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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 654/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaellino Colarusso
- attrice/opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per CP_2 P.IVA_2
essa (P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco
Concio
- convenuta/opposta
e
P.I. ) – incorporante Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(P.I. ) –, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Renata Castellan e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa
- terza intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note depositate in data 22/1/2025, “In via preliminare in diritto.
1 Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato alla signora oltre il termine di cui all'art. 644 Parte_1
c.p.c., per come concesso dal Giudice con il provvedimento del 15.10.2020, e per l'effetto revocare
e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n°
323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.02.2020. Nel merito in via principale Accertare, a seguito del disconoscimento formale eseguito dalla signora , sia ex art. 2719 c.c., Parte_1
che ex art. 214 c.p.c., la inesistenza e/o invalidità della garanzia fideiussoria di cui al contratto del
20.05.1985, n° 26658,24, (limitata ad € 7.746,85), e, pertanto, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria avanzata con il provvedimento monitorio impugnato e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.02.2020, e comunque, in ogni caso, rigettare la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 7.746,85, oltre interessi e spese, avanzata da controparte nei confronti della predetta con il Parte_1
provvedimento monitorio opposto. In via subordinata Nella denegata ipotesi dovesse risultare esistente la garanzia fideiussoria di cui in narrativa, dichiarare che la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto non è normativamente sufficiente a provare il credito vantato dalla ricorrente e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in Parte_1
data 24.02.2020. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi dovesse risultare esistente la garanzia fideiussoria di cui in narrativa, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, che la ha violato il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1956 c.c. e dichiarare CP_6
quindi , quale fideiussore di , liberata da qualsiasi obbligo Parte_1 Parte_2
nascente dalla predetta fideiussione e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data
24.02.2020. Condannare, in ogni caso, la convenuta in opposizione all'integrale pagamento delle spese di lite oltre IVA e Cap come per legge”; per la convenuta/opposta: come da comparsa di costituzione, “Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2020 In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra Pt_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 7.746,85, oltre interessi
[...]
di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari,
2 oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”; per la terza intervenuta: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “In via principale - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.2.2020; In via subordinata - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
– incorporante dell'importo di € 7.746,85, oltre Controparte_4 Controparte_5
interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). - con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di Legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/2/2020 e notificato in data 17/1/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.746,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della cessionaria in forza della CP_2
fideiussione sottoscritta in data 20/5/1985 con Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia delle obbligazioni assunte dal IG. debitore principale, in forza del contratto di Parte_2
contro corrente n. 3038 acceso presso il medesimo istituto di credito.
In particolare, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla fideiussione, deducendo di non aver mai firmato tale documento;
ha inoltre eccepito: i) l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato tardivamente;
ii) la carenza di prova del credito azionato, fondato esclusivamente sulla certificazione ex art. 50 T.U.B.; iii) l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
1.2. Si è costituita in giudizio e per essa e per essa Controparte_1 CP_2 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_3
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, stante il disconoscimento operato da controparte, ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
1.3. Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio Controparte_4
incorporante in qualità di cessionaria del credito di
[...] Controparte_5 [...]
associandosi alle difese spiegate da quest'ultima e chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica. 3 All'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
Giova immediatamente rilevare l'infondatezza dell'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, alla luce del principio generale della scissione degli effetti della notificazione (Corte Cost. n. 477/2002), pacificamente applicabile anche in materia di decreto ingiuntivo. In forza di tale principio, il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. si intende rispettato per il notificante con il compimento, entro tale termine, delle attività di sua competenza, mentre per il destinatario il termine per l'opposizione decorre dalla data di effettiva ricezione dell'atto (ex multis,
Trib. Palermo, 13/12/2021).
Nella specie, emerge per tabulas che parte opposta ha provveduto alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario anteriormente alla scadenza del termine fissato dal Giudice con provvedimento del 15/10/2020 (doc. 1, fascicolo di parte opposta). Ne consegue che alcun pregiudizio può derivare all'opponente da un eventuale ritardo imputabile all'ufficiale giudiziario, essendo evidente che la parte creditrice ha tempestivamente manifestato la volontà di avvalersi del titolo. La ratio sottesa alla previsione normativa – ovvero evitare che l'inerzia del creditore possa lasciar presumere un'intenzione di rinuncia al provvedimento monitorio – risulta, pertanto, insussistente nel caso in esame.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dalla IG.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
2.2.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001; Cass. civ. n. 826/2015; Cass. civ. n. 16324/2021).
Ne consegue che incombe sulla parte opposta l'onere di provare la sussistenza del credito azionato.
2.2.2. Nel caso di specie, la creditrice ha assolto tale onere attraverso la produzione della fideiussione n. 26658,24 del 20/5/1985, prestata dalla IG.ra in favore del IG. (doc. 7, Pt_1 Parte_2
4 fascicolo di parte opposta), dalla quale emerge l'assunzione, da parte dell'opponente, di un'obbligazione di garanzia in caso di mancato adempimento del debitore principale.
L'efficacia probatoria del suddetto documento non risulta inficiata dal disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Tale disconoscimento è stato, infatti, superato dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, con valutazioni puntuali, coerenti e immuni da vizi logici o metodologici – alle quali ci si riporta integralmente e si intende prestare piena adesione – ha concluso nel senso che: “Le sottoscrizioni a nome “ ” Parte_1
poste sulla fideiussione datata 20.05.1985 (importo £. 15.000.000 / MPS - Filiale di Casciana CP_6
T.) SONO RIFERIBILI all'azione grafica dell'apparente firmataria” (cfr. p. 29, c.t.u.).
2.2.3. L'opposta ha poi prodotto, in sede monitoria, l'estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 D.lgs.
n. 385/1993, dal quale risulta l'importo del credito azionato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 T.U.B. trova applicazione esclusivamente nell'ambito del procedimento monitorio e non anche nel successivo giudizio di opposizione, nel quale trovano invece applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ. n. 14640/2018).
Nel caso in esame, tuttavia, parte opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e meramente formali in relazione all'estratto conto prodotto, senza dedurre né allegare elementi concreti atti a inficiare la fondatezza della pretesa creditoria, né formulare eccezione sostanziali relative all'andamento del rapporto.
In ogni caso, parte opposta ha fornito ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e consistenza del credito azionato: è stata, infatti, prodotta copia del contratto di conto corrente bancario
(doc. 5, fascicolo monitorio), comprovante l'intercorso rapporto tra la banca e il debitore principale, nonché gli estratti conto integrali relativi alla movimentazione del rapporto (doc. 3, fascicolo di parte opposta), i quali non risultano essere stati oggetto si specifica e puntuale contestazione da parte dell'opponente.
5 Alla luce di quanto sopra, devono essere disattesi i motivi di opposizione fondati sull'asserita insufficienza probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, tenuto conto della genericità delle eccezioni sollevate e della completezza del materiale documentale in atti. Il rapporto dedotto in giudizio deve pertanto ritenersi provato sia in ordine alla sua fonte obbligatoria sia in relazione all'ammontare del credito preteso.
2.2.4. Con riferimento, infine, all'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta violazione dell'art. 1956 c.c., per asserita concessione abusiva di credito da parte dell'istituto bancario, occorre rilevare come l'onere della relativa prova gravasse interamente sulla parte opponente. In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, spetta al fideiussore che invochi l'esonero dall'obbligazione ex art. 1956 c.c. dimostrare che il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore principale in assenza della preventiva autorizzazione del garante, pur essendo consapevole delle difficoltà economico-patrimoniali in cui quest'ultimo versava (Cass. civ. n. 6685/2024).
Tale onere probatorio non risulta assolto. Le deduzioni dell'opponente si rivelano del tutto generiche e prive di adeguato supporto documentale o testimoniale, non essendo stato fornito alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare la situazione di dissesto economico-finanziario del debitore principale all'epoca della concessione del credito, né risultando provata, neppure in via presuntiva, la consapevolezza dell'istituto di credito circa tali condizioni. Parimenti, l'opponente non ha articolato alcuna istanza istruttoria in ordine a tali circostanze.
2.2.5. In conclusione, alla luce della fondatezza della pretesa azionata da parte opposta e della documentata sussistenza dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'opponente, l'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00).
Stante l'identità delle difese spiegate, si ritiene congruo liquidare in favore di Controparte_1 le fasi di studio e di introduzione della causa, mentre in favore di – Controparte_7 incorporante – le fasi di trattazione, istruttoria e decisione. Controparte_5
3.2. Le spese di c.t.u. sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/2/2020, dichiarandolo esecutivo;
- condanna a rifondere a nella persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di lite relative alla fase di studio e di introduzione del giudizio, che liquida in € 1.696,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a – Parte_1 Controparte_4 incorporante –, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le Controparte_5 spese di lite relative alla fase di trattazione e istruttoria e decisoria, che liquida in € 3.381,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento Parte_1
del 7/11/2023.
Pisa, 5/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 654/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaellino Colarusso
- attrice/opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per CP_2 P.IVA_2
essa (P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco
Concio
- convenuta/opposta
e
P.I. ) – incorporante Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(P.I. ) –, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Renata Castellan e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa
- terza intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note depositate in data 22/1/2025, “In via preliminare in diritto.
1 Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato alla signora oltre il termine di cui all'art. 644 Parte_1
c.p.c., per come concesso dal Giudice con il provvedimento del 15.10.2020, e per l'effetto revocare
e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n°
323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.02.2020. Nel merito in via principale Accertare, a seguito del disconoscimento formale eseguito dalla signora , sia ex art. 2719 c.c., Parte_1
che ex art. 214 c.p.c., la inesistenza e/o invalidità della garanzia fideiussoria di cui al contratto del
20.05.1985, n° 26658,24, (limitata ad € 7.746,85), e, pertanto, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria avanzata con il provvedimento monitorio impugnato e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.02.2020, e comunque, in ogni caso, rigettare la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 7.746,85, oltre interessi e spese, avanzata da controparte nei confronti della predetta con il Parte_1
provvedimento monitorio opposto. In via subordinata Nella denegata ipotesi dovesse risultare esistente la garanzia fideiussoria di cui in narrativa, dichiarare che la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto non è normativamente sufficiente a provare il credito vantato dalla ricorrente e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in Parte_1
data 24.02.2020. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi dovesse risultare esistente la garanzia fideiussoria di cui in narrativa, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, che la ha violato il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1956 c.c. e dichiarare CP_6
quindi , quale fideiussore di , liberata da qualsiasi obbligo Parte_1 Parte_2
nascente dalla predetta fideiussione e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare giuridicamente inefficace nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n° 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data
24.02.2020. Condannare, in ogni caso, la convenuta in opposizione all'integrale pagamento delle spese di lite oltre IVA e Cap come per legge”; per la convenuta/opposta: come da comparsa di costituzione, “Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2020 In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra Pt_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 7.746,85, oltre interessi
[...]
di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari,
2 oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”; per la terza intervenuta: come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., “In via principale - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24.2.2020; In via subordinata - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
– incorporante dell'importo di € 7.746,85, oltre Controparte_4 Controparte_5
interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio (…). - con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di Legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/2/2020 e notificato in data 17/1/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.746,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della cessionaria in forza della CP_2
fideiussione sottoscritta in data 20/5/1985 con Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia delle obbligazioni assunte dal IG. debitore principale, in forza del contratto di Parte_2
contro corrente n. 3038 acceso presso il medesimo istituto di credito.
In particolare, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla fideiussione, deducendo di non aver mai firmato tale documento;
ha inoltre eccepito: i) l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato tardivamente;
ii) la carenza di prova del credito azionato, fondato esclusivamente sulla certificazione ex art. 50 T.U.B.; iii) l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
1.2. Si è costituita in giudizio e per essa e per essa Controparte_1 CP_2 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_3
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, stante il disconoscimento operato da controparte, ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
1.3. Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio Controparte_4
incorporante in qualità di cessionaria del credito di
[...] Controparte_5 [...]
associandosi alle difese spiegate da quest'ultima e chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1.4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica. 3 All'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
Giova immediatamente rilevare l'infondatezza dell'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, alla luce del principio generale della scissione degli effetti della notificazione (Corte Cost. n. 477/2002), pacificamente applicabile anche in materia di decreto ingiuntivo. In forza di tale principio, il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. si intende rispettato per il notificante con il compimento, entro tale termine, delle attività di sua competenza, mentre per il destinatario il termine per l'opposizione decorre dalla data di effettiva ricezione dell'atto (ex multis,
Trib. Palermo, 13/12/2021).
Nella specie, emerge per tabulas che parte opposta ha provveduto alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario anteriormente alla scadenza del termine fissato dal Giudice con provvedimento del 15/10/2020 (doc. 1, fascicolo di parte opposta). Ne consegue che alcun pregiudizio può derivare all'opponente da un eventuale ritardo imputabile all'ufficiale giudiziario, essendo evidente che la parte creditrice ha tempestivamente manifestato la volontà di avvalersi del titolo. La ratio sottesa alla previsione normativa – ovvero evitare che l'inerzia del creditore possa lasciar presumere un'intenzione di rinuncia al provvedimento monitorio – risulta, pertanto, insussistente nel caso in esame.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dalla IG.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
2.2.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001; Cass. civ. n. 826/2015; Cass. civ. n. 16324/2021).
Ne consegue che incombe sulla parte opposta l'onere di provare la sussistenza del credito azionato.
2.2.2. Nel caso di specie, la creditrice ha assolto tale onere attraverso la produzione della fideiussione n. 26658,24 del 20/5/1985, prestata dalla IG.ra in favore del IG. (doc. 7, Pt_1 Parte_2
4 fascicolo di parte opposta), dalla quale emerge l'assunzione, da parte dell'opponente, di un'obbligazione di garanzia in caso di mancato adempimento del debitore principale.
L'efficacia probatoria del suddetto documento non risulta inficiata dal disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Tale disconoscimento è stato, infatti, superato dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, con valutazioni puntuali, coerenti e immuni da vizi logici o metodologici – alle quali ci si riporta integralmente e si intende prestare piena adesione – ha concluso nel senso che: “Le sottoscrizioni a nome “ ” Parte_1
poste sulla fideiussione datata 20.05.1985 (importo £. 15.000.000 / MPS - Filiale di Casciana CP_6
T.) SONO RIFERIBILI all'azione grafica dell'apparente firmataria” (cfr. p. 29, c.t.u.).
2.2.3. L'opposta ha poi prodotto, in sede monitoria, l'estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 D.lgs.
n. 385/1993, dal quale risulta l'importo del credito azionato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 T.U.B. trova applicazione esclusivamente nell'ambito del procedimento monitorio e non anche nel successivo giudizio di opposizione, nel quale trovano invece applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ. n. 14640/2018).
Nel caso in esame, tuttavia, parte opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e meramente formali in relazione all'estratto conto prodotto, senza dedurre né allegare elementi concreti atti a inficiare la fondatezza della pretesa creditoria, né formulare eccezione sostanziali relative all'andamento del rapporto.
In ogni caso, parte opposta ha fornito ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e consistenza del credito azionato: è stata, infatti, prodotta copia del contratto di conto corrente bancario
(doc. 5, fascicolo monitorio), comprovante l'intercorso rapporto tra la banca e il debitore principale, nonché gli estratti conto integrali relativi alla movimentazione del rapporto (doc. 3, fascicolo di parte opposta), i quali non risultano essere stati oggetto si specifica e puntuale contestazione da parte dell'opponente.
5 Alla luce di quanto sopra, devono essere disattesi i motivi di opposizione fondati sull'asserita insufficienza probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, tenuto conto della genericità delle eccezioni sollevate e della completezza del materiale documentale in atti. Il rapporto dedotto in giudizio deve pertanto ritenersi provato sia in ordine alla sua fonte obbligatoria sia in relazione all'ammontare del credito preteso.
2.2.4. Con riferimento, infine, all'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta violazione dell'art. 1956 c.c., per asserita concessione abusiva di credito da parte dell'istituto bancario, occorre rilevare come l'onere della relativa prova gravasse interamente sulla parte opponente. In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, spetta al fideiussore che invochi l'esonero dall'obbligazione ex art. 1956 c.c. dimostrare che il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore principale in assenza della preventiva autorizzazione del garante, pur essendo consapevole delle difficoltà economico-patrimoniali in cui quest'ultimo versava (Cass. civ. n. 6685/2024).
Tale onere probatorio non risulta assolto. Le deduzioni dell'opponente si rivelano del tutto generiche e prive di adeguato supporto documentale o testimoniale, non essendo stato fornito alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare la situazione di dissesto economico-finanziario del debitore principale all'epoca della concessione del credito, né risultando provata, neppure in via presuntiva, la consapevolezza dell'istituto di credito circa tali condizioni. Parimenti, l'opponente non ha articolato alcuna istanza istruttoria in ordine a tali circostanze.
2.2.5. In conclusione, alla luce della fondatezza della pretesa azionata da parte opposta e della documentata sussistenza dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'opponente, l'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00).
Stante l'identità delle difese spiegate, si ritiene congruo liquidare in favore di Controparte_1 le fasi di studio e di introduzione della causa, mentre in favore di – Controparte_7 incorporante – le fasi di trattazione, istruttoria e decisione. Controparte_5
3.2. Le spese di c.t.u. sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
323/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 24/2/2020, dichiarandolo esecutivo;
- condanna a rifondere a nella persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese di lite relative alla fase di studio e di introduzione del giudizio, che liquida in € 1.696,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a – Parte_1 Controparte_4 incorporante –, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le Controparte_5 spese di lite relative alla fase di trattazione e istruttoria e decisoria, che liquida in € 3.381,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento Parte_1
del 7/11/2023.
Pisa, 5/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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