoziato dall'Istituto Bancario Controparte_3
(Istituto negoziatore) e regolato nei confronti della (trattaria) tramite CP_2 procedura check truncation, espressamente attivata da , quest'ultimo Istituto CP_3 era l'unico intermediario ad aver esaminato la materialità dei titoli clonati, non rilevandone l'alterazione;
- la procedura check truncation prevede, in particolare, che sia esclusivamente la Banca
Negoziatrice ad esaminare il titolo, troncandolo, ed inviando un mero flusso informatico alla banca trattaria ( ), così come avvenuto nel caso in oggetto e consente alla CP_2 sola Banca negoziatrice di verificare la materialità del titolo eventualmente clonato e di bloccarne il pagamento in caso di alterazione, per cui doveva ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva della Banca negoziatrice nel caso di titoli integralmente falsificati come previsto la punto n.
9.6.3 del Capitolo 9 del Regolamento SITRAD/RNI Procedura
Check Truncation in cui è espressamente chiarito che “la banca negoziatrice è tenuta a controllare la regolarità formale dei titoli trattati, restando altresì responsabile delle contraffazioni e/o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza” come chiarito dall'ABF:
“secondo tale procedura, pertanto, l'assegno bancario non è inviato alla banca trattaria, ma è “troncato” presso quella negoziatrice e si presume che esso sia stato debitamente pagato: qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento, le è definitivamente precluso di dare la prova che il pagamento non era dovuto e di richiederne pertanto l'importo alla banca pagina 6 di 13 negoziatrice. Il limite di tale procedura, la quale, come la banca resistente stessa ha ricordato (p. 1 delle controdeduzioni), ha solo un fondamento negoziale, è dato dal fatto che essa non consente alla banca trattaria di verificare direttamente la regolarità formale della firma di traenza e la sua conformità allo specimen depositato dal traente.” (ABF n.
); P.IVA_4
- avendo dunque attivato la negoziazione in procedura check truncation, Controparte_3 era l'unico soggetto che avrebbe potuto esaminare la materialità del titolo, per cui il comportamento negligente della negoziatrice costituiva causa autonoma dell'effetto dannoso e la condanna al pagamento poteva essere svolta esclusivamente nei suoi confronti con condanna esclusiva per l'Istituto Negoziatore e tuttavia, nel caso di accertata responsabilità della , quest'ultima poteva comunque ritenersi solo CP_2 concorrente, con richiesta di graduazione di responsabilità ex art. 2055 c.c.- rispetto a quella di quale Istituto negoziatore. CP_3
, chiamata in causa, nel costruirsi in giudizio eccepiva a sua volta: Controparte_3
- che l'assegno n. 7200060720-08 di € 40.000,00 veniva emesso in data 22.01.2018 da
[...]
e che nella medesima giornata veniva presentato per l'incasso presso l'ufficio postale CP_2 di US (SA) dal beneficiario indicato sul titolo sig. , che lo versava sul Persona_4 conto corrente n. 1036150934 a lui intestato, aperto dal presso l'ufficio di Mercato Per_4
San Severino in data 28.01.2017 ed estinto in data 13.08.2018;
- che l'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016 al punto f) prevede che il negoziatore debba trasmettere al trattario o all'emittente “nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia” e che nel caso in esame, il beneficiario risultante dal titolo presentato presso l'ufficio postale non era corrispondente a quello riportato sui titoli depositati dal nella presente causa e Per_1 rilasciati dalla banca, poiché la copia dell'assegno depositata dell'attore riportava, quale beneficiario, il sig. , mentre la copia dell'assegno presentato presso Persona_3
l'ufficio postale riportava, quale beneficiario, il nominativo di;
Persona_4
- era dunque evidente che la banca emittente aveva da subito tutti gli elementi per poter verificare che l'assegno presentato per il pagamento non corrispondeva a quello emesso e poteva quindi provvedere ad emettere il messaggio d'impagato o, comunque a sospenderne il pagamento richiedendo l'immagine del titolo;
- inoltre, aveva emesso il messaggio d'impagato solo in data 31.01.2018, nove CP_2 giorni dopo la presentazione ed oltre il termine di tre giorni dalla compensazione stabilito pagina 7 di 13 dagli accordi interbancari per la trasmissione del messaggio d'impagato, rendendo in tal modo disponibile, per il beneficiario dell'assegno, l'importo accreditato;
- dall'esame della copia dell'assegno presentato per il pagamento presso l'ufficio postale, il titolo appariva formalmente identico a quello la cui copia era stata allegata al fascicolo di parte attrice e che, secondo quanto affermato dal sarebbe stato l'originale rimasto Per_1 in suo possesso, che dunque presentava tutte le caratteristiche richieste dalle circolari ABI in materia di contrasto alle frodi, risultando presenti tutti gli elementi di sicurezza previsti dalla circolare del 2014, perfettamente corrispondenti a quelli rilevabili sull'originale, quali la microforatura del numero di assegno correttamente posizionata, rilevabile anche sul retro del titolo in maniera speculare ed il codice bidimensionale data matrix;
- irrilevante poi la circostanza che l'assegno era stato regolato fra gli istituti in check truncation, cioè senza la materiale trasmissione del titolo, ma solo con uno scambio di informazioni tramite mezzi informatici ed attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, in quanto doveva ritenersi pacifico che l'utilizzazione di tale tipo di procedura per i rapporti fra emittente e negoziatore, non esonera l'emittente dalla responsabilità per un errato pagamento del titolo, come nel caso in esame;
- dal confronto dei due titoli, il negoziatore non poteva verificare la non veridicità del titolo presentato in pagamento, avendo quest'ultimo tutti gli elementi richiesti obbligatoriamente, cosicché non poteva configurarsi una qualsiasi responsabilità o, comunque, una responsabilità esclusivamente imputabile a per il pagamento Controparte_3 dell'assegno;
- riteneva inoltre sussistente la responsabilità dell'attore nella determinazione del danno dallo stesso subito, avendo il predetto tenuto un comportamento tale da determinarlo, o da concorrere alla sua determinazione, avendo violato le norme di comune prudenza tenendo un comportamento rilevante ai fini della produzione dell'evento, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite.
Le conclusioni rispettivamente rassegnate delle parti sono state riprodotte all'inizio.
All'esito dell'attività istruttoria il Giudice al tempo assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, con provvedimento del 23 novembre 2022, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante e, previa assegnazione alle parti di un termine per note, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
pagina 8 di 13 Diritto.
L'originale dell'assegno circolare n. 7200060720-08 di € 40.000,00 emesso da , in CP_2 data 22.01.2018, su richiesta del de cuius , indicava quale beneficiario certo sig. Persona_1
, come risulta dalla copia versata in atti dall'originario attore - la Persona_3 circostanza è peraltro incontestata - mentre la copia digitale contraffatta dell'assegno presentato all'incasso (doc. 1 ) indica quale beneficiario . Controparte_3 Persona_4
aveva dunque emesso l'assegno di cui sopra con beneficiario CP_2 Persona_3
e, nonostante ciò, ha consentito che, un terzo soggetto, , ottenesse il Persona_4 controvalore dell'assegno benché non ne fosse intestatario.
L'unico soggetto che si sarebbe potuto avvedere di tale mutamento del beneficiario del titolo era dunque solo CP_2
Il de cuius , indotto fraudolentemente dal sedicente ad Persona_1 Persona_3 inviargli la copia dell'assegno, non poteva certo immaginare, né era tenuto a sapere, che la modalità di pagamento dell'assegno avrebbe avuto lugo attraverso la procedura digitale
“check truncation”, ignota dai più e nota solo agli addetti ai lavori.
Del resto, la scelta, pur indotta dal promissario venditore dell'auto e comunque ritenuta ragionevole dal di richiedere alla propria banca un titolo di credito cartaceo (il Per_1 era nato del 1940), dimostra la volontà dello stesso di voler utilizzare un mezzo di Per_1 pagamento sicuro in considerazione che l'affare si sarebbe concluso solamente con la materiale dazione dell'assegno cartaceo.
Peraltro al on può essere imputata la mancata custodia dell'assegno, posto che il Per_1 titolo cartaceo non è mai sato consegnato all'apparente venditore dell'auto.
Non è dunque possibile ipotizzare una sua qualche responsabilità per violazione dell'obbligo di custodia dell'assegno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c., riferito alla “diligenza del buon padre di famiglia” di cui all'art. 1176 c.c., posto che, nel caso di specie, il grado di diligenza richiesto presuppone conoscenze proprie di un operatore professionale piuttosto che di un comune cittadino.
Né al uò essere ascritta alcuna partecipazione alla fase di apposizione della firma Per_1 ed al successivo incasso e, peraltro, la presentazione all'incasso dell'assegno è stata effettuata da un beneficiario diverso da quello che in origine compariva sull'assegno.
pagina 9 di 13 Irrilevante poi che l'assegno bancario clonato riportasse il numero esadecimale uguale a quello del titolo originale, perché di fatto l'assegno era sin dall'origine intestato ad uno specifico soggetto e, nonostante ciò, era stato pagato ad una persona diversa: Per_4
anziché .
[...] Persona_3
Nemmeno avrebbe avuto la possibilità di verificare che il soggetto che Controparte_3 aveva presentato l'assegno all'incasso era diverso da quello in favore del quale il titolo era stata effettivamente emesso.
La copia contraffatta dell'assegno presentato all'incasso presso l'ufficio postale è esattamente corrispondente, se non per il nome del beneficiario, alla copia dell'assegno rilasciato al e dunque presenta tutte le caratteristiche richieste dalla normativa Per_1 vigente in materia di contrasto alle frodi emanate per l'acquisizione dell'immagine digitalizzata del titolo, quali la microforatura del numero di assegno, correttamente posizionata e rilevabile anche sul retro del titolo in maniera speculare, nonché il codice bidimensionale data matrix.
Inoltre, quanto alla verifica materiale del titolo, appare condivisibile il richiamo fatto da
[...]
al pronunciamento della Suprema Corte secondo la quale il Negoziatore è CP_3 responsabile per la negoziazione di un assegno alterato solo nell'ipotesi in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o di qualsiasi altra tipologia per poter rilevare l'alterazione: “4.1. — Il motivo è infondato. In tema di assegno bancario o circolare non trasferibile, questa Corte ha da tempo affermato che l'art. 43, secondo comma, del regio decreto n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (cfr. Cass., Sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888; 19 marzo 1996, n. 2320; 3 aprile 1992, n. 4087). Pertanto, nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della pagina 10 di 13 stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n.
20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066). Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l'eventuale alterazione o falsificazione dell'assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest'ultimo o l'accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell'assegno (cfr. Cass., Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20573;
18 marzo 2010, n. 6624; 6 ottobre 2005, n. 19512). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che l'assegno, emesso con clausola di non trasferibilità, era stato contraffatto, in particolare mediante la falsificazione dell'importo e dell'indicazione del beneficiario, ha ritenuto che il pagamento a persona diversa da quella originariamente indicata come prenditore non fosse sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità delle banche convenute, ed ha pertanto proceduto alla verifica della conformità della condotta dalle stesse tenuta rispetto al parametro della diligenza professionale, pervenendo all'esclusione della loro responsabilità in virtù della considerazione che l'alterazione delle predette indicazioni non era rilevabile con l'ordinaria diligenza dell'operatore bancario, in quanto realizzata con abilità tale da poter essere accertata soltanto attraverso le indagini tecniche effettuate dal c.t.u. con l'utilizzazione di sofisticate apparecchiature di laboratorio.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12806 del 2016.
Nel caso di specie non è dunque in alcun modo ipotizzabile l'esclusione della responsabilità della emittente, tenuto conto che l'alterazione delle predette indicazioni non era CP_2 rilevabile con l'ordinaria diligenza, per la semplice ragione che aveva emesso CP_2
l'assegno circolare, non trasferibile, in favore di un soggetto e che poi, non intervenendo prontamente “in stanza di compensazione” ha consentito il pagamento del titolo in favore di un soggetto diverso.
pagina 11 di 13 , quale negoziatrice, aveva del resto solo l'obbligo della corretta identificazione CP_3 del presentatore del titolo, , che nel caso di specie era titolare di un conto Persona_4 corrente a lui intestato, pur aperto presso altro ufficio delle Poste in data 28.01.2017 e successivamente estinto in data 13.08.2018.
Irrilevante deve inoltre ritenersi la circostanza per la quale il pagamento dell'assegno era stato eseguito in modalità “check truncation”, che prescinde dalla materiale trasmissione del titolo, posto che, come già detto, solo era nella condizione di verificare che, CP_2 nonostante l'assegno fosse stato in origine emesso in favore di , sarebbe Persona_3 stato incassato da . Persona_4
In definitiva, a prescindere dall'improvvida decisone del di inviare la foto degli Per_1 assegni ottenuti via WhatsApp ad un soggetto pressoché sconosciuto, ha CP_2 consentito che un diverso soggetto, , potesse incassare 40.000 Euro senza Persona_4 accorgersi che l'assegno circolare n. 7200060720-08 era stato in , dalla stessa Parte_5 banca, in favore di un diverso beneficiario, anziché , in Persona_3 Persona_4 favore del quale la stessa non aveva evidentemente rilasciato alcun assegno CP_2 circolare, peraltro emettendo il messaggio d'impagato solo in data 31.01.2018, nove giorni dopo la presentazione ed oltre il termine di tre giorni dalla compensazione stabilita dagli accordi interbancari per la trasmissione del messaggio d'impagato, rendendo in tal modo disponibile la somma in favore del falso beneficiario dell'assegno.
Per quanto precede deve ritenersi fondata la domanda svolta dagli attori in riassunzione avanzata in origine nei confronti di , mentre deve Controparte_1 Controparte_3 essere tenuta indenne da qualsiasi domanda di risarcimento svolta nei suoi confronti sia dalla parte attrice che delle altre parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa:
- in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice in riassunzione, condanna al risarcimento in favore di e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 quali eredi del de cuius del danno patito, che si quantifica in Parte_3 Persona_1 di € 40.000,00.
pagina 12 di 13 - Pone a carico le spese di lite che qui si liquidano in favore della Controparte_4 parte attrice in riassunzione in € 545,00 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone altresì a carico della le spese di lite che qui si liquidano in Controparte_4 favore della terza chiamata in causa in € 2.300,00 per compenso Controparte_3 professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 1° dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4995/2018 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
e
GIA' Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO nonché nei confronti di
Controparte_3
ZA CH
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 13,08 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
, , l'avv.to LUIGI GRAFAS il quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 si riporta a tutti i propri sciiti e conclusioni e insiste per l'accoglimento delle domande avanzate.
Per 'avv.to SILEVSTRI METTEO GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. Controparte_1 PELUSO GIOVANNI ALEBERTO, il quale si riporta a tutti i propri scritti e conclusioni ed in particolare alle memoria da ultimo depositata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per nessuno compare. Controparte_3
I procuratori delle parti precisate le conclusioni procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 17,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice on. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 4995/2018 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2 ato ad Assisi (PG) il 16/03/1981 C.F. e ato
[...] C.F._2 Parte_3
a Perugia il 05/02/1992 C.F: in qualità di eredi di tutti C.F._3 Persona_1 residenti in [...], rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Luigi Grafas e dall'Avv. Francesco Fattori ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Perugia, Via Fiume n. 17, in virtù di procura apposta in calce al ricorso in riassunzione della causa
- attori in riassunzione
nei confronti di: di: con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_4 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , , appartenente al Gruppo IVA P.IVA_1
, quale incorporante la società incorporata, cui è Controparte_4 Controparte_2 subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione, a propria volta quale incorporante di società incorporata, Controparte_5 cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – in forza di fusione per incorporazione, in persona dell' Avv. nata a [...] il [...] munito dei CP_6 necessari poteri in forza della procura speciale del 22.12.2017 rep. n. 5377 e racc n. 3350, per
Notaio , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce alla Persona_2
pagina 2 di 13 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giovanni Alberto Peluso – comunicazioni alla
PEC: Email_1
– convenuta
e di:
(P.I. C.F. , corrente in Roma, V.le Europa n. Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
190, in persona dell'Amministratore Delegato, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Proietti – PEC: in forza di procura alle liti ed elettivamente domiciliati Email_2 in Roma, presso la Direzione Affari Legali di , in viale Europa, n. 190 – 00144 - Controparte_3
Roma.
- terza chiamata in causa
Conclusioni per gli attori in riassunzione e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette così provvedere:
Nel merito: previo accertamento della responsabilità, nei termini di cui in narrativa, di Controparte_1
(già ), condannare per l'effetto la stessa al risarcimento in favore di
[...] CP_2 [...]
e in qualità di eredi di del danno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dallo stesso subito per le ragioni tutte indicate in epigrafe, nella misura di € 40.000,00. in via alternativa: in ipotesi di accertata corresponsabilità in capo alla terza chiamata
[...]
, condannare la stessa anche in solido con al risarcimento in CP_3 Controparte_1 favore di e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
Donnini, del danno dallo stesso subito per le ragioni tutte indicate in epigrafe, nella misura di
€ 40.000,00.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa.”.
Conclusioni per la parte convenuta “Nel merito Controparte_4
1) Rigettare le domande attrici poiché sfornite di prova nonché totalmente infondate in fatto
e diritto;
2) In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della e Controparte_3 condannarla in via esclusiva al risarcimento del danno.
pagina 3 di 13 3) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della
[...]
e dell'attore nella causazione del fatto, e graduare la colpa ex art. 2055 c.c. CP_3 condannando la Banca trattaria solo nel limite della propria responsabilità.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in favore delle Banche costituite Controparte_4
e .”.
[...] CP_7
Conclusioni per la terza chiamata in causa “Voglia … rigettare la Controparte_3 domanda proposta da nei confronti di in quanto Controparte_2 Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in precedenza esposti, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità di per i fatti per cui è causa. Con vittoria di CP_2 spese e competenze legali
In via subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella Controparte_2 produzione del danno, con liquidazione dello stesso in maniera proporzionale all'accertata responsabilità, nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore Persona_1 per il danno lamentato, liquidando lo stesso in proporzione al grado di responsabilità ascritta, con compensazione di spese ed onorari.”.
Oggetto: Contratti bancari.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio Persona_1 [...]
deducendo: CP_2
- di essere titolare di un conto corrente acceso presso;
CP_2
- di avere richiesto alla banca, in data 22 gennaio 2018, l'emissione di n. 2 assegni circolari non trasferibili rispettivamente: I) assegno n. 3200236958-09 dell'importo di € 2.000,00 e II) assegno n. 7200060720-08 per l'importo di € 40.000,00 a di , Pt_4 Persona_3 destinati all'acquisto di un'autovettura il cui annuncio di vendita era pubblicato su un sito internet;
- il venditore dell'auto, , una volta raggiunto l'accordo sul prezzo di acquisto pari a Persona_3
€ 42.000,00, da versare mediante assegno circolare, gli chiedeva di inviare tramite Whatsapp la foto di entrambi gli assegni al fine di “bloccare” l'acquisto;
- il rovvedeva all'invio ed il venditore si rendeva irreperibile;
Per_1
- il si recava presso la propria banca dove, a seguito di verifica, constatava che Per_1
l'assegno circolare dell'importo di € 40.000,00 era stato incassato presso Controparte_3
pagina 4 di 13 Bancoposta di US nonostante non l'avesse mai consegnato materialmente all'acquirente (l'originale del titolo era rimasto in suo possesso);
- provvedeva pertanto a sporgere denuncia querela ed a mezzo del proprio legale e con missiva del 7 febbraio 2018, avanzava richiesta di risarcimento danni nei confronti di
[...]
e, successivamente alla sua costituzione, . CP_2 Controparte_8
Deduceva in particolare che , quale banca trattaria/emittente, in violazione CP_2 dell'obbligo professionale aveva disposto il pagamento dell'assegno mediante la trasmissione del flusso elettronico dei dati ad esso relativi, in assenza del documento cartaceo e poiché tale modalità è posta a beneficio esclusivo degli istituti di credito che scelgono di aderirvi per consentire una maggiore celerità nelle operazioni di negoziazione, gli eventuali i rischi non potevano che ricadere sugli istituti stessi, con conseguente responsabilità verso i propri clienti.
, avendo optato per tale procedura e, quindi, accettato di pagare “al buio” CP_2
l'assegno circolare in questione, aveva quindi volontariamente omesso la verifica materiale del titolo con ogni connessa conseguenza rispetto a titoli che, come è accaduto nel caso di specie, presentavano irregolarità cartolari che solo l'esame materiale del documento avrebbe consentito di verificare, con obbligo di risarcire il danno per violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.
Si costituiva in giudizio la , che Controparte_9 contestava in toto le avverse deduzioni, oltre a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa di . Controparte_3
Si costituiva quindi in giudizio la chiamata in causa . Controparte_3
Intervenuto il decesso di il giudizio veniva riassunto dagli eredi, , Persona_1 Parte_1
Parte_2 Parte_3
Si costituivano nel giudizio riassunto, quale interveniente, quale Controparte_10 incorporante della cui era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e Controparte_2 passivi e che, a seguito di cessione di ramo di azienda da Controparte_7 [...]
subentrava nel presente rapporto in sostituzione della predetta Controparte_11 [...] chiedendone l'estromissione dal giudizio, riportandosi e facendo CP_2 espressamente proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni di CP_2
Contestavano in toto le avverse deduzioni, facendo espressamente proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni rassegnate da CP_2 pagina 5 di 13 Eccepivano che:
- il sig. inviava a copia degli assegni tramite “whatsapp” e che Per_1 Persona_3 solo dopo oltre 15 giorni si recava presso la propria Filiale per richiedere l'annullamento ed il rimborso del titolo e dunque il predetto non aveva custodito con la necessaria accortezza l'assegno, permettendo che qualcuno potesse entrare in possesso degli stessi, copiare la numerazione e mettere in atto l'illecito;
- l'attore aveva tenuto un comportamento gravemente negligente, concorrendo nella produzione dell'evento di clonazione del titolo, violando il proprio obbligo di custodia, motivo per cui, anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c. non era dovuto alcun risarcimento, avendo permesso all'illegittimo beneficiario di apporvi la firma e procedere all'incasso, posto che l'assegno bancario clonato riportava il numero esadecimale uguale a quello del titolo originale, principale strumento di sicurezza del titolo, che permette efficacemente agli uffici competenti di individuare la veridicità di un assegno e distinguerlo dal clonato;
- inoltre, essendo stato, il titolo di credito, negoziato dall'Istituto Bancario Controparte_3
(Istituto negoziatore) e regolato nei confronti della (trattaria) tramite CP_2 procedura check truncation, espressamente attivata da , quest'ultimo Istituto CP_3 era l'unico intermediario ad aver esaminato la materialità dei titoli clonati, non rilevandone l'alterazione;
- la procedura check truncation prevede, in particolare, che sia esclusivamente la Banca
Negoziatrice ad esaminare il titolo, troncandolo, ed inviando un mero flusso informatico alla banca trattaria ( ), così come avvenuto nel caso in oggetto e consente alla CP_2 sola Banca negoziatrice di verificare la materialità del titolo eventualmente clonato e di bloccarne il pagamento in caso di alterazione, per cui doveva ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva della Banca negoziatrice nel caso di titoli integralmente falsificati come previsto la punto n.
9.6.3 del Capitolo 9 del Regolamento SITRAD/RNI Procedura
Check Truncation in cui è espressamente chiarito che “la banca negoziatrice è tenuta a controllare la regolarità formale dei titoli trattati, restando altresì responsabile delle contraffazioni e/o falsificazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza” come chiarito dall'ABF:
“secondo tale procedura, pertanto, l'assegno bancario non è inviato alla banca trattaria, ma è “troncato” presso quella negoziatrice e si presume che esso sia stato debitamente pagato: qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento, le è definitivamente precluso di dare la prova che il pagamento non era dovuto e di richiederne pertanto l'importo alla banca pagina 6 di 13 negoziatrice. Il limite di tale procedura, la quale, come la banca resistente stessa ha ricordato (p. 1 delle controdeduzioni), ha solo un fondamento negoziale, è dato dal fatto che essa non consente alla banca trattaria di verificare direttamente la regolarità formale della firma di traenza e la sua conformità allo specimen depositato dal traente.” (ABF n.
); P.IVA_4
- avendo dunque attivato la negoziazione in procedura check truncation, Controparte_3 era l'unico soggetto che avrebbe potuto esaminare la materialità del titolo, per cui il comportamento negligente della negoziatrice costituiva causa autonoma dell'effetto dannoso e la condanna al pagamento poteva essere svolta esclusivamente nei suoi confronti con condanna esclusiva per l'Istituto Negoziatore e tuttavia, nel caso di accertata responsabilità della , quest'ultima poteva comunque ritenersi solo CP_2 concorrente, con richiesta di graduazione di responsabilità ex art. 2055 c.c.- rispetto a quella di quale Istituto negoziatore. CP_3
, chiamata in causa, nel costruirsi in giudizio eccepiva a sua volta: Controparte_3
- che l'assegno n. 7200060720-08 di € 40.000,00 veniva emesso in data 22.01.2018 da
[...]
e che nella medesima giornata veniva presentato per l'incasso presso l'ufficio postale CP_2 di US (SA) dal beneficiario indicato sul titolo sig. , che lo versava sul Persona_4 conto corrente n. 1036150934 a lui intestato, aperto dal presso l'ufficio di Mercato Per_4
San Severino in data 28.01.2017 ed estinto in data 13.08.2018;
- che l'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016 al punto f) prevede che il negoziatore debba trasmettere al trattario o all'emittente “nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia” e che nel caso in esame, il beneficiario risultante dal titolo presentato presso l'ufficio postale non era corrispondente a quello riportato sui titoli depositati dal nella presente causa e Per_1 rilasciati dalla banca, poiché la copia dell'assegno depositata dell'attore riportava, quale beneficiario, il sig. , mentre la copia dell'assegno presentato presso Persona_3
l'ufficio postale riportava, quale beneficiario, il nominativo di;
Persona_4
- era dunque evidente che la banca emittente aveva da subito tutti gli elementi per poter verificare che l'assegno presentato per il pagamento non corrispondeva a quello emesso e poteva quindi provvedere ad emettere il messaggio d'impagato o, comunque a sospenderne il pagamento richiedendo l'immagine del titolo;
- inoltre, aveva emesso il messaggio d'impagato solo in data 31.01.2018, nove CP_2 giorni dopo la presentazione ed oltre il termine di tre giorni dalla compensazione stabilito pagina 7 di 13 dagli accordi interbancari per la trasmissione del messaggio d'impagato, rendendo in tal modo disponibile, per il beneficiario dell'assegno, l'importo accreditato;
- dall'esame della copia dell'assegno presentato per il pagamento presso l'ufficio postale, il titolo appariva formalmente identico a quello la cui copia era stata allegata al fascicolo di parte attrice e che, secondo quanto affermato dal sarebbe stato l'originale rimasto Per_1 in suo possesso, che dunque presentava tutte le caratteristiche richieste dalle circolari ABI in materia di contrasto alle frodi, risultando presenti tutti gli elementi di sicurezza previsti dalla circolare del 2014, perfettamente corrispondenti a quelli rilevabili sull'originale, quali la microforatura del numero di assegno correttamente posizionata, rilevabile anche sul retro del titolo in maniera speculare ed il codice bidimensionale data matrix;
- irrilevante poi la circostanza che l'assegno era stato regolato fra gli istituti in check truncation, cioè senza la materiale trasmissione del titolo, ma solo con uno scambio di informazioni tramite mezzi informatici ed attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, in quanto doveva ritenersi pacifico che l'utilizzazione di tale tipo di procedura per i rapporti fra emittente e negoziatore, non esonera l'emittente dalla responsabilità per un errato pagamento del titolo, come nel caso in esame;
- dal confronto dei due titoli, il negoziatore non poteva verificare la non veridicità del titolo presentato in pagamento, avendo quest'ultimo tutti gli elementi richiesti obbligatoriamente, cosicché non poteva configurarsi una qualsiasi responsabilità o, comunque, una responsabilità esclusivamente imputabile a per il pagamento Controparte_3 dell'assegno;
- riteneva inoltre sussistente la responsabilità dell'attore nella determinazione del danno dallo stesso subito, avendo il predetto tenuto un comportamento tale da determinarlo, o da concorrere alla sua determinazione, avendo violato le norme di comune prudenza tenendo un comportamento rilevante ai fini della produzione dell'evento, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite.
Le conclusioni rispettivamente rassegnate delle parti sono state riprodotte all'inizio.
All'esito dell'attività istruttoria il Giudice al tempo assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, con provvedimento del 23 novembre 2022, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante e, previa assegnazione alle parti di un termine per note, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
pagina 8 di 13 Diritto.
L'originale dell'assegno circolare n. 7200060720-08 di € 40.000,00 emesso da , in CP_2 data 22.01.2018, su richiesta del de cuius , indicava quale beneficiario certo sig. Persona_1
, come risulta dalla copia versata in atti dall'originario attore - la Persona_3 circostanza è peraltro incontestata - mentre la copia digitale contraffatta dell'assegno presentato all'incasso (doc. 1 ) indica quale beneficiario . Controparte_3 Persona_4
aveva dunque emesso l'assegno di cui sopra con beneficiario CP_2 Persona_3
e, nonostante ciò, ha consentito che, un terzo soggetto, , ottenesse il Persona_4 controvalore dell'assegno benché non ne fosse intestatario.
L'unico soggetto che si sarebbe potuto avvedere di tale mutamento del beneficiario del titolo era dunque solo CP_2
Il de cuius , indotto fraudolentemente dal sedicente ad Persona_1 Persona_3 inviargli la copia dell'assegno, non poteva certo immaginare, né era tenuto a sapere, che la modalità di pagamento dell'assegno avrebbe avuto lugo attraverso la procedura digitale
“check truncation”, ignota dai più e nota solo agli addetti ai lavori.
Del resto, la scelta, pur indotta dal promissario venditore dell'auto e comunque ritenuta ragionevole dal di richiedere alla propria banca un titolo di credito cartaceo (il Per_1 era nato del 1940), dimostra la volontà dello stesso di voler utilizzare un mezzo di Per_1 pagamento sicuro in considerazione che l'affare si sarebbe concluso solamente con la materiale dazione dell'assegno cartaceo.
Peraltro al on può essere imputata la mancata custodia dell'assegno, posto che il Per_1 titolo cartaceo non è mai sato consegnato all'apparente venditore dell'auto.
Non è dunque possibile ipotizzare una sua qualche responsabilità per violazione dell'obbligo di custodia dell'assegno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c., riferito alla “diligenza del buon padre di famiglia” di cui all'art. 1176 c.c., posto che, nel caso di specie, il grado di diligenza richiesto presuppone conoscenze proprie di un operatore professionale piuttosto che di un comune cittadino.
Né al uò essere ascritta alcuna partecipazione alla fase di apposizione della firma Per_1 ed al successivo incasso e, peraltro, la presentazione all'incasso dell'assegno è stata effettuata da un beneficiario diverso da quello che in origine compariva sull'assegno.
pagina 9 di 13 Irrilevante poi che l'assegno bancario clonato riportasse il numero esadecimale uguale a quello del titolo originale, perché di fatto l'assegno era sin dall'origine intestato ad uno specifico soggetto e, nonostante ciò, era stato pagato ad una persona diversa: Per_4
anziché .
[...] Persona_3
Nemmeno avrebbe avuto la possibilità di verificare che il soggetto che Controparte_3 aveva presentato l'assegno all'incasso era diverso da quello in favore del quale il titolo era stata effettivamente emesso.
La copia contraffatta dell'assegno presentato all'incasso presso l'ufficio postale è esattamente corrispondente, se non per il nome del beneficiario, alla copia dell'assegno rilasciato al e dunque presenta tutte le caratteristiche richieste dalla normativa Per_1 vigente in materia di contrasto alle frodi emanate per l'acquisizione dell'immagine digitalizzata del titolo, quali la microforatura del numero di assegno, correttamente posizionata e rilevabile anche sul retro del titolo in maniera speculare, nonché il codice bidimensionale data matrix.
Inoltre, quanto alla verifica materiale del titolo, appare condivisibile il richiamo fatto da
[...]
al pronunciamento della Suprema Corte secondo la quale il Negoziatore è CP_3 responsabile per la negoziazione di un assegno alterato solo nell'ipotesi in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o di qualsiasi altra tipologia per poter rilevare l'alterazione: “4.1. — Il motivo è infondato. In tema di assegno bancario o circolare non trasferibile, questa Corte ha da tempo affermato che l'art. 43, secondo comma, del regio decreto n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (cfr. Cass., Sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888; 19 marzo 1996, n. 2320; 3 aprile 1992, n. 4087). Pertanto, nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della pagina 10 di 13 stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n.
20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066). Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l'eventuale alterazione o falsificazione dell'assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest'ultimo o l'accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell'assegno (cfr. Cass., Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20573;
18 marzo 2010, n. 6624; 6 ottobre 2005, n. 19512). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che l'assegno, emesso con clausola di non trasferibilità, era stato contraffatto, in particolare mediante la falsificazione dell'importo e dell'indicazione del beneficiario, ha ritenuto che il pagamento a persona diversa da quella originariamente indicata come prenditore non fosse sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità delle banche convenute, ed ha pertanto proceduto alla verifica della conformità della condotta dalle stesse tenuta rispetto al parametro della diligenza professionale, pervenendo all'esclusione della loro responsabilità in virtù della considerazione che l'alterazione delle predette indicazioni non era rilevabile con l'ordinaria diligenza dell'operatore bancario, in quanto realizzata con abilità tale da poter essere accertata soltanto attraverso le indagini tecniche effettuate dal c.t.u. con l'utilizzazione di sofisticate apparecchiature di laboratorio.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12806 del 2016.
Nel caso di specie non è dunque in alcun modo ipotizzabile l'esclusione della responsabilità della emittente, tenuto conto che l'alterazione delle predette indicazioni non era CP_2 rilevabile con l'ordinaria diligenza, per la semplice ragione che aveva emesso CP_2
l'assegno circolare, non trasferibile, in favore di un soggetto e che poi, non intervenendo prontamente “in stanza di compensazione” ha consentito il pagamento del titolo in favore di un soggetto diverso.
pagina 11 di 13 , quale negoziatrice, aveva del resto solo l'obbligo della corretta identificazione CP_3 del presentatore del titolo, , che nel caso di specie era titolare di un conto Persona_4 corrente a lui intestato, pur aperto presso altro ufficio delle Poste in data 28.01.2017 e successivamente estinto in data 13.08.2018.
Irrilevante deve inoltre ritenersi la circostanza per la quale il pagamento dell'assegno era stato eseguito in modalità “check truncation”, che prescinde dalla materiale trasmissione del titolo, posto che, come già detto, solo era nella condizione di verificare che, CP_2 nonostante l'assegno fosse stato in origine emesso in favore di , sarebbe Persona_3 stato incassato da . Persona_4
In definitiva, a prescindere dall'improvvida decisone del di inviare la foto degli Per_1 assegni ottenuti via WhatsApp ad un soggetto pressoché sconosciuto, ha CP_2 consentito che un diverso soggetto, , potesse incassare 40.000 Euro senza Persona_4 accorgersi che l'assegno circolare n. 7200060720-08 era stato in , dalla stessa Parte_5 banca, in favore di un diverso beneficiario, anziché , in Persona_3 Persona_4 favore del quale la stessa non aveva evidentemente rilasciato alcun assegno CP_2 circolare, peraltro emettendo il messaggio d'impagato solo in data 31.01.2018, nove giorni dopo la presentazione ed oltre il termine di tre giorni dalla compensazione stabilita dagli accordi interbancari per la trasmissione del messaggio d'impagato, rendendo in tal modo disponibile la somma in favore del falso beneficiario dell'assegno.
Per quanto precede deve ritenersi fondata la domanda svolta dagli attori in riassunzione avanzata in origine nei confronti di , mentre deve Controparte_1 Controparte_3 essere tenuta indenne da qualsiasi domanda di risarcimento svolta nei suoi confronti sia dalla parte attrice che delle altre parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa:
- in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice in riassunzione, condanna al risarcimento in favore di e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 quali eredi del de cuius del danno patito, che si quantifica in Parte_3 Persona_1 di € 40.000,00.
pagina 12 di 13 - Pone a carico le spese di lite che qui si liquidano in favore della Controparte_4 parte attrice in riassunzione in € 545,00 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone altresì a carico della le spese di lite che qui si liquidano in Controparte_4 favore della terza chiamata in causa in € 2.300,00 per compenso Controparte_3 professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 1° dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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